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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3272 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PETRELLA Parte_1
CLAUDIO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TANI Controparte_1
FEDERICA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 14.10.2024; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del 2
coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 07.10.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Previo rinvio per consentire la costituzione in giudizio del resistente, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti chiedevano la decisione e il recepimento dell'accordo.
Ciò posto, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) autorizzare la separazione dei coniugi, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e di poter espatriare;
2) assegnare la casa familiare, in Mondragone alla via Bari n. 62, alla sig.ra
[...]
, già conduttrice da sempre della stessa, che continuerà ad abitarla e viverci unitamente ai Pt_1 suoi due figli;
3) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...] 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 21, parte I, serie, anno 2024);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3272 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PETRELLA Parte_1
CLAUDIO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TANI Controparte_1
FEDERICA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 14.10.2024; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del 2
coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 07.10.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Previo rinvio per consentire la costituzione in giudizio del resistente, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti chiedevano la decisione e il recepimento dell'accordo.
Ciò posto, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) autorizzare la separazione dei coniugi, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e di poter espatriare;
2) assegnare la casa familiare, in Mondragone alla via Bari n. 62, alla sig.ra
[...]
, già conduttrice da sempre della stessa, che continuerà ad abitarla e viverci unitamente ai Pt_1 suoi due figli;
3) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...] 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 21, parte I, serie, anno 2024);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese