Versione
24 giugno 1965
24 giugno 1965
Art. 9.
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell' articolo 2932 del Codice civile .
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell' articolo 2932 del Codice civile .
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1633Provvedimento: […] 4 Quest'ultima norma, infatti, nel ridurre a due anni il termine di esercizio dell'attività di coltivatore diretto precedentemente previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge 590/1965 ne ha stabilito la spettanza anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.Leggi di più...
- notifica proposta di alienazione·
- giurisprudenza Cassazione civile·
- diritto di prelazione agraria·
- riscatto fondo rustico·
- art. 7 legge 817/1971·
- coltivatore diretto·
- termine decadenziale riscatto·
- art. 8 legge 590/1965·
- trasferimento a titolo oneroso