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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4142/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per essuno è comparso Parte_1 per e, per essa, la procuratrice l'avv. GRECO Controparte_1 Controparte_2
RAFFAELLA ha concluso come da nota depositata in data 14/10/2024
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:53 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4142/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4142/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MASTRACCI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), V.le Petrarca
n. 38, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara Smimmo, sito in Latina (LT), Viale dello Statuto 24, scala C, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor Pt_1
convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – la , per essa,
[...] Controparte_1
la procuratrice ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_2
esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 17.899,62, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, scaturito dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2316/2020 emessa il 13.12.2020 dall'intestato Tribunale, in seno al proc.to di opposizione RG. n. 6045/2017, confermativa del decreto ingiuntivo n. 1647/2017 provvisoriamente esecutivo, instando nel merito per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto per non aver il creditore diritto a procedere ad esecuzione forzata, posto l'intervenuta presentazione, in data 5/09/2023, dell'istanza per la procedura familiare di risanamento dei debiti ex art. 66 CCII c/o l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La convenuta – opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2024, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con il favore delle spese di lite, anche temeraria.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie, l'opponente non si è minimamente curato di produrre l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione, la quale, ancorché sia menzionata nell'indice dei documenti sub. 2), non risulta, tuttavia, prodotta tra gli allegati nel fascicolo telematico.
Risultano, altresì, omesse allegazioni in ordine all'effettiva pendenza della stessa, sicché, allo stato, non può ritenersi in alcun modo preclusa l'iniziativa individuale del singolo creditore.
L'assenza di tale produzione documentale non consente di ritenere provata l'asserzione di parte opponente.
Ne consegue, pertanto, che la convenuta creditrice è legittimata a procedere con l'esecuzione.
Conclusivamente, l'opposizione è da respingere.
Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – espletata dalla convenuta nella propria comparsa – nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata dalla mala fede.
Ed invero, questo Giudice osserva che parte opposta non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T.
Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e non particolarmente complessa della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) rigetta la domanda di condanna dell'attore-opponente ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
c) condanna altresì l'attore – opponente alla refusione in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per essuno è comparso Parte_1 per e, per essa, la procuratrice l'avv. GRECO Controparte_1 Controparte_2
RAFFAELLA ha concluso come da nota depositata in data 14/10/2024
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:53 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4142/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4142/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MASTRACCI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), V.le Petrarca
n. 38, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara Smimmo, sito in Latina (LT), Viale dello Statuto 24, scala C, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor Pt_1
convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – la , per essa,
[...] Controparte_1
la procuratrice ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_2
esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 17.899,62, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, scaturito dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2316/2020 emessa il 13.12.2020 dall'intestato Tribunale, in seno al proc.to di opposizione RG. n. 6045/2017, confermativa del decreto ingiuntivo n. 1647/2017 provvisoriamente esecutivo, instando nel merito per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto per non aver il creditore diritto a procedere ad esecuzione forzata, posto l'intervenuta presentazione, in data 5/09/2023, dell'istanza per la procedura familiare di risanamento dei debiti ex art. 66 CCII c/o l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La convenuta – opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2024, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con il favore delle spese di lite, anche temeraria.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie, l'opponente non si è minimamente curato di produrre l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione, la quale, ancorché sia menzionata nell'indice dei documenti sub. 2), non risulta, tuttavia, prodotta tra gli allegati nel fascicolo telematico.
Risultano, altresì, omesse allegazioni in ordine all'effettiva pendenza della stessa, sicché, allo stato, non può ritenersi in alcun modo preclusa l'iniziativa individuale del singolo creditore.
L'assenza di tale produzione documentale non consente di ritenere provata l'asserzione di parte opponente.
Ne consegue, pertanto, che la convenuta creditrice è legittimata a procedere con l'esecuzione.
Conclusivamente, l'opposizione è da respingere.
Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – espletata dalla convenuta nella propria comparsa – nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata dalla mala fede.
Ed invero, questo Giudice osserva che parte opposta non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T.
Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e non particolarmente complessa della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) rigetta la domanda di condanna dell'attore-opponente ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
c) condanna altresì l'attore – opponente alla refusione in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini