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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel.est ha pronunciato la seguente :
Sentenza nel procedimento n. 130/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, n. 131/2024 del 18.12.2024, resa nel procedimento recante
R.G. 78-1/2024 Tribunale di Trani a seguito del rigetto della proposta di concordato preventivo ritenuto inammissibile con provvedimento emesso in pari data n. 95/2024 del
21.11.2024 del Tribunale di Foggia- sez. fall.; tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_1
con sede in Andria alla Via Bari 68 , elettivamente domiciliata in Parte_1
pagina 1 di 10 Andria alla Via Bari n. 68, presso e nello studio degli Avv.ti Massimiliano MATERA e
Antonio GAUDIO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in atti;
Reclamante contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Curatore Controparte_1
avv.to ; Persona_1
, CP_2
, Controparte_3
Reclamati contumaci
Nonché
società con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV),/ Via Vittorio Controparte_2
Alfieri n. 1, e per essa con sede in Milano, Via Controparte_4
Valtellina 15/17, qui rappresentata da in forza di procura Controparte_5
speciale del 20.05.2019, a rogito del Notaio di Milano rep. 140487 racc. Persona_2
35375 sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in persona del procuratore speciale della
Dott.ssa , assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Controparte_6
Patrizia Zingone del Foro di Milano con studio in Milano alla via Lamarmora 42;
Reclamata
e
P R O C U R A T O R E G E N E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A P R E S S O L A
C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I ,
– interventore e x l e g e
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 131/2024 del 18.12.2024, il Tribunale di Tani dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 resa nel procedimento recante R.G. 78-1/2024 Tribunale di Trani, a seguito della declaratoria
d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, disposta con decreto emesso in pari data. Tanto la sentenza N. 131/2024 del 18.12.2024 quanto il provvedimento di rigetto della proposta concordataria avente pari data, venivano comunicati alle parti ed ai loro difensori in data 24.12.2024
(cfr. pag.5 dell'atto di reclamo).
Con ricorso depositato nel ruolo generale contenzioso in data 27.01.2025 ( previa iscrizione al ruolo VG in data 23.01.2025), la società ha proposto tempestivo reclamo Controparte_1 ex art.18 l.fall., innanzi a questa Corte di Appello, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il reclamo per tutti i motivi innanzi esposti, nonché per quelli di cui all'atto di opposizione alla richiesta di liquidazione giudiziale e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale della dichiarata dal Tribunale di Trani con la sentenza n. Parte_2
131/2024, depositata in data 18.12.2024 e pubblicata in data 24.12.2024 unitamente al provvedimento di rigetto della proposta concordataria;
2) Omologare la proposta di concordato in continuità già depositata nel giudizio rubricato al n. 78-2/2024 R.G. Tribunale di Trani e che in questa sede si deposita nuovamente;
3) Vittoria di spese, diritti e onorari.”
La reclamante ha dedotto i seguenti motivi:
-1. ERRATA VALUTAZIONE DELLA MODIFICA PARZIALE DELL'OGGETTO
SOCIALE: il Collegio avrebbe erroneamente ritenuto che la modifica parziale dell'oggetto sociale, come prospettata in seno alla proposta concordataria, rappresentasse un nuovo inizio incompatibile con la continuità aziendale, in quanto non avrebbe considerato che la
[...] avrebbe continuato ad operare nello stesso settore edile e, oltre a fornire il CP_1
materiale da carpenteria (materiali edili e ferrosi), avrebbe integrato la propria attività con la posa in opera dei materiali suddetti, circostanza che avrebbe indubbiamente consentito alla reclamante di essere più competitiva nella realizzazione delle opere di carpenteria essendo essa stessa fornitrice della materia prima. La modifica proposta non comporterebbe una trasformazione dell'attività d'impresa in un settore nuovo come inteso dal Collegio, bensì un pagina 3 di 10 adeguamento alle nuove esigenze di mercato, necessario per un risanamento economico e finanziario della società.
-
2. OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA INIEZIONE DI LIQUIDITA' DI € 140.000,00
SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER INTERESSI: Il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la proposta concordataria prevedeva una iniezione di liquidità nella misura di € 140.000,00 erogati a titolo di finanziamento infruttifero dalla Signora
[...]
che avrebbe, peraltro, provveduto a rimpinguare la liquidità aziendale Parte_3
nell'ipotesi in cui si fosse ravvisato uno scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti, finanziando ulteriormente la società. Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato fosse stata accolta la avrebbe trovato le risorse necessarie per la ripresa e la CP_1
prosecuzione dell'attività e per il ripianamento della debitoria e tanto sarebbe accaduto sia grazie agli introiti che sarebbero derivati dal contratto di appalto, sia grazie al finanziamento infruttuoso del terzo che avrebbe garantito la liquidità necessaria per la continuità dell'attività aziendale “senza alcun costo”.
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINOR PREGIUDIZIO: la sentenza impugnata avrebbe disposto l'apertura della liquidazione giudiziale senza valutare se il concordato proposto fosse in grado di garantire un soddisfacimento maggiore dei creditori rispetto alla procedura liquidatoria. La proposta di concordato presentava una dettagliata relazione del professionista attestatore che evidenziava come il soddisfacimento dei creditori della procedura concordataria sarebbe stato superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Costituitasi in giudizio, la a chiesto il rigetto del reclamo, con conferma integrale Controparte_2 del provvedimento reclamato e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere contrario all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Il reclamo è infondato.
pagina 4 di 10 Va premesso che tutti i motivi di reclamo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, investono il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità.
Nel suddetto decreto, il Tribunale di Trani ha dichiarato la inammissibilità della proposta concordataria sulla base delle seguenti ragioni: “Nella specie, il parere del commissario ha evidenziato la dirimente considerazione che non vi è più alcuna continuità ormai da anni. Gli ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero. I medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime). Si è anche evidenziato che – la dichiara esplicitamente di voler Controparte_1 riconvertire la sua attività principale dalla vendita di materiali edili alla realizzazione di carpenteria edile: in concreto la riconversione implica l'avvio dell'attività d'impresa in un totalmente nuovo settore e non la prosecuzione almeno parziale di un'attività già operativa, con conseguente confermata impossibilità di configurare una continuità in senso stretto nel piano di concordato in esame. Per di più non si realizza quell'obiettivo di tutela dei posti di lavoro che è uno dei pilastri della continuità, dato che l'impresa allo stato non ha dipendenti.”
Sotto il profilo normativo, occorre precisare che il secondo comma dell'art. 84 chiarisce che, di continuità diretta, può parlarsi nel solo caso di prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, vale a dire lo stesso debitore. Alla nozione di continuità diretta va ricondotta anche l'ipotesi di un investitore che faccia il proprio ingresso nella compagine della società debitrice sottoscrivendone l'aumento di capitale (di regola a lui riservato), giacché è pur sempre il debitore, sebbene patrimonializzato grazie ad apporti esterni, a proseguire l'attività d'impresa. Quanto al piano in continuità (diretta o indiretta), è richiesto che esso contenga al proprio interno il piano industriale e che ne siano indicati “gli effetti sul piano finanziario e i tempi necessari al riequilibrio della situazione finanziaria” (art. 87, c. 1, lett. e). Specularmente,
l'attestazione del piano in continuità deve verificarne l'idoneità a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (art. 87, c.
3). La previsione specificamente riferita alla continuità diretta è poi quella dell'art. 87, c. 1, lett. f), in base alla quale occorre, altresì, “l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno pagina 5 di 10 finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente”.
Particolare rilievo assume, nell'ipotesi di continuità diretta, il precetto, sancito in via generale dall'art. 87, c. 1, lett. b), secondo il quale, il piano deve contenere “una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento”, strategie di intervento che dovranno evidentemente essere valutate con particolare rigore nel caso in cui il debitore si proponga di porre lui stesso rimedio alla crisi della propria impresa.
Nel caso di specie, la ( che dalla visura camerale storica presenta in seguente oggetto CP_1 sociale : “commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale edile, elettrico, idraulico e fognante;
l'acquisto, la vendita e la permuta di materie prime e prodotti finiti …”) ha proposto la realizzazione di un piano che prevede l'esercizio di una attività in continuità aziendale (rectius, una riconversione da vendita di materiali edili ad esecuzione di lavori di carpenteria edile) e l'apporto di finanza esterna. 1
Il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Trani nella procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza di ha evidenziato, nel proprio parere, che sotto il profilo Controparte_1 formale, la debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39, co. 1, CCII;
ha presentato un piano di concordato avente gli elementi contenutistici conformi al paradigma legale di cui all'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
ha prodotto la relazione del professionista indipendente di cui all'art. 87, co. 3,
pagina 6 di 10 CCII;
non ha dimostrato l'avvenuta trasmissione all'agenzia fiscale ed all'agente per la riscossione della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII e dei relativi documenti.
Il Commissario ha, tuttavia, evidenziato l'assenza di continuità atteso che gli ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero; i medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime), da ciò desumendo che l'attività caratteristica della società fosse di fatto cessata già prima dell'inizio dell'esercizio 2021. 2
Pertanto, in base al parere del Commissario, mentre l'attività precedentemente svolta sarebbe di fatto cessata, “…la dichiara esplicitamente di voler riconvertire la sua attività principale dalla Controparte_1 vendita di materiali edili alla realizzazione di carpenteria edile: la riconversione implica l'avvio dell'attività
d'impresa in un nuovo settore e non la prosecuzione di un'attività già operativa, con conseguente impossibilità di configurare una continuità in senso stretto nel piano di concordato in esame. Difatti, l'avvio ex novo di una attività d'impresa comporta necessariamente la previa assenza di mezzi ed organizzazione specificamente riferibili alla nuova attività e dunque una soluzione di continuità rispetto ai mezzi ed alla organizzazione precedentemente adoperati per l'esercizio dell'attività cessata….la debitrice non ha lavoratori alle sue dipendenze e dunque non è possibile configurare l'intento di tutela della posizione dei lavoratori che è alla base della ratio legis ed al quale si ricollega il favor stabilito dal legislatore.”
La circostanza secondo cui l'attività d'impresa fosse ormai cessata e non "più proseguita", al momento della presentazione della domanda di concordato in continuità, è stata recepita dal giudice di prime cure nel decreto impugnato, con motivazione non oggetto di alcuna specifica censura da parte della società reclamante. Quest'ultima ha, infatti, incentrato il primo motivo di reclamo sulla
“errata valutazione della modifica parziale dell'oggetto sociale” e quindi sul fatto che la non CP_1 avrebbe trasformato il proprio settore di attività edile, integrando la propria attività di commercio dei materiali edili e ferrosi, con la posa in opera dei medesimi materiali ( senza in alcun modo contestare 2 In particolare, in considerazione del complesso delle allegazioni svolte dal (istante la Controparte_7 liquidazione giudiziale) e dalla (intervenuta) e della circostanza che i debiti tributari maggiormente Controparte_2 consistenti risalgono ad anni d'imposta precedenti al 2017, vi è un alto grado di probabilità che la cessazione dell'attività della sia avvenuta in conseguenza dell'atto di scissione del 4 ottobre 2016, con cui sarebbe stata trasferita Controparte_1 alla beneficiaria la proprietà dei beni che rientravano nel patrimonio immobiliare della prima e che, Controparte_8 probabilmente, ne costituivano l'azienda. pagina 7 di 10 la documentazione, richiamata nel decreto, dalla quale il Tribunale di Trani ha desunto la cessazione di fatto da tempo di ogni attività aziendale).
Pertanto, il provvedimento dichiarativo di inammissibilità della proposta concordataria sopra descritta, si fonda su una ratio decidendi non adeguatamente censurata, né in fatto né in diritto, da parte dell'odierna reclamante, e cioè che non fosse possibile ricondurre la proposta concordataria qui in esame nell'alveo applicativo della disciplina di cui all'art.87 CCII., per la rilevata mancanza della prosecuzione dell'attività aziendale, ormai cessata.
Tale ratio trova fondamento in un indirizzo giurisprudenziale consolidato, espressamente richiamato anche dal Commissario giudiziale nel proprio parere, secondo il quale, per aversi continuità, è necessario accertare che l'attività prevista nel piano rappresenti una vera e propria prosecuzione di un'attività pregressa esistente e non cessata, giacchè – in caso contrario – potrebbe ravvisarsi un fenomeno abusivo dello strumento di risoluzione della crisi, ossia un concordato sostanzialmente liquidatorio, elusivo della soglia satisfattoria del 20% (cfr. Cass. Civ., 15 giugno 2023,
n. 17092).
Peraltro, nel piano di concordato in esame, la “continuità aziendale” sarebbe assicurata non già da una diminuzione/contrazione dell'attività precedente (che, come si è detto, era cessata) ma dalla
“riconversione” dell'attività di vendita di materiali edili e ferrosi in quella di carpenteria “che implica
l'avvio dell'attività d'impresa in un totalmente nuovo settore e non la prosecuzione almeno parziale di un'attività già operativa”, come correttamente evidenziato nel decreto impugnato.
Non ignora questa Corte, l'indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale, ai fini della continuità aziendale, “è sufficiente una pur minima prosecuzione dell'attività di impresa”, sicchè occorre qualificare il concordato come in continuità anche allorquando "alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale", salvi i casi di abuso dello strumento (v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 734 del 15/01/2020).
Tuttavia, nel caso di specie, la prospettata riconversione aziendale in attività di , anche a Parte_5 voler ritenere che essa non implichi una trasformazione dell'originario oggetto sociale (come ventilato dalla reclamante), non consentirebbe comunque di superare il profilo decisivo innanzi evidenziato, anch'esso valorizzato nel decreto impugnato, secondo cui, per aversi continuità aziendale occorre che l'azienda, in relazione alla quale si propone ai creditore la "prosecuzione" dell'attività per ricavarne reddittività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato ( cfr. in tal senso pagina 8 di 10 anche Cass. 19 novembre 2018 n. 29742, ove si afferma espressamente che "la continuità aziendale, giusta
l'art. 186-bis l. fall., è configurabile allorquando vi sia un'azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla e/o di cederla a terzi o conferirla in società"; Cass. 1marzo 2022, n. 6772, che, con riferimento ad in un'ipotesi di continuità cd. indiretta, nel caso azienda già affittata, richiede la necessità che la stessa sia in esercizio al momento dell'accesso alla procedura).
Nel caso concreto, la circostanza che la società avesse cessato ogni attività da anni precedenti alla proposta di concordato, oltre ad essere incontestata per le ragioni innanzi dette, risulta confermata anche dall'audizione, avvenuta il 15 gennaio 2025, del signor , amministratore Parte_1 unico della società reclamante dal 10 ottobre 2017, riportata nella acquisita relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I., il quale ha dichiarato : “La società ha cessato la propria attività di fatto già dopo il 2012, per effetto del mancato incasso dei crediti verso clienti che poi sono stati oggetto di insinuazione al passivo dei relativi fallimenti;
di conseguenza la ha maturato un consistente debito tributario e nei confronti degli CP_1 istituti di credito;
l'attività è andata scemando sempre di più sino al 2016, quando è stata effettuata la scissione della e la costituzione della “Ricordo che le prime difficoltà finanziare le ho avute nel CP_1 Controparte_8
2008 per effetto del mancato incasso del credito che aveva verso;
“Posso affermare CP_1 Controparte_9 che l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni della si è manifestata più o meno nel CP_1
2015”… la società non ha lavoratori dipendenti”
Le considerazioni innanzi esposte sono, ad avviso della Corte, assorbenti e comportano il rigetto del reclamo proposto da avverso il decreto di inammissibilità del concordato, per difetto Controparte_1 del requisito della continuità aziendale. Di conseguenza, deve essere respinto anche il reclamo avverso la sentenza di declaratoria della liquidazione giudiziale, che è stata impugnata solo per presunti vizi di legittimità relativi al il decreto di inammissibilità del concordato, per aver disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale senza adeguata valutazione della possibilità di soluzione alternativa attraverso il concordato preventivo, che invece è stato correttamente ritenuto inammissibile dal giudice di prime cure. Va, infatti, rimarcato che il Tribunale di Trani, nel suddetto procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, ha acclarato, con motivazione non oggetto di alcuna censura da parte della reclamante, che la parte resistente non avesse dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i.; che i debiti scaduti e non pagati fossero superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i. e che risultava, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, “tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria anche fiscale;
del fatto che gli pagina 9 di 10 ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero;
i medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime)”. Tanto, risulta chiaramente dalla documentazione depositata dalla stessa società reclamante ed ulteriormente confermata dalla acquisita relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I. ed in particolare dal documento denominato “bilancio 18.12.2024”, da cui risulterebbero passività per € 3.023.898,60.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata costituita, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
così provvede: CP_1
1.rigetta il reclamo;
2.condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese del procedimento che si liquida in € 4996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 24.06.2025
Il Consigliere rel.est.
Dr.Emma manzionna
Il Presidente
dr. Maria Mitola
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, si prevede che le utilità mediante le quali la debitrice intende soddisfare il ceto creditorio saranno rappresentate essenzialmente da:
un apporto di finanza esterna pari ad € 140.000,00 da parte della signora la quale – Parte_3 subordinatamente all'omologazione del concordato – avrebbe assunto l'impegno di versare alla debitrice la predetta somma, a titolo di finanziamento infruttifero, nei seguenti termini: € 40.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione;
€ 100.000,00 in n. 4 rate semestrali di € 25.000,00 cadauna, scadenti a sei mesi dall'omologa, la prima, e le successive a seguire con la stessa periodicità;
l'utile, al netto delle imposte, stimato in € 69.935,00, conseguibile dalla gestione dell'attività in “continuità”, la quale sarebbe rappresentata dall'esecuzione di un contratto di appalto che, condizionatamente all'omologa del concordato, verrebbe affidato alla debitrice dalla per la realizzazione del rustico di n.8 villette bifamiliari nel Parte_4 territorio del Comune di Trani.
Il piano prevede altresì che la esigua liquidità esistente al momento dell'accesso alla procedura e gli eventuali maggiori utili che potrebbero derivare dalla gestione dell'attività rispetto alle previsioni sarebbero funzionali alla copertura di eventuali sopravvenienze passive e/o di spese di gestione impreviste.
Gli ulteriori elementi patrimoniali attivi (immobilizzazioni e crediti) vengono (quasi) interamente svalutati, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali che conserverebbero un valore di liquidazione di € 3.500,00.
Tale ultimo valore, unitamente alle disponibilità liquide (€ 3.098,27), rappresenterebbe l'intero valore di liquidazione del patrimonio della debitrice in caso di liquidazione giudiziale (ossia, complessivamente, € 6.598,27).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel.est ha pronunciato la seguente :
Sentenza nel procedimento n. 130/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, n. 131/2024 del 18.12.2024, resa nel procedimento recante
R.G. 78-1/2024 Tribunale di Trani a seguito del rigetto della proposta di concordato preventivo ritenuto inammissibile con provvedimento emesso in pari data n. 95/2024 del
21.11.2024 del Tribunale di Foggia- sez. fall.; tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_1
con sede in Andria alla Via Bari 68 , elettivamente domiciliata in Parte_1
pagina 1 di 10 Andria alla Via Bari n. 68, presso e nello studio degli Avv.ti Massimiliano MATERA e
Antonio GAUDIO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in atti;
Reclamante contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Curatore Controparte_1
avv.to ; Persona_1
, CP_2
, Controparte_3
Reclamati contumaci
Nonché
società con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV),/ Via Vittorio Controparte_2
Alfieri n. 1, e per essa con sede in Milano, Via Controparte_4
Valtellina 15/17, qui rappresentata da in forza di procura Controparte_5
speciale del 20.05.2019, a rogito del Notaio di Milano rep. 140487 racc. Persona_2
35375 sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in persona del procuratore speciale della
Dott.ssa , assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Controparte_6
Patrizia Zingone del Foro di Milano con studio in Milano alla via Lamarmora 42;
Reclamata
e
P R O C U R A T O R E G E N E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A P R E S S O L A
C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I ,
– interventore e x l e g e
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 131/2024 del 18.12.2024, il Tribunale di Tani dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 resa nel procedimento recante R.G. 78-1/2024 Tribunale di Trani, a seguito della declaratoria
d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, disposta con decreto emesso in pari data. Tanto la sentenza N. 131/2024 del 18.12.2024 quanto il provvedimento di rigetto della proposta concordataria avente pari data, venivano comunicati alle parti ed ai loro difensori in data 24.12.2024
(cfr. pag.5 dell'atto di reclamo).
Con ricorso depositato nel ruolo generale contenzioso in data 27.01.2025 ( previa iscrizione al ruolo VG in data 23.01.2025), la società ha proposto tempestivo reclamo Controparte_1 ex art.18 l.fall., innanzi a questa Corte di Appello, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il reclamo per tutti i motivi innanzi esposti, nonché per quelli di cui all'atto di opposizione alla richiesta di liquidazione giudiziale e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale della dichiarata dal Tribunale di Trani con la sentenza n. Parte_2
131/2024, depositata in data 18.12.2024 e pubblicata in data 24.12.2024 unitamente al provvedimento di rigetto della proposta concordataria;
2) Omologare la proposta di concordato in continuità già depositata nel giudizio rubricato al n. 78-2/2024 R.G. Tribunale di Trani e che in questa sede si deposita nuovamente;
3) Vittoria di spese, diritti e onorari.”
La reclamante ha dedotto i seguenti motivi:
-1. ERRATA VALUTAZIONE DELLA MODIFICA PARZIALE DELL'OGGETTO
SOCIALE: il Collegio avrebbe erroneamente ritenuto che la modifica parziale dell'oggetto sociale, come prospettata in seno alla proposta concordataria, rappresentasse un nuovo inizio incompatibile con la continuità aziendale, in quanto non avrebbe considerato che la
[...] avrebbe continuato ad operare nello stesso settore edile e, oltre a fornire il CP_1
materiale da carpenteria (materiali edili e ferrosi), avrebbe integrato la propria attività con la posa in opera dei materiali suddetti, circostanza che avrebbe indubbiamente consentito alla reclamante di essere più competitiva nella realizzazione delle opere di carpenteria essendo essa stessa fornitrice della materia prima. La modifica proposta non comporterebbe una trasformazione dell'attività d'impresa in un settore nuovo come inteso dal Collegio, bensì un pagina 3 di 10 adeguamento alle nuove esigenze di mercato, necessario per un risanamento economico e finanziario della società.
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2. OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA INIEZIONE DI LIQUIDITA' DI € 140.000,00
SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER INTERESSI: Il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la proposta concordataria prevedeva una iniezione di liquidità nella misura di € 140.000,00 erogati a titolo di finanziamento infruttifero dalla Signora
[...]
che avrebbe, peraltro, provveduto a rimpinguare la liquidità aziendale Parte_3
nell'ipotesi in cui si fosse ravvisato uno scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti, finanziando ulteriormente la società. Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato fosse stata accolta la avrebbe trovato le risorse necessarie per la ripresa e la CP_1
prosecuzione dell'attività e per il ripianamento della debitoria e tanto sarebbe accaduto sia grazie agli introiti che sarebbero derivati dal contratto di appalto, sia grazie al finanziamento infruttuoso del terzo che avrebbe garantito la liquidità necessaria per la continuità dell'attività aziendale “senza alcun costo”.
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINOR PREGIUDIZIO: la sentenza impugnata avrebbe disposto l'apertura della liquidazione giudiziale senza valutare se il concordato proposto fosse in grado di garantire un soddisfacimento maggiore dei creditori rispetto alla procedura liquidatoria. La proposta di concordato presentava una dettagliata relazione del professionista attestatore che evidenziava come il soddisfacimento dei creditori della procedura concordataria sarebbe stato superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Costituitasi in giudizio, la a chiesto il rigetto del reclamo, con conferma integrale Controparte_2 del provvedimento reclamato e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere contrario all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Il reclamo è infondato.
pagina 4 di 10 Va premesso che tutti i motivi di reclamo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, investono il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità.
Nel suddetto decreto, il Tribunale di Trani ha dichiarato la inammissibilità della proposta concordataria sulla base delle seguenti ragioni: “Nella specie, il parere del commissario ha evidenziato la dirimente considerazione che non vi è più alcuna continuità ormai da anni. Gli ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero. I medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime). Si è anche evidenziato che – la dichiara esplicitamente di voler Controparte_1 riconvertire la sua attività principale dalla vendita di materiali edili alla realizzazione di carpenteria edile: in concreto la riconversione implica l'avvio dell'attività d'impresa in un totalmente nuovo settore e non la prosecuzione almeno parziale di un'attività già operativa, con conseguente confermata impossibilità di configurare una continuità in senso stretto nel piano di concordato in esame. Per di più non si realizza quell'obiettivo di tutela dei posti di lavoro che è uno dei pilastri della continuità, dato che l'impresa allo stato non ha dipendenti.”
Sotto il profilo normativo, occorre precisare che il secondo comma dell'art. 84 chiarisce che, di continuità diretta, può parlarsi nel solo caso di prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, vale a dire lo stesso debitore. Alla nozione di continuità diretta va ricondotta anche l'ipotesi di un investitore che faccia il proprio ingresso nella compagine della società debitrice sottoscrivendone l'aumento di capitale (di regola a lui riservato), giacché è pur sempre il debitore, sebbene patrimonializzato grazie ad apporti esterni, a proseguire l'attività d'impresa. Quanto al piano in continuità (diretta o indiretta), è richiesto che esso contenga al proprio interno il piano industriale e che ne siano indicati “gli effetti sul piano finanziario e i tempi necessari al riequilibrio della situazione finanziaria” (art. 87, c. 1, lett. e). Specularmente,
l'attestazione del piano in continuità deve verificarne l'idoneità a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (art. 87, c.
3). La previsione specificamente riferita alla continuità diretta è poi quella dell'art. 87, c. 1, lett. f), in base alla quale occorre, altresì, “l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno pagina 5 di 10 finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente”.
Particolare rilievo assume, nell'ipotesi di continuità diretta, il precetto, sancito in via generale dall'art. 87, c. 1, lett. b), secondo il quale, il piano deve contenere “una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento”, strategie di intervento che dovranno evidentemente essere valutate con particolare rigore nel caso in cui il debitore si proponga di porre lui stesso rimedio alla crisi della propria impresa.
Nel caso di specie, la ( che dalla visura camerale storica presenta in seguente oggetto CP_1 sociale : “commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale edile, elettrico, idraulico e fognante;
l'acquisto, la vendita e la permuta di materie prime e prodotti finiti …”) ha proposto la realizzazione di un piano che prevede l'esercizio di una attività in continuità aziendale (rectius, una riconversione da vendita di materiali edili ad esecuzione di lavori di carpenteria edile) e l'apporto di finanza esterna. 1
Il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Trani nella procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza di ha evidenziato, nel proprio parere, che sotto il profilo Controparte_1 formale, la debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39, co. 1, CCII;
ha presentato un piano di concordato avente gli elementi contenutistici conformi al paradigma legale di cui all'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
ha prodotto la relazione del professionista indipendente di cui all'art. 87, co. 3,
pagina 6 di 10 CCII;
non ha dimostrato l'avvenuta trasmissione all'agenzia fiscale ed all'agente per la riscossione della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII e dei relativi documenti.
Il Commissario ha, tuttavia, evidenziato l'assenza di continuità atteso che gli ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero; i medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime), da ciò desumendo che l'attività caratteristica della società fosse di fatto cessata già prima dell'inizio dell'esercizio 2021. 2
Pertanto, in base al parere del Commissario, mentre l'attività precedentemente svolta sarebbe di fatto cessata, “…la dichiara esplicitamente di voler riconvertire la sua attività principale dalla Controparte_1 vendita di materiali edili alla realizzazione di carpenteria edile: la riconversione implica l'avvio dell'attività
d'impresa in un nuovo settore e non la prosecuzione di un'attività già operativa, con conseguente impossibilità di configurare una continuità in senso stretto nel piano di concordato in esame. Difatti, l'avvio ex novo di una attività d'impresa comporta necessariamente la previa assenza di mezzi ed organizzazione specificamente riferibili alla nuova attività e dunque una soluzione di continuità rispetto ai mezzi ed alla organizzazione precedentemente adoperati per l'esercizio dell'attività cessata….la debitrice non ha lavoratori alle sue dipendenze e dunque non è possibile configurare l'intento di tutela della posizione dei lavoratori che è alla base della ratio legis ed al quale si ricollega il favor stabilito dal legislatore.”
La circostanza secondo cui l'attività d'impresa fosse ormai cessata e non "più proseguita", al momento della presentazione della domanda di concordato in continuità, è stata recepita dal giudice di prime cure nel decreto impugnato, con motivazione non oggetto di alcuna specifica censura da parte della società reclamante. Quest'ultima ha, infatti, incentrato il primo motivo di reclamo sulla
“errata valutazione della modifica parziale dell'oggetto sociale” e quindi sul fatto che la non CP_1 avrebbe trasformato il proprio settore di attività edile, integrando la propria attività di commercio dei materiali edili e ferrosi, con la posa in opera dei medesimi materiali ( senza in alcun modo contestare 2 In particolare, in considerazione del complesso delle allegazioni svolte dal (istante la Controparte_7 liquidazione giudiziale) e dalla (intervenuta) e della circostanza che i debiti tributari maggiormente Controparte_2 consistenti risalgono ad anni d'imposta precedenti al 2017, vi è un alto grado di probabilità che la cessazione dell'attività della sia avvenuta in conseguenza dell'atto di scissione del 4 ottobre 2016, con cui sarebbe stata trasferita Controparte_1 alla beneficiaria la proprietà dei beni che rientravano nel patrimonio immobiliare della prima e che, Controparte_8 probabilmente, ne costituivano l'azienda. pagina 7 di 10 la documentazione, richiamata nel decreto, dalla quale il Tribunale di Trani ha desunto la cessazione di fatto da tempo di ogni attività aziendale).
Pertanto, il provvedimento dichiarativo di inammissibilità della proposta concordataria sopra descritta, si fonda su una ratio decidendi non adeguatamente censurata, né in fatto né in diritto, da parte dell'odierna reclamante, e cioè che non fosse possibile ricondurre la proposta concordataria qui in esame nell'alveo applicativo della disciplina di cui all'art.87 CCII., per la rilevata mancanza della prosecuzione dell'attività aziendale, ormai cessata.
Tale ratio trova fondamento in un indirizzo giurisprudenziale consolidato, espressamente richiamato anche dal Commissario giudiziale nel proprio parere, secondo il quale, per aversi continuità, è necessario accertare che l'attività prevista nel piano rappresenti una vera e propria prosecuzione di un'attività pregressa esistente e non cessata, giacchè – in caso contrario – potrebbe ravvisarsi un fenomeno abusivo dello strumento di risoluzione della crisi, ossia un concordato sostanzialmente liquidatorio, elusivo della soglia satisfattoria del 20% (cfr. Cass. Civ., 15 giugno 2023,
n. 17092).
Peraltro, nel piano di concordato in esame, la “continuità aziendale” sarebbe assicurata non già da una diminuzione/contrazione dell'attività precedente (che, come si è detto, era cessata) ma dalla
“riconversione” dell'attività di vendita di materiali edili e ferrosi in quella di carpenteria “che implica
l'avvio dell'attività d'impresa in un totalmente nuovo settore e non la prosecuzione almeno parziale di un'attività già operativa”, come correttamente evidenziato nel decreto impugnato.
Non ignora questa Corte, l'indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale, ai fini della continuità aziendale, “è sufficiente una pur minima prosecuzione dell'attività di impresa”, sicchè occorre qualificare il concordato come in continuità anche allorquando "alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale", salvi i casi di abuso dello strumento (v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 734 del 15/01/2020).
Tuttavia, nel caso di specie, la prospettata riconversione aziendale in attività di , anche a Parte_5 voler ritenere che essa non implichi una trasformazione dell'originario oggetto sociale (come ventilato dalla reclamante), non consentirebbe comunque di superare il profilo decisivo innanzi evidenziato, anch'esso valorizzato nel decreto impugnato, secondo cui, per aversi continuità aziendale occorre che l'azienda, in relazione alla quale si propone ai creditore la "prosecuzione" dell'attività per ricavarne reddittività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato ( cfr. in tal senso pagina 8 di 10 anche Cass. 19 novembre 2018 n. 29742, ove si afferma espressamente che "la continuità aziendale, giusta
l'art. 186-bis l. fall., è configurabile allorquando vi sia un'azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla e/o di cederla a terzi o conferirla in società"; Cass. 1marzo 2022, n. 6772, che, con riferimento ad in un'ipotesi di continuità cd. indiretta, nel caso azienda già affittata, richiede la necessità che la stessa sia in esercizio al momento dell'accesso alla procedura).
Nel caso concreto, la circostanza che la società avesse cessato ogni attività da anni precedenti alla proposta di concordato, oltre ad essere incontestata per le ragioni innanzi dette, risulta confermata anche dall'audizione, avvenuta il 15 gennaio 2025, del signor , amministratore Parte_1 unico della società reclamante dal 10 ottobre 2017, riportata nella acquisita relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I., il quale ha dichiarato : “La società ha cessato la propria attività di fatto già dopo il 2012, per effetto del mancato incasso dei crediti verso clienti che poi sono stati oggetto di insinuazione al passivo dei relativi fallimenti;
di conseguenza la ha maturato un consistente debito tributario e nei confronti degli CP_1 istituti di credito;
l'attività è andata scemando sempre di più sino al 2016, quando è stata effettuata la scissione della e la costituzione della “Ricordo che le prime difficoltà finanziare le ho avute nel CP_1 Controparte_8
2008 per effetto del mancato incasso del credito che aveva verso;
“Posso affermare CP_1 Controparte_9 che l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni della si è manifestata più o meno nel CP_1
2015”… la società non ha lavoratori dipendenti”
Le considerazioni innanzi esposte sono, ad avviso della Corte, assorbenti e comportano il rigetto del reclamo proposto da avverso il decreto di inammissibilità del concordato, per difetto Controparte_1 del requisito della continuità aziendale. Di conseguenza, deve essere respinto anche il reclamo avverso la sentenza di declaratoria della liquidazione giudiziale, che è stata impugnata solo per presunti vizi di legittimità relativi al il decreto di inammissibilità del concordato, per aver disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale senza adeguata valutazione della possibilità di soluzione alternativa attraverso il concordato preventivo, che invece è stato correttamente ritenuto inammissibile dal giudice di prime cure. Va, infatti, rimarcato che il Tribunale di Trani, nel suddetto procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, ha acclarato, con motivazione non oggetto di alcuna censura da parte della reclamante, che la parte resistente non avesse dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i.; che i debiti scaduti e non pagati fossero superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i. e che risultava, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, “tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria anche fiscale;
del fatto che gli pagina 9 di 10 ultimi tre bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) riportano ricavi per vendite e prestazioni pari a zero;
i medesimi bilanci non riportano costi astrattamente funzionali alla produzione dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica (ossia, ad es., costi per il personale dipendente o per l'acquisto di beni e materie prime)”. Tanto, risulta chiaramente dalla documentazione depositata dalla stessa società reclamante ed ulteriormente confermata dalla acquisita relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I. ed in particolare dal documento denominato “bilancio 18.12.2024”, da cui risulterebbero passività per € 3.023.898,60.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata costituita, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
così provvede: CP_1
1.rigetta il reclamo;
2.condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese del procedimento che si liquida in € 4996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 24.06.2025
Il Consigliere rel.est.
Dr.Emma manzionna
Il Presidente
dr. Maria Mitola
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, si prevede che le utilità mediante le quali la debitrice intende soddisfare il ceto creditorio saranno rappresentate essenzialmente da:
un apporto di finanza esterna pari ad € 140.000,00 da parte della signora la quale – Parte_3 subordinatamente all'omologazione del concordato – avrebbe assunto l'impegno di versare alla debitrice la predetta somma, a titolo di finanziamento infruttifero, nei seguenti termini: € 40.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione;
€ 100.000,00 in n. 4 rate semestrali di € 25.000,00 cadauna, scadenti a sei mesi dall'omologa, la prima, e le successive a seguire con la stessa periodicità;
l'utile, al netto delle imposte, stimato in € 69.935,00, conseguibile dalla gestione dell'attività in “continuità”, la quale sarebbe rappresentata dall'esecuzione di un contratto di appalto che, condizionatamente all'omologa del concordato, verrebbe affidato alla debitrice dalla per la realizzazione del rustico di n.8 villette bifamiliari nel Parte_4 territorio del Comune di Trani.
Il piano prevede altresì che la esigua liquidità esistente al momento dell'accesso alla procedura e gli eventuali maggiori utili che potrebbero derivare dalla gestione dell'attività rispetto alle previsioni sarebbero funzionali alla copertura di eventuali sopravvenienze passive e/o di spese di gestione impreviste.
Gli ulteriori elementi patrimoniali attivi (immobilizzazioni e crediti) vengono (quasi) interamente svalutati, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali che conserverebbero un valore di liquidazione di € 3.500,00.
Tale ultimo valore, unitamente alle disponibilità liquide (€ 3.098,27), rappresenterebbe l'intero valore di liquidazione del patrimonio della debitrice in caso di liquidazione giudiziale (ossia, complessivamente, € 6.598,27).