Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.