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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2123/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(c.f. ), nato il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_1
(PV), rappresentato e difeso dall'Avv. PORZIO STEFANO
E
(c.f. ), nata il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PORZIO STEFANO
-ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 13.11.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria Voglia pronunciare la separazione personale dei suddetti co- niugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
16.06.1991 e trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Valenza (Al) n. 18, Serie A, Parte 2,
Anno 1991;
2) la casa coniugale sita a Valenza (Al) in Via Circonvallazione n. 51 e di seguito meglio catastal- mente identificata al locale N.C.E.U. alla partita 1.007.382: Sez. VAL, Foglio 32, Mapp. 1322, Sub.
55, Categoria A2, classe 2, vani 5; con garage pertinenziale al Foglio 32, Mapp. 1322, Sub. 84,
Categoria C6, classe 5, ad oggi di proprietà al 50% ciascuno, verrà rilevata per l'intero dal sig. il quale ivi continuerà ad abitare con i relativi arredi, che al medesimo rimarranno asse- Pt_1 gnati, e a tal fine riconosce alla sig.ra la somma di € 75.000,00= (diconsi euro settantacin- CP_1
quemila/00). Si specifica che tale trasferimento è funzionale alla regolazione dei rapporti patrimo- niali derivanti dalla separazione e che le parti intendono avvalersi del regime fiscale agevolato pre visto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (“esenzione da imposte di bollo, di registro, ipote- carie e catastali, nonché da ogni altra tassa”) e ss.mm. per tutti gli atti, provvedimenti e adempimenti relativi al presente trasferimento. I coniugi si impegnano a perfezionare il trasferimento definitivo della quota del 50% dell'immobile come sopra indicato, mediante atto pubblico da stipularsi entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso notaio di fiducia, dichiarando i coniugi medesimi che, avvenuto tale trasferimento, nonché il versamento della somma di € 75.000,00= in favore della sig.ra , i medesimi non avranno più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, con CP_1
l'osservanza delle presenti condizioni;
3) il portafoglio titoli cointestato tra le parti e meglio identificato come segue: ISP BANKS CP_2
26 e ISP entrambi presso;
DIF100 RISERVA ED12; Controparte_3 Controparte_4
DIFESA 100 A 07/27; MS 40-R; SET29; STRAT OBHY 5Y ED2- CP_5 CP_6
25 tutti presso , viene suddiviso tra i coniugi in pari quota del 50% ciascuno;
Controparte_4
4) la sig.ra si impegna a continuare nel pagamento del finanziamento n. 59399840, in essere CP_1
su , alla stessa intestato ed acceso in favore della figlia;
Controparte_4 Per_1
5) le parti concordano che le somme presenti sul c/c attualmente cointestato n. 66832 presso
[...]
filiale di Valenza (Al), entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della CP_4
sentenza di separazione verranno divise al 50% tra loro e, subito dopo, il predetto c/c verrà estinto provvedendo quindi i sig.ri e , ciascuno, all'apertura di un proprio conto corrente Pt_1 CP_1
personale;
6) l'autovettura Opel Corsa - tg GV449XS di proprietà del sig. resterà di titolarità e nella Pt_1
disponibilità del medesimo, il quale proseguirà nel pagamento del relativo finanziamento in essere;
7) le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto economico e patrimoniale relativo allo sciogli- mento della comunione e di non avere altre questioni - di natura patrimoniale e non - tra le stesse pendenti;
dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a chiedere all'altro l'assegno di mantenimento.
Spese di giudizio a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Valenza in data 16/06/1991, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 18, Parte 2^, Serie A, Anno 1991
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 18/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2123/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(c.f. ), nato il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_1
(PV), rappresentato e difeso dall'Avv. PORZIO STEFANO
E
(c.f. ), nata il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PORZIO STEFANO
-ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 13.11.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria Voglia pronunciare la separazione personale dei suddetti co- niugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
16.06.1991 e trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Valenza (Al) n. 18, Serie A, Parte 2,
Anno 1991;
2) la casa coniugale sita a Valenza (Al) in Via Circonvallazione n. 51 e di seguito meglio catastal- mente identificata al locale N.C.E.U. alla partita 1.007.382: Sez. VAL, Foglio 32, Mapp. 1322, Sub.
55, Categoria A2, classe 2, vani 5; con garage pertinenziale al Foglio 32, Mapp. 1322, Sub. 84,
Categoria C6, classe 5, ad oggi di proprietà al 50% ciascuno, verrà rilevata per l'intero dal sig. il quale ivi continuerà ad abitare con i relativi arredi, che al medesimo rimarranno asse- Pt_1 gnati, e a tal fine riconosce alla sig.ra la somma di € 75.000,00= (diconsi euro settantacin- CP_1
quemila/00). Si specifica che tale trasferimento è funzionale alla regolazione dei rapporti patrimo- niali derivanti dalla separazione e che le parti intendono avvalersi del regime fiscale agevolato pre visto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (“esenzione da imposte di bollo, di registro, ipote- carie e catastali, nonché da ogni altra tassa”) e ss.mm. per tutti gli atti, provvedimenti e adempimenti relativi al presente trasferimento. I coniugi si impegnano a perfezionare il trasferimento definitivo della quota del 50% dell'immobile come sopra indicato, mediante atto pubblico da stipularsi entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso notaio di fiducia, dichiarando i coniugi medesimi che, avvenuto tale trasferimento, nonché il versamento della somma di € 75.000,00= in favore della sig.ra , i medesimi non avranno più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, con CP_1
l'osservanza delle presenti condizioni;
3) il portafoglio titoli cointestato tra le parti e meglio identificato come segue: ISP BANKS CP_2
26 e ISP entrambi presso;
DIF100 RISERVA ED12; Controparte_3 Controparte_4
DIFESA 100 A 07/27; MS 40-R; SET29; STRAT OBHY 5Y ED2- CP_5 CP_6
25 tutti presso , viene suddiviso tra i coniugi in pari quota del 50% ciascuno;
Controparte_4
4) la sig.ra si impegna a continuare nel pagamento del finanziamento n. 59399840, in essere CP_1
su , alla stessa intestato ed acceso in favore della figlia;
Controparte_4 Per_1
5) le parti concordano che le somme presenti sul c/c attualmente cointestato n. 66832 presso
[...]
filiale di Valenza (Al), entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della CP_4
sentenza di separazione verranno divise al 50% tra loro e, subito dopo, il predetto c/c verrà estinto provvedendo quindi i sig.ri e , ciascuno, all'apertura di un proprio conto corrente Pt_1 CP_1
personale;
6) l'autovettura Opel Corsa - tg GV449XS di proprietà del sig. resterà di titolarità e nella Pt_1
disponibilità del medesimo, il quale proseguirà nel pagamento del relativo finanziamento in essere;
7) le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto economico e patrimoniale relativo allo sciogli- mento della comunione e di non avere altre questioni - di natura patrimoniale e non - tra le stesse pendenti;
dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a chiedere all'altro l'assegno di mantenimento.
Spese di giudizio a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Valenza in data 16/06/1991, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 18, Parte 2^, Serie A, Anno 1991
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 18/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.