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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 9599/2022 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022 promossa da:
C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (Na) alla Via Enea n. 9 e C.F. nata il Parte_2 C.F._2
09.11.1964 a Napoli e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Capaccio del foro di Napoli
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , in p.l.r.p.t, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Napoli alla Via Discesa Coroglio n. 9, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi del foro di Napoli
OPPOSTA
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, in esito all'udienza cartolare del 24.11.2025, viste le conclusioni delle parti di cui alle note scritte depositate entro il 20.11.2025, termine fissato con decreto del 6.11.2025 e le note di udienza a trattazione scritte pure depositate telematicamente nei termini ivi concessi contenenti le difese finali;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PQM
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano
1 N. R.G. 9599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carmela Italiano, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9599/2022 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022 promossa da:
C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (Na) alla Via Enea n. 9 e C.F. nata il Parte_2 C.F._2
09.11.1964 a Napoli e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Capaccio del foro di Napoli
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , in p.l.r.p.t, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Napoli alla Via Discesa Coroglio n. 9, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi del foro di Napoli
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Pagamento somme.
CONCLUSIONI:
Per C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (Na) alla Via Enea n. 9 e C.F. : “Voglia il Parte_2 C.F._2
Tribunale accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
2 passiva degli opponenti;
accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1853/22 per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; accertare e dichiarare, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in ogni caso annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1853/22 per le motivazioni suindicate;
dichiarare in ogni caso come non dovuta alcuna somma da parte degli opponenti in favore della ricorrente-opposta; emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Angelo Capaccio.
Per : “Voglia il Tribunale adito a) Controparte_1 rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
b) confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1853/2022 del Tribunale di Napoli;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio chiedendo la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 1853/22 emesso dal Tribunale di Napoli XII sezione civile in data
10.03.2022 e pubblicato in cancelleria il 11.03.2022, ad istanza della Controparte_2
notificato il 14.03.2022, con il quale veniva loro intimato di pagare in favore della ricorrente
[...] la somma di € 14.601,50 oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per spese ed €540,00 per competenze professionali oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a., in forza di una presunta obbligazione derivante dal contratto di iscrizione del loro figlio presso il Controparte_3 detto Istituto Scolastico “F. Denza”.
Eccepivano, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di soggetti diversi dagli opponenti, destinatari della successiva notifica;
in particolare, evidenziavano che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto nei confronti di
C.F. nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._3
OL (Na) alla Via Enea n. 9, ma notificato a C.F. Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] e residente in [...], di tal che era diverso sia il codice fiscale sia l'anno di nascita, mentre identici erano il nome, il cognome, il giorno ed il mese di
3 nascita e l'indirizzo di residenza (presso il quale è stato anche notificato il decreto ingiuntivo).
Analogamente, l'ingiunzione di pagamento era stata chiesta e ottenuta nei confronti di CP_4
C.F. nata il [...] a [...] e residente in [...](Na) alla Via
[...] C.F._4
Enea n. 9, mentre la notifica era stata eseguita nei confronti di (con la “R” nel Parte_2 cognome) residente in [...].
In secondo luogo, contestavano la ritualità e tempestività della notifica in violazione dei termini di cui all'art.644 c.p.c., quale conseguenza della diversità tra “soggetti ingiunti” e “soggetti destinatari della notifica”.
In terzo luogo, evidenziavano che la pretesa creditoria non era fondata su prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c. ed era comunque indimostrata, oltre ad essere errata nel quantum richiesto, atteso che la domanda di iscrizione non era firmata dall'alunno, né controfirmata per accettazione dall'Istituto
Scolastico ed era priva della quantificazione economica eventualmente dovuta (cd. “retta”) per la frequentazione dell'istituto e delle relative scadenze o di una espressa pattuizione sul corrispettivo della prestazione.
2. Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 contestava le difese di parte opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti e rinviata all'odierna udienza del 24.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., sostituita dalla trattazione cartolare con decreto del 6.11.2025.
3. ha agito in sede monitoria e nel presente Controparte_1 giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di euro di € 14.601,50, oltre interessi, dovuta a titolo di retta scolastica riferita agli anni 2015/2016 conseguente all'iscrizione e regolare frequentazione scolastica del minore al Scientifico paritario presso tale istituto. Controparte_3 CP_5
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto nei confronti di nato a [...] il 13 Parte_1 maggio 1964, (C.F. ) e di , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_5 CP_4
(C.F. ) ovvero di persone identificate con dati anagrafici diversi da quelli CodiceFiscale_6 dei soggetti destinatari della notifica, odierni opponenti.
Occorre, dunque, preliminarmente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dagli stessi sollevata e più propriamente riconducibile alla carenza di titolarità passiva del rapporto creditorio controverso.
Orbene, pur essendo pacifica e documentale la discrasia contenuta nel decreto ingiuntivo nella parte in cui indica i dati anagrafici dei debitori, l'esame dei documenti prodotti dalle parti ed in particolare
4 della domanda di iscrizione del minore all'istituto scolastico religioso Controparte_3 CP_1
, dei dati anagrafici di e di , della visura storica della loro
[...] Parte_1 Parte_2 residenza, valutato unitamente alla circostanza che l'indirizzo della loro abitazione coincide con quello dichiarato nella domanda di iscrizione scolastica nonché con il luogo ove sono stati notificati prima la diffida ad adempiere del 16.12.2020 e successivamente il decreto ingiuntivo opposto (Via Enea n.9
80070 OL Napoli) induce a superare ogni dubbio circa la titolarità passiva del rapporto controverso.
Ed invero, i dati anagrafici della madre riportati nel decreto ingiuntivo coincidono esattamente con quelli dell'odierna opponente, salva l'omissione della “R” nel cognome, indicato come in CP_4 luogo del corretto “Ventrella”. E' tuttavia evidente che si tratta di un mero errore materiale, dovuto presumibilmente alla circostanza che la domanda di iscrizione scolastica agli atti è stata redatta a mano nella parte relativa ai dati anagrafici dei genitori del minore e sottoscritta dalla signora in Parte_2 corsivo, in modo non chiaro nel gruppo sillabico “tre” del suo cognome.
Vi è però esatta coincidenza tra tutti gli altri dati anagrafici della donna indicata quale madre di CP_3 nella domanda di iscrizione scolastica e quelli contenuti nel decreto ingiuntivo e nella notifica dell'atto giudiziario con riferimento al nome, al luogo e data di nascita, al codice fiscale e all'indirizzo di residenza della signora e, come dianzi chiarito, anche il cognome differisce solo per l'omissione Pt_2 di una consonante.
Analogamente, per quanto riguarda vi è sostanziale coincidenza tra i dati anagrafici Parte_1 del soggetto identificato come padre del minore nella domanda di iscrizione scolastica, quelli del destinatario dell'ingiunzione e della notifica e quelli dell'odierno opponente, ad eccezione dell'anno di nascita e, conseguentemente, del codice fiscale.
Anche in tal caso, la discrasia è evidentemente ascrivibile a quanto riportato, per un mero errore materiale, sulla domanda di iscrizione scolastica, peraltro sottoscritta dalla sola e non Parte_2 anche da Parte_1
Tuttavia, la sostanziale coincidenza di tutti gli altri dati anagrafici (ossia nome, cognome, giorno e mese di nascita, ad eccezione dell'anno di nascita) induce a ritenere provato che il creditore dell'opposta sia proprio l'odierno opponente C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
13.05.1963 a Napoli e residente in [...], tenuto conto peraltro che: I) coincidono esattamente anche il luogo di residenza dichiarato dal padre del minore Controparte_3 nella domanda di iscrizione scolastica e l'abitazione dell'odierno opponente, ove peraltro è stata eseguita la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
II) lo stesso opponente ammette di essere il marito di ed il padre di III) non risulta specificamente contestata dagli Parte_2 Controparte_3
5 opponenti la circostanza che il proprio figlio abbia frequentato l'Istituto Denza o che Controparte_3
i dati anagrafici del loro figlio siano diversi da quelli attribuiti ad nella domanda di Controparte_3 iscrizione scolastica e nel certificato di regolare frequenza prodotti dall'opposta.
Del resto, risulta del tutto inverosimile e, comunque, assolutamente non provato che nello stesso luogo di residenza degli opponenti in Via Enea n.9 OL a Napoli viva un'altra coppia con cognomi quasi identici ( ), con data di nascita sostanzialmente identica a quella dei coniugi Persona_1 [...]
e con un figlio che abbia lo stesso nome ( ). Per_2 CP_3
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva o (rectius) di titolarità passiva sollevata dagli opponenti, essendo risultato accertato che proprio questi ultimi
C.F. nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (Na) alla Via Enea n. 9 e C.F. nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Napoli e residente in [...]) sono i debitori dell'opposta, nella loro qualità di genitori di iscritto al Liceo Scientifico dal 9.9.2011 ed anche per l'anno 2015/2016. Controparte_3
Per lo stesso motivo, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato ai debitori dell'opposta e non a soggetti estranei, deve essere rigettata anche la seconda eccezione sollevata dai coniugi e CP_3
in ordine alla nullità e tardività della notifica del decreto opposto. Parte_2
E' documentale, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 1853/2022 è stato emesso dal Tribunale di Napoli in data 11 marzo 2022 ed è stato notificato ad entrambi i debitori in data 14 marzo 2022, ossia tempestivamente e nel rispetto del termine di sessanta giorni.
4. L' inesatta identificazione dei debitori nel decreto ingiuntivo oggetto di causa, sia pure dovuta ad un mero errore materiale, ne impone la revoca, senza che ciò precluda l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'opposta e di cui quest'ultima ha comunque chiesto la conferma nei riguardi degli odierni opponenti.
In proposito, giova ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 35002 del 14/12/2023).
6 Ciò premesso, quanto al riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666). (Cass.
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01)” (cfr. anche recentemente, Cass.
Sez. 6 - 3, n. 3587 del 11/02/2021).
Nella fattispecie in esame, la creditrice opposta ha documentato che ed Parte_1 [...]
iscrivevano in data 9.9.2011 il figlio nato a [...] il [...], Parte_2 Controparte_3 all'Istituto Paritario ” e che tuttavia essi si rendevano morosi nel pagamento delle Controparte_2 rette scolastiche riferite all'anno 2015/2016, maturando un debito pari ad euro 14.601,50 oltre interessi.
A sostegno della sua pretesa ha infatti prodotto sia la domanda di iscrizione scolastica del 9.9.2011 sottoscritta dalla madre del minore, sia il certificato di regolare frequenza del giovane, che dà prova che la stessa si sia perfezionata e protratta nel tempo.
Il Collegio F.Denza ha dunque provato la fonte negoziale del suo credito e correttamente allegato l'inadempimento degli opponenti.
7 A nulla vale eccepire che la domanda non era sottoscritta dall'alunno, posto che in data 9.9.2011 quest'ultimo era minorenne e dunque l'iscrizione scolastica poteva essere perfezionata e sottoscritta solo dai rappresentanti legali del giovane.
La regolare continuativa frequentazione scolastica, in mancanza della specifica allegazione e prova di un eventuale dissenso del padre, che pure non ha sottoscritto la domanda, valutata unitamente all'avvenuto pagamento di alcune rette, vale a provare che entrambi i genitori erano consenzienti o almeno risultavano tali nei confronti dell'istituto scolastico frequentato dal figlio e, dunque, desideravano siffatta iscrizione del minore.
Analogamente, priva di rilievo è la contestazione concernente la mancanza accettazione ed il mancato perfezionamento dell'accordo relativo alla retta scolastica e al termine di pagamento, essendo al contrario documentale che i genitori di al momento dell'iscrizione scolastica del Controparte_3 figlio, hanno preso atto che il Collegio F.Denza era ed è “un istituto a gestione privata e, pertanto, richiede una retta scolastica che rende possibile il suo funzionamento e che il sottoscritto si obbliga a versare alle scadenze prefissate” (cfr. dichiarazioni sottoscritte da nella domanda di Parte_2 iscrizione scolastica del 9.9.2011 allegata al fascicolo monitorio e nel presente giudizio), in tal modo ammettendo di essere a conoscenza sia dell'importo della retta sia del termine fissato per il loro pagamento (o comunque di essere stati posti nella condizione di conoscere tali elementi contrattuali con l'uso dell'ordinaria diligenza).
Infine, la quantificazione dell'importo ancora dovuto è stata analiticamente specificata dall'opposta, che ha prodotto sia il prospetto delle rette stabilite per ciascun ordine e grado di istruzione, nonché per gli eventuali pasti ed il pernottamento, quantificate con riferimento al liceo scientifico frequentato da nell'importo annuale di euro € 1.168,00, oltre ad euro 300 per l'iscrizione, sia la Controparte_3 diffida ad adempiere del 16.12.2020 notificata agli odierni opponenti con l'indicazione specifica delle voci di credito (euro 300,00 per iscrizione in data 15.9.2015, 1168,00 per retta trimestrale secondaria
2015; 12313,50 a titolo di arretrati;
250,00 tassa esame maturità; euro 1168 retta trimestrale secondaria, per un totale di euro 15199,50, da cui detrarre le somme versate di euro 600,00).
A fronte della prova della sussistenza della pretesa creditoria e della sua esatta quantificazione, gli opponenti non hanno allegato nè provato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo del credito, né hanno mai contestato specificamente di non essersi avvalsi della prestazione scolastica dell'istituto a favore del figlio . CP_3
La domanda attorea di pagamento della somma di euro 14.601,50, oltre interessi, è dunque fondata.
8 In considerazione degli errori materiali contenuti nel provvedimento opposto, deve dunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 1853/22 emesso dal Tribunale di Napoli XII sezione civile in data
10.03.2022 e pubblicato in cancelleria il 11.03.2022.
C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. nata il [...] a [...] essere condannati al
[...] C.F._2 pagamento, a favore della , della somma di € 14.601,50 oltre interessi Controparte_2 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo effettivo.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e comprensive della fase monitoria, seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e vanno poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1853/22 emesso dal Tribunale di Napoli XII sezione civile in data
10.03.2022 e pubblicato in cancelleria il 11.03.2022.
CO C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] a [...] al pagamento, a Parte_2 C.F._2 favore della , della somma di € 14.601,50 oltre interessi dalla data di Controparte_2 notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo effettivo.
CO C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] a Napoli a rifondere a [...] Parte_2 C.F._2 della le spese di lite che liquida nell'importo di euro 3.397,00 per Controparte_2 compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c.
Napoli, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmela Italiano
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