Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della responsabilità del giornalista che abbia pubblicato un esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica - con il quale si accusino alcuni magistrati del Pubblico Ministero di indagare allo scopo di screditare un personaggio politico - occorre accertare se detto giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato, posto che in quest'ultimo caso, in applicazione dell'art. 110 cod. pen., è configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l'altrui testo diffamatorio, contribuendo in misura determinante alla consumazione del delitto in questione.
Commentario • 1
- 1. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2007, n. 42085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42085 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/10/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2000
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NT - Consigliere - N. 7542/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parti civili Di RO NT, SA AN, Di NE HI BE, in proc. pen. a carico di:
AI OL RE, n. a Milano il 12 febbraio 1946;
HI NC, n. a Torino il 25 luglio 1962;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia depositata l'11 aprile 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. RAMPIONI Roberto;
udito il difensore avv. BERETTA OV per imputati non ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto OL RE AI e NC HI dal delitto di diffamazione loro contestato per aver pubblicato sul quotidiano Milano Finanza dell'11 dicembre 1996 stralci di un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia dal maresciallo dei Carabinieri ZE OV, nel quale si accusavano taluni magistrati milanesi di avere indagato prevalentemente allo scopo di screditare ER IL e di aver passato poi copie degli atti ai giornalisti amici sia direttamente sia tramite la segretaria AP NA, precisando in particolare che lo stesso ZE:
a) aveva ricevuto incarico dalla dr. AN SA di indagare su due società facenti capo a IL ER;
b) aveva visto NT Di RO consegnare fotocopie di atti processuali alla giornalista HI BE Di NE;
c) era stato presente quando NA AP aveva preannunciato al giornalista Goffredo Buccini che il presidente del consiglio ER avrebbe ricevuto un avviso di garanzia;
d) aveva inteso NT Di RO preannunciare al telefono questo stesso evento all'on. Violante.
I giudici del merito, escluso in ragione della L. n. 72 del 2002 che potesse essere dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati contro una sentenza inappellabile, hanno ritenuto che, indiscussa la natura oggettivamente diffamatoria del testo pubblicato, sussiste l'esercizio del diritto di cronaca invocato dagli imputati, perché l'articolo riproduceva un esposto effettivamente presentato all'autorità giudiziaria da ZE OV e la cui pubblica rilevanza era innegabile;
sicché la notizia diffusa dai giornalisti era quella della presentazione dell'esposto denuncia e non se ne può loro addebitare la falsità e calunniosità.
Ricorrono per cassazione le parti civili NT Di RO, AN SA e HI BE Di NE, che propongono impugnazioni distinte e diversamente articolate, ma deducono in definitiva due questioni, attinenti all'ammissibilità dell'appello proposto dagli imputati contro una sentenza all'epoca inappellabile e alla motivazione circa l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca riconosciuta dai giudici d'appello.
2. La prima questione dedotta dalle parti civili è infondata. Non v'è dubbio infatti che il regime di impugnabilità di una decisione va stabilito in ragione delle norme vigenti al momento in cui essa fu deliberata. Sicché gli imputati proposero effettivamente appello contro una sentenza inappellabile. Va rilevato tuttavia che, in seguito alla modifica apportata all'art. 593 c.p.p., comma 3, dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13, con la ripristinata appellabilità delle sentenze di condanna per delitti, la L. 19 aprile 2002, n. 72, stabilisce ora che "il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato". E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi implicita la richiesta di tale conversione, quando, come nel caso in esame, l'impugnazione fosse stata originariamente già proposta come appello (Cass., sez. 7^, 28 maggio 2002, Piampiani, Cass., sez. 5^, 5 novembre 2002, Marcenaro, m. 223191, Cass., sez. 2^, 9 aprile 2003, Carrafa, m. 225724, Cass., sez. 5^, 10 marzo 2004, Conicella, m. 227629).
3. Fondata è invece la seconda questione, perché i giudici d'appello hanno riconosciuto l'esimente del diritto di cronaca in ragione della veridicità della notizia dell'avvenuta presentazione dell'esposto ZE, escludendo che possa addebitarsi ai giornalisti la falsità dell'esposto.
La giurisprudenza di questa Corte ha in realtà da tempo risolto il problema dei limiti di punibilità del giornalista che pubblichi e così diffonda un testo altrui. Si è chiarito in particolare che il giornalista risponde di diffamazione anche se si limiti a pubblicare il testo di un'intervista lesiva dell'altrui reputazione, senza controllarne la veridicità, a meno che "il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca" (Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Galiero, m. 219651). Può anche accadere, dunque, che la falsità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. E ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento", sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto a essere informato. Le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, ad esempio, vanno di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in essa rappresentati.
Tuttavia la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità del giornalista da quella dell'autore della dichiarazione riferita va verificata in concreto. Non si possono indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.
Occorre tener conto dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione. E, per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità del dichiarante. Nè è irrilevante il contesto comunicativo della stessa dichiarazione riferita, che può risultare accettabile in un determinato ambito istituzionale, come quello parlamentare (art. 68 Cost.) o quello giudiziario (art. 598 c.p.), ma può diventare strumento di un'autonoma diffamazione punibile, se diffuso sulla stampa senza le necessarie cautele espressive.
In definitiva, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda un'interpretazione del testo dell'articolo, che non può non essere riservata ai giudici del merito (Cass., sez. 5^, 15 marzo 1999, Simeoni, m. 213175). Nel caso in esame tuttavia i giudici del merito hanno del tutto omesso un tale accertamento, essendosi limitati ad accertare che il giornalista aveva diffuso un esposto denuncia di ZE OV, dopo aver tentato una verifica della sua effettiva presentazione all'autorità giudiziaria. Come se fosse sufficiente l'accertamento dell'altruità del testo a escludere la responsabilità del giornalista. Mentre è al contrario evidente come, in applicazione dell'art. 110 c.p., sia configurabile il concorso nel delitto di diffamazione a carico del giornalista, che, diffondendo l'altrui testo diffamatorio, contribuisca in misura determinante alla consumazione del delitto.
È fondata pertanto la censura di mancanza e illogicità di motivazione della sentenza impugnata.
4. Stabilito così che va accolta la richiesta di annullamento della decisione impugnata, occorre precisare che questa decisione può essere pronunciata ai soli effetti civili, come del resto riconosciuto nella stessa premessa dell'impugnazione di Di RO NT.
Infatti la sentenza impugnata fu pronunciata il 27 marzo 2006, quando era già in vigore la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 9, abrogativo dell'art. 577 c.p.p., che riconosceva la legittimazione a impugnare anche agli effetti penali alla persona offesa costituita parte civile per i reati di ingiuria e diffamazione.
A norma dell'art. 622 c.p.p., l'annullamento va pertanto disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007