TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10718 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63083/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/4/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
25, C.F. C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
Via San Nicola n. 11, C.F. , quali eredi che hanno accettato l'eredita con C.F._2 beneficio di inventario del defunto , elettivamente domiciliati in Foligno, Persona_1
Piazza XX Settembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Galligari del foro di Perugia,
(C.F. , che li rappresenta e difende in forza di procura depositata C.F._3 telematicamente in allegato al ricorso in riassunzione
ATTORI contro on sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capogruppo Controparte_1 del gruppo bancario “ ”, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione Controparte_1 al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , in persona del procuratore P.IVA_1 avv. Simonetta Gerevini, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal
1 notaio di Milano in data 14 aprile 2021, rep. 6746, racc. 4738, Persona_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 15 aprile 2021 al n. 36537 serie 1T, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv.
ED RG, (C.F. ) e dell'avv. Guido Maccarone (C.F. CodiceFiscale_4 [...]
), che la rappresentano e difendono per delega depositata telematicamente in C.F._5 allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO in via principale
- accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
per la convenuta: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare priva di Controparte_1 legittimazione passiva con riferimento alle domande avversarie enza sul credito ceduto a Controparte_2
- in ogni caso, rare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2022 conveniva in giudizio Persona_1 avanti all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il 27/12/1993 fino alla concorrenza di lire centocinquanta milioni, importo successivamente elevato fino ad € 468.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...]
e nei confronti della cui è Parte_3 CP_3 Controparte_4 succeduta l'odierna convenuta, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
L'attore esponeva che la AN d'IT aveva ritenuto che le clausole di reviviscenza, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, se applicate in modo uniforme, violano la concorrenza, in quanto limitano la possibilità per i fideiussori di stipulare condizioni a sé più favorevoli, con conseguente violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e che
2 la Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, aveva dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, dei contratti attuativi della suddetta intesa illecita.
2. Con comparsa del 2/1/2023 si costituiva in giudizio l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande avversarie relative al credito ceduto, stante la sua qualità di cessionaria dei crediti, poiché, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di contratto di cessione dei crediti concluso il 22/11/2019, con efficacia giuridica dal 25/11/2019, aveva ceduto in garanzia alla i crediti derivanti da contratti di conto corrente bancario e/o contratti di Controparte_2 apertura di credito bancario regolata in conto corrente e/o di anticipo effetti su conto corrente, per i quali, alla data di valutazione, fosse ancora in essere, perché non revocata e/o scaduta, la facoltà del mutuatario di utilizzare in più occasioni il credito concesso e con successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità al fine di eventuali utilizzi futuri (c.d. meccanismo di utilizzo revolving), compresi, dunque, i crediti vantati verso la Parte_4
il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II, n. 138 del
[...]
23/11/2019.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo: che la giurisprudenza aveva predicato la nullità parziale e non totale delle fideiussioni omnibus stipulate in conformità del modello predisposto dall'ABI; il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della controparte per la declaratoria di nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo stata sollevata l'eccezione di decadenza della banca dall'escussione della fideiussione controversa ex art. 1957 c.c.;
l'irrilevanza, ai fini della validità della fideiussione in oggetto, del provvedimento della AN
d'IT n. 55/2005, venendo in rilievo nella fattispecie una fideiussione prestata in data anteriore all'inizio dell'istruttoria espletata dall'organo di vigilanza, sicché la presente azione doveva essere proposta come stand alone, con conseguente onere probatorio a carico della controparte in ordine all'esistenza di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., l'attore, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., contestava l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'odierna convenuta aveva segnalato l'attore alla Centrale
3 dei rischi della AN d'IT in base alle fideiussioni de quibus, quindi insisteva nelle conclusioni rassegnate.
Con ricorso depositato il 29/4/2024 si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
quali eredi con beneficio di inventario del defunto , reiterando le
[...] Persona_1 conclusioni rassegnate nell'interesse di quest'ultimo in limine litis.
In seguito, all'udienza del 2/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Sussiste la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di
Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - delle fideiussioni omnibus riproduttive del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr.
Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
E' priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta per effetto della cessione alla dei crediti vantati nei confronti della Controparte_2 [...] con contratto concluso il 22/11/2019, con efficacia giuridica dal Parte_4
25/11/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, poiché l' essendo succeduta alla Controparte_1 Controparte_4 nei cui confronti era stata prestata la garanzia in oggetto, ha interesse ad interloquire sulla sua validità, essendo l'originaria beneficiaria della garanzia.
6. Nel merito, le domande attoree di nullità sono infondate.
Sussiste l'interesse ad agire di e per la declaratoria di Parte_1 Parte_2 nullità parziale della fideiussione in oggetto, poiché, venendo in rilievo una fideiussione omnibus
e trattandosi di domanda proposta in via principale e non di riconvenzionale o eccezione volta a paralizzare l'avversa escussione relativa ad uno specifico rapporto, il garante ha interesse a neutralizzare le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto al fine di sottrarsi a future escussioni della controparte fondate su crediti derivanti da rapporti diversi da quelli ceduti dall' Controparte_1 alla
[...] Controparte_2
Risulta per tabulas che il 27/12/1993 , dante causa degli odierni attori in Persona_1 riassunzione, ha prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla fino alla concorrenza di lire centocinquanta milioni, importo successivamente aumentato fino ad €
4 468.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e Parte_3 CP_3 nei confronti della fino alla concorrenza di lire Controparte_4 centocinquanta milioni, importo elevato a lire centoquaranta milioni il 3/11/1995, con data certa
8/11/1995, a lire trecentonovanta milioni il 2/9/1997, ad € 338.000,00 il 19/1/2007, ad €
468.000,00 il 28/9/2007.
Trattasi, dunque, di fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n.
55/2005 emesso dalla AN d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla AN d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la AN d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Non rileva, infatti, la circostanza che l'originaria fideiussione sia stata successivamente integrata anche in data successiva all'inizio dell'istruttoria compiuta dalla AN d'IT ed al provvedimento n. 55/2005, poiché si è trattato di modifiche che hanno portato ad un mero aumento del massimale garantito, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali ed in particolare delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in contestazione.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale alla data in cui è stata prestata la fideiussione in oggetto vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole in contestazione.
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
5 Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della AN d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della AN d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 onfconsumatori), Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'IT ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la AN d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno
6 spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione su cui si controverte.
Ebbene, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, la domanda di nullità del contratto va disattesa.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in riassunzione notificato il 12/10/2022 da avverso l' Persona_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, riassunta con ricorso depositato il 29/4/2024 da e , quali eredi con beneficio di inventario di Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso l' in persona del legale rappresentante pro Persona_1 Controparte_1 tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA la domanda riassunta da e , quali eredi con Parte_1 Parte_2 beneficio di inventario di , avverso l' Persona_1 Controparte_1
NN e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 controparte le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63083/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/4/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
25, C.F. C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
Via San Nicola n. 11, C.F. , quali eredi che hanno accettato l'eredita con C.F._2 beneficio di inventario del defunto , elettivamente domiciliati in Foligno, Persona_1
Piazza XX Settembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Galligari del foro di Perugia,
(C.F. , che li rappresenta e difende in forza di procura depositata C.F._3 telematicamente in allegato al ricorso in riassunzione
ATTORI contro on sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capogruppo Controparte_1 del gruppo bancario “ ”, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione Controparte_1 al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , in persona del procuratore P.IVA_1 avv. Simonetta Gerevini, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal
1 notaio di Milano in data 14 aprile 2021, rep. 6746, racc. 4738, Persona_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 15 aprile 2021 al n. 36537 serie 1T, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv.
ED RG, (C.F. ) e dell'avv. Guido Maccarone (C.F. CodiceFiscale_4 [...]
), che la rappresentano e difendono per delega depositata telematicamente in C.F._5 allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO in via principale
- accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
per la convenuta: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare priva di Controparte_1 legittimazione passiva con riferimento alle domande avversarie enza sul credito ceduto a Controparte_2
- in ogni caso, rare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2022 conveniva in giudizio Persona_1 avanti all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il 27/12/1993 fino alla concorrenza di lire centocinquanta milioni, importo successivamente elevato fino ad € 468.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...]
e nei confronti della cui è Parte_3 CP_3 Controparte_4 succeduta l'odierna convenuta, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
L'attore esponeva che la AN d'IT aveva ritenuto che le clausole di reviviscenza, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, se applicate in modo uniforme, violano la concorrenza, in quanto limitano la possibilità per i fideiussori di stipulare condizioni a sé più favorevoli, con conseguente violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e che
2 la Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, aveva dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, dei contratti attuativi della suddetta intesa illecita.
2. Con comparsa del 2/1/2023 si costituiva in giudizio l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande avversarie relative al credito ceduto, stante la sua qualità di cessionaria dei crediti, poiché, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di contratto di cessione dei crediti concluso il 22/11/2019, con efficacia giuridica dal 25/11/2019, aveva ceduto in garanzia alla i crediti derivanti da contratti di conto corrente bancario e/o contratti di Controparte_2 apertura di credito bancario regolata in conto corrente e/o di anticipo effetti su conto corrente, per i quali, alla data di valutazione, fosse ancora in essere, perché non revocata e/o scaduta, la facoltà del mutuatario di utilizzare in più occasioni il credito concesso e con successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità al fine di eventuali utilizzi futuri (c.d. meccanismo di utilizzo revolving), compresi, dunque, i crediti vantati verso la Parte_4
il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II, n. 138 del
[...]
23/11/2019.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo: che la giurisprudenza aveva predicato la nullità parziale e non totale delle fideiussioni omnibus stipulate in conformità del modello predisposto dall'ABI; il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della controparte per la declaratoria di nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo stata sollevata l'eccezione di decadenza della banca dall'escussione della fideiussione controversa ex art. 1957 c.c.;
l'irrilevanza, ai fini della validità della fideiussione in oggetto, del provvedimento della AN
d'IT n. 55/2005, venendo in rilievo nella fattispecie una fideiussione prestata in data anteriore all'inizio dell'istruttoria espletata dall'organo di vigilanza, sicché la presente azione doveva essere proposta come stand alone, con conseguente onere probatorio a carico della controparte in ordine all'esistenza di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., l'attore, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., contestava l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'odierna convenuta aveva segnalato l'attore alla Centrale
3 dei rischi della AN d'IT in base alle fideiussioni de quibus, quindi insisteva nelle conclusioni rassegnate.
Con ricorso depositato il 29/4/2024 si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
quali eredi con beneficio di inventario del defunto , reiterando le
[...] Persona_1 conclusioni rassegnate nell'interesse di quest'ultimo in limine litis.
In seguito, all'udienza del 2/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Sussiste la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di
Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - delle fideiussioni omnibus riproduttive del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr.
Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
E' priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta per effetto della cessione alla dei crediti vantati nei confronti della Controparte_2 [...] con contratto concluso il 22/11/2019, con efficacia giuridica dal Parte_4
25/11/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, poiché l' essendo succeduta alla Controparte_1 Controparte_4 nei cui confronti era stata prestata la garanzia in oggetto, ha interesse ad interloquire sulla sua validità, essendo l'originaria beneficiaria della garanzia.
6. Nel merito, le domande attoree di nullità sono infondate.
Sussiste l'interesse ad agire di e per la declaratoria di Parte_1 Parte_2 nullità parziale della fideiussione in oggetto, poiché, venendo in rilievo una fideiussione omnibus
e trattandosi di domanda proposta in via principale e non di riconvenzionale o eccezione volta a paralizzare l'avversa escussione relativa ad uno specifico rapporto, il garante ha interesse a neutralizzare le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto al fine di sottrarsi a future escussioni della controparte fondate su crediti derivanti da rapporti diversi da quelli ceduti dall' Controparte_1 alla
[...] Controparte_2
Risulta per tabulas che il 27/12/1993 , dante causa degli odierni attori in Persona_1 riassunzione, ha prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla fino alla concorrenza di lire centocinquanta milioni, importo successivamente aumentato fino ad €
4 468.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e Parte_3 CP_3 nei confronti della fino alla concorrenza di lire Controparte_4 centocinquanta milioni, importo elevato a lire centoquaranta milioni il 3/11/1995, con data certa
8/11/1995, a lire trecentonovanta milioni il 2/9/1997, ad € 338.000,00 il 19/1/2007, ad €
468.000,00 il 28/9/2007.
Trattasi, dunque, di fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n.
55/2005 emesso dalla AN d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla AN d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la AN d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Non rileva, infatti, la circostanza che l'originaria fideiussione sia stata successivamente integrata anche in data successiva all'inizio dell'istruttoria compiuta dalla AN d'IT ed al provvedimento n. 55/2005, poiché si è trattato di modifiche che hanno portato ad un mero aumento del massimale garantito, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali ed in particolare delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in contestazione.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale alla data in cui è stata prestata la fideiussione in oggetto vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole in contestazione.
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
5 Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della AN d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della AN d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 onfconsumatori), Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'IT ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la AN d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno
6 spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione su cui si controverte.
Ebbene, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, la domanda di nullità del contratto va disattesa.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in riassunzione notificato il 12/10/2022 da avverso l' Persona_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, riassunta con ricorso depositato il 29/4/2024 da e , quali eredi con beneficio di inventario di Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso l' in persona del legale rappresentante pro Persona_1 Controparte_1 tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA la domanda riassunta da e , quali eredi con Parte_1 Parte_2 beneficio di inventario di , avverso l' Persona_1 Controparte_1
NN e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 controparte le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
7