Articolo 8 della Legge 7 luglio 1988, n. 254
Articolo 7
Versione
12 luglio 1988
Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 luglio 1988
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