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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 752/2024
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al numero di r.g. 752/2024, il giudice, dott. Antonio Pianoforte, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025, considerato che con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 102, co. 2,
c.p.c., ha ordinato “a parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato entro il 15/7/2024”, costituendo l'opposizione di terzo ex art. 609 c.p.c., Controparte_1 promossa da nei confronti del creditore procedente un'ipotesi di Parte_1 CP_2 litisconsorzio necessario anche con il debitore esecutato;
Controparte_1 rilevato che, nel termine perentorio assegnato, non è stato integrato il contraddittorio;
rilevato, altresì, che parte opponente non ha formulato istanza di rimessione in termini per decadenza determinata da causa ad essa non imputabile;
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Ragusa, 06/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al numero di r.g. 752/2024, il giudice, dott. Antonio Pianoforte, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025, considerato che con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 102, co. 2,
c.p.c., ha ordinato “a parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato entro il 15/7/2024”, costituendo l'opposizione di terzo ex art. 609 c.p.c., Controparte_1 promossa da nei confronti del creditore procedente un'ipotesi di Parte_1 CP_2 litisconsorzio necessario anche con il debitore esecutato;
Controparte_1 rilevato che, nel termine perentorio assegnato, non è stato integrato il contraddittorio;
rilevato, altresì, che parte opponente non ha formulato istanza di rimessione in termini per decadenza determinata da causa ad essa non imputabile;
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Ragusa, 06/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte