Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7519/ 2018 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 7519 dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesca Tonin ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Arsiè alla
Via Primo Maggio n. 16, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
14.12.2022;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Paola Donvito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Massafra(TA) al Corso Regina Margherita n. 7, come da mandato in calce al ricorso introduttivo relativo al proc. n. 8455/2018 successivamente riunito al presente giudizio;
resistente nonché con l'intervento di nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Fabiana De Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa
e del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 25.09.2024 e per il PM come da nota dell'08.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2018 , deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con l'08.07.1991; che dalla loro unione erano nati tre figli (nato Controparte_1 Persona_1
a Massafra il 03.11.1992) , (nata a [...] il [...]) e Controparte_2 Persona_2
(nato a [...] il [...]) e che la convivenza familiare, dapprima apparentemente “normale” , era divenuta improseguibile a causa della scoperta di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna di nome . Persona_3
Essendosi ormai rotto il rapporto di fiducia con il coniuge chiedeva pronunciarsi la separazione personale, con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso del figlio , allora minorenne, da Persona_2 collocarsi presso di sé nella casa coniugale, sita in Massafra, alla Via Pietro Diasparro, n.11, di cui chiedeva l'assegnazione. Domandava altresì porsi a carico del l'obbligo di corresponsione in suo favore CP_1
di un assegno di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento per sé ed euro 1.200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in ragione di euro 700,00 per la figlia , maggiorenne non autonoma, ed euro CP_2
500,00 per il figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi. Persona_2
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse richiese e le Controparte_1 ragioni che, a dire della moglie, avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza e chiedeva in via preliminare, la riunione al procedimento preventivamente promosso dalla a quello Pt_1
successivamente da egli stesso instaurato e formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, per essersi la stessa rivelata incapace di comprendere i suoi bisogni ed esigenze, facendogli mancare solidarietà ed affetto e per aver nutrito una insana gelosia nei confronti di tutte le donne e dei suoi familiari. Chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore , da collocarsi presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno nel modo più confacente all'interesse del minore, determinando in euro 200,00 la misura della contribuzione paterna al mantenimento dello stesso , oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per il minore e nulla stabilendo a titolo di mantenimento della moglie. Con comparsa di costituzione depositata il 02.07.2019 interveniva nel giudizio la figlia delle parti maggiorenne e non autonoma economicamente, chiedendo la corresponsione Controparte_2 diretta in suo favore della somma di euro 700,00 a titolo di concorso paterno al suo mantenimento.
All'udienza presidenziale del 09.07.2019 comparivano entrambi i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, nella casa familiare sita in Massafra, alla Via Pietro Diasparro, n.11 di proprietà di entrambi i coniugi , e regolamentando il diritto di visita del padre secondo quanto ivi indicato. Poneva a carico del CP_1
l'onere di corrispondere la somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie e dei figli , in ragione di 500,00 euro per la moglie ed euro 400,00 per la figlia maggiorenne con versamento diretto alla stessa e la restante somma per il figlio minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi .
Con ordinanza del 23.10.2019, la Corte d'Appello di Lecce, Sez distaccata di Taranto, in parziale accoglimento del gravame proposto dal resistente avverso tale provvedimento limitava ad euro 250,00 mensili l'importo del contributo di mantenimento posto a carico dello in favore della moglie CP_1 Parte_1
, ferma restando ogni altra statuizione di natura economica di cui al detto provvedimento.
[...]
Dinanzi al G.I. designato, venivano concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. e con ordinanza del 26.10.2020 su richiesta del resistente e in considerazione del fenomeno Pandemico- Covid-19, incidente sulla situazione reddituale dello stesso in ragione della attività lavorativa commerciale espletata , veniva rideterminato l'importo previsto a carico del a titolo di assegno di mantenimento della moglie CP_1
in euro 230,00 mensili e rispettivamente in euro 340,00 ed in euro 230,00 il contributo al mantenimento dovuto per la figlia maggiorenne e per il figlio minorenne.
Con ordinanza del 22.09.2021 venivano ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti (i.e. interrogatorio formale ed escussione testi) .
All'udienza del 05.10.2022 veniva revocato il contributo paterno al mantenimento della figlia , in CP_2
considerazione dell'espletamento da parte della stessa di attività lavorativa e veniva fissata udienza successiva per la trattazione dell'istanza depositata dalla ricorrente in data 23.09.2022 con la quale , in ragione del licenziamento subito dalla pasticceria del quale il marito è socio , la EL UN s.n.c., chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento versato in favore della stessa nella misura di euro 1.500,00 nonché dell'assegno versato a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore nella misura di euro
400,00 mensili.
Con ordinanza del 05.09.2023 il G.I. disponeva l'acquisizione di informative dall'INPS, Direzione Provinciale
,in sede, in ordine alla posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, riservando all'esito la decisione in ordine alla richiesta di modifica avanzata dalla stessa. Successivamente con ordinanza del 27.06.2024 il
G.I. riteneva superfluo il sollecito all'Inps richiesto da controparte anche alla luce della produzione documentale depositata dalla ricorrente (cfr estratto conto previdenziale inps depositato il 23.04.2024) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio.
All'udienza cartolare del 25.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale protrattasi per più di cinque anni conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da può trovare Parte_1
accoglimento.
E' noto che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre che sia fornita la prova della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, a carico di uno o di entrambi e della esistenza di un nesso di causalità tra le stesse e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383
e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 -
Rv. 589896) .
Le doglianze esposte dalla ricorrente concernenti la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con altra donna ed il fatto che la sua scoperta sia stata causa determinante del naufragio del loro rapporto, hanno trovato puntuale riscontro nelle deposizioni testimoniali rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
, che hanno offerto la compiuta conferma di tali circostanze.
[...] Il teste , marito della sig.ra , ha riferito che, appreso che la moglie Testimone_1 Persona_3
intratteneva una relazione extraconiugale con , marito della nel settembre Controparte_1 Pt_1
2017 informava quest'ultima e nell'occasione le faceva ascoltare la registrazione di una telefonata intercorsa tra i due nella quale l'una riferiva all'altro che erano stati scoperti e lo le suggeriva CP_1
di negare con il marito l'esistenza della tresca e di riferirgli che la loro era solo una amicizia.
Aggiungeva che il giorno seguente ,nel corso di una telefonata fatta dal sig. alla sig.ra Tes_1 Pt_1
la moglie , interveniva nella conversazione e confermava di essere l'amante del marito , Persona_3
dicendosi pronta a ripetere tanto alla presenza dello stesso . Riferiva quindi il teste che nella stessa serata si recò con la moglie a casa dei coniugi e la confermava l'esistenza di tale Parte_2 Per_3 relazione indicando anche i luoghi ove erano avvenuti gli incontri amorosi, precisando che nell'occasione era presente anche ed in seguito anche il fratello della Persona_4 Pt_1 Tes_2
Il teste risulta pienamente credibile, avendo fornito una puntuale e precisa narrazione dei fatti , mentre non rileva in senso contrario il fatto di essere stato attinto da decreto di giudizio immediato in relazione a reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso in danno il sig. in data 17.05.2019. Controparte_1
Tale giudizio si è concluso con l' emissione di sentenza di non doversi procedere per remissione della querela da parte del e comunque le condotte oggetto di addebito penale allo stesso sono CP_1 successive ( 17.05.2019) agli accadimenti di cui il teste ha riferito in sede di deposizione ( settembre 2017)
, sicchè appare inverosimile che lo stesso abbia “ inventato “ l'esistenza di una relazione extraconiugale di sua moglie con il resistente e tutti gli accadimenti che ha menzionato. Non sono state infatti allegate circostanze indicative di una pregressa inimicizia tra i due , sicche non vi è una spiegazione logica della supposta falsità di una deposizione avente ad oggetto un fatto così grave per il teste , quale l'adulterio della moglie,( così divenuto di pubblico dominio), sicuramente lesivo della sua onorabilità e della sua sfera personale e familiare intesa in senso complessivo.
La sua deposizione ha inoltre trovato riscontro in quanto riferito dal teste ,fratello della Testimone_2 ricorrente, il quale ha riferito di essere stato informato dalla sorella del tradimento del marito e che telefonò alla stessa per comunicarle che la moglie era pronta a confermare il Testimone_1
tradimento in presenza di lei e del sig. . Aggiungeva di aver sentito tale conversazione telefonica CP_1
in quanto si trovava in tale occasione con lei, che aveva attivato il vivavoce, aggiungendo che l'interlocutore era sicuramente il , sia perché così si qualificò ,sia perché ne riconosceva la sua Tes_1
voce, essendo peraltro andato presso il suo negozio qualche giorno prima.
Aggiungeva che la stessa sera si recava a casa della sorella con sua nipote che doveva prelevare il CP_2 pigiama e dormire da lui e lì trovava il sig. ,sua sorella , la moglie del sig. CP_1 Pt_1 Tes_1 e il sig. che discutevano. Lì ascoltava la registrazione della telefonata intercorsa tra la moglie del Tes_1
e il sig. , di cui sopra. Tes_1 CP_1
Confermava inoltre che dopo tale episodio il cognato si allontanava dalla casa coniugale, per farvi ritorno dopo circa un mese dichiarandosi profondamente pentito e disposto a ricostruire il rapporto con la moglie, cosa che non si realizzò.
Non può seriamente dubitarsi della veridicità o della attendibilità delle dichiarazioni di tale ultimo teste per sol il fatto che provengano da persona comprensibilmente incline a condividere la posizione della ricorrente , tenuto conto della univocità e concordanza delle deposizione con quella resa dall'altro teste e della indiscussa efficacia probatoria che deve riconoscersi, nella ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito, alle conoscenze di coloro che in virtù dei rapporti di parentela o di familiarità con i coniugi hanno avuto la possibilità di condividerne le vicende.
Del resto le condotte assunte in violazione di doveri coniugali, soprattutto quando si concretizzano in rapporti e relazioni di natura soggettiva, si svolgono normalmente secondo connotati di riservatezza e di clandestinità che ne inibiscono la esteriorizzazione e ne precludono perciò una diretta ed immediata percezione, di modo che legittimamente la loro ricostruzione resta affidata a fatti, situazioni e circostanze idonei a risalirvi in modo anche indiretto e deduttivo.
Non è inoltre giustificato ridimensionare gli effetti che tale situazione ha prodotto in ambito coniugale, alla luce delle allegazioni del resistente in quanto la sua condotta appare comunque di per sé incompatibile con gli obblighi di dedizione esclusiva la cui osservanza ciascuno dei coniugi ha diritto di esigere dall'altro, per cui è evidente la grave menomazione che la scoperta della relazione extraconiugale ha inferto al rapporto di fiducia che costituisce il fondamento basilare di ogni forma di convivenza ed in specie del consorzio matrimoniale, tenuto anche conto delle indubbie ricadute che ne sono derivate nella sfera delle relazioni personali e della vita familiare in genere, turbandone la serenità ed il regolare andamento.
Inoltre le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da sono risultate vaghe Controparte_1
, generiche e non convincenti . Lo stesso ha dichiarato “ …ricordo solo che i coniugi Persona_5
vennero a casa in quanto il sosteneva l'esistenza di una relazione tra me e sua moglie, ma nulla Tes_1
ricordo in merito alle ulteriori circostanze ” , inoltre lo stesso ha confermato di essere andato via di casa “ perché il clima era teso ed anche perché lo chiedevano i miei figli ed in seguito ci siamo riavvicinati” .
Va a questo punto evidenziato che il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie, sicchè le allegazioni e le prove dallo stesso fornite debbono essere considerare al fine di verificare se l'instaurazione della relazione adulterina con la sia Per_3
intervenuta quando il rapporto coniugale era già in crisi e compromesso. Infatti per costante giurisprudenza “in tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10489, Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sentenza,
15/02/2023, n. 112).
Va evidenziato, a questo punto, che le condotte della moglie lamentate dal resistente , riferibili ad una insana gelosia serbata nei confronti dei suoi familiari, alla sua aridità affettiva ed alla sua incapacità di comprendere i suoi bisogni , assumendo decisioni unilateralmente , sono risultate prive di adeguato riscontro probatorio. I testi escussi in ordine a tali circostanze hanno reso dichiarazioni diametralmente contrastanti oltre che generiche ( cfr testimonianza resa dai sigg. , Testimone_3 Testimone_2
, e ). Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
In particolare le deposizioni hanno riguardato l'acquisto nel 2017 da parte della ricorrente di un immobile in Feltre (Belluno)senza informare il marito , nonché l'iscrizione da parte della stessa all'istituto alberghiero senza il consenso di quest'ultimo.
I testi di parte ricorrente hanno negato che tali iniziative siano state assunte dalla ricorrente senza informare il marito , mentre i testi di parte resistente ciò hanno dichiarato. In ogni caso non è dato comprendere il motivo percui tali decisioni della debbano considerarsi lesive degli interessi del marito e del loro Pt_1
rapporto , anche se assunte in autonomia, rientrando nell'ambito di scelte individuali e personali che è giustificato che i coniugi possano prendere autonomamente. Del resto si tratta di decisioni che hanno arricchito da un canto la posizione patrimoniale della ricorrente, anche a beneficio del coniuge e , soprattutto dei figli, oltre che la sua condizione professionale, considerato che la stessa lavorava presso la pasticceria della famiglia del marito e tale esperienza poteva beneficiare il suo lavoro.
Anche con riferimento alla circostanza che la fosse dipendente dalla sua famiglia d'origine tanto Pt_1 da imporre al coniuge durante il matrimonio di pranzare tutti i giorni presso l'abitazione dei suoi genitori e di effettuare le vacanze con questi ultimi , oltre a vietare al coniuge di ricevere i propri congiunti verso i quali aveva sempre proferito parole svalutanti, i testi escussi hanno reso deposizioni contrastanti, sicchè nessuma conclusione può trarsi in merito alla loro sussistenza ed anche alla incidenza delle descritte ed asserite condotte della ricorrente sul rapporto coniugale, in termini idonei a minarlo così gravemente da renderlo meramente formale e privo di contenuto.
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Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del la stessa deve essere accolta . CP_1 Dalle prove acquisite è emerso che la ricorrente, dipendente dall'ottobre del 2002 della pasticceria EL
UN s.n.c, risulta essere stata licenziata nell'anno 2022, con racc.a.r. del 18.02.2022, per presunta
“incompatibilità ambientale tra datore di lavoro e lavoratore”, per poi essere assunta con contratto a tempo determinato presso il ministero dell'istruzione a far data dal 07.03.2022.
Dalla documentazione reddituale allegata risulta aver percepito in relazione al periodo d'imposta 2023 un reddito complessivo di circa 12.000,00 euro , sostenendo per tale anno anche spese sanitarie, a fronte del reddito comunque più elevato percepito negli anni pregressi , registrando tali dichiarazioni redditi derivanti da terreni e fabbricati ( cfr dichiarazione dei redditi 2016, 2017, 2018 ove è emerso un reddito complessivo relativo agli anni d'imposta 2015,2016 e 2017 rispettivamente di euro 16.753,00 , 17.313,00 e 17.907,00 nonché dichiarazione dei redditi 2022, 2023 e 2024 relativa al periodo d'imposta 2021, 2022 e 2023 ove è emerso un reddito complessivo rispettivamente di euro 24.499,00 , 16.896,00 e 12.120,00) . La Pt_1
risulta inoltre proprietaria di immobili e terreni (cfr visure catastali della allegati alla memoria n. 2 Pt_1
ex art 183 sesto comma cpc depositata il 17.2.20202 dal resistente) oltre ad essere comproprietaria della ex casa coniugale ove attualmente vive con i tre figli e con la di lei madre ( cfr stato di famiglia della del Pt_1
18.02.2020 prodotto da parte resistente ) . E' inoltre documentalmente emerso che la stessa soffre di talune patologie per le quali è stata riconosciuta invalida al 90% ed ha presentato domanda di aggravamento dell'invalidità civile ( cfr doc. 3 depositato in data 19.06.2023) .
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, è invece emerso, che lo stesso è socio unitamente ai fratelli della IA EL UN s.n.c. , che gestisce un'avviata attività commerciale e risulta aver percepito in relazione all'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo di circa 18.000,00 euro (cfr dichiarazioni dei redditi di relative agli anni 2021, 2022 e 2023 ove è emerso in Controparte_1
relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 rispettivamente un reddito complessivo di euro 12.223,00 , 16.972,00
e 18.946,00; mentre in relazione agli anni pregressi 2019, 2018 e 2017 è emerso per il periodo d'imposta
2018, 2017 e 2016 un reddito complessivo rispettivamente di euro 16.176,00, 8.097,00 e 14.675,00 ).
Lo stesso inoltre risulta essere comproprietario della ex casa coniugale , assegnata alla moglie in sede di provvedimenti presidenziali, per cui ha dovuto contrarre un finanziamento rimborsato attraverso ratei mensili di euro 150,00 per rendere abitabile l'immobile in cui vive, (cfr. deposito del 04.03.2019 ove risulta la stipula di un mutuo di euro 10.000,00 con scadenza a luglio 2025 e importo rata euro 150,00).
Deve tuttavia ritenersi , in forza di una considerazione di comune esperienza, la contenuta attendibilità delle risultanze reddituali di carattere formale in caso di svolgimento di una attività commerciale come quella svolta con i suoi familiari dal resistente e presumersi fondatamente che i proventi ricavati dallo stesso da tale lavoro siano maggiori rispetto a quelli dichiarati. Si tratta inoltre di una attività lavorativa connotata da stabilità, al contrario di quella di controparte. Ritiene quindi il Tribunale che valutate tali emergenze . ma anche la condizione di invalidità della Pt_1
, sia equo riconoscere alla stessa , anche per consentirle di mantenere il tenore di vita di cui ha goduto durante il matrimonio, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili , oltre rivalutazione annuale
ISTAT, a far data dal presente provvedimento, da porsi a carico del resistente.
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Quanto alla figlia deve confermarsi quanto statuito con ordinanza del 05.10.2022 con Controparte_2
cui veniva revocato il contributo paterno al suo mantenimento , in considerazione dell'espletamento da parte della stessa di attività lavorativa.
Riguardo al figlio , in considerazione del raggiungimento della maggiore età, nulla deve disporsi in Per_2 ordine all'affidamento dello stesso, alla sua collocazione ed alla regolamentazione del diritto/ dovere di visita ed intrattenimento con il genitore non collocatario , mentre con riferimento all'assegnazione della casa coniugale deve confermarsi quanto disposto con ordinanza presidenziale del 09.07.2019, atteso che, per dato incontestato , lo stesso, non ancora autonomo vive a tempo pieno con la madre.
Con riferimento al mantenimento di , deve quindi ritenersi equo determinare il contributo del Per_2
padre nella misura di euro 300,00 mensili, a far data dal presente provvedimento, in considerazione delle accresciute esigenze di vita connesse al progredire dell'età, che non richiedono una specifica dimostrazione.
In merito alla contribuzione alle spese straordinarie deve confermarsi l'obbligo del di Controparte_1 provvedervi nella misura del 50%, previo accordo, confermandosi quanto statuito con ordinanza presidenziale del 09.07.2019, oltre il 50% dell'assegno unico ove percepito e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura e dell'esito della lite nonché in applicazione del principio della soccombenza, deve condannarsi il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio in Massafra(TA) Controparte_1
l'08.07.1991 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Massafra(TA) dell'anno 1991 al n.71, parte II, s. A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 ( oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento della stessa, a far data dal presente provvedimento;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ove vi convivrà con il figlio sino Persona_2
al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dello stesso;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_2
con il versamento della somma mensile di euro 300,00, in favore di , a scadenza Parte_1
anticipata al giorno 20 di ogni mese, a far data dal presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale, previamente concordate e/o documentate ed oltre il 50% dell'assegno unico ove percepito;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% , Iva e Cap come per legge.
Così deciso il 08.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente