TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 44 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PALLESCHI MICHELA la quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite nonché per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. CAPILUPI LUCA la quale impugna e contesta le risultanze della CTU riportandosi alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, rilevato che la bozza di CTU è stata regolarmente inviata all come CP_1 da documentazione inviata dal CTU, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. PALLESCHI MICHELA ( , dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. CP_1 P.IVA_1
CAPILUPI LUCA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO ; rendita ai superstiti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.1.2024 adiva l'intestato Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e, - assumendo che aveva inoltrato all' CP_1
domanda di liquidazione di rendita di reversibilità in relazione al decesso del marito avvenuto il 27.5.2021 e lamentando che la domanda e i successivi Persona_1
ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e il pagamento dell'assegno funerario, nonché, la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento, in suo favore, dell'importo dei ratei maturati e maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese (anticipate dal difensore).
L' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha ritenuto che “Il sig. Persona_2 Per_1
nato il [...] e deceduto in data 27/05/2021 era affetto in vita da
[...]
broncopatia cronica di riconosciuta origine professionale che, nel determinismo del decesso, ha assunto un significativo ruolo concausale, in quanto ha verosimilmente modificato in senso peggiorativo lo stato di insufficienza respiratoria direttamente legato all'infezione da SarsCov2, compromettendo in modo significativo l'efficacia della terapia instaurata diretta a neutralizzarne gli effetti lesivi.”
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Ne consegue che, alla ricorrente erede di deve, Parte_1 Persona_1
pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita ai superstiti con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché l'assegno funerario.
L' dovrà, di conseguenza, corrispondere i ratei maturati e maturandi con gli CP_1
interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda e in accoglimento della stessa dichiara che: - la malattia professionale dalla quale era affetto in vita ha concausato Persona_1
il decesso del predetto;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente la rendita di CP_1
cui all'art. 85 T.U. 1124/65 e prestazioni collegate (assegno funerario) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e a pagare a quest'ultima i ratei maturati, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' a pagare le spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 11 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza