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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 12169/2024 promossa da:
1) nato il [...] in [...] 2 Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...] 3) nato il [...] in [...]
[...] Parte_3 4) nato il [...] in [...] 5) Parte_4 Parte_5 nata il [...] in [...] 6) nata il [...] in
[...] Parte_6 Messico 7) nato il [...] in [...] 8) Parte_7 Parte_8 nata il [...] in [...] 9) nato il [...] in [...] 10) Parte_9 nato il [...] in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_10
APERIO BELLA LEOPOLDO;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] Persona_1
l'11 settembre 1861, cittadino italiano emigrato in Messico.
A sostegno della domanda esponevano, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_1
l'11/09/1861, cittadino italiano che mai ha ricevuto la naturalizzazione messicana come risulta dal certificato rilasciato dalla Segreteria degli Affari Esteri del Messico, del 15 gennaio 2024, debitamente apostillato e tradotto;
- Quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la sig.ra e da tale unione CP_2 coniugale era quindi nata in data [...] la figlia, ; Persona_2
- aveva poi contratto matrimonio con il sig. CP_2 Persona_2 Controparte_3
e da tale unione era nato in data [...] il figlio
[...] Persona_3
[...] TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la sig.ra e da tale Persona_4 unione coniugale sono quindi nati, in Messico, i figli e gli odierni ricorrenti, in data 21/06/1963 ed in data 30/04/1968 Parte_1 [...]
; Parte_5
- ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Parte_2 CP_4
e da tale unione sono nati i figli, in Messico, odierni attori, in data 17/08/1993
[...]
in data 2/05/1996 Parte_2 Parte_3
ed in data 26/03/1998 ;
[...] Parte_4 Parte_2
- ha a sua volta contratto matrimonio con il sig. Parte_5 Persona_5
e da tale unione sono nati, in Messico, i figli ed odierni ricorrenti, in data 22/01/1996
[...]
in data 13/04/1997 in data Parte_7 Pt_5 Parte_7
28/03/1999 , in data 26/10/2000 Parte_8 Parte_9
ed in data 14/11/2004 .
[...] Parte_10
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 12 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_11
deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1 italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] l'[...], poiché tale avo Persona_1 ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia natain Persona_2
Messico il 26/06/1910, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché Persona_2 appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_6 in data 17/08/1993
[...] Persona_7 Pt in data 02/05/1996
[...] in data 21/06/1963. Dal Parte_2 matrimonio con Persona_8
nascevano
[...] 26/03/1998
Persona_9
[...] [...] CP_5 Persona_2 2/01/1996 il 26/06/191 il 28/03/193 matrimonio con mat Pt_1 Persona_10
nasceva
[...] Persona_11 nascevano 3/04/1997
[...]
[...] Persona_12 9 Persona_1
Parte_8 matrimonio con Persona_13
[...] in data 26/10/2000 SEBASTIAN Pt_7
[...] in data 14/11/2004
Parte_10
[...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della CP_1 soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara 1) Parte_1 nato il [...] in [...] 2 nata il [...] Parte_2 in Messico 3) nato il [...] in [...] 4) Parte_3
nato il [...] in [...] 5) Parte_4 [...]
nata il [...] in [...] 6) Parte_5 Parte_6
nata il [...] in [...] 7) nato il
[...] Parte_7
22/01/1996 in Messico 8) nata il [...] in [...] Parte_8
9) nato il [...] in [...] 10) Parte_9 [...]
nato il [...] in [...], sono cittadini italiani. Parte_10
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese del giudizio.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 12169/2024 promossa da:
1) nato il [...] in [...] 2 Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...] 3) nato il [...] in [...]
[...] Parte_3 4) nato il [...] in [...] 5) Parte_4 Parte_5 nata il [...] in [...] 6) nata il [...] in
[...] Parte_6 Messico 7) nato il [...] in [...] 8) Parte_7 Parte_8 nata il [...] in [...] 9) nato il [...] in [...] 10) Parte_9 nato il [...] in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_10
APERIO BELLA LEOPOLDO;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] Persona_1
l'11 settembre 1861, cittadino italiano emigrato in Messico.
A sostegno della domanda esponevano, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_1
l'11/09/1861, cittadino italiano che mai ha ricevuto la naturalizzazione messicana come risulta dal certificato rilasciato dalla Segreteria degli Affari Esteri del Messico, del 15 gennaio 2024, debitamente apostillato e tradotto;
- Quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la sig.ra e da tale unione CP_2 coniugale era quindi nata in data [...] la figlia, ; Persona_2
- aveva poi contratto matrimonio con il sig. CP_2 Persona_2 Controparte_3
e da tale unione era nato in data [...] il figlio
[...] Persona_3
[...] TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la sig.ra e da tale Persona_4 unione coniugale sono quindi nati, in Messico, i figli e gli odierni ricorrenti, in data 21/06/1963 ed in data 30/04/1968 Parte_1 [...]
; Parte_5
- ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Parte_2 CP_4
e da tale unione sono nati i figli, in Messico, odierni attori, in data 17/08/1993
[...]
in data 2/05/1996 Parte_2 Parte_3
ed in data 26/03/1998 ;
[...] Parte_4 Parte_2
- ha a sua volta contratto matrimonio con il sig. Parte_5 Persona_5
e da tale unione sono nati, in Messico, i figli ed odierni ricorrenti, in data 22/01/1996
[...]
in data 13/04/1997 in data Parte_7 Pt_5 Parte_7
28/03/1999 , in data 26/10/2000 Parte_8 Parte_9
ed in data 14/11/2004 .
[...] Parte_10
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 12 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_11
deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1 italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] l'[...], poiché tale avo Persona_1 ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia natain Persona_2
Messico il 26/06/1910, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché Persona_2 appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_6 in data 17/08/1993
[...] Persona_7 Pt in data 02/05/1996
[...] in data 21/06/1963. Dal Parte_2 matrimonio con Persona_8
nascevano
[...] 26/03/1998
Persona_9
[...] [...] CP_5 Persona_2 2/01/1996 il 26/06/191 il 28/03/193 matrimonio con mat Pt_1 Persona_10
nasceva
[...] Persona_11 nascevano 3/04/1997
[...]
[...] Persona_12 9 Persona_1
Parte_8 matrimonio con Persona_13
[...] in data 26/10/2000 SEBASTIAN Pt_7
[...] in data 14/11/2004
Parte_10
[...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della CP_1 soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara 1) Parte_1 nato il [...] in [...] 2 nata il [...] Parte_2 in Messico 3) nato il [...] in [...] 4) Parte_3
nato il [...] in [...] 5) Parte_4 [...]
nata il [...] in [...] 6) Parte_5 Parte_6
nata il [...] in [...] 7) nato il
[...] Parte_7
22/01/1996 in Messico 8) nata il [...] in [...] Parte_8
9) nato il [...] in [...] 10) Parte_9 [...]
nato il [...] in [...], sono cittadini italiani. Parte_10
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese del giudizio.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro