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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3076/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziaria e divorzio
(scioglimento matrimonio), cumulativamente promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Maggio n°75 C.F. , cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Vittoria in C.F._1
via P.pe Umberto, n°203, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giombarresi, (C.F.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
cittadino italiano, C.F. ; C.F._3
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; Controparte_1
che ha esposto di aver, in data 20/11/2003, nel Comune di Vittoria, contratto matrimonio civile con il resistente e dal quale non sono nati figli, e che i rapporti tra i coniugi dopo anni hanno perso i connotati necessari di affettività e di desiderio di vita comune che dovrebbero essere a base di ogni matrimonio, e per questo conducono da tempo vita autonoma, senza aver ripreso la convivenza e ciò sin dal 2018, di tal che da tempo è tornata a vivere presso la sua abitazione in Comiso e che il resistente, pure a fronte di richieste ripetute rimanda con pretesti ingiustificati il proprio consenso ad una soluzione concordata, per cui si è indotta a richiedere giudizialmente la separazione e cumulativamente anche il divorzio, essendo ciò consentito dal nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia e di non avanzare pretese economiche;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1 comparso, all'udienza camerale del 22.02.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e non essendovi richieste istruttorie parte ricorrente è stata autorizzata a precisare le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che con la sentenza n. 634/24 il Tribunale non definitivamente decidendo ha così statuito: “Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 20/11/2003 nel Comune di Vittoria, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 62, parte I, Serie - dell'anno 2003;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio”; che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
27.03.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, con il deposito di note scritte e parte ricorrente, nei termini concessi, ha ritualmente depositato le suddette note scritte, con le quali ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla intercorsa sentenza di separazione n. 634/2024 del 5.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il pagina 2 di 3 prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda il Tribunale stato chiamato a pronunciarsi;
che le spese sono irripetibili in difetto di costituzione del resistente;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/11/2003 nel Comune di Vittoria, tra e , con atto trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio Parte_1 Controparte_1
di detto Comune al n. 62, parte I, Serie - dell'anno 2003;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3076/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziaria e divorzio
(scioglimento matrimonio), cumulativamente promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Maggio n°75 C.F. , cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Vittoria in C.F._1
via P.pe Umberto, n°203, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giombarresi, (C.F.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
cittadino italiano, C.F. ; C.F._3
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; Controparte_1
che ha esposto di aver, in data 20/11/2003, nel Comune di Vittoria, contratto matrimonio civile con il resistente e dal quale non sono nati figli, e che i rapporti tra i coniugi dopo anni hanno perso i connotati necessari di affettività e di desiderio di vita comune che dovrebbero essere a base di ogni matrimonio, e per questo conducono da tempo vita autonoma, senza aver ripreso la convivenza e ciò sin dal 2018, di tal che da tempo è tornata a vivere presso la sua abitazione in Comiso e che il resistente, pure a fronte di richieste ripetute rimanda con pretesti ingiustificati il proprio consenso ad una soluzione concordata, per cui si è indotta a richiedere giudizialmente la separazione e cumulativamente anche il divorzio, essendo ciò consentito dal nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia e di non avanzare pretese economiche;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1 comparso, all'udienza camerale del 22.02.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e non essendovi richieste istruttorie parte ricorrente è stata autorizzata a precisare le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che con la sentenza n. 634/24 il Tribunale non definitivamente decidendo ha così statuito: “Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 20/11/2003 nel Comune di Vittoria, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 62, parte I, Serie - dell'anno 2003;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio”; che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
27.03.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, con il deposito di note scritte e parte ricorrente, nei termini concessi, ha ritualmente depositato le suddette note scritte, con le quali ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla intercorsa sentenza di separazione n. 634/2024 del 5.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il pagina 2 di 3 prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda il Tribunale stato chiamato a pronunciarsi;
che le spese sono irripetibili in difetto di costituzione del resistente;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/11/2003 nel Comune di Vittoria, tra e , con atto trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio Parte_1 Controparte_1
di detto Comune al n. 62, parte I, Serie - dell'anno 2003;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3