Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2429 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pierluigi Federici che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) in persona della Controparte_1 P.IVA_2 mandataria Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Cesare Valvo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. in persona della Controparte_3 P.IVA_3 mandataria Controparte_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Vittoria Della Giovanna che la rappresenta e difende per mandato in atti
1
CESARE DEL PRETE ( C.F. ) CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_2
APPELLATI CONTUMACI
( C.F ) in persona della mandataria Controparte_6 P.IVA_4 CP_7
( C.F. ) Controparte_8 P.IVA_5
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Latina 2275/2019 resa nel procedimento 6126/2016 – revocatoria ordinaria –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 6126/2016 ) in persona Controparte_6 della mandataria conveniva dinanzi al Tribunale di Latina Parte_3 Parte_4
e in qualità di creditrice del primo per oltre € 600.000,00; affermava che, CP_5 CP_5 ai fini di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale, il suddetto aveva ceduto i propri beni all'altro convenuto con rogito dell'otto maggio 2015.
Parte attrice promuoveva di conseguenza azione revocatoria ordinaria.
I convenuti rimanevano contumaci.
In corso di causa intervenivano e, successivamente, la Controparte_9 cessionaria di quest'ultima, ossia in persona della mandataria Controparte_1 [...] promuovendo analoga domanda. Controparte_2
Con sentenza 2275/2019 pubblicata il ventisei settembre 2019 il Tribunale così statuiva:
“dichiara l'inefficacia nei confronti d e per essa d dell'atto di Controparte_6 Parte_3 trasferimento immobiliare con contestuale costituzione di diritto di abitazione a rogito del Notaio dell'otto maggio 2015 rep. 18236 racc. 11222; dichiara l'inefficacia Persona_1 dell'atto suddetto nei confronti d e d Controparte_10 Controparte_1
e per essa di ordina la trascrizione e le annotazioni di Controparte_2 legge della presente sentenza con esonero del competente conservatore da responsabilità”.
2 Il Tribunale provvedeva inoltre sulle spese secondo soccombenza.
( cessionaria di ex art. 58 TUB anche riguardo al credito Parte_1 Controparte_6 sottostante l'azione revocatoria in forza di contratto del diciannove settembre 2019 pubblicato in GU il dodici ottobre 2019) proponeva appello chiedendo :
“confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui, nei confronti di Controparte_6
e per ess dante causa dell'odierna concludente, dichiara l . Parte_3
2901 c.c. dell'atto di trasferimento immobiliare con contestuale costituzione del diritto di abitazione a rogito del Notai del 08.05.2015 Rep. 18236 Racc. 11222; Persona_1
- in via preliminare in rito ex art. 111 terzo comma c.p.c. preso atto dell'intervento - in surroga - di quale procuratrice e mandataria di nella sua qualità Parte_2 Parte_1 di successore a titolo particolare d estromettere quest'ultima dal presente Controparte_6 giudizio, e pronunciare tutti i provvedimenti di legge direttamente nei propri confronti;
- rilevare l'inammissibilità/tardività della produzione documentale effettuata dalla intervenuta disponendone lo stralcio dagli atti, e Controparte_11 conseguentemente disporre il rigetto delle domande formulate dalla medesima
[...] e dalla cessionari in quanto non provate;
Controparte_11 Controparte_1
- riformare, per l'effetto, la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta d e d Controparte_10 [...] dell'atto di trasferimento imm ne d CP_1 abitazione a rogito del Notai del 08.05.2015 Rep. 18236 Racc. 11222; Persona_1
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
Si costituiva che concludeva chiedendo : “in via principale in rito: Controparte_1 dichiarare l' /o improcedibile con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata, nel merito:, respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge”.
Il ventitré marzo 2021 era dichiarata la contumacia di e Parte_4 CP_5
.
[...]
L'undici marzo 2022 interveniva in forza di cessione del credito vantato Controparte_12 dall'appellante ex art. 58 TUB del trenta giugno 2021 pubblicata in GU il diciannove luglio
2021 alle cui conclusioni aderiva.
All'esito dell'udienza del diciassette marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, era riservata la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di originaria attrice in primo grado e Controparte_6 di in quanto l'appello è stato alle Controparte_13 stesse notificato senza che ne sia seguita la costituzione.
Per quanto riguarda le altre notifiche l'appellata costituita ha eccepito l'inesistenza di quella compiuta nei propri confronti in quanto effettuata a e non alla mandataria CP_1
unico soggetto a essersi costituito in primo grado e a conferire Controparte_2 quindi mandato al difensore.
La deduzione è infondata.
Parte del giudizio di primo grado infatti non è la mandataria ma e Controparte_1 comunque la notifica è pervenuta al difensore della mandataria per cui non può ritenersi l'inesistenza della notifica;
la costituzione dell'appellata ha peraltro sanato eventuali vizi.
Per quanto riguarda il merito l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ammesso le produzioni documentali di in quanto intervenuta Controparte_10 tardivamente dopo le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. e altrettanto erroneamente avrebbe accolto la revocatoria dalla stessa proposta.
Il motivo è fondato.
All'udienza di prima comparizione del venti aprile 2017 il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei convenuti e rinviato per la precisazione delle conclusioni al ventisei aprile
2018, udienza differita al ventisette novembre 2018; è intervenuta Controparte_10 il ventidue giugno 2018 allegando di essere anch'essa creditrice di per Parte_4 quasi € 630.000,00 come da decreto ingiuntivo n. 1135/2017 del due maggio 2017 producendo detto titolo oltre alla documentazione relativa ai rapporti sottostanti;
nel corso dell'udienza del ventisette novembre 2018 è stato disposto ulteriore rinvio al ventuno maggio 2019; il venti maggio 2019 si è costituita come cessionaria di CP_1 [...]
producendo documenti. Controparte_10
Entrambi gli interventi si sono quindi verificati a istruttoria compiuta (avendo il Giudice ritenuto esaustiva la documentazione depositata da parte attrice, considerando la
4 contumacia dei convenuti per cui la chiusura dell'istruttoria deve datarsi al venti aprile 2017) allorquando già era stato disposto rinvio per precisazione delle conclusioni.
La produzione documentale è pertanto avvenuta in violazione dell'art. 268 c.p.c. che è posto a tutela non solo delle esigenze difensive dei soggetti che hanno partecipato tempestivamente al giudizio ma anche dell'esigenza generale, garantita dall'art. 111 Cost., di una celere definizione del processo, considerato come del resto l'interveniente ben possa promuovere autonoma causa che consentirebbe di verificarne la posizione senza aggravare i tempi del processo già incardinato e concluso nell'istruttoria.
A tale proposito il fatto che il decreto ingiuntivo depositato dall'intervenuta sia stato rilasciato il due maggio 2017 ( dopo la chiusura dell'istruttoria ) è irrilevante;
in disparte dal fatto che l'intervenuta ha atteso ben quattordici mesi dal deposito di detto decreto monitorio per intervenire, comunque il credito ai fini della revocatoria era sorto ben in precedenza poiché traeva origine da diverse esposizioni bancarie chiuse antecedentemente ad aprile 2017.
Cass. 12463/2023 ha condivisibilmente affermato in un'ipotesi analoga a quella di specie :
“questa Corte – sebbene abbia riconosciuto, da tempo, che la preclusione nascente dall'art. 268 cod. proc. civ. non concerne le attività “assertive”, ma solo quelle probatorie – non opera, invece, distinzioni di sorta quanto all'impossibilità (una volta decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di effettuare produzioni documentali, a seconda della loro diversa finalità; – che, invero, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20882, Rv. 650431-02) - che, peraltro, ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”), significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi – per tornare al caso che occupa – di quel diritto di credito, oppure l'assenza di pregiudizio per la
“fruttuosità” della sua esecuzione;
- che, del resto, tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ.” vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o
5 detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529, Rv. 651137-01); -
Cass. 31665/2024 ha poi a tale proposito condivisibilmente affermato in motivazione : “la regola che disciplina l'intervento in giudizio del soggetto terzo è quindi l'art. 268 c.p.c.. Sul punto, costituisce orientamento fermo di questa Corte quello per cui in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Cass., sez. 3, 9/5/2023, n. 12463; Cass., sez. 6-1, 17/9/2020, n. 19422; Cass., sez. 3, 22/8/2018, n. 20882).
La sentenza di primo grado deve di conseguenza essere riformata in parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono riconosciute solo in favore dell'intervenuta attesa la cessione del credito e la mancata attività difensiva della cedente successiva all'intervento; la suddetta nemmeno ha presentato note conclusive di udienza.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta;
lo scaglione di riferimento è quello del credito vantato ( Cass. 3697/2020 ).
Nulla per il primo grado in quanto è stata parte solo rimasta contumace nel Controparte_6 presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e di Controparte_6 [...]
e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Controparte_8 di Latina n. 2275/2019, confermata nel resto, dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio di e di Controparte_8 Controparte_1
condanna azioni e in solido a Controparte_8 Controparte_1 pagare a le spese del presente grado liquidate in Controparte_3 complessivi € 9.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Roma, ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT ET LU de Courtelary 6