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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3529/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3529/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Rosanna Curto Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Beatrice Bellato Granziero CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati e la casa coniugale, sita in Padova, in Via J.
Della Quercia n.16, sarà assegnata alla SI.ra , che ivi risiederà insieme alla CP_1
figlia Per_1
Parimenti, tutti gli arredi dell'abitazione saranno assegnati alla SI.ra . CP_1
Per quanto concerne gli effetti personali del SI. ancora presenti nella casa Parte_1 coniugale, quest'ultimo, nel termine di un anno dal deposito del presente ricorso, provvederà ad asportarli secondo le tempistiche concordate con la SI. . Più specificamente, la CP_1
SI.ra si impegna a raccogliere e imballare gli effetti personali del marito in CP_1 appositi pacchi, che il SI. ritirerà con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del Parte_1
mese, solo previo accordo con la coniuge. La SI.ra , nel termine di sei mesi dal CP_1
deposito del presente ricorso, si impegna a consegnare al marito il suo computer e il quadro d'autore, di di proprietà del SI. raffigurante una Persona_2 Parte_1 dama che gioca a carte con due nobiluomini. Qualora, nel termine concordato, il SI. non provveda al ritiro dei propri effetti personali, la SI.ra sarà libera Parte_1 CP_1
di disporne come meglio riterrà opportuno, senza che ciò possa costituire motivo di contestazione, escludendosi qualsiasi pretesa risarcitoria o profilo di responsabilità a suo carico, sia civile che penale.
I coniugi convengono che entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di deposito del presente ricorso, tutte le utenze (corrente elettrica, acqua, gas, rifiuti, etc.) relativa alla casa coniugale andranno intestate alla SI.ra , che provvederà a sostenerne il CP_1
pagamento in via esclusiva.
2. Il SI. entro sessanta giorni dal deposito del presente ricorso, sposterà la sua Parte_1 residenza nell'unità immobiliare di Via T. Vecellio n. 90, dove di fatto risiede da gennaio
2022 e provvederà, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del presente ricorso a comunicare alle Società di gestione delle varie utenze il proprio IBAN, dal quale verranno prelevate le relative spese.
Lo stesso, entro sei mesi dal deposito del presente ricorso, provvederà, inoltre, a rimuovere tutti i suoi effetti personali dall'unità immobiliare sita in via J. Facciolati n. 24. Qualora, nel termine concordato, il SI. non provveda al ritiro dei propri effetti personali, la Parte_1
SI.ra sarà libera di disporne come meglio riterrà opportuno, senza che ciò possa CP_1
costituire motivo di contestazione, escludendosi qualsiasi pretesa risarcitoria o profilo di responsabilità a suo carico, sia civile che penale.
3. Il SI. entro dieci giorni dal deposito del presente ricorso, verserà alla SI. Parte_1
€ 12.027,00 pari al 50% di quanto ricevuto in data 6.2.2025 dal CP_1 Controparte_2
(pari a € 24.053,53);
[...]
4. Il SI. quale contributo al mantenimento della figlia, fino a quando ella non Parte_1
sarà economicamente indipendente, verserà direttamente a entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 300,00. Il SI. si impegna altresì a sostenere le spese Parte_1 universitarie della figlia unitamente all'abbonamento del treno e dell'autobus, Per_1
mezzi necessari per recarsi alle lezioni, secondo le seguenti modalità:
A. pagamento integrale dell'ultima rata relativa alle tasse universitarie del corrente anno, che riceverà nel mese di maggio 2025; Per_1
B. versamento alla figlia, a partire dal mese di giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato, la somma mensile di €
350,00 fino a quando non avrà terminato gli studi. Per_1 Le spese straordinarie di verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova. Ogni spesa deve essere comunicata per iscritto e, trascorsi tre giorni dalla comunicazione senza opposizione, si considera approvata. La quota di ciascun genitore deve essere versata prima che la spesa venga sostenuta.
6. Il SI. quale contributo al mantenimento della sig.ra , verserà alla Parte_1 CP_1
moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 100,00. Il SI. dal Parte_1 mese successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica di verserà alla Per_1
moglie - quale contributo al mantenimento della stessa o quale assegno divorzile - entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 500,00.
7. Il SI.
considerato che
la percezione dell'APE Sociale dovrebbe terminare ad Parte_1
aprile 2028, si obbliga a presentare tempestivamente la domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico a cui ha diritto, anche al fine di continuare a versare quanto si è obbligato a corrispondere.
8. I coniugi, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del presente ricorso estingueranno il conto corrente comune, n. 0740/00515887 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di
Pontevigodarzere (PD) e il libretto postale n. 00002838O10C acceso presso Poste Italiane, ufficio postale di Padova 18, Via Ansunio da Forlì 2.
9. Il cane Birillo, di anni 14, viene assegnato alla SI.ra , proprietaria e intestataria CP_1 del microchip identificativo. L'animale continuerà a vivere nella casa familiare insieme alla
SI.ra e alla figlia CP_1 Per_1
10. L'autovettura Dacia Duster, targata FL721GH, viene assegnata in via esclusiva al SI.
che ne assumerà la piena proprietà e continuerà a detenerne il possesso, con tutti Parte_1
gli oneri connessi, inclusi quelli relativi alla manutenzione, assicurazione e tasse di circolazione.
11. Le parti dichiarano reciprocamente che:
a. non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione. Laddove emergesse un debito contratto da uno dei due coniugi, questo rimarrà ad esclusivo carico di colui che l'ha contratto;
b. salvo quanto sopra indicato, non sussistono ragioni di credito né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile, salvo quanto sopra previsto;
c. nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo.
A tal fine il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro e non oltre dieci Parte_1 giorni dal deposito del presente ricorso, il 50% degli arretrati relativi all'Ape sociale liquidati dall'Inps in € 4.620,00 (pertanto la somma dovuta alla SI.ra è pari ad € 2.310,00). CP_1
Salvo quanto indicato, le parti dichiarano che quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
12. I coniugi, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, da intendersi essenziale, si obbligano a perfezionare i seguenti trasferimenti immobiliari presso il Notaio : Persona_3
A. il SI. trasferirà la quota di 1/2 della casa familiare, comprensiva di un Parte_1
appartamento al secondo piano e del relativo garage, sita in Padova, in Via J. Della Quercia,
n.16, alla SI.ra che ne diventerà piena proprietaria. Le predette unità immobiliari CP_1
sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Jacopo Della Quercia, n.16, piano 2, Foglio 22, Part. 287, Sub. 3, Zona cens. 2,
Categoria A/2, Classe 2, consistenza 5 vani, Sup. Catastale 84 m², Rendita € 671,39;
- Via Jacopo Della Quercia, n.16, piano T, Foglio 22, Part. 287, Sub. 11, Zona cens. 2,
Categoria C/6, Classe 4, consistenza 18 m², Sup. Catastale 22 m², Rendita € 51,13.
B. il SI. trasferirà la quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in Padova, Parte_1
via J. Facciolati n. 92/b, alla SI.ra che ne diventerà piena proprietaria. CP_1
La predetta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- via Jacopo Facciolati n. 92/b, Piano 1, Foglio 155, Part. 188, Sub. 6, Zona cens. 2, Categoria
A/3, Classe 6, consistenza 1,5 vani, Sup. Catastale 24 m², Rendita € 263,39;
C. la SI.ra trasferirà la quota di 1/2 delle unità immobiliari site in Padova, via T. CP_1
Vecellio n. 90, comprendenti un appartamento al terzo piano e un garage al piano seminterrato, al SI. che ne diventerà pieno proprietario. Parte_1
Le predette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Tiziano Vecellio n. 90, piano 3, Foglio 30, Part. 48, Sub. 22, Zona cens. 2, Categoria
A/2, Classe 3, consistenza 2 vani, Sup. Catastale 40 m², Rendita € 315,04;
- Via Tiziano Vecellio n. 90, piano T, Foglio 30, Part. 48, Sub. 44, Zona cens. 2, Categoria
C/6, Classe 5, consistenza 12 m², Sup. Catastale 12 m², Rendita € 39,66. D. la SI.ra trasferirà la quota di 1/2 delle unità immobiliari site in Padova, via S. CP_1
Florigerio n. 24, comprendenti un appartamento al primo piano e un garage, al SI.
che ne diventerà pieno proprietario. Le predette unità immobiliari sono Parte_1
censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Sebastiano Florigerio, n. 24, piano 1, Foglio 28, Part. 164, Sub. 4, Zona cens. 2,
Categoria A/2, Classe 3, consistenza 3 vani, Sup. Catastale 32 m², Rendita € 472,56;
- Via Sebastiano Florigerio, n. 24, piano T, Foglio 28, Part. 164, Sub. 24, Zona cens. 2,
Categoria C/6, Classe 5, consistenza 9 m², Sup. Catastale 9 m², Rendita € 29,75. Ai soli fini fiscali, in quanto non vi sarà pagamento di prezzo, trattandosi di definizione di rapporti familiari, le parti si richiamano alla valutazione catastale chiedendo però le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche dalla sentenza della Corte
Costituzionale 154/1999.
I coniugi si impegnano a rinunciare all'ipoteca legale e ad autorizzare la trascrizione.
Ogni spesa ed onere inerenti le trascrizioni e ogni altro onere per i trasferimenti suddetti verranno sostenuti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
13. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 03.04.2025; Parte_1 CP_3 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia nata il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. e 12., delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00559, parte II, Serie A dell'anno 1992;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] CP_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3529/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Rosanna Curto Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Beatrice Bellato Granziero CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati e la casa coniugale, sita in Padova, in Via J.
Della Quercia n.16, sarà assegnata alla SI.ra , che ivi risiederà insieme alla CP_1
figlia Per_1
Parimenti, tutti gli arredi dell'abitazione saranno assegnati alla SI.ra . CP_1
Per quanto concerne gli effetti personali del SI. ancora presenti nella casa Parte_1 coniugale, quest'ultimo, nel termine di un anno dal deposito del presente ricorso, provvederà ad asportarli secondo le tempistiche concordate con la SI. . Più specificamente, la CP_1
SI.ra si impegna a raccogliere e imballare gli effetti personali del marito in CP_1 appositi pacchi, che il SI. ritirerà con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del Parte_1
mese, solo previo accordo con la coniuge. La SI.ra , nel termine di sei mesi dal CP_1
deposito del presente ricorso, si impegna a consegnare al marito il suo computer e il quadro d'autore, di di proprietà del SI. raffigurante una Persona_2 Parte_1 dama che gioca a carte con due nobiluomini. Qualora, nel termine concordato, il SI. non provveda al ritiro dei propri effetti personali, la SI.ra sarà libera Parte_1 CP_1
di disporne come meglio riterrà opportuno, senza che ciò possa costituire motivo di contestazione, escludendosi qualsiasi pretesa risarcitoria o profilo di responsabilità a suo carico, sia civile che penale.
I coniugi convengono che entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di deposito del presente ricorso, tutte le utenze (corrente elettrica, acqua, gas, rifiuti, etc.) relativa alla casa coniugale andranno intestate alla SI.ra , che provvederà a sostenerne il CP_1
pagamento in via esclusiva.
2. Il SI. entro sessanta giorni dal deposito del presente ricorso, sposterà la sua Parte_1 residenza nell'unità immobiliare di Via T. Vecellio n. 90, dove di fatto risiede da gennaio
2022 e provvederà, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del presente ricorso a comunicare alle Società di gestione delle varie utenze il proprio IBAN, dal quale verranno prelevate le relative spese.
Lo stesso, entro sei mesi dal deposito del presente ricorso, provvederà, inoltre, a rimuovere tutti i suoi effetti personali dall'unità immobiliare sita in via J. Facciolati n. 24. Qualora, nel termine concordato, il SI. non provveda al ritiro dei propri effetti personali, la Parte_1
SI.ra sarà libera di disporne come meglio riterrà opportuno, senza che ciò possa CP_1
costituire motivo di contestazione, escludendosi qualsiasi pretesa risarcitoria o profilo di responsabilità a suo carico, sia civile che penale.
3. Il SI. entro dieci giorni dal deposito del presente ricorso, verserà alla SI. Parte_1
€ 12.027,00 pari al 50% di quanto ricevuto in data 6.2.2025 dal CP_1 Controparte_2
(pari a € 24.053,53);
[...]
4. Il SI. quale contributo al mantenimento della figlia, fino a quando ella non Parte_1
sarà economicamente indipendente, verserà direttamente a entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 300,00. Il SI. si impegna altresì a sostenere le spese Parte_1 universitarie della figlia unitamente all'abbonamento del treno e dell'autobus, Per_1
mezzi necessari per recarsi alle lezioni, secondo le seguenti modalità:
A. pagamento integrale dell'ultima rata relativa alle tasse universitarie del corrente anno, che riceverà nel mese di maggio 2025; Per_1
B. versamento alla figlia, a partire dal mese di giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato, la somma mensile di €
350,00 fino a quando non avrà terminato gli studi. Per_1 Le spese straordinarie di verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova. Ogni spesa deve essere comunicata per iscritto e, trascorsi tre giorni dalla comunicazione senza opposizione, si considera approvata. La quota di ciascun genitore deve essere versata prima che la spesa venga sostenuta.
6. Il SI. quale contributo al mantenimento della sig.ra , verserà alla Parte_1 CP_1
moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 100,00. Il SI. dal Parte_1 mese successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica di verserà alla Per_1
moglie - quale contributo al mantenimento della stessa o quale assegno divorzile - entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 500,00.
7. Il SI.
considerato che
la percezione dell'APE Sociale dovrebbe terminare ad Parte_1
aprile 2028, si obbliga a presentare tempestivamente la domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico a cui ha diritto, anche al fine di continuare a versare quanto si è obbligato a corrispondere.
8. I coniugi, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del presente ricorso estingueranno il conto corrente comune, n. 0740/00515887 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di
Pontevigodarzere (PD) e il libretto postale n. 00002838O10C acceso presso Poste Italiane, ufficio postale di Padova 18, Via Ansunio da Forlì 2.
9. Il cane Birillo, di anni 14, viene assegnato alla SI.ra , proprietaria e intestataria CP_1 del microchip identificativo. L'animale continuerà a vivere nella casa familiare insieme alla
SI.ra e alla figlia CP_1 Per_1
10. L'autovettura Dacia Duster, targata FL721GH, viene assegnata in via esclusiva al SI.
che ne assumerà la piena proprietà e continuerà a detenerne il possesso, con tutti Parte_1
gli oneri connessi, inclusi quelli relativi alla manutenzione, assicurazione e tasse di circolazione.
11. Le parti dichiarano reciprocamente che:
a. non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione. Laddove emergesse un debito contratto da uno dei due coniugi, questo rimarrà ad esclusivo carico di colui che l'ha contratto;
b. salvo quanto sopra indicato, non sussistono ragioni di credito né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile, salvo quanto sopra previsto;
c. nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo.
A tal fine il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro e non oltre dieci Parte_1 giorni dal deposito del presente ricorso, il 50% degli arretrati relativi all'Ape sociale liquidati dall'Inps in € 4.620,00 (pertanto la somma dovuta alla SI.ra è pari ad € 2.310,00). CP_1
Salvo quanto indicato, le parti dichiarano che quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
12. I coniugi, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, da intendersi essenziale, si obbligano a perfezionare i seguenti trasferimenti immobiliari presso il Notaio : Persona_3
A. il SI. trasferirà la quota di 1/2 della casa familiare, comprensiva di un Parte_1
appartamento al secondo piano e del relativo garage, sita in Padova, in Via J. Della Quercia,
n.16, alla SI.ra che ne diventerà piena proprietaria. Le predette unità immobiliari CP_1
sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Jacopo Della Quercia, n.16, piano 2, Foglio 22, Part. 287, Sub. 3, Zona cens. 2,
Categoria A/2, Classe 2, consistenza 5 vani, Sup. Catastale 84 m², Rendita € 671,39;
- Via Jacopo Della Quercia, n.16, piano T, Foglio 22, Part. 287, Sub. 11, Zona cens. 2,
Categoria C/6, Classe 4, consistenza 18 m², Sup. Catastale 22 m², Rendita € 51,13.
B. il SI. trasferirà la quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in Padova, Parte_1
via J. Facciolati n. 92/b, alla SI.ra che ne diventerà piena proprietaria. CP_1
La predetta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- via Jacopo Facciolati n. 92/b, Piano 1, Foglio 155, Part. 188, Sub. 6, Zona cens. 2, Categoria
A/3, Classe 6, consistenza 1,5 vani, Sup. Catastale 24 m², Rendita € 263,39;
C. la SI.ra trasferirà la quota di 1/2 delle unità immobiliari site in Padova, via T. CP_1
Vecellio n. 90, comprendenti un appartamento al terzo piano e un garage al piano seminterrato, al SI. che ne diventerà pieno proprietario. Parte_1
Le predette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Tiziano Vecellio n. 90, piano 3, Foglio 30, Part. 48, Sub. 22, Zona cens. 2, Categoria
A/2, Classe 3, consistenza 2 vani, Sup. Catastale 40 m², Rendita € 315,04;
- Via Tiziano Vecellio n. 90, piano T, Foglio 30, Part. 48, Sub. 44, Zona cens. 2, Categoria
C/6, Classe 5, consistenza 12 m², Sup. Catastale 12 m², Rendita € 39,66. D. la SI.ra trasferirà la quota di 1/2 delle unità immobiliari site in Padova, via S. CP_1
Florigerio n. 24, comprendenti un appartamento al primo piano e un garage, al SI.
che ne diventerà pieno proprietario. Le predette unità immobiliari sono Parte_1
censite al Catasto Fabbricati del Comune di Padova:
- Via Sebastiano Florigerio, n. 24, piano 1, Foglio 28, Part. 164, Sub. 4, Zona cens. 2,
Categoria A/2, Classe 3, consistenza 3 vani, Sup. Catastale 32 m², Rendita € 472,56;
- Via Sebastiano Florigerio, n. 24, piano T, Foglio 28, Part. 164, Sub. 24, Zona cens. 2,
Categoria C/6, Classe 5, consistenza 9 m², Sup. Catastale 9 m², Rendita € 29,75. Ai soli fini fiscali, in quanto non vi sarà pagamento di prezzo, trattandosi di definizione di rapporti familiari, le parti si richiamano alla valutazione catastale chiedendo però le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche dalla sentenza della Corte
Costituzionale 154/1999.
I coniugi si impegnano a rinunciare all'ipoteca legale e ad autorizzare la trascrizione.
Ogni spesa ed onere inerenti le trascrizioni e ogni altro onere per i trasferimenti suddetti verranno sostenuti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
13. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 03.04.2025; Parte_1 CP_3 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia nata il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. e 12., delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00559, parte II, Serie A dell'anno 1992;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] CP_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari