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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5059/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009989859000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009989859000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5059/2025 Tindaro Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - ON -
Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. 29520259009989859000 IRPEF-ALTRO 2012 e l' Avviso di
Intimazione n. 29520259009989859000 IRAP 2012.
Eccepisce:
-Omessa notifica della cartella n. 2952015002602012000
-Omessa notifica della cartella n. 295201600005081750
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate ON non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Entrambe le cartelle sono state emesse a seguito del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973, la prima in relazione al modello IRAP a.i. 2012 (afferente ad imposte dichiarate come dovute dallo stesso contribuente ma mai in effetti versate) e la seconda in relazione al modello UNICO a.i. 2012 (afferente ad imposte dichiarate come dovute dallo stesso contribuente ma mai in effetti versate).
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, pertanto, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi non può legittimamente sollevare alcuna eccezione afferente alla cartella di pagamento n. 2952015002602012000, sottesa all'avviso di intimazione opposto , notificata a mani proprie in data 04.02.2016 e nemmeno con riguardo alla cartella di pagamento n. 295201600005081750, sottesa all'avviso di intimazione opposto , notificata a mani proprie in data 04.07.2016.
Inoltre il contribuente sapeva benissimo del proprio debito e dell'esistenza di tali cartelle di pagamento, infatti ha proposto all'Agente della ON istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
(rottamazione).
L'Agente della riscossione ha riscontrato la richiesta con pec del 05.07.2019. Nel prospetto di sintesi insieme ad altre cartelle di pagamento sono indicate le cartelle che, oggi, la parte dichiara di non avere mai ricevuto.
Infine, nell'allegato D, vi è la quietanza di versamento comunicata da ADER relativa al primo versamento della rottamazione, effettuata il 12.08.2019.
Dunque tutte le eccezioni di controparte devono essere integralmente respinte e dichiarata legittima l'intimazione di pagamento oggi impugnata. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposittivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Messina, che si liquidano in Euro 800,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5059/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009989859000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009989859000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5059/2025 Tindaro Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - ON -
Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. 29520259009989859000 IRPEF-ALTRO 2012 e l' Avviso di
Intimazione n. 29520259009989859000 IRAP 2012.
Eccepisce:
-Omessa notifica della cartella n. 2952015002602012000
-Omessa notifica della cartella n. 295201600005081750
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate ON non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Entrambe le cartelle sono state emesse a seguito del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973, la prima in relazione al modello IRAP a.i. 2012 (afferente ad imposte dichiarate come dovute dallo stesso contribuente ma mai in effetti versate) e la seconda in relazione al modello UNICO a.i. 2012 (afferente ad imposte dichiarate come dovute dallo stesso contribuente ma mai in effetti versate).
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, pertanto, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi non può legittimamente sollevare alcuna eccezione afferente alla cartella di pagamento n. 2952015002602012000, sottesa all'avviso di intimazione opposto , notificata a mani proprie in data 04.02.2016 e nemmeno con riguardo alla cartella di pagamento n. 295201600005081750, sottesa all'avviso di intimazione opposto , notificata a mani proprie in data 04.07.2016.
Inoltre il contribuente sapeva benissimo del proprio debito e dell'esistenza di tali cartelle di pagamento, infatti ha proposto all'Agente della ON istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
(rottamazione).
L'Agente della riscossione ha riscontrato la richiesta con pec del 05.07.2019. Nel prospetto di sintesi insieme ad altre cartelle di pagamento sono indicate le cartelle che, oggi, la parte dichiara di non avere mai ricevuto.
Infine, nell'allegato D, vi è la quietanza di versamento comunicata da ADER relativa al primo versamento della rottamazione, effettuata il 12.08.2019.
Dunque tutte le eccezioni di controparte devono essere integralmente respinte e dichiarata legittima l'intimazione di pagamento oggi impugnata. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposittivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Messina, che si liquidano in Euro 800,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge.