Art. 14. 1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.