Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 223
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi prodromici e prescrizione/decadenza

    La Corte di primo grado ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e, pur riconoscendo la inoppugnabilità delle pretese per mancata impugnazione delle cartelle, ha dichiarato la prescrizione per alcune delle cartelle.

  • Accolto
    Erronea mancata pronuncia sull'inammissibilità del ricorso introduttivo

    La Corte d'appello ha ritenuto fondato l'appello, affermando che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate ha reso le pretese creditorie definitive e inammissibile la loro impugnazione tramite l'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Erronea applicazione della prescrizione

    La Corte d'appello ha accolto l'appello, ritenendo che la prescrizione delle cartelle di pagamento, una volta divenute definitive per mancata impugnazione, decorre dal momento della loro notifica e che l'intimazione di pagamento ha interrotto tale termine. La Corte ha altresì precisato i termini di prescrizione specifici per i diversi tributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 223
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 223
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo