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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n° 2284/2023 R.G. promossa da:
, in persona del vice sindaco pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato,
Federico Trento, Isabella Scalabrino e Sabrina Mazzeo
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
A con sede legale in Trento, via CP_1 Controparte_2
Benedetto Giovannelli n° 37, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Thomas Mentucci
PARTE APPELLATA
E
, Agente della riscossione per la Controparte_3
Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 231/2023 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data
12.7.2023
CONCLUSIONI:
Il così conclude: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Trento riformare la sentenza n. 231/2023 del Giudice di
Pace di Trento depositata in data 12.7.2023 e notificata in data 16.8.2023, e pagina 1 di 9 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5
11220220000563877000 emessa da . Controparte_6
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” così conclude: Controparte_5
“Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la sentenza di primo grado nella sua totalità;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.” la (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ), con Controparte_5 CP_5 sede in Trento, conveniva in giudizio il in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, la , in persona del Prefetto pro tempore, e l'Agenzia delle Controparte_4
Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante, per chiedere di “disporre l'archiviazione e/o l'annullamento” dell'ordinanza prefettizia e dei verbali di accertamento in relazione ai quali era stata emessa “la ingiunzione di pagamento N. 11220220000563877000, avente alla base numero 8 multe per violazione del Codice della Strada inerenti all'anno 2019 e 2020”.
Premesso di svolgere attività di noleggio di auto senza conducente e di non aver commesso le contestate violazioni, visto che i veicoli erano stati concessi in locazione a vari clienti, a sostegno della spiegata opposizione, esponeva, in estrema sintesi, che:
l'importo di € 539,99 di cui al verbale SCV0006068741 era stato già pagato alla
; Controparte_4
le comunicazioni dei dati relativi ai conducenti erano state effettuate nei modi e tempi di legge;
la pubblica amministrazione dovrebbe essere tenuta a comunicare alla società che fornisce i detti dati la propria eventuale intenzione di non notificare la multa al conducente;
in caso contrario la società proprietaria dei veicoli non sarebbe posta nelle condizioni di provvedere al pagamento dell'importo dovuto senza alcuna maggiorazione.
pagina 2 di 9 La non si costituiva in giudizio, di talché ne veniva Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Si costituivano, invece, il e l' Parte_1 Controparte_6
.
[...]
Il primo chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevandone l'inammissibilità “per intervenuta formazione del titolo esecutivo (verbali prodromici) non più opponibili” e comunque l'infondatezza in base all'art. 196 C.d.S. previgente, essendo ivi prevista, per l'ipotesi di noleggio senza conducente, la responsabilità solidale del conducente e del proprietario.
L' rappresentava di essere stata incaricata della Controparte_3 sola riscossione della sanzione, di talché le eccezioni relative al merito non le erano opponibili;
chiedeva, quindi, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e di essere tenuta indenne da ogni pretesa;
in subordine chiedeva di dichiarare la domanda inammissibile o comunque infondata.
Con sentenza n° 231/2023, pubblicata il 12 luglio 2023, l'adito giudice di pace dichiarava la cessazione della materia del contendere “relativamente alla posizione nei confronti della ” e accoglieva l'opposizione dichiarando “la nullità Controparte_4
e/o l'annullamento e/o l'inefficacia” dell'impugnata cartella di pagamento.
Il primo giudice riteneva, per quanto qui rileva, che, nel comunicare all'ente creditore i nominativi dei trasgressori, aveva formulato anche “espressa CP_5 domanda di annullamento del verbale”, per aver invitato “a non procedere nei propri confronti per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto” e che, quindi, il successivo silenzio in ordine all'atto in questione, da qualificare come
“ricorso amministrativo”, aveva prodotto “gli effetti di accoglimento ex lege ai sensi dell'art. 203 co. 2 CdS”, ciò significando che, in difetto di successiva ordinanza ingiunzione, il ricorso doveva intendersi accolto.
Inoltre, il primo giudice richiamava, per aderirvi, l'orientamento (non unanime) di legittimità, secondo cui il proprietario/locatore del mezzo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario, come peraltro confermato da diverse circolari del Ministero degli Interni;
rigettava, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' . Controparte_3
Avverso tale sentenza proponeva appello il solo per chiedere Parte_1 di “accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società a avverso la cartella di pagamento n. CP_5 Controparte_5
11220220000563877000 emessa da ”. Controparte_6
L'impugnante eccepiva, con il primo motivo, “violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.”, “violazione e falsa applicazione
pagina 3 di 9 dell'art. 615 c.p.c.”, nonché “carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione” e “ingiustizia manifesta”, e, con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS” e “contraddittorietà della motivazione”.
L' e la , seppure Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citate, non si costituivano in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per eccepire che la procura alle liti Controparte_7 di parte appellante era stata sottoscritta dal vice sindaco, anziché dal sindaco, e per sostenere, quanto al merito, che la comunicazione dei dati relativi ai conducenti dovevano essere considerati quali ricorsi ex art. 203 e 204 C.d.S., di talché, in assenza di successiva risposta, si doveva ritenere che i verbali fossero stati annullati per silenzi-assenso della pubblica amministrazione;
assumeva, inoltre, che il solo responsabile della violazione, in solido con il conducente, era il locatario, ossia colui che aveva sottoscritto il contratto di noleggio, e non la società dedita all'attività di noleggio senza conducente.
Va in primo luogo rilevato che “in tema di rappresentanza processuale del
la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti Pt_1 si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco” (in tal senso v. Cass., n° 7348/2022 e gli altri precedenti ivi richiamati).
In adesione a tale principio di diritto l'eccezione pregiudiziale di parte appellata deve essere disattesa, non avendo, del resto, la stessa provato, e neppure dedotto, che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni per l'intervento del vice sindaco, per non venire in rilievo un'ipotesi di assenza o impedimento del sindaco.
Quanto al merito, con il primo motivo di appello il dopo Parte_1 aver fatto presente, fra l'altro, che i verbali di contestazione erano stati tutti correttamente notificati alla , senza poi essere impugnati dalla stessa, evidenziava, fra l'altro, CP_5 che tali verbali avevano “acquisito efficacia di titolo esecutivo”, sì da risultare “non più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale”, per poi aggiungere che, di conseguenza, “le eccezioni relative all'accertamento effettuato (tra cui…anche quella riguardante la legittimazione del destinatario e la configurazione della responsabilità solidale)” non erano proponibili con l'opposizione alla cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., risultando deducibili in tale ambito i soli fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
inoltre, censurava la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva qualificato in termini di ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. gli atti con cui la aveva comunicato i dati relativi al trasgressore e/o al locatario. CP_5
Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.
pagina 4 di 9 In punto di fatto è incontroverso che la notificazione della cartella di pagamento n. 11220220000563877000 emessa dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
è stata anticipata, per quanto qui rileva, dalla rituale notificazione dei verbali di
[...] violazione del Codice della Strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima.
Di conseguenza, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (in tal senso, fra le altre, Cass., n° 9059/2021).
In sostanza, soltanto nel caso in cui la notificazione del verbale di contestazione della violazione sia nulla o sia stata omessa, l'impugnazione della cartella ha funzione
“recuperatoria”, nel senso che il ricorrente viene ad assumere la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato ritualmente notificato e, quindi, può eccepire anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria.
Il che è stato affermato anche nell'ambito di controversie analoghe a quella in esame.
Premesso che ai fini per cui si procede non è ascrivibile rilievo alla modifica dell'art. 196 C.d.S. successiva ai verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada oggetto dell'impugnata cartella esattoriale, atteso che in materia di sanzioni amministrative, quali sono quelle ivi menzionate, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (arg. da Cass., n° 19030/2022 e Cass., n°
1382/2023), nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva” (così Cass., n° 32920/2022, che sul punto ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n° 22080/2017, secondo cui “va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di un titolo esecutivo”).
pagina 5 di 9 Nello stesso senso si è sostenuto che “colui il quale si veda notificare un "verbale di accertamento violazione", quali che siano i vizi da cui quell'atto possa in teoria essere affetto, ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, ad esempio, di chi si veda notificare un decreto ingiuntivo che assume illegittimo, od un precetto che si vorrebbe nullo” e che “pertanto, lo stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a nolo era questione che doveva essere fatta valere con la tempestiva impugnazione del verbale” (così, in motivazione, Cass., n° 1382/2023).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi validi motivi per discostarsene (che non si rinvengono neppure nella sentenza della
Suprema Corte n° 10833/2020 menzionata dal primo giudice, e ciò per le condivisibili ragioni esposte al punto 9.3 dalla citata Cass., n° 32920/2022, da intendersi qui integralmente richiamate per brevità), vi è ragione di ritenere che avrebbe CP_5 dovuto far valere un proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la dedotta impossibilità di pagare la sanzione senza rincari con l'impugnazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale che le erano stati notificati (tale notificazione è, come detto, incontroversa e comunque provata per tabulas) mediante ricorso al prefetto o al giudice di pace, per evitare che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso anche Cass.,
n° 13664/2017 e Cass., n° 1845/2018).
Il che non è avvenuto, non potendosi ritenere, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, che la comunicazione delle generalità dei locatari e/o dei conducenti al effettuata in relazione a ogni singolo verbale di Parte_1 contestazione sia equiparabile a un vero e proprio ricorso all'autorità prefettizia.
Invero, con tali missive l'odierna appellata, oltre a indicare i nominativi dei soggetti che alla data dell'infrazione avevano “in utilizzo” i veicoli, si limitò a richiedere
“di procedere alla rinotifica del verbale” ai detti conducenti, senza alcuna espressa richiesta di annullamento delle sanzioni.
Tali comunicazioni, sì come effettuate, ossia per destinatario, forma e contenuto, non appaiono qualificabili in termini di ricorso ex art. 203 C.d.S..
Esse, infatti, non sono state rivolte al prefetto, che del resto non vi risulta menzionato, di talché non vi figura neppure la richiesta al a cui Parte_1 vennero inoltrate, di attivarsi per il successivo invio alla detta autorità, né contengono una chiara ed espressa richiesta di annullamento del verbale.
L'aver omesso l'inequivoca individuazione del prefetto quale autorità adita costituisce ex se condizione ostativa alla riconduzione delle comunicazioni in questione nell'ambito applicativo della disposizione codicistica da ultimo citata.
Di conseguenza, il destinatario non aveva alcun obbligo di trasmetterle Pt_1 motu proprio al prefetto, né di rispondere, “non essendo coercibile dall'esterno
l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto”, in ragione della “natura officiosa e ampiamente pagina 6 di 9 discrezionale - soprattutto nell'an - del potere di autotutela” e del “fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (così in motivazione Cons. Stato n° 2564/2022).
Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni impositive di un'autotutela doverosa, al silenzio dell'ente accertatore seguito alle dette comunicazioni non è certo riferibile l'effetto previsto dall'art. 204, comma 1bis, C.d.S..
Devesi, in sostanza, ritenere che, una volta ricevute le notificazioni dei verbali di contestazione, era tenuta a impugnarli, nei previsti termini perentori, con ricorso CP_5 amministrativo al prefetto oppure con ricorso giurisdizionale al giudice di pace.
L'omessa tempestiva adozione di tali rimedi ha conferito ai verbali la natura di titolo esecutivo in virtù dell'art. 203, 3° co., C.d.S., il che non consente all'odierna appellata di dedurre questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, nel cui novero rientra anche il difetto della propria titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Né appare condivisibile quel minoritario orientamento giurisprudenziale secondo cui il proprietario/locatore, ove abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere per ciò solo ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, “non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art.
84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (così in motivazione Cass., n°
10833/2020).
Questa affermazione, come persuasivamente evidenziato da successivo pronunciamento di legittimità (Cass., n° 32920/2022), “non tiene in debito conto…che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art.
386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo” (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)”, di talché l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti non può essere configurata “quale fatto sopravvenuto 'estintivo' della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (così, in motivazione, Cass., n° 1383/2023).
Il difetto di legittimazione passiva doveva, dunque, essere fatto valere nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 bis C.d.S., il che non è avvenuto.
Pertanto, l'opposizione alla cartella esattoriale oggetto di causa da parte dell'appellata va ritenuta inammissibile.
pagina 7 di 9 Peraltro, devesi rilevare, per mera completezza espositiva, che quell'eccezione, ove pure tempestivamente proposta, non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento.
Nel confutare il contrario minoritario orientamento interpretativo, secondo cui l'art. 196 C.d.S. (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido con il responsabile dell'infrazione, la
Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988, Rv. 636528-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n.
9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926)” (così, in motivazione, la citata
Cass., n° 1383/2023; nello stesso senso v. Cass., n° 8144/2020, Cass., n° 9675/2020 e
Cass., n° 26206/2020).
Considerato, dunque, che non si è attivata nei modi e tempi CP_7 prescritti dagli artt. 203 e 204 bis C.d.S. per impugnare i verbali di contestazione della
Polizia Locale del e che le successive comunicazioni inoltrate dalla Parte_1 stessa non costituiscono fatti estintivi delle pretese aventi a oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative consolidate con il decorso dei termini indicati nelle norme citate,
l'opposizione proposta da , da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 615 CP_5
c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile nella parte relativa al ruolo emesso dal non apparendo valorizzabile in senso contrario neppure il contenuto Parte_1 della circolare interpretativa del 1994 del Ministero dell'Interno, potendo questa “avere l'unico effetto di vincolare il comportamento degli interna corporis dell'Amministrazione che l'ha emanata, ma non i terzi, né l'Autorità giudiziaria” (così in motivazione Cass., n°
1382/2023).
pagina 8 di 9 Per tutto quanto esposto l'appello è meritevole di accoglimento nei termini di cui al dispositivo.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni sopra esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di con Parte_1 Controparte_5 sede in Trento, via Benedetto Giovannelli n° 37, dell , Controparte_3
Agente della riscossione per la Provincia di Trento e della avverso Controparte_4 la sentenza n° 231/2023 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data 12.7.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_5
11220220000563877000 nella parte relativa alle violazioni accertate dalla Polizia
Locale del Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 10.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n° 2284/2023 R.G. promossa da:
, in persona del vice sindaco pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato,
Federico Trento, Isabella Scalabrino e Sabrina Mazzeo
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
A con sede legale in Trento, via CP_1 Controparte_2
Benedetto Giovannelli n° 37, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Thomas Mentucci
PARTE APPELLATA
E
, Agente della riscossione per la Controparte_3
Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 231/2023 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data
12.7.2023
CONCLUSIONI:
Il così conclude: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Trento riformare la sentenza n. 231/2023 del Giudice di
Pace di Trento depositata in data 12.7.2023 e notificata in data 16.8.2023, e pagina 1 di 9 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5
11220220000563877000 emessa da . Controparte_6
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” così conclude: Controparte_5
“Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la sentenza di primo grado nella sua totalità;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.” la (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ), con Controparte_5 CP_5 sede in Trento, conveniva in giudizio il in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, la , in persona del Prefetto pro tempore, e l'Agenzia delle Controparte_4
Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante, per chiedere di “disporre l'archiviazione e/o l'annullamento” dell'ordinanza prefettizia e dei verbali di accertamento in relazione ai quali era stata emessa “la ingiunzione di pagamento N. 11220220000563877000, avente alla base numero 8 multe per violazione del Codice della Strada inerenti all'anno 2019 e 2020”.
Premesso di svolgere attività di noleggio di auto senza conducente e di non aver commesso le contestate violazioni, visto che i veicoli erano stati concessi in locazione a vari clienti, a sostegno della spiegata opposizione, esponeva, in estrema sintesi, che:
l'importo di € 539,99 di cui al verbale SCV0006068741 era stato già pagato alla
; Controparte_4
le comunicazioni dei dati relativi ai conducenti erano state effettuate nei modi e tempi di legge;
la pubblica amministrazione dovrebbe essere tenuta a comunicare alla società che fornisce i detti dati la propria eventuale intenzione di non notificare la multa al conducente;
in caso contrario la società proprietaria dei veicoli non sarebbe posta nelle condizioni di provvedere al pagamento dell'importo dovuto senza alcuna maggiorazione.
pagina 2 di 9 La non si costituiva in giudizio, di talché ne veniva Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Si costituivano, invece, il e l' Parte_1 Controparte_6
.
[...]
Il primo chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevandone l'inammissibilità “per intervenuta formazione del titolo esecutivo (verbali prodromici) non più opponibili” e comunque l'infondatezza in base all'art. 196 C.d.S. previgente, essendo ivi prevista, per l'ipotesi di noleggio senza conducente, la responsabilità solidale del conducente e del proprietario.
L' rappresentava di essere stata incaricata della Controparte_3 sola riscossione della sanzione, di talché le eccezioni relative al merito non le erano opponibili;
chiedeva, quindi, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e di essere tenuta indenne da ogni pretesa;
in subordine chiedeva di dichiarare la domanda inammissibile o comunque infondata.
Con sentenza n° 231/2023, pubblicata il 12 luglio 2023, l'adito giudice di pace dichiarava la cessazione della materia del contendere “relativamente alla posizione nei confronti della ” e accoglieva l'opposizione dichiarando “la nullità Controparte_4
e/o l'annullamento e/o l'inefficacia” dell'impugnata cartella di pagamento.
Il primo giudice riteneva, per quanto qui rileva, che, nel comunicare all'ente creditore i nominativi dei trasgressori, aveva formulato anche “espressa CP_5 domanda di annullamento del verbale”, per aver invitato “a non procedere nei propri confronti per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto” e che, quindi, il successivo silenzio in ordine all'atto in questione, da qualificare come
“ricorso amministrativo”, aveva prodotto “gli effetti di accoglimento ex lege ai sensi dell'art. 203 co. 2 CdS”, ciò significando che, in difetto di successiva ordinanza ingiunzione, il ricorso doveva intendersi accolto.
Inoltre, il primo giudice richiamava, per aderirvi, l'orientamento (non unanime) di legittimità, secondo cui il proprietario/locatore del mezzo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario, come peraltro confermato da diverse circolari del Ministero degli Interni;
rigettava, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' . Controparte_3
Avverso tale sentenza proponeva appello il solo per chiedere Parte_1 di “accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società a avverso la cartella di pagamento n. CP_5 Controparte_5
11220220000563877000 emessa da ”. Controparte_6
L'impugnante eccepiva, con il primo motivo, “violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.”, “violazione e falsa applicazione
pagina 3 di 9 dell'art. 615 c.p.c.”, nonché “carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione” e “ingiustizia manifesta”, e, con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS” e “contraddittorietà della motivazione”.
L' e la , seppure Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citate, non si costituivano in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per eccepire che la procura alle liti Controparte_7 di parte appellante era stata sottoscritta dal vice sindaco, anziché dal sindaco, e per sostenere, quanto al merito, che la comunicazione dei dati relativi ai conducenti dovevano essere considerati quali ricorsi ex art. 203 e 204 C.d.S., di talché, in assenza di successiva risposta, si doveva ritenere che i verbali fossero stati annullati per silenzi-assenso della pubblica amministrazione;
assumeva, inoltre, che il solo responsabile della violazione, in solido con il conducente, era il locatario, ossia colui che aveva sottoscritto il contratto di noleggio, e non la società dedita all'attività di noleggio senza conducente.
Va in primo luogo rilevato che “in tema di rappresentanza processuale del
la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti Pt_1 si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco” (in tal senso v. Cass., n° 7348/2022 e gli altri precedenti ivi richiamati).
In adesione a tale principio di diritto l'eccezione pregiudiziale di parte appellata deve essere disattesa, non avendo, del resto, la stessa provato, e neppure dedotto, che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni per l'intervento del vice sindaco, per non venire in rilievo un'ipotesi di assenza o impedimento del sindaco.
Quanto al merito, con il primo motivo di appello il dopo Parte_1 aver fatto presente, fra l'altro, che i verbali di contestazione erano stati tutti correttamente notificati alla , senza poi essere impugnati dalla stessa, evidenziava, fra l'altro, CP_5 che tali verbali avevano “acquisito efficacia di titolo esecutivo”, sì da risultare “non più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale”, per poi aggiungere che, di conseguenza, “le eccezioni relative all'accertamento effettuato (tra cui…anche quella riguardante la legittimazione del destinatario e la configurazione della responsabilità solidale)” non erano proponibili con l'opposizione alla cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., risultando deducibili in tale ambito i soli fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
inoltre, censurava la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva qualificato in termini di ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. gli atti con cui la aveva comunicato i dati relativi al trasgressore e/o al locatario. CP_5
Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.
pagina 4 di 9 In punto di fatto è incontroverso che la notificazione della cartella di pagamento n. 11220220000563877000 emessa dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
è stata anticipata, per quanto qui rileva, dalla rituale notificazione dei verbali di
[...] violazione del Codice della Strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima.
Di conseguenza, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (in tal senso, fra le altre, Cass., n° 9059/2021).
In sostanza, soltanto nel caso in cui la notificazione del verbale di contestazione della violazione sia nulla o sia stata omessa, l'impugnazione della cartella ha funzione
“recuperatoria”, nel senso che il ricorrente viene ad assumere la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato ritualmente notificato e, quindi, può eccepire anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria.
Il che è stato affermato anche nell'ambito di controversie analoghe a quella in esame.
Premesso che ai fini per cui si procede non è ascrivibile rilievo alla modifica dell'art. 196 C.d.S. successiva ai verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada oggetto dell'impugnata cartella esattoriale, atteso che in materia di sanzioni amministrative, quali sono quelle ivi menzionate, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (arg. da Cass., n° 19030/2022 e Cass., n°
1382/2023), nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva” (così Cass., n° 32920/2022, che sul punto ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n° 22080/2017, secondo cui “va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di un titolo esecutivo”).
pagina 5 di 9 Nello stesso senso si è sostenuto che “colui il quale si veda notificare un "verbale di accertamento violazione", quali che siano i vizi da cui quell'atto possa in teoria essere affetto, ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, ad esempio, di chi si veda notificare un decreto ingiuntivo che assume illegittimo, od un precetto che si vorrebbe nullo” e che “pertanto, lo stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a nolo era questione che doveva essere fatta valere con la tempestiva impugnazione del verbale” (così, in motivazione, Cass., n° 1382/2023).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi validi motivi per discostarsene (che non si rinvengono neppure nella sentenza della
Suprema Corte n° 10833/2020 menzionata dal primo giudice, e ciò per le condivisibili ragioni esposte al punto 9.3 dalla citata Cass., n° 32920/2022, da intendersi qui integralmente richiamate per brevità), vi è ragione di ritenere che avrebbe CP_5 dovuto far valere un proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la dedotta impossibilità di pagare la sanzione senza rincari con l'impugnazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale che le erano stati notificati (tale notificazione è, come detto, incontroversa e comunque provata per tabulas) mediante ricorso al prefetto o al giudice di pace, per evitare che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso anche Cass.,
n° 13664/2017 e Cass., n° 1845/2018).
Il che non è avvenuto, non potendosi ritenere, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, che la comunicazione delle generalità dei locatari e/o dei conducenti al effettuata in relazione a ogni singolo verbale di Parte_1 contestazione sia equiparabile a un vero e proprio ricorso all'autorità prefettizia.
Invero, con tali missive l'odierna appellata, oltre a indicare i nominativi dei soggetti che alla data dell'infrazione avevano “in utilizzo” i veicoli, si limitò a richiedere
“di procedere alla rinotifica del verbale” ai detti conducenti, senza alcuna espressa richiesta di annullamento delle sanzioni.
Tali comunicazioni, sì come effettuate, ossia per destinatario, forma e contenuto, non appaiono qualificabili in termini di ricorso ex art. 203 C.d.S..
Esse, infatti, non sono state rivolte al prefetto, che del resto non vi risulta menzionato, di talché non vi figura neppure la richiesta al a cui Parte_1 vennero inoltrate, di attivarsi per il successivo invio alla detta autorità, né contengono una chiara ed espressa richiesta di annullamento del verbale.
L'aver omesso l'inequivoca individuazione del prefetto quale autorità adita costituisce ex se condizione ostativa alla riconduzione delle comunicazioni in questione nell'ambito applicativo della disposizione codicistica da ultimo citata.
Di conseguenza, il destinatario non aveva alcun obbligo di trasmetterle Pt_1 motu proprio al prefetto, né di rispondere, “non essendo coercibile dall'esterno
l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto”, in ragione della “natura officiosa e ampiamente pagina 6 di 9 discrezionale - soprattutto nell'an - del potere di autotutela” e del “fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (così in motivazione Cons. Stato n° 2564/2022).
Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni impositive di un'autotutela doverosa, al silenzio dell'ente accertatore seguito alle dette comunicazioni non è certo riferibile l'effetto previsto dall'art. 204, comma 1bis, C.d.S..
Devesi, in sostanza, ritenere che, una volta ricevute le notificazioni dei verbali di contestazione, era tenuta a impugnarli, nei previsti termini perentori, con ricorso CP_5 amministrativo al prefetto oppure con ricorso giurisdizionale al giudice di pace.
L'omessa tempestiva adozione di tali rimedi ha conferito ai verbali la natura di titolo esecutivo in virtù dell'art. 203, 3° co., C.d.S., il che non consente all'odierna appellata di dedurre questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, nel cui novero rientra anche il difetto della propria titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Né appare condivisibile quel minoritario orientamento giurisprudenziale secondo cui il proprietario/locatore, ove abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere per ciò solo ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, “non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art.
84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (così in motivazione Cass., n°
10833/2020).
Questa affermazione, come persuasivamente evidenziato da successivo pronunciamento di legittimità (Cass., n° 32920/2022), “non tiene in debito conto…che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art.
386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo” (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)”, di talché l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti non può essere configurata “quale fatto sopravvenuto 'estintivo' della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (così, in motivazione, Cass., n° 1383/2023).
Il difetto di legittimazione passiva doveva, dunque, essere fatto valere nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 bis C.d.S., il che non è avvenuto.
Pertanto, l'opposizione alla cartella esattoriale oggetto di causa da parte dell'appellata va ritenuta inammissibile.
pagina 7 di 9 Peraltro, devesi rilevare, per mera completezza espositiva, che quell'eccezione, ove pure tempestivamente proposta, non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento.
Nel confutare il contrario minoritario orientamento interpretativo, secondo cui l'art. 196 C.d.S. (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido con il responsabile dell'infrazione, la
Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988, Rv. 636528-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n.
9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926)” (così, in motivazione, la citata
Cass., n° 1383/2023; nello stesso senso v. Cass., n° 8144/2020, Cass., n° 9675/2020 e
Cass., n° 26206/2020).
Considerato, dunque, che non si è attivata nei modi e tempi CP_7 prescritti dagli artt. 203 e 204 bis C.d.S. per impugnare i verbali di contestazione della
Polizia Locale del e che le successive comunicazioni inoltrate dalla Parte_1 stessa non costituiscono fatti estintivi delle pretese aventi a oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative consolidate con il decorso dei termini indicati nelle norme citate,
l'opposizione proposta da , da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 615 CP_5
c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile nella parte relativa al ruolo emesso dal non apparendo valorizzabile in senso contrario neppure il contenuto Parte_1 della circolare interpretativa del 1994 del Ministero dell'Interno, potendo questa “avere l'unico effetto di vincolare il comportamento degli interna corporis dell'Amministrazione che l'ha emanata, ma non i terzi, né l'Autorità giudiziaria” (così in motivazione Cass., n°
1382/2023).
pagina 8 di 9 Per tutto quanto esposto l'appello è meritevole di accoglimento nei termini di cui al dispositivo.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni sopra esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di con Parte_1 Controparte_5 sede in Trento, via Benedetto Giovannelli n° 37, dell , Controparte_3
Agente della riscossione per la Provincia di Trento e della avverso Controparte_4 la sentenza n° 231/2023 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data 12.7.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_5
11220220000563877000 nella parte relativa alle violazioni accertate dalla Polizia
Locale del Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 10.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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