Articolo 9 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 giugno 1965
Art. 9.
Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell' articolo 2932 del Codice civile .
Entrata in vigore il 24 giugno 1965
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