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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/07/2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
TO DO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale
EM CA n.10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venosa, in data 28/03/2013, (atto n.4, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 72/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del
28.03.2013 in Venosa (PZ), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Venosa – Ufficio Stato Civile al n. 4 P.2 S.C – anno 2013; • Ordinare al Comune di Venosa di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto del matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• Omologare le seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé a week end alternati con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
2. La casa coniugale, già liberata dal sig. sita in Banska Bystrica Parte_1 verrà assegnata alla madre, con annessi corredi ed arredi, con possibilità per il padre di soggiornare durante le visite presso la figlia minore, con preavviso di almeno un giorno alla sig.ra , il tutto fino al compimento della maggiore età da Parte_2 parte della figlia;
Per_1
3. Le festività Natalizie, dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio, nonché le festività
Pasquali, verranno trascorse alternativamente con padre e madre, salvo diverso accordo tra le parti:
4. Il padre avrà diritto di trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con la figlia , previa comunicazione dei giorni alla madre da effettuarsi Per_1 entro la fine di giugno di ogni anno;
5. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 150,00 mensili per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%, concordate preventivamente;
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che il matrimonio è stato celebrato tramite rito civile per cui la domanda va correttamente qualificata come scioglimento del matrimonio.
Nel merito, i coniugi con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 72/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 13/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 2 di 4 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata, sussistendone i presupposti di Legge ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Venosa il giorno 28/03/2013 (atto n.4, parte II, serie Parte_2
C, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/07/2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
TO DO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale
EM CA n.10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venosa, in data 28/03/2013, (atto n.4, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 72/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del
28.03.2013 in Venosa (PZ), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Venosa – Ufficio Stato Civile al n. 4 P.2 S.C – anno 2013; • Ordinare al Comune di Venosa di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto del matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• Omologare le seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé a week end alternati con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
2. La casa coniugale, già liberata dal sig. sita in Banska Bystrica Parte_1 verrà assegnata alla madre, con annessi corredi ed arredi, con possibilità per il padre di soggiornare durante le visite presso la figlia minore, con preavviso di almeno un giorno alla sig.ra , il tutto fino al compimento della maggiore età da Parte_2 parte della figlia;
Per_1
3. Le festività Natalizie, dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio, nonché le festività
Pasquali, verranno trascorse alternativamente con padre e madre, salvo diverso accordo tra le parti:
4. Il padre avrà diritto di trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con la figlia , previa comunicazione dei giorni alla madre da effettuarsi Per_1 entro la fine di giugno di ogni anno;
5. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 150,00 mensili per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%, concordate preventivamente;
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che il matrimonio è stato celebrato tramite rito civile per cui la domanda va correttamente qualificata come scioglimento del matrimonio.
Nel merito, i coniugi con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 72/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 13/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 2 di 4 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata, sussistendone i presupposti di Legge ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Venosa il giorno 28/03/2013 (atto n.4, parte II, serie Parte_2
C, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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