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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12568 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 55339/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
S E N T E N Z A
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55339/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla via Portuense n. 240, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Passi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al Corso d'Italia n. 92, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
C.F. , P.I. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 alla via Nazionale n. 172, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matilde Acanfora, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.
Antonio D'Alessio in Salerno alla via A. Nifo n. 2, come da mandato depositato in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto sopra soglia comunitaria (Opposizione al D.I. n. 10085/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 26.5.2021 nel procedimento N.R.G. 30837/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria avversaria, condannando la controparte alla restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso rispetto al dovuto, oltre agli interessi;
in subordine, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare la condanna dell' al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, Pt_1 tenendo conto dei pagamenti già effettuati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNPA, come per legge, oltre al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. laddove ne verranno ravvisati i presupposti.”
PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, 1. In via preliminare, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 10085/2020, reso in data 24.05.2021 e pubblicato in data 26.05.2021 dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Valeria Belli, anche alla luce dell'avverso riconoscimento del debito;
2. Rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i motivi di cui alla premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Comunque, in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del D.I., condannare l'
[...]
al pagamento degli importi per cui è causa, oltre interessi Controparte_2 moratori contrattualmente pattuiti e delle spese legali liquidate nel D.I. n. 10085/2021 reso in data 24.05.2021 e pubblicato in data 26.05.2021 dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Valeria Belli;
4. Condannare, comunque, parte opponente alla refusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 26.5.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
10085/2021, N.R.G. 30837/2021, con cui intimava alla in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, il pagamento in proprio favore della somma di € 10.103,89, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture n. 2334/27 del 6.5.2019, n. 1782/27 del 17.4.2019 e n. 589/27 del 15.3.2019.
2.- Con atto di citazione notificato il 13.9.2021 l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, esponendo:
- che il 20.12.2018 la ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 della L. Controparte_1
n. 488/1999 e 58 della L. n. 388/2000, aveva stipulato con la una convenzione CP_3 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per le pubbliche amministrazioni mediante buoni pasto;
- che i singoli contratti di fornitura venivano stipulati dalle amministrazioni contraenti e, per loro, dalle unità ordinanti mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura, in cui l'amministrazione doveva indicare l'impegno di spesa assunto nei confronti del fornitore;
- che le fatture emesse a titolo di corrispettivo dei buoni pasto dovevano essere pagate dall'amministrazione contraente mediante bonifico bancario, indicato in sede di stipula, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della fattura;
- che, in caso di ritardato pagamento delle fatture, la convenzione prevedeva la corresponsione di interessi di mora pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002;
- che la aveva erroneamente individuato la data di scadenza e la data Controparte_1 di pagamento delle fatture di cui al monitorio, precisando che, dal momento in cui la fattura veniva consegnata dal sistema di interscambio, la pubblica amministrazione aveva a disposizione il termine di giorni quindici per manifestare l'accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
- che le fatture erano considerate come non emesse in caso di non conformità al formato strutturato previsto o qualora non fossero transitare attraverso il sistema di interscambio;
- che l'inutile decorrenza del termine di giorni quindici poteva al più implicare l'accettazione formale e tecnico-fiscale della fattura da parte del sistema di interscambio, non anche l'accettazione sostanziale da parte del cliente, poiché la fase conclusiva del processo di formazione della fatturazione elettronica consisteva nella sua liquidazione da parte del destinatario;
- che nel corso della fase monitoria l'ingiungente non aveva prodotto le fatture in oggetto, né aveva provato, in relazione a ciascuna di esse, le relative date di emissione e ricezione, essendosi limitata a produrre il rapporto relativo alla fattura emessa per la contabilizzazione degli interessi moratori asseritamente maturati a quella data;
- che le fatture n. 2334/27 del 6.5.2019, con scadenza 5.6.2019, n. 1782/27 del 17.4.2019, con scadenza 18.5.2019, e n. 589/27 del 15.3.2019, con scadenza 14.4.2019, contrariamente a quanto affermato in sede monitoria, non erano state pagate il 23.9.2019, in quanto l'ordinativo di pagamento afferente alla prima fattura era stato effettuato il 31.5.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 3.6.2019, l'ordinativo di pagamento afferente alla seconda era stato effettuato il
23.5.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 24.5.2019 e l'ordinativo di pagamento afferente alla terza fattura era stato effettuato il 18.4.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 3.5.2019;
- che controparte aveva errato nel calcolare gli interessi moratori anche sulla ritenuta IVA;
- che la controparte aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, nelle more, la aveva messo a disposizione della controparte la somma di € 748,53, quale Pt_1 importo maturato a titolo di interessi alla data dell'effettivo pagamento, applicando i termini di decorrenza prospettati dalla controparte e non quelli incrementati di giorni quindici rispetto all'invio della fattura.
Parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe.
3.- Con comparsa depositata il 22.2.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, precisando:
- che l'opponente non aveva disconosciuto la sussistenza del debito verso l'opposta;
- che la fattispecie in esame era regolata dalla convenzione intervenuta tra le parti, CP_3 secondo cui il momento iniziale doveva essere individuato nella ricezione della fattura e il momento finale nei trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa;
- che i riferimenti alla normativa vigente effettuati dalla controparte facevano esclusivo riferimento alle modalità di emissione o trasmissione della fattura;
- che il termine di giorni quindici individuato dalla controparte era meramente strumentale a consentire al fornitore di prestazioni, beni e servizi di procedere agli adempimenti fiscali in assenza di una risposta da parte del debitore;
- che la fattura n. 2334/27 era pervenuta all' il 6.5.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 5.6.2019;
- che la fattura n. 1782/27 era pervenuta all' il 17.4.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 18.5.2019;
- che la fattura n. 589/27 era pervenuta all' il 15.3.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 14.4.2019;
- che la fattura afferente ai soli interessi (la n. 17/19) non era mai stata contestata dalla debitrice;
- che la documentazione prodotta dalla controparte era inidonea a comprovare l'avvenuto pagamento delle fatture in oggetto, in quanto recanti un numero di conto corrente inesatto ed essendo sprovvista del codice di riferimento all'operazione;
- che il pagamento delle somme di cui alle suddette fatture era stato eseguito il 23.9.2019, mediante un unico versamento di € 334.161,32.
L'opposta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- L'opponente, con le note di trattazione scritta del 3.3.2022, contestava, sia sotto il profilo della conformità all'originale ex art. 2712 c.c. che sotto il profilo della rilevanza probatoria, il documento n. 5 prodotto dalla controparte unitamente alla comparsa di costituzione. Con ordinanza del 22.8.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
l'opponente, con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava di aver effettuato, seppur con pochi giorni di ritardo, il pagamento delle fatture in oggetto presso uno dei conti correnti indicati da controparte all'esito della procedura di evidenza pubblica, con la conseguenza che la somma asseritamente accreditata in data 23.9.2019 non era stata corrisposta dalla Pt_1
La causa veniva, quindi, istruita in via documentale, mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, che non compariva a renderlo e rendeva interrogatorio libero nonché con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'estratto del conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., IBAN
[...], relativamente al periodo 1.5.2019-10.6.2019, limitatamente ai pagamenti di cui agli ordinativi contrassegnati con il n. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente e con oscuramento degli ulteriori dati, con esecuzione a cura di parte opponente.
La causa era, all'esito, trattenuta in decisione in data 9.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- All'esito della istruttoria svolta, l'opposizione è risultata fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. sez. 3 sentenza 23.7.2014 n. 16767). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. s.u. sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Nella specie, è documentale che, in data 20.12.2018, la ha stipulato Controparte_1 con la una convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa CP_3 mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999
e 58 della L. n. 388/2000 (lotto n. 8), con cui è stata definita la disciplina dei singoli contratti di fornitura del servizio, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, obbligandosi irrevocabilmente, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, nella misura richiesta dalle amministrazioni contraenti, tramite le singole unità ordinanti o approvvigionanti, con gli ordinativi di fornitura e con le richieste di approvvigionamento, fino alla concorrenza dell'importo massimo della convenzione di €
291.530.000,00, IVA esclusa. La ha, quindi, agito in via monitoria Controparte_1 per il pagamento degli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.
2334/27, n. 1782/27 e n. 589/27.
Occorre evidenziare che la debenza delle somme di cui alle fatture sopra menzionate non è stata contestata dalla società opponente, che, tuttavia, ha contestato il ritardo nei pagamenti e, quindi, il maturare, in favore della controparte, degli interessi moratori.
Giova premettere che l'art. 9 della convenzione inter partes prevede che: “2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato
Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della avvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs.
7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. […]
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:
• - Filiale Oper. Roma 1 - Largo Fochetti 16 - 00154 Roma - numero conto Controparte_4
000110122317 - IBAN: IT 28 A 02008 05364 000110122317; • - Filiale Roma Ag. 15 - Viale della Musica 2 - 00144 Roma Controparte_5 numero conto 000001815843 - IBAN: IT 52 A 01030 03215 000001815843;
• Agenzia N. 27 - Piazzale Don Luigi Sturzo, 33 c.a.p. 00144 Controparte_6
ROMA - numero conto 000000000130 - IBAN: IT 86 J 05216 03227 000000000130;
• - Filiale Roma - Via del Corso 226 - numero conto 6152/52073305 Controparte_7
- IBAN: IT 05 Q 03069 05020 615252073305;
• - Sede di Roma - Via S. Pio X, 6 - 00193 Roma - numero conto Controparte_6
000000078036 - IBAN: IT 12 P 05216 03229 000000078036; Cont
• - Piazza Savonarola, 13 - 53045 MONTEPULCIANO (SI) - numero conto
000000000732- IBAN: [...];
• - Via Vittor Pisani, 15 - 20124 MILANO (MI) - numero conto Controparte_9
000000002000 - IBAN: IT 22 I 01005 01612 000000002000”.
L'art. 6 del capitolato tecnico per l'affidamento del servizio in oggetto, espressamente richiamato dall'art. 1 della convenzione dispone, altresì, che: “a) Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif. par.
2.5 e 2.6) verranno pagate dall'Amministrazione
Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula della
Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente o del
Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica;
a tal riguardo si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata
(PEC). La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d'acquisto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice
Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola
Amministrazione Contraente, nonché il Codice univoco ufficio per consentire d'identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Dovrà essere intestata secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell'“Addendum all'Ordine diretto
d'acquisto dei Buoni pasto”, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.
c) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla
e alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che CP_3 si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente;
in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati”.
Il successivo art. 7 prevede, inoltre, che:
“In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso
BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto Pt_2 nell'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002, n.231.
Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese”.
Dalla lettura del contratto di appalto si evince, pertanto, che la pubblica amministrazione ordinante era gravata dall'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della conformemente a Controparte_1 quanto previsto dall'art. 4 comma secondo del D.Lgs. n. 231/2002.
Il termine di quindici giorni entro il quale la P.A. che riceve dal Sistema di Interscambio (SdI) la fattura deve accettarla o rifiutarla fa riferimento agli adempimenti tecnico-fiscali e non incide sul termine di scadenza convenzionalmente previsto dalle parti.
Risulta, quindi, documentalmente provata la data di scadenza delle fatture di cui a monitorio, non contestata tra le parti, con la seguente decorrenza:
a) fattura n. 2334/27 consegnata in data 6.5.2019, scadenza 5.6.2019;
b) fattura n. 1782/27 consegnata il 17.4.2019, scadenza 18.5.2019;
c) fattura n. 589/27 consegnata in data 15.3.2019, scadenza 14.4.2019.
L'opponente ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme di cui alle citate fatture, rispettivamente, in data 3.6.2019 (fattura n. 2334/27), 24.5.2019 (fattura n. 1782/27) e 3.5.2019
(589/27) mediante distinti bonifici bancari effettuati sul conto corrente acceso presso la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., numero IBAN [...], a tal fine individuato dalla sia nella convenzione che nella missiva del Controparte_1
28.5.2019. Orbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emerge la prova che la ha effettivamente posto in essere i suindicati Pt_1 bonifici e che gli stessi sono andati a buon fine: in particolare, dall'estratto conto del conto corrente corrispondente all'IBAN [...], intestato alla CP_10
emerge che sul conto corrente in esame, nel periodo considerato, sono stati eseguiti i
[...] seguenti tre accrediti in entrata provenienti da € 133.895,60 in data 3.5.2019 (fattura Pt_1
589/27); € 132.149,28 il 24.05.2019 (fattura 1782/27) ed € 68.116,44 il 3.6.2019 (fattura
2334/27).
L'opposta ritiene, al contrario, che i pagamenti in oggetto non siano stati correttamente effettuati dalla debitrice, in quanto da questa disposti su un conto corrente diverso da quello indicato nelle fatture, invero riconducibile ad altro soggetto giuridico.
Tale doglianza non ha fondamento, atteso che il conto utilizzato dalla debitrice è indicato all'art. 9 della convenzione inter partes come uno dei conti sui quali accreditare i corrispettivi e la stessa legale rappresentante pro tempore della creditrice, sentita liberamente all'udienza del 15.1.2024
(udienza successiva alla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale), ha ammesso che il suddetto conto corrente era stato per mero errore inserito all'art. 9 e non in altro elenco.
L'opponente ha, dunque, comprovato di aver pagato correttamente ad uno dei conti concordati, per cui seppur con lievi ritardi, ha adempiuto le obbligazioni a suo carico, risultando Pt_1 irrilevante ai fini del ritardo se le somme sono state restituite o meno dalla società di factoring e chi abbia materialmente eseguito il successivo pagamento nel mese di settembre, in quanto tale ritardo è imputabile esclusivamente alla che ha indicato il conto nella convenzione. CP_1
La ha quindi pagato: Pt_1
a) la fattura n. 589/27 del 15.3.2019, con scadenza al 14.4.2019, di importo pari ad € 139.251,42
(di cui € 133.895,60 per sorte e € 5.355,82 per ritenute IVA), con un ritardo di giorni 19 con conseguente debenza della somma di € 579,90 a titolo di interessi moratori;
b) la fattura n. 1782/27 del 17.4.2019, con scadenza al 18.5.2019, di importo pari ad € 137.435,25
(di cui € 132.149,28 per sorte e € 5.285,97 per ritenute IVA), con un ritardo di giorni 6 con conseguente debenza della somma di € 173,79 a titolo di interessi moratori;
c) la fattura n. 2334/27 del 06.05.2019, con scadenza 05.06.2019, di importo pari a € 70.841,10, di cui € 68.116,44 per sorte ed € 2.724,66 per ritenute IVA, è stata pagata il 3.6.2019, entro il termine pattuito e non sono dovuti interessi di mora.
Il debito dell'opponente a titolo di interessi moratori per effetto del ritardo nel pagamento delle somme di cui alle fatture sopra indicate era pari, dunque, a complessivi € 753,69.
Si rileva, tuttavia, che la ARES 118, in data 8.9.2021, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ma anteriormente alla notificazione della presente opposizione, ha corrisposto alla la ulteriore somma di € 748,53, importo Controparte_1 corrispondente quasi a quanto dovuto in ragione dei suindicati ritardi nei pagamenti, con la differenza a favore dell'ingiungente di € 5,16. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 10085/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
26.5.2021 nel procedimento N.R.G. 30837/2021. L'opponente, tuttavia, deve essere condannata al pagamento in favore della controparte del residuo debito di € 5,16, oltre agli interessi moratori ulteriori dalla domanda al saldo.
Tenuto conto del pagamento successivo alla fase monitoria e il residuo pur parziale debito, le spese processuali cedono a carico dell'opponente, nei limiti del credito accertato dell'opposta.
Sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opponente deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 55339/2021 tra l'
[...]
e la in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
10085/2021, N.R.G. 30837/2021, emesso in data 26.5.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, tenuto conto dell'importo già versato di € 748,53, CONDANNA l' Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €
[...] Controparte_1
5,16, oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria dell'opponente ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] che si liquidano in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
S E N T E N Z A
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55339/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla via Portuense n. 240, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Passi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al Corso d'Italia n. 92, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
C.F. , P.I. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 alla via Nazionale n. 172, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matilde Acanfora, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.
Antonio D'Alessio in Salerno alla via A. Nifo n. 2, come da mandato depositato in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto sopra soglia comunitaria (Opposizione al D.I. n. 10085/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 26.5.2021 nel procedimento N.R.G. 30837/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria avversaria, condannando la controparte alla restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso rispetto al dovuto, oltre agli interessi;
in subordine, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare la condanna dell' al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, Pt_1 tenendo conto dei pagamenti già effettuati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNPA, come per legge, oltre al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. laddove ne verranno ravvisati i presupposti.”
PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, 1. In via preliminare, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 10085/2020, reso in data 24.05.2021 e pubblicato in data 26.05.2021 dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Valeria Belli, anche alla luce dell'avverso riconoscimento del debito;
2. Rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i motivi di cui alla premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Comunque, in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del D.I., condannare l'
[...]
al pagamento degli importi per cui è causa, oltre interessi Controparte_2 moratori contrattualmente pattuiti e delle spese legali liquidate nel D.I. n. 10085/2021 reso in data 24.05.2021 e pubblicato in data 26.05.2021 dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Valeria Belli;
4. Condannare, comunque, parte opponente alla refusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 26.5.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
10085/2021, N.R.G. 30837/2021, con cui intimava alla in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, il pagamento in proprio favore della somma di € 10.103,89, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture n. 2334/27 del 6.5.2019, n. 1782/27 del 17.4.2019 e n. 589/27 del 15.3.2019.
2.- Con atto di citazione notificato il 13.9.2021 l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, esponendo:
- che il 20.12.2018 la ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 della L. Controparte_1
n. 488/1999 e 58 della L. n. 388/2000, aveva stipulato con la una convenzione CP_3 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per le pubbliche amministrazioni mediante buoni pasto;
- che i singoli contratti di fornitura venivano stipulati dalle amministrazioni contraenti e, per loro, dalle unità ordinanti mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura, in cui l'amministrazione doveva indicare l'impegno di spesa assunto nei confronti del fornitore;
- che le fatture emesse a titolo di corrispettivo dei buoni pasto dovevano essere pagate dall'amministrazione contraente mediante bonifico bancario, indicato in sede di stipula, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della fattura;
- che, in caso di ritardato pagamento delle fatture, la convenzione prevedeva la corresponsione di interessi di mora pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002;
- che la aveva erroneamente individuato la data di scadenza e la data Controparte_1 di pagamento delle fatture di cui al monitorio, precisando che, dal momento in cui la fattura veniva consegnata dal sistema di interscambio, la pubblica amministrazione aveva a disposizione il termine di giorni quindici per manifestare l'accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
- che le fatture erano considerate come non emesse in caso di non conformità al formato strutturato previsto o qualora non fossero transitare attraverso il sistema di interscambio;
- che l'inutile decorrenza del termine di giorni quindici poteva al più implicare l'accettazione formale e tecnico-fiscale della fattura da parte del sistema di interscambio, non anche l'accettazione sostanziale da parte del cliente, poiché la fase conclusiva del processo di formazione della fatturazione elettronica consisteva nella sua liquidazione da parte del destinatario;
- che nel corso della fase monitoria l'ingiungente non aveva prodotto le fatture in oggetto, né aveva provato, in relazione a ciascuna di esse, le relative date di emissione e ricezione, essendosi limitata a produrre il rapporto relativo alla fattura emessa per la contabilizzazione degli interessi moratori asseritamente maturati a quella data;
- che le fatture n. 2334/27 del 6.5.2019, con scadenza 5.6.2019, n. 1782/27 del 17.4.2019, con scadenza 18.5.2019, e n. 589/27 del 15.3.2019, con scadenza 14.4.2019, contrariamente a quanto affermato in sede monitoria, non erano state pagate il 23.9.2019, in quanto l'ordinativo di pagamento afferente alla prima fattura era stato effettuato il 31.5.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 3.6.2019, l'ordinativo di pagamento afferente alla seconda era stato effettuato il
23.5.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 24.5.2019 e l'ordinativo di pagamento afferente alla terza fattura era stato effettuato il 18.4.2019 ed era stato eseguito dalla banca il 3.5.2019;
- che controparte aveva errato nel calcolare gli interessi moratori anche sulla ritenuta IVA;
- che la controparte aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, nelle more, la aveva messo a disposizione della controparte la somma di € 748,53, quale Pt_1 importo maturato a titolo di interessi alla data dell'effettivo pagamento, applicando i termini di decorrenza prospettati dalla controparte e non quelli incrementati di giorni quindici rispetto all'invio della fattura.
Parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe.
3.- Con comparsa depositata il 22.2.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, precisando:
- che l'opponente non aveva disconosciuto la sussistenza del debito verso l'opposta;
- che la fattispecie in esame era regolata dalla convenzione intervenuta tra le parti, CP_3 secondo cui il momento iniziale doveva essere individuato nella ricezione della fattura e il momento finale nei trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa;
- che i riferimenti alla normativa vigente effettuati dalla controparte facevano esclusivo riferimento alle modalità di emissione o trasmissione della fattura;
- che il termine di giorni quindici individuato dalla controparte era meramente strumentale a consentire al fornitore di prestazioni, beni e servizi di procedere agli adempimenti fiscali in assenza di una risposta da parte del debitore;
- che la fattura n. 2334/27 era pervenuta all' il 6.5.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 5.6.2019;
- che la fattura n. 1782/27 era pervenuta all' il 17.4.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 18.5.2019;
- che la fattura n. 589/27 era pervenuta all' il 15.3.2019, con conseguente termine ultimo Pt_1 per effettuare il pagamento fissato al 14.4.2019;
- che la fattura afferente ai soli interessi (la n. 17/19) non era mai stata contestata dalla debitrice;
- che la documentazione prodotta dalla controparte era inidonea a comprovare l'avvenuto pagamento delle fatture in oggetto, in quanto recanti un numero di conto corrente inesatto ed essendo sprovvista del codice di riferimento all'operazione;
- che il pagamento delle somme di cui alle suddette fatture era stato eseguito il 23.9.2019, mediante un unico versamento di € 334.161,32.
L'opposta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- L'opponente, con le note di trattazione scritta del 3.3.2022, contestava, sia sotto il profilo della conformità all'originale ex art. 2712 c.c. che sotto il profilo della rilevanza probatoria, il documento n. 5 prodotto dalla controparte unitamente alla comparsa di costituzione. Con ordinanza del 22.8.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
l'opponente, con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava di aver effettuato, seppur con pochi giorni di ritardo, il pagamento delle fatture in oggetto presso uno dei conti correnti indicati da controparte all'esito della procedura di evidenza pubblica, con la conseguenza che la somma asseritamente accreditata in data 23.9.2019 non era stata corrisposta dalla Pt_1
La causa veniva, quindi, istruita in via documentale, mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, che non compariva a renderlo e rendeva interrogatorio libero nonché con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'estratto del conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., IBAN
[...], relativamente al periodo 1.5.2019-10.6.2019, limitatamente ai pagamenti di cui agli ordinativi contrassegnati con il n. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente e con oscuramento degli ulteriori dati, con esecuzione a cura di parte opponente.
La causa era, all'esito, trattenuta in decisione in data 9.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- All'esito della istruttoria svolta, l'opposizione è risultata fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. sez. 3 sentenza 23.7.2014 n. 16767). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. s.u. sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Nella specie, è documentale che, in data 20.12.2018, la ha stipulato Controparte_1 con la una convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa CP_3 mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999
e 58 della L. n. 388/2000 (lotto n. 8), con cui è stata definita la disciplina dei singoli contratti di fornitura del servizio, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, obbligandosi irrevocabilmente, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, nella misura richiesta dalle amministrazioni contraenti, tramite le singole unità ordinanti o approvvigionanti, con gli ordinativi di fornitura e con le richieste di approvvigionamento, fino alla concorrenza dell'importo massimo della convenzione di €
291.530.000,00, IVA esclusa. La ha, quindi, agito in via monitoria Controparte_1 per il pagamento degli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.
2334/27, n. 1782/27 e n. 589/27.
Occorre evidenziare che la debenza delle somme di cui alle fatture sopra menzionate non è stata contestata dalla società opponente, che, tuttavia, ha contestato il ritardo nei pagamenti e, quindi, il maturare, in favore della controparte, degli interessi moratori.
Giova premettere che l'art. 9 della convenzione inter partes prevede che: “2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato
Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della avvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs.
7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. […]
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:
• - Filiale Oper. Roma 1 - Largo Fochetti 16 - 00154 Roma - numero conto Controparte_4
000110122317 - IBAN: IT 28 A 02008 05364 000110122317; • - Filiale Roma Ag. 15 - Viale della Musica 2 - 00144 Roma Controparte_5 numero conto 000001815843 - IBAN: IT 52 A 01030 03215 000001815843;
• Agenzia N. 27 - Piazzale Don Luigi Sturzo, 33 c.a.p. 00144 Controparte_6
ROMA - numero conto 000000000130 - IBAN: IT 86 J 05216 03227 000000000130;
• - Filiale Roma - Via del Corso 226 - numero conto 6152/52073305 Controparte_7
- IBAN: IT 05 Q 03069 05020 615252073305;
• - Sede di Roma - Via S. Pio X, 6 - 00193 Roma - numero conto Controparte_6
000000078036 - IBAN: IT 12 P 05216 03229 000000078036; Cont
• - Piazza Savonarola, 13 - 53045 MONTEPULCIANO (SI) - numero conto
000000000732- IBAN: [...];
• - Via Vittor Pisani, 15 - 20124 MILANO (MI) - numero conto Controparte_9
000000002000 - IBAN: IT 22 I 01005 01612 000000002000”.
L'art. 6 del capitolato tecnico per l'affidamento del servizio in oggetto, espressamente richiamato dall'art. 1 della convenzione dispone, altresì, che: “a) Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif. par.
2.5 e 2.6) verranno pagate dall'Amministrazione
Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula della
Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente o del
Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica;
a tal riguardo si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata
(PEC). La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d'acquisto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice
Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola
Amministrazione Contraente, nonché il Codice univoco ufficio per consentire d'identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Dovrà essere intestata secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell'“Addendum all'Ordine diretto
d'acquisto dei Buoni pasto”, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.
c) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla
e alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che CP_3 si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente;
in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati”.
Il successivo art. 7 prevede, inoltre, che:
“In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso
BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto Pt_2 nell'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002, n.231.
Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese”.
Dalla lettura del contratto di appalto si evince, pertanto, che la pubblica amministrazione ordinante era gravata dall'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della conformemente a Controparte_1 quanto previsto dall'art. 4 comma secondo del D.Lgs. n. 231/2002.
Il termine di quindici giorni entro il quale la P.A. che riceve dal Sistema di Interscambio (SdI) la fattura deve accettarla o rifiutarla fa riferimento agli adempimenti tecnico-fiscali e non incide sul termine di scadenza convenzionalmente previsto dalle parti.
Risulta, quindi, documentalmente provata la data di scadenza delle fatture di cui a monitorio, non contestata tra le parti, con la seguente decorrenza:
a) fattura n. 2334/27 consegnata in data 6.5.2019, scadenza 5.6.2019;
b) fattura n. 1782/27 consegnata il 17.4.2019, scadenza 18.5.2019;
c) fattura n. 589/27 consegnata in data 15.3.2019, scadenza 14.4.2019.
L'opponente ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme di cui alle citate fatture, rispettivamente, in data 3.6.2019 (fattura n. 2334/27), 24.5.2019 (fattura n. 1782/27) e 3.5.2019
(589/27) mediante distinti bonifici bancari effettuati sul conto corrente acceso presso la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., numero IBAN [...], a tal fine individuato dalla sia nella convenzione che nella missiva del Controparte_1
28.5.2019. Orbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emerge la prova che la ha effettivamente posto in essere i suindicati Pt_1 bonifici e che gli stessi sono andati a buon fine: in particolare, dall'estratto conto del conto corrente corrispondente all'IBAN [...], intestato alla CP_10
emerge che sul conto corrente in esame, nel periodo considerato, sono stati eseguiti i
[...] seguenti tre accrediti in entrata provenienti da € 133.895,60 in data 3.5.2019 (fattura Pt_1
589/27); € 132.149,28 il 24.05.2019 (fattura 1782/27) ed € 68.116,44 il 3.6.2019 (fattura
2334/27).
L'opposta ritiene, al contrario, che i pagamenti in oggetto non siano stati correttamente effettuati dalla debitrice, in quanto da questa disposti su un conto corrente diverso da quello indicato nelle fatture, invero riconducibile ad altro soggetto giuridico.
Tale doglianza non ha fondamento, atteso che il conto utilizzato dalla debitrice è indicato all'art. 9 della convenzione inter partes come uno dei conti sui quali accreditare i corrispettivi e la stessa legale rappresentante pro tempore della creditrice, sentita liberamente all'udienza del 15.1.2024
(udienza successiva alla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale), ha ammesso che il suddetto conto corrente era stato per mero errore inserito all'art. 9 e non in altro elenco.
L'opponente ha, dunque, comprovato di aver pagato correttamente ad uno dei conti concordati, per cui seppur con lievi ritardi, ha adempiuto le obbligazioni a suo carico, risultando Pt_1 irrilevante ai fini del ritardo se le somme sono state restituite o meno dalla società di factoring e chi abbia materialmente eseguito il successivo pagamento nel mese di settembre, in quanto tale ritardo è imputabile esclusivamente alla che ha indicato il conto nella convenzione. CP_1
La ha quindi pagato: Pt_1
a) la fattura n. 589/27 del 15.3.2019, con scadenza al 14.4.2019, di importo pari ad € 139.251,42
(di cui € 133.895,60 per sorte e € 5.355,82 per ritenute IVA), con un ritardo di giorni 19 con conseguente debenza della somma di € 579,90 a titolo di interessi moratori;
b) la fattura n. 1782/27 del 17.4.2019, con scadenza al 18.5.2019, di importo pari ad € 137.435,25
(di cui € 132.149,28 per sorte e € 5.285,97 per ritenute IVA), con un ritardo di giorni 6 con conseguente debenza della somma di € 173,79 a titolo di interessi moratori;
c) la fattura n. 2334/27 del 06.05.2019, con scadenza 05.06.2019, di importo pari a € 70.841,10, di cui € 68.116,44 per sorte ed € 2.724,66 per ritenute IVA, è stata pagata il 3.6.2019, entro il termine pattuito e non sono dovuti interessi di mora.
Il debito dell'opponente a titolo di interessi moratori per effetto del ritardo nel pagamento delle somme di cui alle fatture sopra indicate era pari, dunque, a complessivi € 753,69.
Si rileva, tuttavia, che la ARES 118, in data 8.9.2021, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ma anteriormente alla notificazione della presente opposizione, ha corrisposto alla la ulteriore somma di € 748,53, importo Controparte_1 corrispondente quasi a quanto dovuto in ragione dei suindicati ritardi nei pagamenti, con la differenza a favore dell'ingiungente di € 5,16. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 10085/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
26.5.2021 nel procedimento N.R.G. 30837/2021. L'opponente, tuttavia, deve essere condannata al pagamento in favore della controparte del residuo debito di € 5,16, oltre agli interessi moratori ulteriori dalla domanda al saldo.
Tenuto conto del pagamento successivo alla fase monitoria e il residuo pur parziale debito, le spese processuali cedono a carico dell'opponente, nei limiti del credito accertato dell'opposta.
Sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opponente deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 55339/2021 tra l'
[...]
e la in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
10085/2021, N.R.G. 30837/2021, emesso in data 26.5.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, tenuto conto dell'importo già versato di € 748,53, CONDANNA l' Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €
[...] Controparte_1
5,16, oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria dell'opponente ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] che si liquidano in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca