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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3730 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 12
settembre 2024 e vertente
TRA
( e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Roma Largo dei Lombardi n.4 CodiceFiscale_2
presso lo studio degli avv.ti Ugo Greatti e Roberto Loiacono i quali li rappresentano e difendono unitamente all'avv. Emanuele Aversa per procura allegata all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
1 (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma Controparte_1 C.F._3
via Annibale de Gasparis n. 61 presso lo studio dell'avv. Salvatore Zingale che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mauro Monaco per procura in calce alla citazione di primo grado,
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n.7494 del Tribunale di Roma pubblicata il
6.4.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta nei loro confronti da , ha CP_1
dichiarato la nullità del testamento di pubblicato il Persona_1
31.3.2015 dal notaio (rep. 5571 racc. 3336); dichiarata aperta la Persona_2
successione legittima di a favore del coniuge Persona_1 CP_1
e dei fratelli e a norma dell'art. 582 cc sulla
[...] Parte_1 Pt_2
consistenza patrimoniale da accertarsi in separato giudizio;
con condanna di e Pt_2
in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Parte_1
procuratori antistatari.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione dell'art. 118 e 116 disp.
Att., per insufficiente ed omessa motivazione-inattendibilità della ctu- e mancata risposta alle osservazioni della ct di parte dr. nonché per vizio di motivazione CP_2
ed omessa ammissione delle prove costituende (interpello e p.t.).
Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza previo accertamento dell'autenticità
del testamento olografo in questione ed ammissione, in via istruttoria, delle prove richieste in primo grado.
2 Con comparsa del 4 settembre 2019, si costituiva il quale Controparte_1
rilevava l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, chiedendone, in ogni caso il rigetto nel merito per assoluta infondatezza.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 12.9.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Di nessun pregio è l'eccezione preliminare relativa alla irritualità della costituzione dell'appellato che sarebbe avvenuta con pdf non nativo, in quanto la presenza della procura, a margine della comparsa di costituzione, richiedeva evidentemente, la scansione dell'atto con firma della parte a margine. In ogni caso, l'eventuale irritualità della comparsa di costituzione risulta superata dalla mancanza di contestazione della conformità della copia telematica depositata all'originale.
L'appello va quindi deciso nel merito secondo i motivi di censura in esso denunciati.
Anche riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata dall'appellato, se ne deve rilevare l'infondatezza atteso che il tema della specificità
dei motivi d'appello, più volte affrontato dalla S.C., è pacificamente inteso nel senso che all'appellante non è richiesto il rispetto di particolari forme sacrali, ritenendosi sufficiente che siano indicate con chiarezza le parti di sentenza che si vogliono impugnare e le doglianze mosse alla sentenza;
dovendo la parte appellante mettere il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrare di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicare il perché siano censurabili (Cass.8571/2018). L'appello, in questione contiene tali elementi ed è, pertanto, ammissibile.
3 Con il primo motivo gli appellanti lamentano la mancata o insufficiente motivazione della sentenza in ordine alle deduzioni tecniche formulate dal consulente di parte,
che non sarebbero state adeguatamente riscontrate né dal ctu nè dalla stessa sentenza che ne ha condiviso le conclusioni tecniche senza motivare le ragioni del rigetto delle osservazioni contrarie.
Il motivo non ha alcun fondamento ed è smentito dall'esame degli atti.
La motivazione del Tribunale si è uniformata alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola esaustiva ed analitica nell'esame di ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione della compatibilità della scrittura da verificare con le scritture di comparazione. Difatti il ctu ha valutato, sia lo stato psicofisico della testatrice (malata terminale di cancro-sarebbe deceduta nove giorni dopo la redazione del testamento-
sottoposta a pesanti terapie antidolorifiche, certamente incidenti sul suo stato di lucidità mentale), sia anche sotto il profilo strettamente grafologico e da un esame approfondito e particolareggiato del materiale esaminato, ha ampiamente dimostrato l'esistenza di “notevoli differenze in fondamentali caratteristiche grafologiche tra il documento in verifica e i documenti originali a nostra disposizione”. Elementi di difformità, riguardanti sia l'aspetto prettamente morfologico, che quello dinamico appositivo.
Tutti i confronti effettuati dal ctu hanno permesso di individuare caratteristiche riguardanti la grafomotricità differenti nella scrittura di verifica rispetto a quelle comparative. Tanto da fargli affermare che “sono state individuate nel testamento in
verifica compatibilità grafiche con lo scritto e le firme comparative a disposizione,
risalenti a metà febbraio, quindi coeve a quella sulla scheda testamentaria (del10
marzo 2015) effettuata a distanza di neanche un mese, avrebbero dovuto mostrare
sostanziali similitudini con quella sul testamento. Quest'ultima invece presenta
numerose divergenze determinanti che fanno pensare ad una mano diversa”.
4 In particolare, il CTU ha focalizzato l'attenzione su alcune lettere (la lettera G e la lettera B), evidenziandone le differenze tra le scritture di riferimento ed il testamento, tanto da concludere con certezza che la scheda testamentaria è
apocrifa.
A fronte di tale analitico esame tecnico, cui la sentenza si riferisce, l'appello taccia la
CTU di aver formulato un giudizio aprioristico e pone generiche censure in ordine al difetto di motivazione della sentenza che non avrebbe adeguatamente risposto ai rilievi del ctp.
Tale motivo è generico ed infondato se solo si consideri non solo che il ctu ha ampiamente dedotto – con specifico capitolo- alle osservazioni proposte dal consulente di parte appellante;
ma anche considerando che quest'ultimo elaborato tecnico fa riferimento esclusivamente alle condizioni psicofisiche della testatrice (e sulla presunta incapacità della stessa di vergare un testamento a mano, con la scrittura -minuta, omogenea, fluida ecc. come compiutamente descritta), nulla osservando in ordine alle grossolane difformità grafologiche evidenziate dal ctu e facilmente riscontrabili anche da un occhio non tecnico.
Né valgono le osservazioni degli appellanti in ordine alla esiguità delle scritture di comparazione (tra cui una di poco precedente a quella in verifica); ingiustificate sia sul numero che per l'approfondita analisi che il ctu ha riservato nell'esame di ognuna di esse.
Pertanto la sentenza, basata su una ctu così analitica ed esaustiva, va confermata con il rigetto dell'appello.
La conferma delle conclusioni della CTU che escludono con certezza l'attribuibilità
della scheda testamentaria alla de cuius assorbono anche l'altro Persona_1
motivo di appello in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Per quanto innanzi detto la sentenza impugnata va confermata con conseguente rigetto dell'appello.
5 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 7494/19, conferma la stessa e così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido al pagamento nei confronti Parte_2 Parte_1
degli avv.ti Salvatore Zingale e Mauro Monaco, in solido, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellante.
Roma, 6.3.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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