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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 656/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 656/2021, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
Partanna, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, giusto mandato steso in calce all'atto introduttivo del presente procedimento, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Partanna, Piazza Giuseppe Russo n. 14
attore
Nei confronti
, C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso la Casa Comunale, elettivamente domiciliato ai fini della costituzione nel presente procedimento presso l'Avvocatura comunale, sita nella Via del Popolo n.
71, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, giusto rapporto di convenzione con il CP_1 di Castelvetrano e per deliberazione di G.M. n. 162 del 8.10.2021, nonché per mandato rilasciato in foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuto
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 cod. civ. e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/6/2023, le parti concludevano come da separato verbale, chiedendo che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.11.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. , Parte_1 odierno attore, conveniva il innanzi all' intestato Tribunale di Sciacca al fine Controparte_1 di ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi al proprio appezzamento di terreno, destinato a vigneto, sito in Partanna Contrada Frassino, censito in catasto terreni al foglio 87, p.lle 12,14 e 173
a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nella giornata del 13 settembre 2020.
L'odierno attore concludeva chiedendo che volesse l'intestato Tribunale di Sciacca “respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare che il fondo di proprietà del sig.
[...]
[...
[...] ha subito danni, per le motivazioni di cui in premessa, quantificabili nella misura di € CP_2
4.560,00 già quantificati in sede di ATP, n. 969/2020, oltre all'ulteriore somma di € 6.100,00 necessari per la bonifica del terreno dai frammenti di cemento amianto, come in epigrafe;
- disporre le spese di TU definitivamente a carico del in persona del Sindaco pro - Controparte_1 tempore pari a complessive € 1.637,28; ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso delle spese di CTP pari ad € 2.000,00 e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. al pagamento della somma di € 4.560,00 oltre all'ulteriore somma di € 6.100,00 come in epigrafe, oltre spese di TU e CTP, in favore del sig. , ovv ero in subordine della Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri accessori, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.”,.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva:
- Di essere proprietario del vigneto, sito in Partanna Contrada Frassino, censito in catasto terreni al foglio 87, p.lle 12,14 e 173;
- Che a seguito delle piogge verificatesi in data 13 settembre 2020, il flusso delle acque piovane, proveniente dalla strada di proprietà del Comune di Partanna denominata
“Mulinello – Firriato”, con cui confina ad est, si è riversato sul fondo di sua proprietà, causando i danni meglio specificati in atto di citazione;
- Che i suddetti danni venivano accertati e quantificati in sede di ATP svoltasi innanzi a questo
Tribunale di Sciacca in seno al quale è stata svolta TU, a firma del OT, , nel Per_1 procedimento portante n. RG. 969/2020, che riconosceva la sussistenza del nesso causale del danno con l'omessa manutenzione del canale di scolo da parte del Controparte_1
e provvedeva alla liquidazione dei danni, quantificati in € 4.560,00.
L'accertamento tecnico nella fase cautelare è stato condotto, come detto, dal OT. , Persona_2 specialista agronomo, che nel contradditorio delle parti e dei rispetti CTP, in risposta ai quesiti demandatigli dal Tribunale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ - a seguito del sopralluogo effettuato, è emerso che il danno lamentato dal ricorrente deriva dal ruscellamento, dalla erosione ed evidentemente dall'accumulo di detriti nel fondo di sua proprietà causati dalle abbondanti precipitazioni;
- La strada era priva di struttura di raccolta delle acque;
-In tale punto la strada non era integra, poiché a causa di una frana che si era verifi cata parte della stessa mancava e faceva incanalare tutto il flusso di acqua raccolta centinaia di metri prima del fondo del sig. , causando l'erosione dello strato di terreno vegetale in vari punti del Pt_1 fondo e accumulo di detriti di diversa natura;
– dopo il sopralluogo effettuato dal sottoscritto
C.T.U. e dopo avere analizzato attentamente tutta la documentazione agli atti, si conclude come segue. Dalla verifica delle condizioni del vigneto, oggi si può riscontrare che il fondo ha subito dei danni. La superficie interessata è di circa 1.500 mq e tali danni sono costituiti dalla erosione del suolo con perdita dello strato di terreno vegetale. Individuare le cause, il danno effettivamente
2 arrecato alla parte ricorrente, sig. , si determ ina nella misura di circa € 4.560,00. Parte_1
Si evidenzia, inoltre, che tutti i necessari lavori di ripristino del fondo agricolo in questione a seguito dei danni subiti a causa dell'alluvione del 2018, sono stati già eseguiti – anche se non supportati da fatture – ed effettuati a regola d'arte. Si perviene a tale conclusione confrontando le immagini relative alle foto scattate nel 2018 sui medesimi luoghi dal sottoscritto e inserite nella relazione di C.T.U. nella precedente causa civile n. 259/2018 con la situaz ione attuale di tali luoghi.
Quindi i danni riscontrati oggi nel fondo agricolo del Sig. derivano da piogge successive, Pt_1 sicuramente non da quelle del 2018. Si precisa altresì che il si dovrebbe Controparte_1 attivare il più presto per la sistemazione della frana esistente nel tratto di strada che ha provocato il deflusso dell'acqua nel fondo del sig. , nonché per la pulizia di tale area, nella quale Pt_1 sono presenti rifiuti di vario genere e anche delle lastre di eternit”
Con comparsa del 15/10/2021, si costituiva nel presente procedimento il che Controparte_1 concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le do mande tutte spiegate dall'attore, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e per l'effetto rigettarle con ogni statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed ai compensi di causa.”
A fondamento delle proprie domande, l'ente convenuto quale proprietario della strada dalla quale era derivato l'evento dannoso, deduceva:
- Le conclusioni cui era giunto il TU in sede di accertamento preventivo non erano condivisibili per le ragioni già esplicitate in seno al procedimento port ante n. R.G. 969/2020;
- Che in ogni caso i danni verificatisi sul fondo dell'odierno attore erano da ascriversi esclusivamente alla mancata realizzazione sul fondo stesso di opere di protezione, utili al fine di elidere o diminuire i rischi derivanti dal ruscellamento delle acque piovane, provenienti dai fondi sovrastanti quello dell'attore;
- Che la quantificazione dei danni operata dal TU non fosse congrua;
- Che in ogni caso sul fondo dell'attore non erano stati rinvenuti detriti di cemento amianto e che pertanto le somme richieste a titolo di risarcimento non fossero adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio.
La causa veniva istruita documentalmente, con l'acquisizione della relazione di TU del OT.
e tramite l'escussione di prova testimoniale. Per_1
All'udienza del 13/6/2024, all'esito di alcun rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del
Giudice titolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
In diritto
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, parte attrice propone una domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione di
3 responsabilità in capo a parte convenuta, per i danni da ruscellamento nel terreno, danni da fenomeni erosivi con perdita dello strato di terreno vegetale e conseguente distruzione delle piante di vite e impalcatura a controspalliera ivi collocata, subìti nel proprio appezzamento di ter reno, in occasione dalle forti piogge avvenute il 13 settembre 2020.
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti, giova rassegnare alcuni elementi fondamentali della responsabilità ex art. 2051 c.c., nell'ambito della quale rientra la cont roversia in oggetto.
Nel merito va evidenziato che la disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'articolo 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni: l'esisten za di un rapporto di custodia, consistente in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa, ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite
n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all 'evento lesivo.
Orbene, nel caso di specie, data per assunta e non contestata la proprietà della strada denominata
“Mulinello – Firriato” in capo al Comune di Partanna, deve ritenersi, alla luce dell'attività istruttoria svolta, della TU a firma del OT. , inerente al procedimento per ATP R.G. n. Persona_3
969/2020 -propedeutico all'odierno procedimento-, delle rilevazioni fotografiche ivi contenute nonché CP_ dell'istruttoria svolta con escussione di testimoni, affermata la responsabilità dell' convenuto, attesa la totale assenza della struttura di raccolta delle acque convogliate sulla strada suddetta, nella parte immediatamente adiacente al fondo del sig. Pt_1
Da tale circostanza, unitamente a quella per cui “in tale punto la strada non era integra poiché, a causa
4 di una frana che si era verificata, parte della stessa mancava e faceva incanalare tutto il flusso di acqua raccolta centinaia di metri prima nel fondo del sig. , causando l'erosione dello strato Pt_1 di terreno vegetale in vari punti del fondo e accumulo di detriti di diversa natura” (TU p. 7), discende una violazione degli obblighi di custodia gravanti sul . Controparte_1
Alla luce della disciplina codicistica nonché della granitica giurisprudenza di legittimità, in ma teria di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., il soggetto “custode” è tenuto, in ragione del rapporto di vicinanza con la cosa, oggetto della custodia stessa, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto e deve, altresì, dimostrare – in ragione del principio della vicinanza della prova – che il danno si sia verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso,
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'ev ento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto.
Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggi ato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25460/2020 ed ordinanze n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018 ha affermato che l'art. 2051 c.c., nel qualificare res ponsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, dunque, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Con specifico riferimento alla possibilità che un fenomeno di pioggia intensa e persistente assuma i connotati di un evento eccezionale, tale da potersi ricondurre al caso fortuito, la costante e consolid ata giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure volte ad evitarne l'accadimento e segnatamente del sistema di deflusso delle acque meteoriche (Corte di Cassazione 4051/2023 – Corte di Cassazione 18856/2017).
Nello specifico, le precipitazioni atmosferiche possono assurgere a caso fortuito solo lì dove costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Corte di
Cassazione 18877/2015) nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane ad opera del custode (Corte di Cassazione 5658/2010).
Il soggetto che invochi l'esimente è dunque tenuto a dimostrare di aver mantenuto la massima condotta diligente riguardo la manutenzione e la pulizia e che le piogge siano state talmente intense da verificare,
5 ciononostante, gli allagamenti.
Oltre che dalla ricognizione delle pronunce dettate in materia, la scelta di questo decidente passa anche attraverso le conclusioni rese dal TU OT. , che con percorso logico che si ritiene di Per_1 condividere, ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni occorsi al fondo di proprietà del ricorrente.
Nel caso di specie, le forti piogge occorse il 13 settembre 2020 non integrano gli estremi di un caso fortuito idoneo ad escludere il nesso eziologico e dunque la responsab ilità del custode, dal momento che sono del tutto assenti i requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità del danno.
Le parti dell'odierno procedimento, invero, hanno già celebrato tra loro un procedimento giudiziario per ATP (R.G. n. 259/2018), definito con atto transattivo del 19.11.2018, come versato in atti , dal momento che parte convenuta ammetteva la propria responsabilità in ordine ai danni che le piogge solo pochi anni prima, nel 2018, avevano già causato all'odierno attore nei medesimi termini, ritenendo, dunque, sussistente la propria responsabilità in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.
In tal senso, rilevante e dirimente risulta la nota del Comune di Partanna, Area III Urbanistica e LL.PP.
Servizio 4, Protocollo n. 8438 del 3.4.2018, a firma del Responsabile Ing. , nella quale Persona_4 si ammette la risaputa conformazione del terreno, interessato frequentemente dai suindicati fenomeni atmosferici, in cui il sistema di convogliamento delle acque meteoriche non riesce a smaltire il flusso idrico che si riversa nella zona sottostante, divenendo un torrente naturale.
Ben vero, non coglie nel segno neanche l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativamente alla sussistenza di un concorso del fatto colposo del danneggiato nella verificazione del l'evento dannoso, ex art. 1227 c.c., nella misura in cui parte attrice non avrebbe posto in essere una condotta idonea ad evitare l'evento.
Nonostante sia fermo il principio secondo il quale il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, possa essere rappresentato non solo da fatto naturale bensì anche da quello del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, la Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale entri in interaz ione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ad ozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
6 eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Corte di
Cassazione n. 14571/2023).
Non può, quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, secondo cui il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice di merito dovrà valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, nei termini sopra detti (Cassazione, sez. Unite Civili, 21 novembre 2011, n. 24406).
Orbene, tale rilevanza non può indubbiamente attribuirsi a parte attrice, alla quale non può considerarsi imputabile una corresponsabilità nella condotta, dal momento che non avrebbe potuto porre in essere alcun tipo di opera o messa in sicurezza idonea ad evitare che il danno si verificasse o che comunque non si aggravasse, così come si è evinto dalla testim onianza acquisita nel corso dell'istruttoria, nella misura in cui ha confermato l'impossibilità per il proprietario del terreno di evitare l'accaduto, dato non solo il vistoso volume di acqua coinvolto bensì anche la totale assenza di opere di smaltiment o delle acque nella parte immediatamente adiacente all'appezzamento di terreno in questione, considerando ulteriormente la sussistenza di una frana nella strada collocata lungo la parte superiore del fondo.
Tale considerazione è utile anche ad escludere una responsabilità dell'attore ex art. 915 c.c. nella misura in cui, come si evince dalle risultanze processuali, il Comune di Partanna, nella qualità di proprietario e custode della strada confinante con il terreno del sig. non solo non si è mai Pt_1 premurato di tenere la zona in un adeguato stato di manutenzione bensì non abbia mai concretamente realizzato quelle opere che la conformazione del terreno richiede, anche e non solo per tutelare i circostanti appezzamenti di terreno.
Tale intervento non era esigibile nei confronti dell'attore, e conseguentemente il suo comportamento non può essere qualificato come carente di diligenza, poiché l'avrebbe esposto al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprietà pubblica ed un ill ecito penale per la realizzazione di manufatti in una proprietà altrui, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui sarebbe stato potenzialmente traslato, da parte di un privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l'evento dannoso del ruscellamento.
Infatti, nel caso che ci occupa deve altresì escludersi la applicabilità dell'articolo 913 c.c. e ss.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione 8772/2021) ha chiarito che l'articolo
913 c.c. “fa riferimento al rapporto tra fondi agricoli e che è suscettibile di applicazione, al di là di
7 detto ambito, alle ipotesi in cui si configuri una modifica della naturale conformazione dei luoghi, dovuta ad un intervento dell'uomo, che sia tale da causare un effetto modi ficativo del naturale deflusso delle acque idonea a recare danno diretto ad uno dei due fondi. I presupposti per l'applicabilità sono tre: 1) l'esistenza di una relazione di vicinitas tra i fondi;
2) l'esecuzione di opere di sistemazione agraria o comunque di modificazione dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque;
3) la diretta derivazione da dette opere di un danno per uno dei due fondi. Viceversa, la costruzione o ristrutturazione di una strada, che realizzi una esigenza di traffico, non avvantaggia, neanche in modo indiretto la produttività di un dato fondo più di quanto giovi a tutti gli altri fondi con cui lungo il suo percorso essa confina e non è quindi riconducibile alle superiori esigenze della produzione agraria che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 913 c.c., possono eccezionalmente giustificare la modificazione del flusso naturale delle acque piovane, ….. Pertanto, ove dalla esecuzione dell'opera predetta derivi un'alterazione del deflusso delle acque che rechi danno alle colture di un fondo, il proprietario del medesimo è legittimato alla generale azione risarcitoria ex art.
2043 c.c., per il ristoro del danno, eventualmente comprensivo dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 22/04/1986, Rv. 445869; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4822 del 25/07/1980, Rv. 408647). In presenza di opere destinate ad assolvere ad esigenze generali, quali la regolazione del traffico, non è pertanto applic abile la norma di cui all'art. 913 c.c., ma occorre fare riferimento al generale principio del neminem laedere, con conseguente applicazione del canone generale della responsabilità da fatto illecito, e dunque dell'art.
2043 c.c., sia con riferimento alla costruzione, che alla manutenzione e custodia, delle predette opere. ”
Di conseguenza, "Pur essendo vero che il proprietario del fondo sovrastante non può rendere più gravoso per il proprietario del fondo inferiore il deflusso delle acque che, dal terreno s uperiore, scolano verso quello sottostante e pur potendosi ritenere che questo principio, dettato dall'art. 913
c.c., è da considerarsi applicabile anche ai rapporti tra i Comuni confinanti, escludendosi, così, la legittimità di opere, quali le strade pubbliche, eseguite nei territori posti a maggiore quota, in tutti quei casi in cui queste, siccome prive di impianti di smaltimento delle acque piovane, accrescano la quantità e la velocità del deflusso delle acque stesse verso i suoli posti a minore quota, t uttavia tale regola riguarda solo il rapporto tra i proprietari dei due territori, che possono -come detto identificarsi anche con due enti pubblici. Viceversa, questo principio non si estende al rapporto tra il ed i CP_1 suoi abitanti, verso i quali l'Amministrazione è, comunque, tenuta all'osservanza del divieto del
"neminem laedere", che di per sé implica l'obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che ne lla medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, senza opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto"(cfr. ancora Cass . Sez. 3, Sentenza n. 2566 del
06/02/2007, Rv. 594400)”.
Conclusivamente, si ritiene e si dichiara la responsabilità di parte convenuta, il Comune di Partanna,
8 per il danno da ruscellamento subìto dal fondo del sig. Pt_1
Dalle superiori argomentazioni, consegue, pertanto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da ruscellamento a favore di parte attrice.
Venendo, dunque, alla quantificazione della pretesa risarcitoria e con riferimento ai danni patrimoniali patiti dall'attore, il TU nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti e ritenute condivisibili da questo Decidente – ha accertato la compatibilità eziologica tra l'ingente riversamento di acque piovane e detriti nel fond o del sig. e il danno da Pt_1 ruscellamento (“Le cause di tale ruscellamento sono ricollegabili all'eccessiva quantità di pioggia caduta, concentrata in un breve lasso di tempo. I terreni che si trovano a monte del fondo del sig.
[...] non potevano assorbire in tempi rapidi una quantità troppo elevata di acqua piovana, così quella Pt_1 in eccesso si riversava verso la strada asfaltata che, a sua volta, raccoglieva tale quantità di acqua dirigendola verso il fondo in questione proprio nel punto in cui si è verificato il ruscellamento”).
Posto ciò, conseguentemente, questo Decidente ritiene congrui e attendibili i danni patrimoniali così come quantificati dal TU in sede di ATP n. 969/2020 R.G., nella somma di euro 4.560,00, imputati alla raccolta di materiale detritico, acquisto di terra vegetale, spianamento e mancati redditi per almeno tre anni causati dalla minore produzione di circa cento barbatelle, danni subìti dal fondo del sig.
[...]
considerata la circostanza che il terreno, prima del fatto occo rso, fosse coltivato a vite. Pt_1
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale al momento del fatto ed applicare, anno per anno sulla somma rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati ad oggi, ascende ad € 4.956,50 di cui € 1.092,09 per interessi.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a tasso legale dalla decisione al saldo.
Per contro, non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice volta al riconos cimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese di bonifica del fondo di proprietà del sig. Pt_1
In tal senso, la richiesta di parte attrice origina dall'affermazione della presenza di cemento amianto sull proprio fondo, riversatosi a seguito dello scorrere di un'ingente quantità d'acqua nel proprio terreno, necessariamente proveniente dalla parte superiore della strada, compresa dunque quella confinante con il fondo del sig. La circostanza in questione tr ova riscontro nella TU con Pt_1 la quale si è conclusa l'ATP, nella quale si legge “la strada era priva di struttura di raccolta delle acque”
(TU pag. 7).
Nonostante tale corso d'acqua abbia trasportato e riversato nel suddetto terreno un importante quantitativo di detriti, non vi è prova né riscontro che nello stesso fossero presenti al momento della
TU, svoltasi nel contraddittorio delle parti, dei resti di cemento amianto per i quali si ritenesse
9 necessario procedersi a bonifica.
Sul punto, in risposta alle sollevate eccezioni di parte ricorrente, la TU è chiara nell'affermare che
“in base allo stato dei luoghi riscontrato durante l'attività di sopralluogo eseguita dal TU, sul terreno di proprietà del ricorrente sig. non si trovano tracce di cem ento amianto, ma solo piccoli Pt_1 detriti rocciosi. Le lastre menzionate dal CTP si trovano depositate sul bordo della strada, a monte del fondo del sig. . Ne consegue che non è necessario eseguire alcuna attività di bonifica del Pt_1 terreno da cemento amianto” (TU pag. 20).
Considerato che onere di parte attrice sia provare i fatti posti a fondamento della richiesta avanzata, ex art. 2697 c.c., la pretesa risarcitoria promossa dal sig. risulta essere illegittima in quanto Pt_1 priva di fondamento, dal momento che non soddisfa l'onere della prova nella dimostrazione dell'an della richiesta avanzata.
Conclusivamente, ne consegue che il risarcimento del danno patrimoniale patito non potrà ricomprendere altresì le spese di bonifica avanzate dal sig. cca. Pt_2
Ben vero, la condanna di parte convenuta legittima l'accoglimento della domanda di parte attrice vertente sulla richiesta di risarcimento delle spese di CT U dalla stessa sostenute, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo (n. 969/2020 R.G.) propedeutico all a successiva celebrazione del giudizio di merito (R.G. 656/2021) volto al risarcimento del danno patrimoniale subìto.
La superiore statuizione trova riscontro in una recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile
(Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492), che determina il principio secondo il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di m erito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, peraltro confermando un precedente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ( Cass. n. 14268 del 2017; C ass. n. 15672 del 2005; Cass. n.
1690 del 2000).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'articolo 91 c.p.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo e vanno liquidate come in dispos itivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamen te pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice: condanna il al pagamento in favore di la complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.956,50 di cui € 1.092,09 per interessi, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito;
10 condanna il convenuto soccombente a rifondere all'attore, , Controparte_1 Parte_1 le spese di lite sia del presente giudizio sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA e CPA dovuti come per legge, oltre spese vive sostenute per la fase cautelare e per l'odierno giudizio;
condanna, altresì, il convenuto a rifondere le spese necessarie per l'espletamento della TU, liquidate in sede di ATP in euro 1.355,00, come da decreto di liquidazione ctu n. cronol. 2144/2021 del
11.05.2021, R.G. n. 969/2020 oltre oneri, in favore della parte vittoriosa che le ha anticipate.
Così deciso, in Sciacca 30/1/2025
Il Giudice
OT.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 656/2021, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
Partanna, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, giusto mandato steso in calce all'atto introduttivo del presente procedimento, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Partanna, Piazza Giuseppe Russo n. 14
attore
Nei confronti
, C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso la Casa Comunale, elettivamente domiciliato ai fini della costituzione nel presente procedimento presso l'Avvocatura comunale, sita nella Via del Popolo n.
71, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, giusto rapporto di convenzione con il CP_1 di Castelvetrano e per deliberazione di G.M. n. 162 del 8.10.2021, nonché per mandato rilasciato in foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuto
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 cod. civ. e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/6/2023, le parti concludevano come da separato verbale, chiedendo che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.11.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. , Parte_1 odierno attore, conveniva il innanzi all' intestato Tribunale di Sciacca al fine Controparte_1 di ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi al proprio appezzamento di terreno, destinato a vigneto, sito in Partanna Contrada Frassino, censito in catasto terreni al foglio 87, p.lle 12,14 e 173
a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nella giornata del 13 settembre 2020.
L'odierno attore concludeva chiedendo che volesse l'intestato Tribunale di Sciacca “respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare che il fondo di proprietà del sig.
[...]
[...
[...] ha subito danni, per le motivazioni di cui in premessa, quantificabili nella misura di € CP_2
4.560,00 già quantificati in sede di ATP, n. 969/2020, oltre all'ulteriore somma di € 6.100,00 necessari per la bonifica del terreno dai frammenti di cemento amianto, come in epigrafe;
- disporre le spese di TU definitivamente a carico del in persona del Sindaco pro - Controparte_1 tempore pari a complessive € 1.637,28; ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso delle spese di CTP pari ad € 2.000,00 e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. al pagamento della somma di € 4.560,00 oltre all'ulteriore somma di € 6.100,00 come in epigrafe, oltre spese di TU e CTP, in favore del sig. , ovv ero in subordine della Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri accessori, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.”,.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva:
- Di essere proprietario del vigneto, sito in Partanna Contrada Frassino, censito in catasto terreni al foglio 87, p.lle 12,14 e 173;
- Che a seguito delle piogge verificatesi in data 13 settembre 2020, il flusso delle acque piovane, proveniente dalla strada di proprietà del Comune di Partanna denominata
“Mulinello – Firriato”, con cui confina ad est, si è riversato sul fondo di sua proprietà, causando i danni meglio specificati in atto di citazione;
- Che i suddetti danni venivano accertati e quantificati in sede di ATP svoltasi innanzi a questo
Tribunale di Sciacca in seno al quale è stata svolta TU, a firma del OT, , nel Per_1 procedimento portante n. RG. 969/2020, che riconosceva la sussistenza del nesso causale del danno con l'omessa manutenzione del canale di scolo da parte del Controparte_1
e provvedeva alla liquidazione dei danni, quantificati in € 4.560,00.
L'accertamento tecnico nella fase cautelare è stato condotto, come detto, dal OT. , Persona_2 specialista agronomo, che nel contradditorio delle parti e dei rispetti CTP, in risposta ai quesiti demandatigli dal Tribunale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ - a seguito del sopralluogo effettuato, è emerso che il danno lamentato dal ricorrente deriva dal ruscellamento, dalla erosione ed evidentemente dall'accumulo di detriti nel fondo di sua proprietà causati dalle abbondanti precipitazioni;
- La strada era priva di struttura di raccolta delle acque;
-In tale punto la strada non era integra, poiché a causa di una frana che si era verifi cata parte della stessa mancava e faceva incanalare tutto il flusso di acqua raccolta centinaia di metri prima del fondo del sig. , causando l'erosione dello strato di terreno vegetale in vari punti del Pt_1 fondo e accumulo di detriti di diversa natura;
– dopo il sopralluogo effettuato dal sottoscritto
C.T.U. e dopo avere analizzato attentamente tutta la documentazione agli atti, si conclude come segue. Dalla verifica delle condizioni del vigneto, oggi si può riscontrare che il fondo ha subito dei danni. La superficie interessata è di circa 1.500 mq e tali danni sono costituiti dalla erosione del suolo con perdita dello strato di terreno vegetale. Individuare le cause, il danno effettivamente
2 arrecato alla parte ricorrente, sig. , si determ ina nella misura di circa € 4.560,00. Parte_1
Si evidenzia, inoltre, che tutti i necessari lavori di ripristino del fondo agricolo in questione a seguito dei danni subiti a causa dell'alluvione del 2018, sono stati già eseguiti – anche se non supportati da fatture – ed effettuati a regola d'arte. Si perviene a tale conclusione confrontando le immagini relative alle foto scattate nel 2018 sui medesimi luoghi dal sottoscritto e inserite nella relazione di C.T.U. nella precedente causa civile n. 259/2018 con la situaz ione attuale di tali luoghi.
Quindi i danni riscontrati oggi nel fondo agricolo del Sig. derivano da piogge successive, Pt_1 sicuramente non da quelle del 2018. Si precisa altresì che il si dovrebbe Controparte_1 attivare il più presto per la sistemazione della frana esistente nel tratto di strada che ha provocato il deflusso dell'acqua nel fondo del sig. , nonché per la pulizia di tale area, nella quale Pt_1 sono presenti rifiuti di vario genere e anche delle lastre di eternit”
Con comparsa del 15/10/2021, si costituiva nel presente procedimento il che Controparte_1 concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le do mande tutte spiegate dall'attore, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e per l'effetto rigettarle con ogni statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed ai compensi di causa.”
A fondamento delle proprie domande, l'ente convenuto quale proprietario della strada dalla quale era derivato l'evento dannoso, deduceva:
- Le conclusioni cui era giunto il TU in sede di accertamento preventivo non erano condivisibili per le ragioni già esplicitate in seno al procedimento port ante n. R.G. 969/2020;
- Che in ogni caso i danni verificatisi sul fondo dell'odierno attore erano da ascriversi esclusivamente alla mancata realizzazione sul fondo stesso di opere di protezione, utili al fine di elidere o diminuire i rischi derivanti dal ruscellamento delle acque piovane, provenienti dai fondi sovrastanti quello dell'attore;
- Che la quantificazione dei danni operata dal TU non fosse congrua;
- Che in ogni caso sul fondo dell'attore non erano stati rinvenuti detriti di cemento amianto e che pertanto le somme richieste a titolo di risarcimento non fossero adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio.
La causa veniva istruita documentalmente, con l'acquisizione della relazione di TU del OT.
e tramite l'escussione di prova testimoniale. Per_1
All'udienza del 13/6/2024, all'esito di alcun rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del
Giudice titolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
In diritto
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, parte attrice propone una domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione di
3 responsabilità in capo a parte convenuta, per i danni da ruscellamento nel terreno, danni da fenomeni erosivi con perdita dello strato di terreno vegetale e conseguente distruzione delle piante di vite e impalcatura a controspalliera ivi collocata, subìti nel proprio appezzamento di ter reno, in occasione dalle forti piogge avvenute il 13 settembre 2020.
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti, giova rassegnare alcuni elementi fondamentali della responsabilità ex art. 2051 c.c., nell'ambito della quale rientra la cont roversia in oggetto.
Nel merito va evidenziato che la disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'articolo 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni: l'esisten za di un rapporto di custodia, consistente in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa, ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite
n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all 'evento lesivo.
Orbene, nel caso di specie, data per assunta e non contestata la proprietà della strada denominata
“Mulinello – Firriato” in capo al Comune di Partanna, deve ritenersi, alla luce dell'attività istruttoria svolta, della TU a firma del OT. , inerente al procedimento per ATP R.G. n. Persona_3
969/2020 -propedeutico all'odierno procedimento-, delle rilevazioni fotografiche ivi contenute nonché CP_ dell'istruttoria svolta con escussione di testimoni, affermata la responsabilità dell' convenuto, attesa la totale assenza della struttura di raccolta delle acque convogliate sulla strada suddetta, nella parte immediatamente adiacente al fondo del sig. Pt_1
Da tale circostanza, unitamente a quella per cui “in tale punto la strada non era integra poiché, a causa
4 di una frana che si era verificata, parte della stessa mancava e faceva incanalare tutto il flusso di acqua raccolta centinaia di metri prima nel fondo del sig. , causando l'erosione dello strato Pt_1 di terreno vegetale in vari punti del fondo e accumulo di detriti di diversa natura” (TU p. 7), discende una violazione degli obblighi di custodia gravanti sul . Controparte_1
Alla luce della disciplina codicistica nonché della granitica giurisprudenza di legittimità, in ma teria di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., il soggetto “custode” è tenuto, in ragione del rapporto di vicinanza con la cosa, oggetto della custodia stessa, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto e deve, altresì, dimostrare – in ragione del principio della vicinanza della prova – che il danno si sia verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso,
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'ev ento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto.
Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggi ato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25460/2020 ed ordinanze n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018 ha affermato che l'art. 2051 c.c., nel qualificare res ponsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, dunque, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Con specifico riferimento alla possibilità che un fenomeno di pioggia intensa e persistente assuma i connotati di un evento eccezionale, tale da potersi ricondurre al caso fortuito, la costante e consolid ata giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure volte ad evitarne l'accadimento e segnatamente del sistema di deflusso delle acque meteoriche (Corte di Cassazione 4051/2023 – Corte di Cassazione 18856/2017).
Nello specifico, le precipitazioni atmosferiche possono assurgere a caso fortuito solo lì dove costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Corte di
Cassazione 18877/2015) nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane ad opera del custode (Corte di Cassazione 5658/2010).
Il soggetto che invochi l'esimente è dunque tenuto a dimostrare di aver mantenuto la massima condotta diligente riguardo la manutenzione e la pulizia e che le piogge siano state talmente intense da verificare,
5 ciononostante, gli allagamenti.
Oltre che dalla ricognizione delle pronunce dettate in materia, la scelta di questo decidente passa anche attraverso le conclusioni rese dal TU OT. , che con percorso logico che si ritiene di Per_1 condividere, ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni occorsi al fondo di proprietà del ricorrente.
Nel caso di specie, le forti piogge occorse il 13 settembre 2020 non integrano gli estremi di un caso fortuito idoneo ad escludere il nesso eziologico e dunque la responsab ilità del custode, dal momento che sono del tutto assenti i requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità del danno.
Le parti dell'odierno procedimento, invero, hanno già celebrato tra loro un procedimento giudiziario per ATP (R.G. n. 259/2018), definito con atto transattivo del 19.11.2018, come versato in atti , dal momento che parte convenuta ammetteva la propria responsabilità in ordine ai danni che le piogge solo pochi anni prima, nel 2018, avevano già causato all'odierno attore nei medesimi termini, ritenendo, dunque, sussistente la propria responsabilità in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.
In tal senso, rilevante e dirimente risulta la nota del Comune di Partanna, Area III Urbanistica e LL.PP.
Servizio 4, Protocollo n. 8438 del 3.4.2018, a firma del Responsabile Ing. , nella quale Persona_4 si ammette la risaputa conformazione del terreno, interessato frequentemente dai suindicati fenomeni atmosferici, in cui il sistema di convogliamento delle acque meteoriche non riesce a smaltire il flusso idrico che si riversa nella zona sottostante, divenendo un torrente naturale.
Ben vero, non coglie nel segno neanche l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativamente alla sussistenza di un concorso del fatto colposo del danneggiato nella verificazione del l'evento dannoso, ex art. 1227 c.c., nella misura in cui parte attrice non avrebbe posto in essere una condotta idonea ad evitare l'evento.
Nonostante sia fermo il principio secondo il quale il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, possa essere rappresentato non solo da fatto naturale bensì anche da quello del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, la Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale entri in interaz ione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ad ozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
6 eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Corte di
Cassazione n. 14571/2023).
Non può, quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, secondo cui il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice di merito dovrà valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, nei termini sopra detti (Cassazione, sez. Unite Civili, 21 novembre 2011, n. 24406).
Orbene, tale rilevanza non può indubbiamente attribuirsi a parte attrice, alla quale non può considerarsi imputabile una corresponsabilità nella condotta, dal momento che non avrebbe potuto porre in essere alcun tipo di opera o messa in sicurezza idonea ad evitare che il danno si verificasse o che comunque non si aggravasse, così come si è evinto dalla testim onianza acquisita nel corso dell'istruttoria, nella misura in cui ha confermato l'impossibilità per il proprietario del terreno di evitare l'accaduto, dato non solo il vistoso volume di acqua coinvolto bensì anche la totale assenza di opere di smaltiment o delle acque nella parte immediatamente adiacente all'appezzamento di terreno in questione, considerando ulteriormente la sussistenza di una frana nella strada collocata lungo la parte superiore del fondo.
Tale considerazione è utile anche ad escludere una responsabilità dell'attore ex art. 915 c.c. nella misura in cui, come si evince dalle risultanze processuali, il Comune di Partanna, nella qualità di proprietario e custode della strada confinante con il terreno del sig. non solo non si è mai Pt_1 premurato di tenere la zona in un adeguato stato di manutenzione bensì non abbia mai concretamente realizzato quelle opere che la conformazione del terreno richiede, anche e non solo per tutelare i circostanti appezzamenti di terreno.
Tale intervento non era esigibile nei confronti dell'attore, e conseguentemente il suo comportamento non può essere qualificato come carente di diligenza, poiché l'avrebbe esposto al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprietà pubblica ed un ill ecito penale per la realizzazione di manufatti in una proprietà altrui, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui sarebbe stato potenzialmente traslato, da parte di un privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l'evento dannoso del ruscellamento.
Infatti, nel caso che ci occupa deve altresì escludersi la applicabilità dell'articolo 913 c.c. e ss.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione 8772/2021) ha chiarito che l'articolo
913 c.c. “fa riferimento al rapporto tra fondi agricoli e che è suscettibile di applicazione, al di là di
7 detto ambito, alle ipotesi in cui si configuri una modifica della naturale conformazione dei luoghi, dovuta ad un intervento dell'uomo, che sia tale da causare un effetto modi ficativo del naturale deflusso delle acque idonea a recare danno diretto ad uno dei due fondi. I presupposti per l'applicabilità sono tre: 1) l'esistenza di una relazione di vicinitas tra i fondi;
2) l'esecuzione di opere di sistemazione agraria o comunque di modificazione dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque;
3) la diretta derivazione da dette opere di un danno per uno dei due fondi. Viceversa, la costruzione o ristrutturazione di una strada, che realizzi una esigenza di traffico, non avvantaggia, neanche in modo indiretto la produttività di un dato fondo più di quanto giovi a tutti gli altri fondi con cui lungo il suo percorso essa confina e non è quindi riconducibile alle superiori esigenze della produzione agraria che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 913 c.c., possono eccezionalmente giustificare la modificazione del flusso naturale delle acque piovane, ….. Pertanto, ove dalla esecuzione dell'opera predetta derivi un'alterazione del deflusso delle acque che rechi danno alle colture di un fondo, il proprietario del medesimo è legittimato alla generale azione risarcitoria ex art.
2043 c.c., per il ristoro del danno, eventualmente comprensivo dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 22/04/1986, Rv. 445869; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4822 del 25/07/1980, Rv. 408647). In presenza di opere destinate ad assolvere ad esigenze generali, quali la regolazione del traffico, non è pertanto applic abile la norma di cui all'art. 913 c.c., ma occorre fare riferimento al generale principio del neminem laedere, con conseguente applicazione del canone generale della responsabilità da fatto illecito, e dunque dell'art.
2043 c.c., sia con riferimento alla costruzione, che alla manutenzione e custodia, delle predette opere. ”
Di conseguenza, "Pur essendo vero che il proprietario del fondo sovrastante non può rendere più gravoso per il proprietario del fondo inferiore il deflusso delle acque che, dal terreno s uperiore, scolano verso quello sottostante e pur potendosi ritenere che questo principio, dettato dall'art. 913
c.c., è da considerarsi applicabile anche ai rapporti tra i Comuni confinanti, escludendosi, così, la legittimità di opere, quali le strade pubbliche, eseguite nei territori posti a maggiore quota, in tutti quei casi in cui queste, siccome prive di impianti di smaltimento delle acque piovane, accrescano la quantità e la velocità del deflusso delle acque stesse verso i suoli posti a minore quota, t uttavia tale regola riguarda solo il rapporto tra i proprietari dei due territori, che possono -come detto identificarsi anche con due enti pubblici. Viceversa, questo principio non si estende al rapporto tra il ed i CP_1 suoi abitanti, verso i quali l'Amministrazione è, comunque, tenuta all'osservanza del divieto del
"neminem laedere", che di per sé implica l'obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che ne lla medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, senza opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto"(cfr. ancora Cass . Sez. 3, Sentenza n. 2566 del
06/02/2007, Rv. 594400)”.
Conclusivamente, si ritiene e si dichiara la responsabilità di parte convenuta, il Comune di Partanna,
8 per il danno da ruscellamento subìto dal fondo del sig. Pt_1
Dalle superiori argomentazioni, consegue, pertanto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da ruscellamento a favore di parte attrice.
Venendo, dunque, alla quantificazione della pretesa risarcitoria e con riferimento ai danni patrimoniali patiti dall'attore, il TU nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti e ritenute condivisibili da questo Decidente – ha accertato la compatibilità eziologica tra l'ingente riversamento di acque piovane e detriti nel fond o del sig. e il danno da Pt_1 ruscellamento (“Le cause di tale ruscellamento sono ricollegabili all'eccessiva quantità di pioggia caduta, concentrata in un breve lasso di tempo. I terreni che si trovano a monte del fondo del sig.
[...] non potevano assorbire in tempi rapidi una quantità troppo elevata di acqua piovana, così quella Pt_1 in eccesso si riversava verso la strada asfaltata che, a sua volta, raccoglieva tale quantità di acqua dirigendola verso il fondo in questione proprio nel punto in cui si è verificato il ruscellamento”).
Posto ciò, conseguentemente, questo Decidente ritiene congrui e attendibili i danni patrimoniali così come quantificati dal TU in sede di ATP n. 969/2020 R.G., nella somma di euro 4.560,00, imputati alla raccolta di materiale detritico, acquisto di terra vegetale, spianamento e mancati redditi per almeno tre anni causati dalla minore produzione di circa cento barbatelle, danni subìti dal fondo del sig.
[...]
considerata la circostanza che il terreno, prima del fatto occo rso, fosse coltivato a vite. Pt_1
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale al momento del fatto ed applicare, anno per anno sulla somma rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati ad oggi, ascende ad € 4.956,50 di cui € 1.092,09 per interessi.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a tasso legale dalla decisione al saldo.
Per contro, non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice volta al riconos cimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese di bonifica del fondo di proprietà del sig. Pt_1
In tal senso, la richiesta di parte attrice origina dall'affermazione della presenza di cemento amianto sull proprio fondo, riversatosi a seguito dello scorrere di un'ingente quantità d'acqua nel proprio terreno, necessariamente proveniente dalla parte superiore della strada, compresa dunque quella confinante con il fondo del sig. La circostanza in questione tr ova riscontro nella TU con Pt_1 la quale si è conclusa l'ATP, nella quale si legge “la strada era priva di struttura di raccolta delle acque”
(TU pag. 7).
Nonostante tale corso d'acqua abbia trasportato e riversato nel suddetto terreno un importante quantitativo di detriti, non vi è prova né riscontro che nello stesso fossero presenti al momento della
TU, svoltasi nel contraddittorio delle parti, dei resti di cemento amianto per i quali si ritenesse
9 necessario procedersi a bonifica.
Sul punto, in risposta alle sollevate eccezioni di parte ricorrente, la TU è chiara nell'affermare che
“in base allo stato dei luoghi riscontrato durante l'attività di sopralluogo eseguita dal TU, sul terreno di proprietà del ricorrente sig. non si trovano tracce di cem ento amianto, ma solo piccoli Pt_1 detriti rocciosi. Le lastre menzionate dal CTP si trovano depositate sul bordo della strada, a monte del fondo del sig. . Ne consegue che non è necessario eseguire alcuna attività di bonifica del Pt_1 terreno da cemento amianto” (TU pag. 20).
Considerato che onere di parte attrice sia provare i fatti posti a fondamento della richiesta avanzata, ex art. 2697 c.c., la pretesa risarcitoria promossa dal sig. risulta essere illegittima in quanto Pt_1 priva di fondamento, dal momento che non soddisfa l'onere della prova nella dimostrazione dell'an della richiesta avanzata.
Conclusivamente, ne consegue che il risarcimento del danno patrimoniale patito non potrà ricomprendere altresì le spese di bonifica avanzate dal sig. cca. Pt_2
Ben vero, la condanna di parte convenuta legittima l'accoglimento della domanda di parte attrice vertente sulla richiesta di risarcimento delle spese di CT U dalla stessa sostenute, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo (n. 969/2020 R.G.) propedeutico all a successiva celebrazione del giudizio di merito (R.G. 656/2021) volto al risarcimento del danno patrimoniale subìto.
La superiore statuizione trova riscontro in una recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile
(Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492), che determina il principio secondo il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di m erito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, peraltro confermando un precedente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ( Cass. n. 14268 del 2017; C ass. n. 15672 del 2005; Cass. n.
1690 del 2000).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'articolo 91 c.p.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo e vanno liquidate come in dispos itivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamen te pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice: condanna il al pagamento in favore di la complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.956,50 di cui € 1.092,09 per interessi, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito;
10 condanna il convenuto soccombente a rifondere all'attore, , Controparte_1 Parte_1 le spese di lite sia del presente giudizio sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA e CPA dovuti come per legge, oltre spese vive sostenute per la fase cautelare e per l'odierno giudizio;
condanna, altresì, il convenuto a rifondere le spese necessarie per l'espletamento della TU, liquidate in sede di ATP in euro 1.355,00, come da decreto di liquidazione ctu n. cronol. 2144/2021 del
11.05.2021, R.G. n. 969/2020 oltre oneri, in favore della parte vittoriosa che le ha anticipate.
Così deciso, in Sciacca 30/1/2025
Il Giudice
OT.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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