Ordinanza cautelare 7 dicembre 2020
Sentenza 28 novembre 2024
Parere interlocutorio 28 ottobre 2025
Parere definitivo 4 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01952/2026REG.PROV.COLL.
N. 00629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 629 del 2025, proposto dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora SI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 21421 del 28 novembre 2024, resa tra le parti, concernente l’accertamento di un’anzianità di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora SI AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere OL D'NG e uditi per le parti l’avvocato Ugo Di Pietro e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora SI AN ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal 1° giugno 1992 al 1° luglio 1998 quale operatore di amministrazione di VIII livello alle dipendenze dell'ISTAT.
1.1. In un primo momento la richiesta di accertare il suo diritto è stata proposta al Tribunale Civile di Roma che con sentenza n. 8547 del 2019 ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
1.2. L’interessata ha quindi riassunto la causa dinanzi al Tar del Lazio. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere stata inizialmente assunta dall’Istituto con contratto a tempo determinato nel giugno 1992 nel profilo di operatore amministrativo, VIII livello professionale, quale videoterminalista, presso la sede lavorativa di via Tuscolana in Roma, e che il rapporto è stato poi oggetto di rinnovo e di numerose proroghe.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, dichiarando fondata la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio quale operatore di amministrazione di VIII livello soprattutto sulla base del precedente costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2024, resa nella causa C-439/23: “ La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive .”.
2.1. In sostanza, secondo il Tar, il semplice fatto che un lavoratore avesse acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato non escludeva la possibilità di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione e di avere la possibilità di computare i periodi di servizio antecedenti.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello l’ISTAT contestando, in particolare, che il Tar ha ritenuto implicitamente la propria giurisdizione sulla causa in esame nonostante, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, “ Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. ” Per l’Amministrazione appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto pertanto dichiarare l’intervenuta decadenza del termine per la proposizione dell’azione, dal momento che la controversia era stata proposta dall’interessata successivamente al 15 settembre 2000 (sul punto, l’ISTAT richiama le conclusioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2007 secondo cui la scadenza termine 15 settembre 2000 produce la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso). Nella specie, pur tenendo conto del principio della translatio iudicii , risulterebbe dagli atti di causa che l'azione volta al riconoscimento del diritto invocato dall’appellante è stata comunque proposta davanti al giudice ordinario con ricorso depositato soltanto in data 22 maggio 2018, ossia ben oltre il termine ultimo, fissato dalla norma sopra richiamata.
4. Parte appellata si è costituita in giudizio il 19 marzo 2025, evidenziando che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU., ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891) hanno affrontato la questione della tutela dei dipendenti pubblici che hanno presentato ricorso oltre il termine del 15 settembre 2000, stabilito dall'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconoscendo che tale normativa sarebbe stata in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), così come stabilito dalle sentenze della Corte EDU del 4 febbraio 2014. Queste decisioni avrebbero quindi evidenziato che il termine di decadenza così concepito limiterebbe il diritto di accesso alla giustizia e violerebbe il diritto a un equo processo. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, sottolineando la necessità di interpretare le norme nazionali in modo conforme alla CEDU.
4.1. D’altra parte, secondo l’appellata, un orientamento diverso sul tema del riconoscimento del periodo di servizio antecedente di cui alla direttiva 1999/70/CE si è cominciato a formare solo dal 2018, basandosi sull’assunto secondo il quale “ una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge ” (cfr. Corte di Cassazione n. 33226 del 19 ottobre 2022; Corte di Cassazione n. 16096 dell’8 aprile 2021; Corte di Cassazione n. 31149 del 28 novembre 2019 – Corte di Giustizia, Sentenza del 19 settembre 2024 resa nella causa 439/23).
5. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
6. L’appello è fondato.
7. L’Amministrazione ricorrente deduce, nell’unico motivo di appello, l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto la relativa domanda sarebbe stata proposta oltre il termine di decadenza di cui al 15 settembre 2000.
7.1. Il motivo è fondato. Il ricorso tendente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal 1° giugno 1992 al 1° luglio 1998 da parte dell’appellata quale operatore di amministrazione di VIII livello alle dipendenze dell'ISTAT è stato infatti proposto in violazione del suddetto termine di decadenza di cui all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).
7.2. Più nel dettaglio, l'azione volta al riconoscimento dell’anzianità è stata proposta davanti al giudice ordinario con ricorso depositato soltanto in data 22 maggio 2018, ben oltre il termine del 15 settembre 2000.
7.3. Va di conseguenza rilevato che alla scadenza del predetto termine, è maturata la radicale perdita del diritto di far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso, con la conseguenza di dover dichiarare l’inammissibilità di un ricorso proposto dopo tale data (cfr. Adunanza Plenaria 21 febbraio 2007 n. 4 “ si è consolidato un diverso indirizzo - condiviso sia dalla Corte di cassazione che dalla giurisprudenza amministrativa - che collega alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. Una soluzione che è stata giustificata facendo leva sull'intendimento legislativo di non coinvolgere il giudice ordinario in controversie relative a rapporti nati in un periodo nel quale non sussisteva ancora la sua giurisdizione e, al tempo stesso, di non coinvolgere troppo a lungo il giudice amministrativo in una giurisdizione ormai perduta ”).
7.4. Tale orientamento trova poi definitivo conforto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2025, la quale ha confermato la legittimità del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, escludendo qualsiasi contrasto con i principi di tutela giurisdizionale e con la normativa europea.
8. Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per intervenuta decadenza dei termini.
9. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la complessità e l'evoluzione del quadro giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA TO, Presidente FF
OL D'NG, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
VA Tulumello, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL D'NG | VA TO |
IL SEGRETARIO