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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa LE Amelia Maria LB, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 561/2024 RG, avente per oggetto: “ diritto di prelazione” promossa
DA
, nata a [...] l'[...] (CF Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Antonio Rizzi del foro di Brindisi
(CF ) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di C.F._2
citazione che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ed al seguente numero di fax 08311676572 Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._3
e residente in [...], elettivamente domiciliata a AN
Donaci (Br), alla via Libertà n. 47, presso e nello studio dell'avv. Mario Presta
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce CodiceFiscale_4
alla comparsa di costituzione e risposta (p.e.c. fax Email_2
0831/634794)
1 NONCHE' CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F: Controparte_2 C.F._5
e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione risposta, dall'avv. Marcello Pennetta, con studio in AN Donaci alla via Mazzini n, 13 (C.F.: - pec: - fax.: C.F._7 Email_3
) P.IVA_1
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
per l'attore: “si riporta al contenuto dei propri scritti, versati nel fascicolo telematico, verbali
di udienza e alle conclusioni così come rassegnate insistendo per l'accoglimento”.
per la convenuta “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione CP_1
passiva della sig.ra ; 2) nel merito, senza rinuncia alla superiore domanda, CP_1
respingere tutte le domande attoree, in quanto innanzitutto inammissibili, oltre che infondate
in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa nei confronti della convenuta;
3)
condannare, altresì, la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1
danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di
causa”.
per i convenuti e “
1. Accertare e dichiarare parte Controparte_2 Controparte_3
attrice decaduta dall'esercizio del diritto di prelazione per decorso del termine annuale
previsto dalla legge;
2. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché assolutamente
infondata in fatto ed in diritto per tutte le considerazioni esposte nella parte motiva del
presente atto;
3. Nella denegata ipotesi accoglimento della domanda accertare e dichiarare
2 che il valore di riscatto del bene è superiore ad € 2.000,00 in considerazione di tutti i lavori
eseguiti dagli odierni convenuti;
4. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da
distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/2/2024, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2
e assumendo che, a sua insaputa, quest'ultima aveva Controparte_3 CP_1
venduto ai coniugi un appezzamento di terreno agricolo sito in agro di AN Donaci CP_2
alla c.da “Arene”, della consistenza catastale di 13,82, censito nel catasto terreni del Comune
di AN Donaci al foglio 12, particelle: 326, uliveto, cl 2, are 8, ca 62, R.D. €. 3,56, R.A. €.
2,67. e 402. classe 2 are 5 ca 20, R.D. euro 2,15 R.A. euro 1,61 (13 are e 82 centiare, Pt_2
confinante sua proprietà.
Asseriva parte attrice che prima della suddetta vendita aveva incaricato il figlio Per_1
di aprire una trattativa con la venditrice e che costui si era immediatamente adoperato nel contattare il numero di cellulare impresso sul cartello “vendesi” posto nel terreno in questione.
Le trattative intercorrevano con il coniuge della tale , il quale Pt_1 Persona_2
manifestava la disponibilità, evidentemente a nome della moglie, all'affare chiedendo, la somma di €. 5.000,00 (cinquemila euro).
L'attrice riteneva tale somma esosa e contro offriva €. 3.000,00 (tremila euro).
Considerato il “silenzio” della venditrice esperiva la mediazione obbligatoria prevista per la materia (in esito alla quale il mediatore, con suo provvedimento, dava atto del mancato accordo
3 In tale occasione la Sig.ra veniva a conoscenza che il fondo, nel frattempo, era stato Pt_1
venduto a terzi e segnatamente che il trasferimento era avvenuto in data 13/06/2022, , in occasione della permuta dei rispettivi suoli
L'attrice rivendicava, quindi, il diritto a subentrare nel contratto di vendita del terreno alle medesime condizioni di acquisto contenute nel rogito.
Instaurato il contraddittorio si costituivano ritualmente in giudizio tutti i convenuti i quali contestavano la domanda attorea, eccependo il difetto dei presupposti fondanti l'azione incoata dalla e segnatamente deducendo la mancanza in capo all'istante della qualità Pt_1
soggettiva per l'attivazione della prelazione agraria, oltre che lo spirare del termine decadenziale previsto per il riscatto stesso.
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il giudice rigettando ogni istanza istruttoria riteneva la causa matura per la decisone e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c
Assegnato il procedimento a questo Giudice, con provvedimento del 21 ottobre 2025 veniva disposta la trattazione scritta dello stesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c cui nulla opponevano le parti nel termine assegnato.
Indi veniva riservata la decisione.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
L'azione proposta da è un azione di riscatto di fondo rustico per esercizio del Parte_1
diritto di prelazione agraria.
La fattispecie è disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 8 legge 590/1965 e 7 legge
817 /1971.
4 Quest'ultima norma, infatti, nel ridurre a due anni il termine di esercizio dell'attività di coltivatore diretto precedentemente previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge 590/1965 ne ha stabilito la spettanza anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.
Presupposti per l'esercizio dello ius prelationis del confinante in materia agraria ai sensi dell'art. 9 legge cit. sono: 1) che vi sia stato un trasferimento a titolo oneroso del fondo;
2)
che il coltivatore lo coltivi da almeno due anni e che non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille;
3) che il fondo per il quale il coltivatore diretto intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può,
entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
5 Il primo presupposto per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria, dunque, è che il riscattante confinante abbia il possesso della qualifica di coltivatore diretto della terra.
La ricorrenza di tale presupposto in capo all'attrice non solo non è stata provata in giudizio,
ma addirittura la stessa ne ha protestato, nella memoria difensiva, l'ultroneità ai fini Pt_1
della domanda spiegata, richiamando un orientamento giurisprudenziale che, in verità,
afferisce ad una ipotesi affatto diversa e che comunque ribadisce la necessità della detta qualifica, segnatamente Cass, civ. sez III, sentenza n. 2092 del 29 gennaio 2013 secondo la quale “ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto,
proprietario di terreni confinanti con quello in vendita, è necessario che la coltivazione duri
almeno da due anni, mentre non è indispensabile un periodo minimo di titolarità del diritto
dominicale; infatti tale diritto può essere stato acquisito in qualunque momento antecedente
al maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, purché la coltivazione
sia stata effettuata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nell'art. 8 della legge 26 maggio
1965 n. 590 espressamente richiamata dall'art. 7, primo comma della legge 14 agosto 1971
n. 817. Non occorre, peraltro, che la coltivazione del proprietario confinante sia stata
legittimata o dal diritto dominicale o da un contratto agrario perché la norma non lega
l'attribuzione del beneficio all'esistenza di una coltivazione “qualificata” ma solo avvenuta
in base ad un titolo legittimo”.
Non si ritiene pertanto di accedere all'interpretazione del dictum della Suprema Corte offerto da parte attrice secondo cui la non necessarietà di una coltivazione qualificata in capo al retrattante si risolverebbe nella irrilevanza dell'esistenza di una attività di coltivazione in capo allo stesso.
6 Le spese seguono la soccombenza e pertanto l'attrice va condannata a rifonderle ai convenuti secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. R.G. 561/2024 promosso da Pt_1
contro , e respinta ogni altra
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione, così decide:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.278,00 per onorario ,oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA e al pagamento di quelle sostenute da e Controparte_2 Controparte_3
che liquida in complessivi € 1661,40, oltre rimborso forfettario per spese generali,
[...]
IVA e CPA, queste ultime da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa LE A.M. LB
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