TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da:
( ) e , in qualità di eredi di CP_1 C.F._1 CP_2 Per_1
, nonché e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti BALEANI CLAUDIO e Persona_2 CP_1
giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
Controparte_5
( ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r. p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. SEBASTIANI MARIANNA giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e – in qualità di eredi di – nonché e CP_1 CP_2 Persona_1 Controparte_3
– in qualità di eredi di – proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_4 Persona_2 avverso le cartelle di pagamento emesse dall' per un totale di euro Controparte_6
118.008,26, da pagare in solido tra loro;
nello specifico a erano notificate le cartelle di CP_1
pagamento n. 008 2020 0003758219001 e 00820200003758219502; a le cartelle di CP_2
pagamento n. 008 2020 0003758219001 e 00820200003758219501; a le cartelle di Controparte_4
pagamento n. 008 2020 0003758219002 e 00820200003758219503; a le cartelle di Controparte_3
pagamento n. 008 2020 0003758219002 e 00820200003758219504.
pagina 1 di 7 CP_ Con le citate cartelle l' , su incarico di chiedeva il pagamento, in solido tra i Controparte_7
coobligati, della complessiva somma di € 118.008,26 in forza del ruolo n. 2020/001176, originato dal mancato pagamento delle somme dovute in forza della sentenza n. 603/16 del 18/5/2016 e, in particolare, la somma di € 84.551,00 a titolo di restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione della sentenza 664/2012, la somma di € 3.075,58 a titolo di “interessi” per le predette somme, e la somma di € 26.944,54 per spese, il tutto oltre onere di riscossione.
A fondamento dell'opposizione disconoscevano del tutto la pretesa creditoria, affermando di non aver CP_ mai ricevuto alcuna somma dall' e di non conoscere le sentenze menzionate nelle cartelle di pagamento. Eccepivano, comunque, l'illegittima iscrizione a ruolo del credito non avente natura pubblicistica di tributo, bensì natura riconducibile a prestazione privatistica con la conseguenza che lo stesso sarebbe dovuto risultare da un titolo avente efficacia esecutiva, essenziale sia per la formazione del ruolo che per l'ingiunzione. Eccepivano, poi, la mancata notifica oltre che dell'accertamento, anche della sentenza n. 603/2016 oltre che dell'avviso di presa in carico. Rilevavano, poi, come nella sentenza n. 603/16 non risultasse alcuna condanna al rimborso dell'importo pagato in forza della sentenza di primo grado 664/2012. Pertanto, ritenendo che la ripetizione di una somma eventualmente corrisposta dall'Erap in esecuzione della suddetta sentenza sarebbe potuta avvenire solo sulla base di un'esplicita pronuncia e non avendo l'Erap alcun titolo per la restituzione chiedendo “- in via preliminare, disporre la sospensione delle impugnate cartelle di pagamento;
- in via principale dichiarare nulle le impugnate cartelle di pagamento per difetto di titolo esecutivo in relazione all'intera somma portata;
- in via subordinata dichiarare nulla la cartella di pagamento per difetto di titolo esecutivo in relazione alla somma di € 84.551,00 oltre oneri accessori oltre interessi. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' sottolineando Controparte_5 la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione in considerazione della piena conoscenza, da parte degli opponenti del proprio obbligo restitutorio nei confronti dell'RA, accertato con sentenza ormai passata in giudicato (a seguito della pronuncia della Cassazione intervenuta nel 2022). Eccepiva, infatti,
l'assenza di interesse all'impugnazione delle cartelle in considerazione del pieno diritto dell'ente di ottenere il pagamento di quanto nelle stesse riportato, diritto di cui erano pienamente consapevoli gli stessi opponenti. Affermava, infatti, che indipendentemente dalla legittimità della riscossione tramite ruolo, il proprio diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla dante causa degli opponenti, oltre al proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme pure riconosciute nelle sentenze poste a fondamento delle cartelle e, dunque, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
pagina 2 di 7 664/2012, poi riformata con sentenza della Corte d'appello n. 603/2016 e confermata in Cassazione nel
2022. Avanzava, dunque, in via subordinata, domanda riconvenzionale in tal senso.
Concludeva, quindi, chiedendo “- dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di interesse;
- in subordine, confermare l'esistenza, efficacia e validità del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio;
- per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare gli opponenti alla restituzione di quanto erogato da all'impresa oltre che alla rifusione di tutte le spese CP_5 CP_1
legali dei pregressi giudizi, per un totale di euro 120.571,12 a fronte della sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n. 603/2016 che riforma in via definitiva la sentenza n. 664/2012 del Tribunale di
Ascoli Piceno, oltre interessi decorrenti dal mese di luglio 2016; - con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Con provvedimento del 23.07.2024 veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate e fissata l'udienza del 16 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e, all'esito, il procedimento era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Preliminarmente è da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall'opposta, per carenza di interesse posto che è evidente come, nel caso che ci occupa, l'interesse del debitore ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento illegittimamente notificata permane anche a fronte della legittimità, sostanziale, delle somme dovute, essendo comunque interesse del debitore non pagare gli oneri connessi alla irregolare cartella di pagamento.
Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di opposizione va subito detto che il credito per cui è causa - il cui pagamento era richiesto tramite cartella di pagamento - non ha natura pubblicistica, bensì natura patrimoniale riconducibile a prestazione privatistica, trattandosi di ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di un contratto di appalto, per cui, alla luce dell'art. 21 D.lgs 46/99, per procedere alla riscossione dello stesso sarebbe stata necessaria la preesistenza di un autonomo titolo avente efficacia esecutiva, il quale solo consente poi l'emanazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Al fine di convincersi della bontà di tale assunto diviene necessario ricostruire correttamente la vicenda ripassata tra le parti.
pagina 3 di 7 Co Con sentenza n. 664/2012 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente le domande della
” – dante causa degli odierni opponenti – avanzate nei confronti Controparte_9
CP_ dell' , riconoscendo alla stessa impresa la spettanza della somma complessiva di euro 64.059,80 per risarcimento danni da sospensione illegittima dei lavori, oltre alle spese legali e di CTU. In esecuzione
CP_ della citata sentenza, dunque, l – a seguito di determina del Direttore Generale n. 405 del
31/12/2012 - pagava all'impresa la somma di euro 87.687,25, così come conteggiata dalla CP_1 creditrice, formulando “espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto, in seguito al giudizio di appello, da apporsi nell'atto di pagamento” (doc. 3, doc. 4 a e 4 b fascicolo opposta). Tra le spese sostenute dall'Erap in esecuzione della citata sentenza vi erano altresì le spese legali di primo grado a favore del chiamato in causa (All. 4 c fascicolo opposta), pari ad euro 6000,00. CP_10
Tuttavia, con sentenza n. 603/2016 la Corte d'Appello di Ancona annullava la sentenza di primo grado n. 664/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, condannando l' alla rifusione di tutte le Controparte_9
spese legali a favore di e del oltre che al rimborso delle spese di CTU. Tale pronuncia CP_5 CP_10
CP_ era confermata in Cassazione cosicchè, sulla base della stessa, l' ritenendo di aver diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato, iscriveva a ruolo le somme dovute dall'impresa a CP_1
titolo di restituzione di quanto versato alla in forza della sentenza di primo grado. CP_1
È evidente, dunque, come non potrebbe parlarsi di un debito derivante da una fonte di natura pubblicistica, trattandosi di somme richieste in ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza di condanna a somme dovute in forza di un contratto di appalto.
Non vale, infatti, la sola natura pubblica del soggetto che ha effettuato l'esborso di cui si chiede la ripetizione a connotare il credito quale “pubblicistico” posto che a ritenere diversamente dovrebbe concludersi nel senso che le amministrazioni possano procedere in ogni caso e per qualsivoglia credito,
“benché avente causa in rapporti di diritto privato”, alla riscossione mediante ruolo, così rendendo del tutto superflua la previsione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999 circa la necessità del previo conseguimento di un titolo avente efficacia esecutiva laddove si tratti di entrate di diritto privato.
In conclusione, in omaggio al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (ex multis Corte di
Cassazione, con Sentenza 04/03/2022, n. 7188) non è consentita l'iscrizione a ruolo di un'entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo.
E, nel caso che ci occupa, l'assenza di un titolo esecutivo, relativamente alla riscossione delle somme pretese a titolo di ripetizione di quanto indebitamente pagato in forza della sentenza di primo grado
664/12, poi riformata in appello, non può essere messa in discussione. Si è detto, sul punto, (cfr. Cass.
n. 20220/22, Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 9287/2012) che laddove la sentenza d'appello non pagina 4 di 7 contenga un'espressa e puntuale statuizione di condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, non costituisce titolo esecutivo. Nel caso in esame, la sentenza n. 603/16 della Corte d'Appello di Ancona nulla dispone in ordine al rimborso degli importi pagati dall'RA (pari ad euro 84.551 ed ai relativi interessi pari ad euro 3075,58), contenendo la condanna espressa al pagamento solo con riferimento alle spese di lite (pari ad euro 26.944,54), (v. doc.
3 atto di citazione) le uniche che, pertanto, erano legittimamente iscritte a ruolo in presenza di un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona 603/16, confermata in Cassazione.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione andrà parzialmente accolta e, in parziale assenza di un titolo esecutivo posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo, le cartelle di pagamento andranno annullate limitatamente all'importo di euro 87.626,58 (di cui euro 84.551 e euro
3075,58 per interessi sulla predetta somma) restando, invece, valide ed efficaci per il minor importo espressamente portato dalla sentenza n. 603/16 della Corte d'Appello di Ancona e relativo alle spese di lite, pari ad euro 26.944,54.
Ciò chiarito, occorre ora passare all'esame della domanda riconvenzionale di condanna avanzata CP_ dall' e volta ad ottenere la ripetizione di quanto effettivamente pagato all'impresa in forza CP_1
della più volte citata sentenza di condanna di primo grado.
Al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio, va detto che qualora sussista connessione, per il titolo o per l'oggetto, tra la domanda principale di opposizione agli atti esecutivi e quella riconvenzionale, quest'ultima deve ritenersi ammissibile.
È orientamento costante della Suprema Corte quello per cui “non si ravvisano, in linea di principio, ragioni contrarie che portano a ritenere che il più circoscritto perimetro delle contestazioni che possono essere fatte valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, vizi della loro notifica, vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo;
per una compiuta disamina degli atti che possono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi, Cass., sez. 3, 05/05/2022, n. 14282; in senso conforme, Cass., sez. 3, 26/07/2023, n. 22724; Cass., sez. 3, 13/10/2023, n. 28562; Cass., sez. 3, 30/11/2023, n. 33495) possa escludere l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, quando il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione venga contestualmente ad incidere non solo sull'interesse dell'opponente, ma anche su quello dell'opposto, dovendosi, anche in tali casi, salvaguardare la primaria esigenza della ragionevole durata del processo ed assicurare una rapida rimozione degli effetti di provvedimenti
pagina 5 di 7 formalmente viziati. Ad escludere l'ammissibilità non può soccorrere la natura del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.” (v. Cass. 13151/2024).
Chiarito tale aspetto, se è vero che – in assenza di un'espressa pronuncia sul punto da parte della Corte di Appello – l'ente non aveva titolo per iscrivere a ruolo il proprio credito per la somma di euro
87.626,58, ciò non toglie che, comunque, lo stesso ha oggi pieno titolo per richiedere, in questa sede, la ripetizione di quanto indebitamente pagato all'impresa in esecuzione della più volte citata CP_1
sentenza n. 664/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno relativamente alla somma di euro 87.687,25. Ed
CP_ infatti, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, l' ha puntualmente dimostrato di aver corrisposto la citata somma (All. 3 autorizzazione al pagamento e ricevute dei bonifici effettuati All.
4A, 4B comparsa di costituzione) con la conseguenza che avrà diritto alla restituzione a seguito della riforma della sentenza in grado di appello che, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
A tale somma, andranno poi aggiunti gli interessi maturati successivamente al mese di giugno 2016.
Allo stesso modo, l' avrà altresì diritto alla restituzione dell'importo di euro 6.000,00 relativo CP_5 alle spese legali corrisposte al , posto definitivamente a carico dell'impresa Controparte_11
, ed anticipato da in virtù della sentenza di primo grado riformata in appello (v. all. CP_12 CP_5
4C comparsa di costituzione).
Le spese di lite, in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1808 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse avanzata dall'opposta;
- Annulla parzialmente le cartelle di pagamento nella parte in cui intimano il pagamento della somma di euro 87.626,58 (di cui euro 84.551 e euro 3075,58 per interessi sulla predetta somma) oltre a relativi oneri e spese, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Conferma le cartelle di pagamento per il resto;
pagina 6 di 7 - Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta e, per l'effetto:
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 87.687,25 oltre interessi legali maturati successivamente al mese di giugno 2016 all'effettivo soddisfo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 6000,00 oltre interessi legali dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 9 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da:
( ) e , in qualità di eredi di CP_1 C.F._1 CP_2 Per_1
, nonché e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti BALEANI CLAUDIO e Persona_2 CP_1
giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
Controparte_5
( ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r. p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. SEBASTIANI MARIANNA giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e – in qualità di eredi di – nonché e CP_1 CP_2 Persona_1 Controparte_3
– in qualità di eredi di – proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_4 Persona_2 avverso le cartelle di pagamento emesse dall' per un totale di euro Controparte_6
118.008,26, da pagare in solido tra loro;
nello specifico a erano notificate le cartelle di CP_1
pagamento n. 008 2020 0003758219001 e 00820200003758219502; a le cartelle di CP_2
pagamento n. 008 2020 0003758219001 e 00820200003758219501; a le cartelle di Controparte_4
pagamento n. 008 2020 0003758219002 e 00820200003758219503; a le cartelle di Controparte_3
pagamento n. 008 2020 0003758219002 e 00820200003758219504.
pagina 1 di 7 CP_ Con le citate cartelle l' , su incarico di chiedeva il pagamento, in solido tra i Controparte_7
coobligati, della complessiva somma di € 118.008,26 in forza del ruolo n. 2020/001176, originato dal mancato pagamento delle somme dovute in forza della sentenza n. 603/16 del 18/5/2016 e, in particolare, la somma di € 84.551,00 a titolo di restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione della sentenza 664/2012, la somma di € 3.075,58 a titolo di “interessi” per le predette somme, e la somma di € 26.944,54 per spese, il tutto oltre onere di riscossione.
A fondamento dell'opposizione disconoscevano del tutto la pretesa creditoria, affermando di non aver CP_ mai ricevuto alcuna somma dall' e di non conoscere le sentenze menzionate nelle cartelle di pagamento. Eccepivano, comunque, l'illegittima iscrizione a ruolo del credito non avente natura pubblicistica di tributo, bensì natura riconducibile a prestazione privatistica con la conseguenza che lo stesso sarebbe dovuto risultare da un titolo avente efficacia esecutiva, essenziale sia per la formazione del ruolo che per l'ingiunzione. Eccepivano, poi, la mancata notifica oltre che dell'accertamento, anche della sentenza n. 603/2016 oltre che dell'avviso di presa in carico. Rilevavano, poi, come nella sentenza n. 603/16 non risultasse alcuna condanna al rimborso dell'importo pagato in forza della sentenza di primo grado 664/2012. Pertanto, ritenendo che la ripetizione di una somma eventualmente corrisposta dall'Erap in esecuzione della suddetta sentenza sarebbe potuta avvenire solo sulla base di un'esplicita pronuncia e non avendo l'Erap alcun titolo per la restituzione chiedendo “- in via preliminare, disporre la sospensione delle impugnate cartelle di pagamento;
- in via principale dichiarare nulle le impugnate cartelle di pagamento per difetto di titolo esecutivo in relazione all'intera somma portata;
- in via subordinata dichiarare nulla la cartella di pagamento per difetto di titolo esecutivo in relazione alla somma di € 84.551,00 oltre oneri accessori oltre interessi. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' sottolineando Controparte_5 la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione in considerazione della piena conoscenza, da parte degli opponenti del proprio obbligo restitutorio nei confronti dell'RA, accertato con sentenza ormai passata in giudicato (a seguito della pronuncia della Cassazione intervenuta nel 2022). Eccepiva, infatti,
l'assenza di interesse all'impugnazione delle cartelle in considerazione del pieno diritto dell'ente di ottenere il pagamento di quanto nelle stesse riportato, diritto di cui erano pienamente consapevoli gli stessi opponenti. Affermava, infatti, che indipendentemente dalla legittimità della riscossione tramite ruolo, il proprio diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla dante causa degli opponenti, oltre al proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme pure riconosciute nelle sentenze poste a fondamento delle cartelle e, dunque, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
pagina 2 di 7 664/2012, poi riformata con sentenza della Corte d'appello n. 603/2016 e confermata in Cassazione nel
2022. Avanzava, dunque, in via subordinata, domanda riconvenzionale in tal senso.
Concludeva, quindi, chiedendo “- dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di interesse;
- in subordine, confermare l'esistenza, efficacia e validità del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio;
- per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare gli opponenti alla restituzione di quanto erogato da all'impresa oltre che alla rifusione di tutte le spese CP_5 CP_1
legali dei pregressi giudizi, per un totale di euro 120.571,12 a fronte della sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n. 603/2016 che riforma in via definitiva la sentenza n. 664/2012 del Tribunale di
Ascoli Piceno, oltre interessi decorrenti dal mese di luglio 2016; - con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Con provvedimento del 23.07.2024 veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate e fissata l'udienza del 16 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e, all'esito, il procedimento era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Preliminarmente è da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall'opposta, per carenza di interesse posto che è evidente come, nel caso che ci occupa, l'interesse del debitore ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento illegittimamente notificata permane anche a fronte della legittimità, sostanziale, delle somme dovute, essendo comunque interesse del debitore non pagare gli oneri connessi alla irregolare cartella di pagamento.
Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di opposizione va subito detto che il credito per cui è causa - il cui pagamento era richiesto tramite cartella di pagamento - non ha natura pubblicistica, bensì natura patrimoniale riconducibile a prestazione privatistica, trattandosi di ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di un contratto di appalto, per cui, alla luce dell'art. 21 D.lgs 46/99, per procedere alla riscossione dello stesso sarebbe stata necessaria la preesistenza di un autonomo titolo avente efficacia esecutiva, il quale solo consente poi l'emanazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Al fine di convincersi della bontà di tale assunto diviene necessario ricostruire correttamente la vicenda ripassata tra le parti.
pagina 3 di 7 Co Con sentenza n. 664/2012 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente le domande della
” – dante causa degli odierni opponenti – avanzate nei confronti Controparte_9
CP_ dell' , riconoscendo alla stessa impresa la spettanza della somma complessiva di euro 64.059,80 per risarcimento danni da sospensione illegittima dei lavori, oltre alle spese legali e di CTU. In esecuzione
CP_ della citata sentenza, dunque, l – a seguito di determina del Direttore Generale n. 405 del
31/12/2012 - pagava all'impresa la somma di euro 87.687,25, così come conteggiata dalla CP_1 creditrice, formulando “espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto, in seguito al giudizio di appello, da apporsi nell'atto di pagamento” (doc. 3, doc. 4 a e 4 b fascicolo opposta). Tra le spese sostenute dall'Erap in esecuzione della citata sentenza vi erano altresì le spese legali di primo grado a favore del chiamato in causa (All. 4 c fascicolo opposta), pari ad euro 6000,00. CP_10
Tuttavia, con sentenza n. 603/2016 la Corte d'Appello di Ancona annullava la sentenza di primo grado n. 664/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, condannando l' alla rifusione di tutte le Controparte_9
spese legali a favore di e del oltre che al rimborso delle spese di CTU. Tale pronuncia CP_5 CP_10
CP_ era confermata in Cassazione cosicchè, sulla base della stessa, l' ritenendo di aver diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato, iscriveva a ruolo le somme dovute dall'impresa a CP_1
titolo di restituzione di quanto versato alla in forza della sentenza di primo grado. CP_1
È evidente, dunque, come non potrebbe parlarsi di un debito derivante da una fonte di natura pubblicistica, trattandosi di somme richieste in ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza di condanna a somme dovute in forza di un contratto di appalto.
Non vale, infatti, la sola natura pubblica del soggetto che ha effettuato l'esborso di cui si chiede la ripetizione a connotare il credito quale “pubblicistico” posto che a ritenere diversamente dovrebbe concludersi nel senso che le amministrazioni possano procedere in ogni caso e per qualsivoglia credito,
“benché avente causa in rapporti di diritto privato”, alla riscossione mediante ruolo, così rendendo del tutto superflua la previsione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999 circa la necessità del previo conseguimento di un titolo avente efficacia esecutiva laddove si tratti di entrate di diritto privato.
In conclusione, in omaggio al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (ex multis Corte di
Cassazione, con Sentenza 04/03/2022, n. 7188) non è consentita l'iscrizione a ruolo di un'entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo.
E, nel caso che ci occupa, l'assenza di un titolo esecutivo, relativamente alla riscossione delle somme pretese a titolo di ripetizione di quanto indebitamente pagato in forza della sentenza di primo grado
664/12, poi riformata in appello, non può essere messa in discussione. Si è detto, sul punto, (cfr. Cass.
n. 20220/22, Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 9287/2012) che laddove la sentenza d'appello non pagina 4 di 7 contenga un'espressa e puntuale statuizione di condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, non costituisce titolo esecutivo. Nel caso in esame, la sentenza n. 603/16 della Corte d'Appello di Ancona nulla dispone in ordine al rimborso degli importi pagati dall'RA (pari ad euro 84.551 ed ai relativi interessi pari ad euro 3075,58), contenendo la condanna espressa al pagamento solo con riferimento alle spese di lite (pari ad euro 26.944,54), (v. doc.
3 atto di citazione) le uniche che, pertanto, erano legittimamente iscritte a ruolo in presenza di un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona 603/16, confermata in Cassazione.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione andrà parzialmente accolta e, in parziale assenza di un titolo esecutivo posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo, le cartelle di pagamento andranno annullate limitatamente all'importo di euro 87.626,58 (di cui euro 84.551 e euro
3075,58 per interessi sulla predetta somma) restando, invece, valide ed efficaci per il minor importo espressamente portato dalla sentenza n. 603/16 della Corte d'Appello di Ancona e relativo alle spese di lite, pari ad euro 26.944,54.
Ciò chiarito, occorre ora passare all'esame della domanda riconvenzionale di condanna avanzata CP_ dall' e volta ad ottenere la ripetizione di quanto effettivamente pagato all'impresa in forza CP_1
della più volte citata sentenza di condanna di primo grado.
Al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio, va detto che qualora sussista connessione, per il titolo o per l'oggetto, tra la domanda principale di opposizione agli atti esecutivi e quella riconvenzionale, quest'ultima deve ritenersi ammissibile.
È orientamento costante della Suprema Corte quello per cui “non si ravvisano, in linea di principio, ragioni contrarie che portano a ritenere che il più circoscritto perimetro delle contestazioni che possono essere fatte valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, vizi della loro notifica, vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo;
per una compiuta disamina degli atti che possono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi, Cass., sez. 3, 05/05/2022, n. 14282; in senso conforme, Cass., sez. 3, 26/07/2023, n. 22724; Cass., sez. 3, 13/10/2023, n. 28562; Cass., sez. 3, 30/11/2023, n. 33495) possa escludere l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, quando il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione venga contestualmente ad incidere non solo sull'interesse dell'opponente, ma anche su quello dell'opposto, dovendosi, anche in tali casi, salvaguardare la primaria esigenza della ragionevole durata del processo ed assicurare una rapida rimozione degli effetti di provvedimenti
pagina 5 di 7 formalmente viziati. Ad escludere l'ammissibilità non può soccorrere la natura del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.” (v. Cass. 13151/2024).
Chiarito tale aspetto, se è vero che – in assenza di un'espressa pronuncia sul punto da parte della Corte di Appello – l'ente non aveva titolo per iscrivere a ruolo il proprio credito per la somma di euro
87.626,58, ciò non toglie che, comunque, lo stesso ha oggi pieno titolo per richiedere, in questa sede, la ripetizione di quanto indebitamente pagato all'impresa in esecuzione della più volte citata CP_1
sentenza n. 664/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno relativamente alla somma di euro 87.687,25. Ed
CP_ infatti, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, l' ha puntualmente dimostrato di aver corrisposto la citata somma (All. 3 autorizzazione al pagamento e ricevute dei bonifici effettuati All.
4A, 4B comparsa di costituzione) con la conseguenza che avrà diritto alla restituzione a seguito della riforma della sentenza in grado di appello che, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
A tale somma, andranno poi aggiunti gli interessi maturati successivamente al mese di giugno 2016.
Allo stesso modo, l' avrà altresì diritto alla restituzione dell'importo di euro 6.000,00 relativo CP_5 alle spese legali corrisposte al , posto definitivamente a carico dell'impresa Controparte_11
, ed anticipato da in virtù della sentenza di primo grado riformata in appello (v. all. CP_12 CP_5
4C comparsa di costituzione).
Le spese di lite, in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1808 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse avanzata dall'opposta;
- Annulla parzialmente le cartelle di pagamento nella parte in cui intimano il pagamento della somma di euro 87.626,58 (di cui euro 84.551 e euro 3075,58 per interessi sulla predetta somma) oltre a relativi oneri e spese, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Conferma le cartelle di pagamento per il resto;
pagina 6 di 7 - Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta e, per l'effetto:
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 87.687,25 oltre interessi legali maturati successivamente al mese di giugno 2016 all'effettivo soddisfo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 6000,00 oltre interessi legali dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 9 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7