CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ BR, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 498/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso A. Lucci 66-82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023837938000 TRIBUTI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160107132919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170008132576000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5362/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11966/32/2024, depositata in data 25/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023837938/ 000, di importo pari ad € 1.715,10, notificata in data 13 febbraio 2020, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 07120160107132919 000, notificata in data 11.05.2017 relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica nell'anno 2011, avente un importo pari ad € 191,76;
2) Cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, notificata in data 28.07.2017 relativa ad omesso versamento dell'ICI 2011, su unità immobiliari presenti nel Comune di Napoli, di importo pari ad € 455,37;
3) Cartella di pagamento n. 07120180007462151 000, notificata in data 06.06.2018 relativa ad omesso versamento dell'imposta IMU anno 2012, su unità immobiliari presenti nel Comune di Napoli, di importo pari ad € 1.067,97.
Il ricorso era incentrato su: mancata notifica dell'avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
prescrizione/decadenza delle pretese creditorie.
Nel giudizio di primo grado si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Napoli.
La Corte di Giustizia Tributaria riteneva che DE avesse provato la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento e che la mancata impugnazione delle stesse avesse determinato la inoppugnabilità della pretesa. Osservava che, tuttavia, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, non vi fosse prova della la decorrenza della prescrizione>. Pertanto, la prescrizione doveva ritenersi maturata in ordine alla cartella n. 07120160107132919000, notificata in data 11.05.2017 (relativa alla tassa automobilistica anno 2011) e per la cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, notificata in data 28.07.2017 (ICI 2011), non, invece, per la cartella n. 07120180007462151 000 (IMU 2012), notificata in data 06.06.2018. L'intimazione impugnata veniva annullata in relazione alla pretesa recata dalle cartelle nn. 07120160107132919 000 e 07120170008132576 000, che, pertanto, era dichiarata prescritta. Le spese venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in primis, l'erroneità della sentenza in riferimento alla mancata pronuncia sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per la provata notifica delle cartelle di pagamento.
Deduce che la mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, regolarmente notificate, ha comportato la definitività delle pretese sia nell'an, che nel quantum debeatur, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Giustizia di primo grado (“[…] la loro mancata impugnazione ha determinato la inoppugnabilità della pretesa”).
Con il secondo motivo d'appello si eccepisce l'erroneità della sentenza in riferimento all'asserita mancata prova dell'interruzione del termine prescrizionale in riferimento alle cartelle di pagamento nn.
07120160107132919000 e 07120170008132576000.
Ad avviso dell'impugnante, l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
Secondo un'interpretazione recepita anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 17877 del
31/08/2011), per i crediti ormai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato, il termine di prescrizione è decennale, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo.
La natura di titolo esecutivo del ruolo trae origine dall'art 49 DPR 602/73, che testualmente dispone che il concessionario “procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, il contribuente è tenuto al pagamento di un unico importo per il quale, peraltro, non operano più le singole scadenze originarie, essendo unico il momento di esigibilità, indipendentemente dalle singole voci originariamente previste. A partire da tale momento, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con l'unitaria decorrenza, a far tempo dalla notifica della cartella.
Tale interpretazione fonda, altresì, sulla lettura congiunta degli artt. 19 e 20 del D. Lgs.112/1999.
Rileva l'impugnante che l'intimazione di pagamento n. 07120199034630054000 è stata notificata in data 13 febbraio 2020, sicché essa ha regolarmente interrotto il termine prescrizionale per le cartelle di pagamento nn. 07120160107132919000 e 07120170008132576000.
Chiede la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Napoli che chiede accogliersi l'appello da ADER e condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Evidenzia che la fase della riscossione del tributo, che va dalla notifica della cartella di pagamento, fino all'esecuzione forzata, è di competenza esclusiva del Concessionario per la riscossione che è, pertanto,
l'unico responsabile delle sopra elencate procedure. Nel caso di specie, atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata sono le cartelle di pagamento di cui è stata provata la regolare notifica risultando inammissibile ogni ulteriore gravame relativo agli atti ulteriormente pregressi (nella fattispecie, gli avvisi ICI 2011 e IMU 2012 emessi dal Comune di Napoli).
Deduce, in riferimento all'imposta ICI/IMU, la fondatezza del gravame proposto da ADER in quanto l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta da avviso in rettifica ICI 2011 prot. n. 356765/1315 del 05/05/2014, regolarmente notificato in data 10/11/2014; avviso in rettifica IMU 2012, prot. n. 575917/1111 del 15/07/2015, regolarmente notificato in data 23/10/2015.
Entrambi gli avvisi venivano notificati personalmente alla contribuente, come provato dalla documentazione versata in atti nel primo giudizio.
La contribuente non ha mai impugnato gli avvisi relativi all'ICI 2011 e all'IMU 2012, né ha provveduto al pagamento delle somme richieste, sicché, in conformità all' art.12 del D.Lgs. 504/92, l'Ufficio ha reso esecutivi i ruoli, rispettivamente, in data 08/11/2016 (ICI 2011) e in data 22/09/2017 (IMU 2012).
Alcuna prescrizione/decadenza si è verificata per la successiva iscrizione a ruolo.
Ad avviso dell'Ufficio le pretese sono divenute definitive sicché ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva nonché inammissibile.
Chiede, pertanto, la condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio del presente gravame, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del D.Lgs. 546/1992
(come modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 156/2015).
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
Come già rilevato in prime cure e come risulta dalla produzione documentale di parte appellante, le cartelle di pagamento prodromiche alla impugnata intimazione (cartella di pagamento n. 07120160107132919 000, relativa tassa automobilistica anno 2011; cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, relativa a ICI anno 2011) sono state regolarmente notificate, rispettivamente, in data 11.05.2017 e 28.07.2017.
Con riguardo all'ICI 2011 risulta, altresì, che l'avviso di accertamento veniva notificato alla contribuente in data 08/11/2016 e non opposto.
L'omesso esercizio del diritto di impugnazione dell'avviso e delle cartelle nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 L. 546/1992 ha reso le pretese creditorie definitive, rendendone inammissibile l'impugnazione (per vizi propri ovvero esistenza, contenuti, motivazione) con l'intimazione di pagamento. Con specifico riguardo al tema della prescrizione successiva alla notificazione della cartella di pagamento,
è appena il caso di evidenziare che essa ha natura di atto amministrativo, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, che determina la decadenza dall'impugnazione, produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale - come la cartella esattoriale - il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335).
Detta impostazione trova conferma nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n.23397/16, hanno affermato il principio in virtù del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento validamente notificata al contribuente comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. sicché: “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass. n. 9906 del 2018).
Ciò posto, riguardo ai termini di prescrizione, giova ricordare che per i tributi erariali (tra cui, IRPEF, IRAP,
IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio) il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni;
per i tributi locali, come ICI e IMU invece, il termine
è quinquennale.
In riferimento alla tassa di circolazione dei veicoli l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, si sono poi formati nella giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi interpretativi.
Secondo un primo orientamento, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Si osserva che la “specialità” del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. L'applicazione estensiva della norma non è consentita quando si tratta computare ex novo il termine dal primo giorno dell'anno successivo, dopo che si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione o impeditivo della decadenza, non ricorrendo più la medesima ratio legis. In tal modo, infatti, verrebbe surrettiziamente introdotto un differimento ulteriore della decorrenza del periodo prescrizionale non previsto da alcuna disposizione normativa, laddove, invece, vi deve essere una stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo. Infatti, lo slittamento della decorrenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, poiché si riconoscerebbe all'ente impositore il beneficio un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso - sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.
Secondo altro orientamento, che pure condivide la non applicabilità estensiva dell'art art. 5, comma 51, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere (non dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, bensì) dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. In tal senso si attestano i più recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21915 del
02/08/2024) secondo cui decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale;
Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione> (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit). E ancora: nell'ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019) >.
Da tali premesse consegue che la contribuente avrebbe dovuto eccepire eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti relativi a tassa automobilistica 2011 e ICI 2011 con l'impugnazione dei relativi avvisi di accertamento o, in mancanza, delle cartelle di pagamento che, invece, come si è detto, risultano regolarmente notificate in data 11 maggio 2017 e 28 luglio 2017 e non opposte.
Né è possibile ritenere che l'intimazione di pagamento, seguita alle cartelle, integri un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti alla esistenza dei debiti tributari.
L'impugnata intimazione, notificata in data 13 febbraio 2020, ha interrotto i termini di prescrizione relativi alla tassa automobilistica (anni tre) e all'imposta comunale sugli immobili (anni cinque), decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nn. 07120160107132919 000
e 07120170008132576 000, eseguita, rispettivamente, in data 11 maggio 2017 e 28 luglio 2017.
L'appello proposto da ADER va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza (in favore di ADER da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e Comune di Napoli).
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate per quanto attiene alla ADER in complessive Euro 290,00 per il I grado ed Euro 360,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU. Con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, e per quanto attiene al Comune di Napoli in
Euro 180,00 per il I grado ed in Euro 250,00 per il II grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ BR, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 498/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso A. Lucci 66-82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023837938000 TRIBUTI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160107132919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170008132576000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5362/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11966/32/2024, depositata in data 25/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023837938/ 000, di importo pari ad € 1.715,10, notificata in data 13 febbraio 2020, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 07120160107132919 000, notificata in data 11.05.2017 relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica nell'anno 2011, avente un importo pari ad € 191,76;
2) Cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, notificata in data 28.07.2017 relativa ad omesso versamento dell'ICI 2011, su unità immobiliari presenti nel Comune di Napoli, di importo pari ad € 455,37;
3) Cartella di pagamento n. 07120180007462151 000, notificata in data 06.06.2018 relativa ad omesso versamento dell'imposta IMU anno 2012, su unità immobiliari presenti nel Comune di Napoli, di importo pari ad € 1.067,97.
Il ricorso era incentrato su: mancata notifica dell'avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
prescrizione/decadenza delle pretese creditorie.
Nel giudizio di primo grado si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Napoli.
La Corte di Giustizia Tributaria riteneva che DE avesse provato la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento e che la mancata impugnazione delle stesse avesse determinato la inoppugnabilità della pretesa. Osservava che, tuttavia, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, non vi fosse prova della la decorrenza della prescrizione>. Pertanto, la prescrizione doveva ritenersi maturata in ordine alla cartella n. 07120160107132919000, notificata in data 11.05.2017 (relativa alla tassa automobilistica anno 2011) e per la cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, notificata in data 28.07.2017 (ICI 2011), non, invece, per la cartella n. 07120180007462151 000 (IMU 2012), notificata in data 06.06.2018. L'intimazione impugnata veniva annullata in relazione alla pretesa recata dalle cartelle nn. 07120160107132919 000 e 07120170008132576 000, che, pertanto, era dichiarata prescritta. Le spese venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in primis, l'erroneità della sentenza in riferimento alla mancata pronuncia sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per la provata notifica delle cartelle di pagamento.
Deduce che la mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, regolarmente notificate, ha comportato la definitività delle pretese sia nell'an, che nel quantum debeatur, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Giustizia di primo grado (“[…] la loro mancata impugnazione ha determinato la inoppugnabilità della pretesa”).
Con il secondo motivo d'appello si eccepisce l'erroneità della sentenza in riferimento all'asserita mancata prova dell'interruzione del termine prescrizionale in riferimento alle cartelle di pagamento nn.
07120160107132919000 e 07120170008132576000.
Ad avviso dell'impugnante, l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
Secondo un'interpretazione recepita anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 17877 del
31/08/2011), per i crediti ormai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato, il termine di prescrizione è decennale, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo.
La natura di titolo esecutivo del ruolo trae origine dall'art 49 DPR 602/73, che testualmente dispone che il concessionario “procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, il contribuente è tenuto al pagamento di un unico importo per il quale, peraltro, non operano più le singole scadenze originarie, essendo unico il momento di esigibilità, indipendentemente dalle singole voci originariamente previste. A partire da tale momento, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con l'unitaria decorrenza, a far tempo dalla notifica della cartella.
Tale interpretazione fonda, altresì, sulla lettura congiunta degli artt. 19 e 20 del D. Lgs.112/1999.
Rileva l'impugnante che l'intimazione di pagamento n. 07120199034630054000 è stata notificata in data 13 febbraio 2020, sicché essa ha regolarmente interrotto il termine prescrizionale per le cartelle di pagamento nn. 07120160107132919000 e 07120170008132576000.
Chiede la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Napoli che chiede accogliersi l'appello da ADER e condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Evidenzia che la fase della riscossione del tributo, che va dalla notifica della cartella di pagamento, fino all'esecuzione forzata, è di competenza esclusiva del Concessionario per la riscossione che è, pertanto,
l'unico responsabile delle sopra elencate procedure. Nel caso di specie, atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata sono le cartelle di pagamento di cui è stata provata la regolare notifica risultando inammissibile ogni ulteriore gravame relativo agli atti ulteriormente pregressi (nella fattispecie, gli avvisi ICI 2011 e IMU 2012 emessi dal Comune di Napoli).
Deduce, in riferimento all'imposta ICI/IMU, la fondatezza del gravame proposto da ADER in quanto l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta da avviso in rettifica ICI 2011 prot. n. 356765/1315 del 05/05/2014, regolarmente notificato in data 10/11/2014; avviso in rettifica IMU 2012, prot. n. 575917/1111 del 15/07/2015, regolarmente notificato in data 23/10/2015.
Entrambi gli avvisi venivano notificati personalmente alla contribuente, come provato dalla documentazione versata in atti nel primo giudizio.
La contribuente non ha mai impugnato gli avvisi relativi all'ICI 2011 e all'IMU 2012, né ha provveduto al pagamento delle somme richieste, sicché, in conformità all' art.12 del D.Lgs. 504/92, l'Ufficio ha reso esecutivi i ruoli, rispettivamente, in data 08/11/2016 (ICI 2011) e in data 22/09/2017 (IMU 2012).
Alcuna prescrizione/decadenza si è verificata per la successiva iscrizione a ruolo.
Ad avviso dell'Ufficio le pretese sono divenute definitive sicché ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva nonché inammissibile.
Chiede, pertanto, la condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio del presente gravame, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del D.Lgs. 546/1992
(come modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 156/2015).
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
Come già rilevato in prime cure e come risulta dalla produzione documentale di parte appellante, le cartelle di pagamento prodromiche alla impugnata intimazione (cartella di pagamento n. 07120160107132919 000, relativa tassa automobilistica anno 2011; cartella di pagamento n. 07120170008132576 000, relativa a ICI anno 2011) sono state regolarmente notificate, rispettivamente, in data 11.05.2017 e 28.07.2017.
Con riguardo all'ICI 2011 risulta, altresì, che l'avviso di accertamento veniva notificato alla contribuente in data 08/11/2016 e non opposto.
L'omesso esercizio del diritto di impugnazione dell'avviso e delle cartelle nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 L. 546/1992 ha reso le pretese creditorie definitive, rendendone inammissibile l'impugnazione (per vizi propri ovvero esistenza, contenuti, motivazione) con l'intimazione di pagamento. Con specifico riguardo al tema della prescrizione successiva alla notificazione della cartella di pagamento,
è appena il caso di evidenziare che essa ha natura di atto amministrativo, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, che determina la decadenza dall'impugnazione, produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale - come la cartella esattoriale - il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335).
Detta impostazione trova conferma nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n.23397/16, hanno affermato il principio in virtù del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento validamente notificata al contribuente comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. sicché: “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass. n. 9906 del 2018).
Ciò posto, riguardo ai termini di prescrizione, giova ricordare che per i tributi erariali (tra cui, IRPEF, IRAP,
IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio) il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni;
per i tributi locali, come ICI e IMU invece, il termine
è quinquennale.
In riferimento alla tassa di circolazione dei veicoli l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, si sono poi formati nella giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi interpretativi.
Secondo un primo orientamento, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Si osserva che la “specialità” del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. L'applicazione estensiva della norma non è consentita quando si tratta computare ex novo il termine dal primo giorno dell'anno successivo, dopo che si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione o impeditivo della decadenza, non ricorrendo più la medesima ratio legis. In tal modo, infatti, verrebbe surrettiziamente introdotto un differimento ulteriore della decorrenza del periodo prescrizionale non previsto da alcuna disposizione normativa, laddove, invece, vi deve essere una stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo. Infatti, lo slittamento della decorrenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, poiché si riconoscerebbe all'ente impositore il beneficio un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso - sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.
Secondo altro orientamento, che pure condivide la non applicabilità estensiva dell'art art. 5, comma 51, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere (non dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, bensì) dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. In tal senso si attestano i più recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21915 del
02/08/2024) secondo cui decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale;
Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione> (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit). E ancora: nell'ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019) >.
Da tali premesse consegue che la contribuente avrebbe dovuto eccepire eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti relativi a tassa automobilistica 2011 e ICI 2011 con l'impugnazione dei relativi avvisi di accertamento o, in mancanza, delle cartelle di pagamento che, invece, come si è detto, risultano regolarmente notificate in data 11 maggio 2017 e 28 luglio 2017 e non opposte.
Né è possibile ritenere che l'intimazione di pagamento, seguita alle cartelle, integri un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti alla esistenza dei debiti tributari.
L'impugnata intimazione, notificata in data 13 febbraio 2020, ha interrotto i termini di prescrizione relativi alla tassa automobilistica (anni tre) e all'imposta comunale sugli immobili (anni cinque), decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nn. 07120160107132919 000
e 07120170008132576 000, eseguita, rispettivamente, in data 11 maggio 2017 e 28 luglio 2017.
L'appello proposto da ADER va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza (in favore di ADER da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e Comune di Napoli).
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate per quanto attiene alla ADER in complessive Euro 290,00 per il I grado ed Euro 360,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU. Con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, e per quanto attiene al Comune di Napoli in
Euro 180,00 per il I grado ed in Euro 250,00 per il II grado