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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1217 / 2023
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 1217/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] P. il 01.07.1977, residente in [...]
Addis 16 C.F. , elettivamente domiciliata in Tempio Pausania (OT), via C.F._1
Vittorio Veneto n. 9 presso lo studio degli Avv.ti Edvige Baldino CF e C.F._2
Patrizia Carboni CF che la rappresentano e difendono giusta delega a C.F._3 margine del ricorso
Ricorrente
E
(C.F.: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._4 residente in [...] c elettivamente domiciliato ai fini di del presente procedimento in Tempio P. via Roma 106 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Putzolu ( ), PEC: che la rappresenta e CodiceFiscale_5 Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Putzolu (c.f. n.
– PEC: e all'Avv. Anna Putzolu (c.f. n. C.F._6 Email_2
– , giusta delega in calce alla comparsa di C.F._7 Email_3 costituzione e risposta
Resistente NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto in data 22.09.2012 in Tempio P., trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Luras come risulta dai pubblici registri degli
Atti di matrimonio al n. 3 Parte II Serie B Anno2012. Dalla loro unione in data 24.08.2014 è nato il figlio . Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della Persona_1 convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta parte resistente si costituiva in giudizio contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte a verbale;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.; Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
nata a [...] P. il 01.07.1977, Parte_1
E
nato a [...] il [...], CP_1
in relazione al matrimonio contratto in data 22.09.2012 in Tempio P., trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Luras come risulta dai pubblici registri degli Atti di matrimonio al n. 3 Parte II Serie B Anno2012, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il minore viene affidato in via esclusiva alla madre con abitazione Per_1 Parte_1
e residenza presso quest'ultima in Luras alla via Carana n. 30;
3) il padre potrà incontrare il figlio minore solo con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, presso gli stessi, nei giorni e negli orari dagli stessi fissati, previa acquisizione dei Servizi della piena ed esplicita disponibilità da parte dello stesso minore;
4) I sigg. e , allo stato, si impegnano a non far incontrare il Parte_1 CP_1 minore e la nonna paterna sig.ra . Persona_1 Persona_2
5) Le parti danno atto che le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 sono così pattuite stante anche la vigenza della misura cautelate del divieto di avvicinamento adottata dal GIP del Tribunale di Tempio P. in data 29.07.2023, già versata in atti e che pertanto si riservano sin d'ora di modificarle qualora detta misura venga meno, oltre che in seguito alle valutazioni effettuate dai servizi sociali anche attribuendo, qualora nulla osti, l'affidamento congiunto del minore;
6) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare con i servizi sociali e a seguire i programmi genitoriali dagli stessi individuati;
7) si obbliga a versare a titolo di mantenimento del minore la somma mensile CP_1 di € 300,00 e a titolo di mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00 sino a quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa (con impegno della ad Pt_1 adoperarsi fattivamente in tal senso).
8) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
9) le parti si danno reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento necessario anche nell'interesse delle attività di istruzione del minore.
Spese compensate.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 11.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 1217/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] P. il 01.07.1977, residente in [...]
Addis 16 C.F. , elettivamente domiciliata in Tempio Pausania (OT), via C.F._1
Vittorio Veneto n. 9 presso lo studio degli Avv.ti Edvige Baldino CF e C.F._2
Patrizia Carboni CF che la rappresentano e difendono giusta delega a C.F._3 margine del ricorso
Ricorrente
E
(C.F.: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._4 residente in [...] c elettivamente domiciliato ai fini di del presente procedimento in Tempio P. via Roma 106 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Putzolu ( ), PEC: che la rappresenta e CodiceFiscale_5 Email_1 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Putzolu (c.f. n.
– PEC: e all'Avv. Anna Putzolu (c.f. n. C.F._6 Email_2
– , giusta delega in calce alla comparsa di C.F._7 Email_3 costituzione e risposta
Resistente NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto in data 22.09.2012 in Tempio P., trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Luras come risulta dai pubblici registri degli
Atti di matrimonio al n. 3 Parte II Serie B Anno2012. Dalla loro unione in data 24.08.2014 è nato il figlio . Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della Persona_1 convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta parte resistente si costituiva in giudizio contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte a verbale;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.; Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
nata a [...] P. il 01.07.1977, Parte_1
E
nato a [...] il [...], CP_1
in relazione al matrimonio contratto in data 22.09.2012 in Tempio P., trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Luras come risulta dai pubblici registri degli Atti di matrimonio al n. 3 Parte II Serie B Anno2012, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il minore viene affidato in via esclusiva alla madre con abitazione Per_1 Parte_1
e residenza presso quest'ultima in Luras alla via Carana n. 30;
3) il padre potrà incontrare il figlio minore solo con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, presso gli stessi, nei giorni e negli orari dagli stessi fissati, previa acquisizione dei Servizi della piena ed esplicita disponibilità da parte dello stesso minore;
4) I sigg. e , allo stato, si impegnano a non far incontrare il Parte_1 CP_1 minore e la nonna paterna sig.ra . Persona_1 Persona_2
5) Le parti danno atto che le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 sono così pattuite stante anche la vigenza della misura cautelate del divieto di avvicinamento adottata dal GIP del Tribunale di Tempio P. in data 29.07.2023, già versata in atti e che pertanto si riservano sin d'ora di modificarle qualora detta misura venga meno, oltre che in seguito alle valutazioni effettuate dai servizi sociali anche attribuendo, qualora nulla osti, l'affidamento congiunto del minore;
6) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare con i servizi sociali e a seguire i programmi genitoriali dagli stessi individuati;
7) si obbliga a versare a titolo di mantenimento del minore la somma mensile CP_1 di € 300,00 e a titolo di mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00 sino a quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa (con impegno della ad Pt_1 adoperarsi fattivamente in tal senso).
8) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
9) le parti si danno reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento necessario anche nell'interesse delle attività di istruzione del minore.
Spese compensate.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 11.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo