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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4921/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel.
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 4921/2023, promosso da
, con l'avv. NARDO FEDERICA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. KUSSTATSCHER ANNA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio (contenzioso)
All'udienza del 22.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
• Affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la _1 madre;
• Tempi di visita genitori-figli secondo il calendario proposto dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag. 56), depositato in data 31.03.2025;
Per le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando la Vigilia e il giorno di
Natale con i due genitori.
Vacanze di Carnevale ad anni alternati, vacanze pasquali tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. 2
Durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore, di cui due anche consecutive.
• Obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio entro il 5 di ogni mese, per un importo di € 300, _1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato il 28.08.2023, il ricorrente, premettendo che:
- il sig. intratteneva una convivenza more uxorio con la sig.ra , dalla quale Pt_1 CP_1 nasceva il figlio , in data 24.07.2016; _1
- nell'aprile 2021, terminata la loro relazione, la sig.ra partiva temporaneamente CP_1 per gli Emirati Arabi Uniti allo scopo di cercare lavoro, portando con sé con il _1 consenso del padre;
- a seguito del predetto trasferimento, il sig. non vedeva il figlio per un anno e Pt_1 mezzo, mantenendo con lui solamente contatti telefonici;
- a giugno 2023, il sig. si recava in vacanza a Dubai per far visita al figlio, ma Pt_1 apprendeva ivi che quest'ultimo non era stato iscritto al primo anno di scuola primaria, che la scuola prescelta dalla madre non era laica e che le sue condizioni di vita erano diverse da quanto prospettato dalla sig.ra ; CP_1
- al termine della vacanza, il sig. rientrava in Italia insieme a , con Pt_1 _1
l'assenso della madre, e decideva unilateralmente di iscriverlo al secondo anno di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Statale di Saonara (PD);
- il sig. riteneva che l'iscrizione ad una scuola in Italia avrebbe permesso a Pt_1 di ritrovare le amicizie dell'infanzia, nonché di evitare eventuali difficoltà _1 legate al fatto di frequentare una scuola in una lingua araba, in un contesto culturale molto differente;
pertanto chiedeva:
In via preliminare e urgente:
− accertata e dimostrata, a fronte dell'imminente inizio dell'anno scolastico (fissato per il 13 settembre p.v.), la necessità di garantire ad la stabilità e la continuità scolastica, oltre _1 all'esigenza di non introdurre nella vita del bambino fratture e discontinuità conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola in un paese straniero, disporsi l'iscrizione del minore presso la scuola primaria di Saonara (PD), luogo ove egli risiede con il padre, tenuta altresì conto
l'urgenza che il bambino non perda ulteriori anni scolastici;
2 3
nel merito: − alla luce di quanto argomentato, disporsi in favore del sig. l'affido Parte_1 esclusivo del figlio in base alla normativa ex art. 337 – quater, co. III, c.c.. _1
in ogni caso: condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e CP_1 onorari del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrenza di indicare testi, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
- doc. 01: certificato di residenza e stato famiglia sig. ; Pt_1 Part
- doc. 02: ricevuta richiesta Parte_3
- doc. 03: domanda di iscrizione alla scuola primaria;
- doc. 04: copia bonifico iscrizione scolastica.
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “vero che”.
Si indicano quali testi i nonni materni e paterni.
Successivamente, il Giudice delegato, dott.ssa Barbara De Munari, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 11.09.2023.
In data 10.09.2023 si costituiva la resistente, la quale, premettendo che:
- nel giugno 2021, il sig. si recava a Dubai per andare a prendere il figlio e tornare Pt_1 in Italia per un periodo di vacanza, con l'accordo che l'avrebbe riaccompagnato a
Dubai a fine agosto, per cominciare l'anno scolastico ivi;
- al ritorno in Italia, il padre proponeva ricorso chiedendo in via urgente l'affidamento esclusivo di e l'iscrizione scolastica a Saonara (PD); _1
- stante la residenza abituale di a Dubai dal 2021 alla data del ricorso, eccepiva _1 il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e al Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019;
- veniva inoltre eccepita l'incompetenza del giudice sulla domanda di iscrizione scolastica, potendo il giudice esclusivamente autorizzare il genitore istante al perfezionamento dell'iscrizione;
- non veniva iscritto alla prima elementare a Dubai nell'anno scolastico _1
2022/2023 perché privo del permesso di soggiorno Emirates I.D., circostanza nota al padre;
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- per non perdere l'anno scolastico, stante la dichiarata impossibilità del padre di prendersi cura di e di fargli frequentare una scuola italiana, la madre iscriveva _1 il figlio ad un istituto scolastico privato a Dubai, con lezioni svolte online;
- al fine della predetta iscrizione, in data 11.01.2023, il padre firmava un nulla osta al rilascio del documento di identità per gli Stati Arabi per il figlio, rilasciato il 20.03.2023;
- superava il test per l'iscrizione al secondo anno della scuola primaria prescelta _1 in Dubai, ove v'era la possibilità di seguire un curriculum di studi europeo;
- a Dubai, la sig.ra reperiva una stabile occupazione lavorativa come social media CP_1 marketing, con svolgimento prevalentemente online, potendo così accudire il figlio;
- il padre, al contrario, era impossibilitato a prendersi cura stabilmente del figlio in quanto impiegato come autotrasportatore;
inoltre, egli si era disinteressato del figlio non recandosi nemmeno una volta a Dubai nel periodo 2021-2023 e non versando alcunché come contributo al suo mantenimento;
- quando la madre si recava in Italia, ad agosto 2023, per andare a prendere e _1 portarlo con sé a Dubai, il padre strappava il passaporto del figlio, impedendogli così di partire;
pertanto chiedeva:
In via preliminare, si chiede che il Tribunale di Padova dichiari il difetto di giurisdizione/competenza a decidere sulle domande di parte ricorrente, essendo la residenza abituale del minore radicata in altro Stato da oltre due anni al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, sulla domanda di decisione in via d'urgenza in materia di iscrizione scolastica, si chiede il rigetto della domanda stessa per carenza dei presupposti in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella presente memoria. Riservata ogni diversa e ulteriore deduzione/produzione all'eventuale proseguimento del procedimento, essendo la presente memoria difensiva e costituzione formulate solo ai fini della domanda proposta in via d'urgenza.
Con vittoria di spese di lite.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi l'11.09.2023, parte ricorrente contestava l'eccezione di giurisdizione della controparte, essendo il minore residente in
Italia; a seguire, rappresentava che, dopo aver prestato un iniziale assenso all'iscrizione del figlio alla scuola in Dubai, a giugno 2023 egli si recava in loco e si rendeva conto della discrepanza tra i racconti della sig.ra e la realtà ivi vissuta dal figlio;
CP_1 dichiarava inoltre di aver smarrito il passaporto, non di averlo danneggiato. Parte resistente si riportava alla propria comparsa di costituzione, precisando che nei due anni e mezzo successivi al termine della relazione, il sig. non si era mai occupato Pt_1
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del figlio e che si era ben ambientato a Dubai, sotto il profilo abitativo, sociale e _1 scolastico.
Con Ordinanza del 13.09.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice delegato, dott.ssa Barbara De Munari, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e rimetteva gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione sul ruolo, ritenendo che la residenza abituale del minore fosse negli Emirati Arabi Uniti, dal momento che egli si era legittimamente trasferito a Dubai con la madre dal 14.06.2021 e ivi aveva vissuto continuativamente sino a giugno 2023.
Con Decreto del 18.09.2023, il procedimento veniva riassegnato al Giudice delegato dott.ssa Alina Rossato, il quale fissava udienza dinnanzi a sé in data 24.01.2024.
Il sig. presentava reclamo avverso l'Ordinanza del 13.09.2023, accolto dal Pt_1
Collegio con Sentenza n. 2283/2023 pubblicata il 16/11/2023, riqualificando la domanda in art. 473 bis.15 cpc e affermando la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Il ricorrente, con nuova memoria depositata il 22.11.2023 chiedeva nuovamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 473-bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, per l'autorizzazione all'iscrizione del minore presso la scuola primaria di
Saonara (PD), in quanto la madre aveva negato il proprio consenso.
Con Decreto del 23.11.2023, il Giudice fissava udienza per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 13.12.2023.
Con memoria autorizzata depositata l'11.12.2023, parte resistente chiedeva il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione scolastica, nonché il rilascio del passaporto per il minore. In via istruttoria, chiedeva l'assunzione di sommarie informazioni dalla sig.ra nonna materna di . Persona_2 _1
All'udienza del 13.12.2023, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni espresse nelle memorie del 22.11 e dell'11.12.
Con Ordinanza del 15.12.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice autorizzava in via urgente l'iscrizione del minore all'istituto scolastico di
Saonara (PD). Per la prima comparizione delle parti, rinviava all'udienza già fissata per il giorno 24.01.2024.
In data 20.12.2023 si costituiva parte resistente, riportandosi alle proprie precedenti memorie e premettendo che:
- in data 8.09.2023, la sig.ra si rivolgeva ad un Centro Antiviolenza per trascorsi di maltrattamenti da parte dell'ex compagno;
5 6
- la sig.ra si era sempre fatta carico in via esclusiva dell'accudimento CP_1 morale e materiale del figlio;
- il sig. aveva trascorsi di tossicodipendenza;
Pt_1
pertanto, chiedeva:
Nel merito, disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con Parte_3 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre a Dubai (Emirati Arabi
Uniti) 3101, Murjan5 – JBR1 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due mesi consecutivi nel corso dell'estate, dalla fine delle lezioni scolastiche all'inizio del nuovo anno di studi;
egli potrà inoltre tenere con sé il figlio per due settimane nel corso delle vacanze di
Natale e per 10 giorni durante le vacanze di Pasqua. La madre si farà carico dei trasferimenti del minore in detti periodi. Il padre potrà inoltre far visita al minore presso la sua residenza quando vorrà, nel rispetto suoi impegni di lavoro. Condannarsi il signor a Parte_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo nel mantenimento del figlio CP_1 minore la somma di € 500,00 al mese da rivalutarsi annualmente come per legge;
_1 in via subordinata si chiede la condanna del ricorrente a corrispondere alla madre un assegno nella misura che il Tribunale riterrà equa all'esito della valutazione della capacità patrimoniale del padre;
oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore regolate come da protocollo del Tribunale di Padova. Voglia il Tribunale di Padova autorizzare il rilascio del passaporto a nome di nato a [...] il [...] Parte_3
C.F. , qualora permanga il rifiuto dell'altro genitore. C.F._1
In via istruttoria, si chiede che il G.I. voglia dare incarico al Consultorio Familiare competente per zona, di relazionare sulle condizioni di vita e di accudimento del minore presso il padre e presso la madre nonché sul rapporto del bambino con Parte_3 entrambi i genitori, previa indagine sulla capacità genitoriale di questi e sulla situazione evolutiva del minore, anche alla luce della documentazione in atti, al fine di stabilire quale sia il migliore regime di affidamento del minore stesso. Si chiede inoltre che il Giudice, visto
l'art. 473 bis n. 2 secondo comma c.p.c. ordini al resistente di integrare la documentazione, depositando le ultime tre dichiarazioni dei redditi, copia degli estratti del conto corrente personale e/o conto titoli degli ultimi tra anni nonché di dichiarare se sia titolare di diritti reali su beni mobili o immobili. In caso di omissione, si chiede fin d'ora che il Giudice disponga indagini sui redditi e sul patrimonio mobiliare dello stesso mediante ausilio della polizia tributaria. Con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 24.01.2024, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo e, in via istruttoria, affinché fosse disposta C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra , nonché un CP_1 ordine di esibizione sulla documentazione economica della stessa. Parte resistente si riportava alla seconda memoria di costituzione, rappresentando altresì che in data
11.11.2023 si era verificato un episodio in cui il padre avrebbe sbattuto la testa del figlio
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sul sedile della propria auto, provocandogli un sanguinamento dal naso. In via istruttoria, chiedeva l'autorizzazione al deposito dei verbali delle denunce-querele sporte dalla sig.ra in data 18, 21 e 27 dicembre 2023 per il reato di maltrattamenti CP_1 in famiglia.
Con Ordinanza del 26.01.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice autorizzava il deposito richiesto dalla resistente, concedendo a controparte un termine per la prova contraria. In data 25.01.2024, parte resistente depositava i verbali delle suddette querele.
Con memoria autorizzata del 30.01.2024, il ricorrente prendeva posizione sulla documentazione prodotta da controparte, contestando il contenuto delle denunce, in particolare il presunto episodio di maltrattamento nei confronti del figlio, rappresentando come esse fossero strumentali al presente procedimento, in quanto successive al provvedimento di autorizzazione all'iscrizione scolastica in Italia e relative a fatti risalenti nel tempo, peraltro decontestualizzati;
rappresentava inoltre che il minore a tratti manifestava contentezza rispetto alla vita in Italia e al rapporto con la famiglia paterna, per poi, al rientro della madre in Italia, cambiare immotivatamente atteggiamento e chiedere con insistenza di tornare a Dubai. In via istruttoria, parte ricorrente insisteva sulla propria domanda di conferimento incarico ai Servizi Sociali competenti e di una C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra , stante CP_1
l'emersione di trascorsi di bulimia e anoressia nervosa della stessa.
Con Ordinanza depositata il 5.02.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra un Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento per il figlio pari a euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
inoltre, conferiva incarico ai Servizi
Sociali competenti al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti, organizzare incontri padre-figlio in spazio neutro e individuare le modalità di affidamento e di visita più opportune;
Infine, il Giudice rinviava all'udienza del
12.09.2024 per l'esame della relazione.
In data 3.09.2024, i Servizi Sociali depositavano la relazione sul nucleo familiare, dalla cui lettura emergeva una forte conflittualità tra i genitori e il rifiuto di di _1 incontrare il padre, anche in spazio neutro, nonché l'attaccamento alla madre. Dalla relazione del servizio SerD, datata al 4.09.2024, emergeva che il sig. non faceva Pt_1 uso di stupefacenti.
All'udienza del 12.09.2024, parte ricorrente contestava il contenuto della predetta relazione e insisteva in via istruttoria per lo svolgimento della C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra . Parte resistente insisteva sulla domanda di affido CP_1
7 8
esclusivo a sé, di aumento del contributo al mantenimento ad euro 350,00 e di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore.
Con Ordinanza del 13.09.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice disponeva C.T.U. sulle capacità genitoriali di entrambe le parti, nominando la dott.ssa incaricava i Servizi Sociali per interventi a sostegno della Persona_3 genitorialità e di supporto psicologico al minore;
infine, rinviava all'udienza del
10.10.2024 in trattazione scritta per giuramento del C.T.U., concedendo termine alle parti per l'eventuale nomina di un C.T.P.
Con note autorizzate per l'udienza cartolare del 10.10.2024, nessuna delle parti nominava un proprio consulente;
parte ricorrente chiedeva che le spese per la C.T.U. fossero poste a carico della resistente.
Con Ordinanza depositata il 14.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice disponeva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, assegnava un termine di 180 giorni per il deposito della relazione peritale e disponeva un fondo spese di euro 1.500,00 in solido tra le parti. Infine, rinviava all'udienza del 22.05.2025 per esame della C.T.U.
In data 31.03.2025, il C.T.U. depositava l'elaborato peritale, dalla cui lettura emergeva, con riferimento al padre, una figura collaborativa e sufficientemente in linea con i bisogni del figlio;
con riferimento alla madre, una sufficiente capacità di accudimento del minore, ma anche l'incapacità di anteporre il di lui interesse ai propri progetti di vita, nonché il mancato accesso alla figura paterna. Il C.T.U. concludeva per il temporaneo affidamento del minore ai Servizi Sociali;
la presa in carico del minore da parte del Servizio di Età Evolutiva;
la nomina di un ausiliario ex art. 473-bis.26 c.p.c. per la ripresa dei contatti padre-figlio, anche in previsione del collocamento abitativo del bambino presso quest'ultimo; la non opportunità del trasferimento del minore a Dubai;
la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per i signori e;
CP_1 Pt_1 infine, redigeva una calendarizzazione delle visite nella prospettiva di un futuro regime di affido condiviso.
All'udienza del 22.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, nei termini su esposti. Il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido, collocamento, diritto di visita
Come da conformi conclusioni delle parti rese in udienza, il figlio minore _1 viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre. I turni di visita saranno paritetici e regolati come indicato dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag.
56). Quanto alle vacanze e alle festività, trascorrerà una settimana con _1 ciascuno dei genitori durante le vacanze natalizie, alternando la Vigilia e il giorno di
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Natale tra i due genitori;
le vacanze di Carnevale verranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alternati;
nelle vacanze pasquali, starà tre giorni con ciascuno _1 dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infine, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui due _1 anche consecutive.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
In ordine al contributo al mantenimento del figlio, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, il padre corrisponderà alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Spese compensate, stante l'intervenuto accordo tra le parti e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. prende atto delle condizioni concordate tra le parti sopra riportate;
2. Spese compensate.
Padova, 10.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel.
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 4921/2023, promosso da
, con l'avv. NARDO FEDERICA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. KUSSTATSCHER ANNA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio (contenzioso)
All'udienza del 22.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
• Affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la _1 madre;
• Tempi di visita genitori-figli secondo il calendario proposto dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag. 56), depositato in data 31.03.2025;
Per le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando la Vigilia e il giorno di
Natale con i due genitori.
Vacanze di Carnevale ad anni alternati, vacanze pasquali tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. 2
Durante le vacanze estive tre settimane con ciascun genitore, di cui due anche consecutive.
• Obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio entro il 5 di ogni mese, per un importo di € 300, _1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato il 28.08.2023, il ricorrente, premettendo che:
- il sig. intratteneva una convivenza more uxorio con la sig.ra , dalla quale Pt_1 CP_1 nasceva il figlio , in data 24.07.2016; _1
- nell'aprile 2021, terminata la loro relazione, la sig.ra partiva temporaneamente CP_1 per gli Emirati Arabi Uniti allo scopo di cercare lavoro, portando con sé con il _1 consenso del padre;
- a seguito del predetto trasferimento, il sig. non vedeva il figlio per un anno e Pt_1 mezzo, mantenendo con lui solamente contatti telefonici;
- a giugno 2023, il sig. si recava in vacanza a Dubai per far visita al figlio, ma Pt_1 apprendeva ivi che quest'ultimo non era stato iscritto al primo anno di scuola primaria, che la scuola prescelta dalla madre non era laica e che le sue condizioni di vita erano diverse da quanto prospettato dalla sig.ra ; CP_1
- al termine della vacanza, il sig. rientrava in Italia insieme a , con Pt_1 _1
l'assenso della madre, e decideva unilateralmente di iscriverlo al secondo anno di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Statale di Saonara (PD);
- il sig. riteneva che l'iscrizione ad una scuola in Italia avrebbe permesso a Pt_1 di ritrovare le amicizie dell'infanzia, nonché di evitare eventuali difficoltà _1 legate al fatto di frequentare una scuola in una lingua araba, in un contesto culturale molto differente;
pertanto chiedeva:
In via preliminare e urgente:
− accertata e dimostrata, a fronte dell'imminente inizio dell'anno scolastico (fissato per il 13 settembre p.v.), la necessità di garantire ad la stabilità e la continuità scolastica, oltre _1 all'esigenza di non introdurre nella vita del bambino fratture e discontinuità conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola in un paese straniero, disporsi l'iscrizione del minore presso la scuola primaria di Saonara (PD), luogo ove egli risiede con il padre, tenuta altresì conto
l'urgenza che il bambino non perda ulteriori anni scolastici;
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nel merito: − alla luce di quanto argomentato, disporsi in favore del sig. l'affido Parte_1 esclusivo del figlio in base alla normativa ex art. 337 – quater, co. III, c.c.. _1
in ogni caso: condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e CP_1 onorari del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrenza di indicare testi, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
- doc. 01: certificato di residenza e stato famiglia sig. ; Pt_1 Part
- doc. 02: ricevuta richiesta Parte_3
- doc. 03: domanda di iscrizione alla scuola primaria;
- doc. 04: copia bonifico iscrizione scolastica.
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “vero che”.
Si indicano quali testi i nonni materni e paterni.
Successivamente, il Giudice delegato, dott.ssa Barbara De Munari, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 11.09.2023.
In data 10.09.2023 si costituiva la resistente, la quale, premettendo che:
- nel giugno 2021, il sig. si recava a Dubai per andare a prendere il figlio e tornare Pt_1 in Italia per un periodo di vacanza, con l'accordo che l'avrebbe riaccompagnato a
Dubai a fine agosto, per cominciare l'anno scolastico ivi;
- al ritorno in Italia, il padre proponeva ricorso chiedendo in via urgente l'affidamento esclusivo di e l'iscrizione scolastica a Saonara (PD); _1
- stante la residenza abituale di a Dubai dal 2021 alla data del ricorso, eccepiva _1 il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e al Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019;
- veniva inoltre eccepita l'incompetenza del giudice sulla domanda di iscrizione scolastica, potendo il giudice esclusivamente autorizzare il genitore istante al perfezionamento dell'iscrizione;
- non veniva iscritto alla prima elementare a Dubai nell'anno scolastico _1
2022/2023 perché privo del permesso di soggiorno Emirates I.D., circostanza nota al padre;
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- per non perdere l'anno scolastico, stante la dichiarata impossibilità del padre di prendersi cura di e di fargli frequentare una scuola italiana, la madre iscriveva _1 il figlio ad un istituto scolastico privato a Dubai, con lezioni svolte online;
- al fine della predetta iscrizione, in data 11.01.2023, il padre firmava un nulla osta al rilascio del documento di identità per gli Stati Arabi per il figlio, rilasciato il 20.03.2023;
- superava il test per l'iscrizione al secondo anno della scuola primaria prescelta _1 in Dubai, ove v'era la possibilità di seguire un curriculum di studi europeo;
- a Dubai, la sig.ra reperiva una stabile occupazione lavorativa come social media CP_1 marketing, con svolgimento prevalentemente online, potendo così accudire il figlio;
- il padre, al contrario, era impossibilitato a prendersi cura stabilmente del figlio in quanto impiegato come autotrasportatore;
inoltre, egli si era disinteressato del figlio non recandosi nemmeno una volta a Dubai nel periodo 2021-2023 e non versando alcunché come contributo al suo mantenimento;
- quando la madre si recava in Italia, ad agosto 2023, per andare a prendere e _1 portarlo con sé a Dubai, il padre strappava il passaporto del figlio, impedendogli così di partire;
pertanto chiedeva:
In via preliminare, si chiede che il Tribunale di Padova dichiari il difetto di giurisdizione/competenza a decidere sulle domande di parte ricorrente, essendo la residenza abituale del minore radicata in altro Stato da oltre due anni al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, sulla domanda di decisione in via d'urgenza in materia di iscrizione scolastica, si chiede il rigetto della domanda stessa per carenza dei presupposti in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella presente memoria. Riservata ogni diversa e ulteriore deduzione/produzione all'eventuale proseguimento del procedimento, essendo la presente memoria difensiva e costituzione formulate solo ai fini della domanda proposta in via d'urgenza.
Con vittoria di spese di lite.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi l'11.09.2023, parte ricorrente contestava l'eccezione di giurisdizione della controparte, essendo il minore residente in
Italia; a seguire, rappresentava che, dopo aver prestato un iniziale assenso all'iscrizione del figlio alla scuola in Dubai, a giugno 2023 egli si recava in loco e si rendeva conto della discrepanza tra i racconti della sig.ra e la realtà ivi vissuta dal figlio;
CP_1 dichiarava inoltre di aver smarrito il passaporto, non di averlo danneggiato. Parte resistente si riportava alla propria comparsa di costituzione, precisando che nei due anni e mezzo successivi al termine della relazione, il sig. non si era mai occupato Pt_1
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del figlio e che si era ben ambientato a Dubai, sotto il profilo abitativo, sociale e _1 scolastico.
Con Ordinanza del 13.09.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice delegato, dott.ssa Barbara De Munari, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e rimetteva gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione sul ruolo, ritenendo che la residenza abituale del minore fosse negli Emirati Arabi Uniti, dal momento che egli si era legittimamente trasferito a Dubai con la madre dal 14.06.2021 e ivi aveva vissuto continuativamente sino a giugno 2023.
Con Decreto del 18.09.2023, il procedimento veniva riassegnato al Giudice delegato dott.ssa Alina Rossato, il quale fissava udienza dinnanzi a sé in data 24.01.2024.
Il sig. presentava reclamo avverso l'Ordinanza del 13.09.2023, accolto dal Pt_1
Collegio con Sentenza n. 2283/2023 pubblicata il 16/11/2023, riqualificando la domanda in art. 473 bis.15 cpc e affermando la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Il ricorrente, con nuova memoria depositata il 22.11.2023 chiedeva nuovamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 473-bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, per l'autorizzazione all'iscrizione del minore presso la scuola primaria di
Saonara (PD), in quanto la madre aveva negato il proprio consenso.
Con Decreto del 23.11.2023, il Giudice fissava udienza per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 13.12.2023.
Con memoria autorizzata depositata l'11.12.2023, parte resistente chiedeva il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione scolastica, nonché il rilascio del passaporto per il minore. In via istruttoria, chiedeva l'assunzione di sommarie informazioni dalla sig.ra nonna materna di . Persona_2 _1
All'udienza del 13.12.2023, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni espresse nelle memorie del 22.11 e dell'11.12.
Con Ordinanza del 15.12.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice autorizzava in via urgente l'iscrizione del minore all'istituto scolastico di
Saonara (PD). Per la prima comparizione delle parti, rinviava all'udienza già fissata per il giorno 24.01.2024.
In data 20.12.2023 si costituiva parte resistente, riportandosi alle proprie precedenti memorie e premettendo che:
- in data 8.09.2023, la sig.ra si rivolgeva ad un Centro Antiviolenza per trascorsi di maltrattamenti da parte dell'ex compagno;
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- la sig.ra si era sempre fatta carico in via esclusiva dell'accudimento CP_1 morale e materiale del figlio;
- il sig. aveva trascorsi di tossicodipendenza;
Pt_1
pertanto, chiedeva:
Nel merito, disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con Parte_3 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre a Dubai (Emirati Arabi
Uniti) 3101, Murjan5 – JBR1 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due mesi consecutivi nel corso dell'estate, dalla fine delle lezioni scolastiche all'inizio del nuovo anno di studi;
egli potrà inoltre tenere con sé il figlio per due settimane nel corso delle vacanze di
Natale e per 10 giorni durante le vacanze di Pasqua. La madre si farà carico dei trasferimenti del minore in detti periodi. Il padre potrà inoltre far visita al minore presso la sua residenza quando vorrà, nel rispetto suoi impegni di lavoro. Condannarsi il signor a Parte_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo nel mantenimento del figlio CP_1 minore la somma di € 500,00 al mese da rivalutarsi annualmente come per legge;
_1 in via subordinata si chiede la condanna del ricorrente a corrispondere alla madre un assegno nella misura che il Tribunale riterrà equa all'esito della valutazione della capacità patrimoniale del padre;
oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore regolate come da protocollo del Tribunale di Padova. Voglia il Tribunale di Padova autorizzare il rilascio del passaporto a nome di nato a [...] il [...] Parte_3
C.F. , qualora permanga il rifiuto dell'altro genitore. C.F._1
In via istruttoria, si chiede che il G.I. voglia dare incarico al Consultorio Familiare competente per zona, di relazionare sulle condizioni di vita e di accudimento del minore presso il padre e presso la madre nonché sul rapporto del bambino con Parte_3 entrambi i genitori, previa indagine sulla capacità genitoriale di questi e sulla situazione evolutiva del minore, anche alla luce della documentazione in atti, al fine di stabilire quale sia il migliore regime di affidamento del minore stesso. Si chiede inoltre che il Giudice, visto
l'art. 473 bis n. 2 secondo comma c.p.c. ordini al resistente di integrare la documentazione, depositando le ultime tre dichiarazioni dei redditi, copia degli estratti del conto corrente personale e/o conto titoli degli ultimi tra anni nonché di dichiarare se sia titolare di diritti reali su beni mobili o immobili. In caso di omissione, si chiede fin d'ora che il Giudice disponga indagini sui redditi e sul patrimonio mobiliare dello stesso mediante ausilio della polizia tributaria. Con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 24.01.2024, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo e, in via istruttoria, affinché fosse disposta C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra , nonché un CP_1 ordine di esibizione sulla documentazione economica della stessa. Parte resistente si riportava alla seconda memoria di costituzione, rappresentando altresì che in data
11.11.2023 si era verificato un episodio in cui il padre avrebbe sbattuto la testa del figlio
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sul sedile della propria auto, provocandogli un sanguinamento dal naso. In via istruttoria, chiedeva l'autorizzazione al deposito dei verbali delle denunce-querele sporte dalla sig.ra in data 18, 21 e 27 dicembre 2023 per il reato di maltrattamenti CP_1 in famiglia.
Con Ordinanza del 26.01.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice autorizzava il deposito richiesto dalla resistente, concedendo a controparte un termine per la prova contraria. In data 25.01.2024, parte resistente depositava i verbali delle suddette querele.
Con memoria autorizzata del 30.01.2024, il ricorrente prendeva posizione sulla documentazione prodotta da controparte, contestando il contenuto delle denunce, in particolare il presunto episodio di maltrattamento nei confronti del figlio, rappresentando come esse fossero strumentali al presente procedimento, in quanto successive al provvedimento di autorizzazione all'iscrizione scolastica in Italia e relative a fatti risalenti nel tempo, peraltro decontestualizzati;
rappresentava inoltre che il minore a tratti manifestava contentezza rispetto alla vita in Italia e al rapporto con la famiglia paterna, per poi, al rientro della madre in Italia, cambiare immotivatamente atteggiamento e chiedere con insistenza di tornare a Dubai. In via istruttoria, parte ricorrente insisteva sulla propria domanda di conferimento incarico ai Servizi Sociali competenti e di una C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra , stante CP_1
l'emersione di trascorsi di bulimia e anoressia nervosa della stessa.
Con Ordinanza depositata il 5.02.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra un Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento per il figlio pari a euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
inoltre, conferiva incarico ai Servizi
Sociali competenti al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti, organizzare incontri padre-figlio in spazio neutro e individuare le modalità di affidamento e di visita più opportune;
Infine, il Giudice rinviava all'udienza del
12.09.2024 per l'esame della relazione.
In data 3.09.2024, i Servizi Sociali depositavano la relazione sul nucleo familiare, dalla cui lettura emergeva una forte conflittualità tra i genitori e il rifiuto di di _1 incontrare il padre, anche in spazio neutro, nonché l'attaccamento alla madre. Dalla relazione del servizio SerD, datata al 4.09.2024, emergeva che il sig. non faceva Pt_1 uso di stupefacenti.
All'udienza del 12.09.2024, parte ricorrente contestava il contenuto della predetta relazione e insisteva in via istruttoria per lo svolgimento della C.T.U. sulle capacità genitoriali della sig.ra . Parte resistente insisteva sulla domanda di affido CP_1
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esclusivo a sé, di aumento del contributo al mantenimento ad euro 350,00 e di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore.
Con Ordinanza del 13.09.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice disponeva C.T.U. sulle capacità genitoriali di entrambe le parti, nominando la dott.ssa incaricava i Servizi Sociali per interventi a sostegno della Persona_3 genitorialità e di supporto psicologico al minore;
infine, rinviava all'udienza del
10.10.2024 in trattazione scritta per giuramento del C.T.U., concedendo termine alle parti per l'eventuale nomina di un C.T.P.
Con note autorizzate per l'udienza cartolare del 10.10.2024, nessuna delle parti nominava un proprio consulente;
parte ricorrente chiedeva che le spese per la C.T.U. fossero poste a carico della resistente.
Con Ordinanza depositata il 14.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice disponeva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, assegnava un termine di 180 giorni per il deposito della relazione peritale e disponeva un fondo spese di euro 1.500,00 in solido tra le parti. Infine, rinviava all'udienza del 22.05.2025 per esame della C.T.U.
In data 31.03.2025, il C.T.U. depositava l'elaborato peritale, dalla cui lettura emergeva, con riferimento al padre, una figura collaborativa e sufficientemente in linea con i bisogni del figlio;
con riferimento alla madre, una sufficiente capacità di accudimento del minore, ma anche l'incapacità di anteporre il di lui interesse ai propri progetti di vita, nonché il mancato accesso alla figura paterna. Il C.T.U. concludeva per il temporaneo affidamento del minore ai Servizi Sociali;
la presa in carico del minore da parte del Servizio di Età Evolutiva;
la nomina di un ausiliario ex art. 473-bis.26 c.p.c. per la ripresa dei contatti padre-figlio, anche in previsione del collocamento abitativo del bambino presso quest'ultimo; la non opportunità del trasferimento del minore a Dubai;
la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per i signori e;
CP_1 Pt_1 infine, redigeva una calendarizzazione delle visite nella prospettiva di un futuro regime di affido condiviso.
All'udienza del 22.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, nei termini su esposti. Il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido, collocamento, diritto di visita
Come da conformi conclusioni delle parti rese in udienza, il figlio minore _1 viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre. I turni di visita saranno paritetici e regolati come indicato dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag.
56). Quanto alle vacanze e alle festività, trascorrerà una settimana con _1 ciascuno dei genitori durante le vacanze natalizie, alternando la Vigilia e il giorno di
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Natale tra i due genitori;
le vacanze di Carnevale verranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alternati;
nelle vacanze pasquali, starà tre giorni con ciascuno _1 dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infine, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui due _1 anche consecutive.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
In ordine al contributo al mantenimento del figlio, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, il padre corrisponderà alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Spese compensate, stante l'intervenuto accordo tra le parti e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. prende atto delle condizioni concordate tra le parti sopra riportate;
2. Spese compensate.
Padova, 10.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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