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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2024, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
n. 1974/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
AR alla piazza Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Francesco Mastrantuono (C.F.
,che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta depositate il 20.11.24 le parti confermavano la volontà di volersi separare alle condizioni concordata in ricorso e rinunciavano alla comparizione personale
Il PM apponeva il visto in data 06.08.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 14.05.2024, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in AR (NA) il
[...]
24/1/2011 ( atto n.1 parte I dell'anno 2011) dalla cui unione nascevano tre figli: ( a Controparte_1
Napoli il 24/3/2010), ( a Giugliano in Campania 16/3/2012) e ( a Giugliano CP_2 CP_3
in Campania il 27/9/2019); che la casa coniugale, sita in AR (NA) alla Via Sacerdote Giovanni
Pirozzi n. 22, era in locazione per l'importo di euro 420,00; che la era casalinga e non percepiva Pt_1
alcun reddito mentre lo lavorava, come operaio meccatronico, presso la ditta Pt_2 [...]
che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di Parte_3 incomprensioni reciproche;
tanto premesso chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
Con note scritte nel termine perentorio del 20.11.24, depositate il 20.11.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di AR in Via sac. n. 22 Controparte_4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra nell'interesse dei figli Parte_1
minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
pagina 2 di 5 3. i figli minori , e saranno affidati congiuntamente ad Controparte_1 CP_2 CP_3 entrambi i genitori i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. i figli minori i figli minori , e vivranno con la madre che Controparte_1 CP_2 CP_3
si impegna a garantire la continuità affettiva col padre;
5. i coniugi si impegnano a non screditare o denigrare l'altro genitore in presenza dei figli, anche e soprattutto se questi è assente, e a non indurli contro l'altro genitore nonché a tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati sulla vita dei figli, con particolare riferimento alla salute, agli impegni scolastici e ludico/sportivi;
6. in virtù dell'affido condiviso le parti optano per un criterio di visite libero, accordandosi, di volta in volta, tenendo presente primariamente l'interesse dei figli minori. Solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, il Sig. può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli secondo i periodi di Pt_2
seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - il martedì e giovedì dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00 compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, in mancanza i genitori si organizzano nella gestione in modo tale da consentire le visite padre/figli almeno due pomeriggi a settimana;
- sempre compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, impegnandosi il padre ad accompagnare ed a riprendere i minori;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni 24, 25,
26 Dicembre con la madre e 30, 31 Dicembre e 1° gennaio con il padre ed ancora la festività dell'epifania con la madre e Pasqua e Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): i figli staranno per 10 giorni col padre, il quale dovrà comunicare alla madre entro il 31 maggio il periodo preciso e la località vacanziera dove eventualmente si recherà con i minori. Analogo obbligo ricade sulla madre per gli spostamenti con la prole durante il periodo di vacanza estivo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con la madre ed il giorno dell'onomastico dei minori con il padre;
- indipendentemente dalla cadenza del giorno di visita, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo), così come trascorreranno con la madre la prima domenica di maggio per la festa della mamma. Lo stesso vale per i compleanni e le feste di ricorrenza dei genitori che saranno, in ogni caso, trascorsi insieme ai figli minori;
- ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori;
- rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni ludico/sportivi i genitori si occuperanno e collaboreranno tra loro per portare/andare a prendere i figli minori;
pagina 3 di 5 7. il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito su cc IBAN CP_1 Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600, corrispondente ad € 200 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il padre verserà, altresì, alla madre l'intero importo degli assegni familiari o di altra misura reddituale a sostegno del reddito per la prole
(es. assegno unico, assegno nucleo familiare, etc.);
8. la IG.ra , essendo in età lavorativa dichiara di rinunciare al mantenimento per sé stessa;
Pt_1
9. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il criterio di cui al Protocollo approvato d'intesa con il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25/10/2019:
10. dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto un'intesa sul piano genitoriale che viene sottoscritto dalle parti ed allegato al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed Parte_2
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (Atto n. 1, Parte I, Anno 2011);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 25.11.24
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
AR alla piazza Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Francesco Mastrantuono (C.F.
,che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta depositate il 20.11.24 le parti confermavano la volontà di volersi separare alle condizioni concordata in ricorso e rinunciavano alla comparizione personale
Il PM apponeva il visto in data 06.08.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 14.05.2024, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in AR (NA) il
[...]
24/1/2011 ( atto n.1 parte I dell'anno 2011) dalla cui unione nascevano tre figli: ( a Controparte_1
Napoli il 24/3/2010), ( a Giugliano in Campania 16/3/2012) e ( a Giugliano CP_2 CP_3
in Campania il 27/9/2019); che la casa coniugale, sita in AR (NA) alla Via Sacerdote Giovanni
Pirozzi n. 22, era in locazione per l'importo di euro 420,00; che la era casalinga e non percepiva Pt_1
alcun reddito mentre lo lavorava, come operaio meccatronico, presso la ditta Pt_2 [...]
che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di Parte_3 incomprensioni reciproche;
tanto premesso chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
Con note scritte nel termine perentorio del 20.11.24, depositate il 20.11.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di AR in Via sac. n. 22 Controparte_4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra nell'interesse dei figli Parte_1
minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
pagina 2 di 5 3. i figli minori , e saranno affidati congiuntamente ad Controparte_1 CP_2 CP_3 entrambi i genitori i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. i figli minori i figli minori , e vivranno con la madre che Controparte_1 CP_2 CP_3
si impegna a garantire la continuità affettiva col padre;
5. i coniugi si impegnano a non screditare o denigrare l'altro genitore in presenza dei figli, anche e soprattutto se questi è assente, e a non indurli contro l'altro genitore nonché a tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati sulla vita dei figli, con particolare riferimento alla salute, agli impegni scolastici e ludico/sportivi;
6. in virtù dell'affido condiviso le parti optano per un criterio di visite libero, accordandosi, di volta in volta, tenendo presente primariamente l'interesse dei figli minori. Solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, il Sig. può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli secondo i periodi di Pt_2
seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - il martedì e giovedì dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00 compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, in mancanza i genitori si organizzano nella gestione in modo tale da consentire le visite padre/figli almeno due pomeriggi a settimana;
- sempre compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, impegnandosi il padre ad accompagnare ed a riprendere i minori;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni 24, 25,
26 Dicembre con la madre e 30, 31 Dicembre e 1° gennaio con il padre ed ancora la festività dell'epifania con la madre e Pasqua e Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): i figli staranno per 10 giorni col padre, il quale dovrà comunicare alla madre entro il 31 maggio il periodo preciso e la località vacanziera dove eventualmente si recherà con i minori. Analogo obbligo ricade sulla madre per gli spostamenti con la prole durante il periodo di vacanza estivo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con la madre ed il giorno dell'onomastico dei minori con il padre;
- indipendentemente dalla cadenza del giorno di visita, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo), così come trascorreranno con la madre la prima domenica di maggio per la festa della mamma. Lo stesso vale per i compleanni e le feste di ricorrenza dei genitori che saranno, in ogni caso, trascorsi insieme ai figli minori;
- ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori;
- rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni ludico/sportivi i genitori si occuperanno e collaboreranno tra loro per portare/andare a prendere i figli minori;
pagina 3 di 5 7. il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito su cc IBAN CP_1 Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600, corrispondente ad € 200 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il padre verserà, altresì, alla madre l'intero importo degli assegni familiari o di altra misura reddituale a sostegno del reddito per la prole
(es. assegno unico, assegno nucleo familiare, etc.);
8. la IG.ra , essendo in età lavorativa dichiara di rinunciare al mantenimento per sé stessa;
Pt_1
9. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il criterio di cui al Protocollo approvato d'intesa con il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25/10/2019:
10. dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto un'intesa sul piano genitoriale che viene sottoscritto dalle parti ed allegato al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed Parte_2
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (Atto n. 1, Parte I, Anno 2011);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 25.11.24
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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