Articolo 14 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 14. 1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995