Sentenza 5 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2026REG.PROV.COLL.
N. 02873/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Leppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12604/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. HO TH e udito per la parte appellante l’avvocato Daniele Leppe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria, in quiescenza dal 25 aprile 2013, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di pagamento dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario maturati negli anni 2011, 2012 e 2013 e non goduti.
2. In punto di fatto, si rileva che l’appellante l’8.4.2013 aveva chiesto che gli venissero monetizzati 20 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2011, 45 giorni dell’anno 2012 e 13 giorni dell’anno 2013.
3. Con nota prot. 33153 del 26 maggio 2015, il Provveditorato Regionale del Lazio del Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta, osservando che « il personale in questione è stato posto in quiescenza a seguito di espressa domanda, caso per cui non è previsto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario come per le ipotesi tassative, espressamente enunciate dall’art. 18 del DPR n. 254/1999 e dall’14 del DPR 395/95 (omissis). Nello specifico per i dipendenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, a seguito del periodo di assenza dovuto ad aspettativa per -OMISSIS- non è seguita la dispensa permanente dal servizio, bensì è intervenuto il collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie (omissis). ».
4. L’interessato ha impugnato il diniego dinanzi al TAR, il quale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, in quanto ha ritenuto che «nel caso di specie la preclusione alla monetizzazione delle ferie non godute è circostanza da ricondurre unicamente al comportamento del dipendente, che dopo il periodo di assenza dovuto a aspettativa per -OMISSIS-, è stato collocato in quiescenza per dimissioni volontarie, come da decreto n. 0215222 del 6 giugno 2012, sicché nessuna pretesa può essere riconosciuta, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla funzione anche di corrispettivo del diritto alle ferie ed alla conseguente monetizzazione».
5. Il signor -OMISSIS- ha proposto appello contro la sentenza.
6. Nel giudizio di secondo grado si è costituita l’Amministrazione appellata con atto formale depositato il 3.11.2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale il 26.9.2025.
8. Con l’ordinanza n. 8812/2025 del 11.11.2025 la Sezione ha ravvisto la necessità di acquisire elementi istruttori utili ai fini della decisione, in particolare per valutare la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle ferie residue in relazione allo stato di -OMISSIS- e alla cessazione del servizio, disponendo che la parte più diligente dovrà depositare una relazione dettagliata contenente:
- la scheda personale dell’appellante, aggiornata e completa;
- una descrizione analitica dello stato di -OMISSIS- che ha interessato l’appellante, con indicazione della natura, durata e decorso della stessa;
- il riepilogo delle presenze e assenze dell’appellante negli ultimi due anni di servizio, con specifica indicazione dei periodi di servizio effettivo, assenze per malattia, ferie fruite e non fruite, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ogni ulteriore elemento documentale o informativo ritenuto utile ai fini della valutazione dell’imputabilità (o meno) della mancata fruizione delle ferie residue prima della cessazione dal servizio.
9. Il Ministero appellato ha depositato nel PAT una relazione il 9.1.2026, mentre l’appellante ha versato in giudizio il 12.1.2026 ulteriore documentazione (valutazione della commissione medica, estratto matricolare ed elenco dei giorni di congedo non fruiti).
10. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Con l’unico motivo di appello rubricato “ Erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata - violazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/UE - violazione e falsa applicazione di legge ” l’appellante si lamenta che il TAR non abbia ravvisato che il diniego opposto dall’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario maturati fosse illegittimo, dato che l’appellante non ha potuto fruire delle ferie per causa a lui non imputabile.
12. L’appello è fondato.
13. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato, anche di recente, che « il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cu il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione dell’articolo 36 e 32 della Costituzione » (sez. III, sent. n. 9417 del 2023), come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15 (la quale ha in particolare statuito che la direttiva n. 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro « osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia ») e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 2016 (la quale ha precisato che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute deve essere interpretato « senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole», dato che il diritto inderogabile a un effettivo godimento delle ferie «sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore »). La Corte Suprema di Cassazione ha accertato che “ in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso di licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inviato in precedenza il dipendente a godere il periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse ” (Corte Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 20444/2025).
14. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il lavoratore a causa della malattia che lo ha colpito non ha potuto godere del periodo di riposo.
15. Dalla documentazione depositata in seguito dell’ordine istruttorio emerge che “ i periodi di congedo ordinario, nonostante programmati d’ufficio, non erano stati fruiti poiché il medesimo era stato assente dal servizio causa malattia ” (relazione del Ministero del 23.12.2025 prot. 17146). Anche l’assenza dell’appellante per malattia è ampiamente documentata (cfr. in particolare referto della Commissione medica ospedaliera del 15.12.1999). Nella medesima relazione del Ministero risulta anche che prima della malattia (2011-2012) l’appellante ha consumato correttamente le ferie, quindi non si può ascrivere a lui un’inerzia.
16. Pertanto, il mancato godimento, pur non dipendente da esigenze di servizio, è comunque dovuto a causa non imputabile al lavoratore, con la conseguenza che a questi spetta l’indennità sostitutiva e che è illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione (in precisi identici termini Cons. Stato, sez. II, n. 7172/2024).
17.Quando il dipendente sia cessato dal servizio a domanda o per limiti d’età, purché la mancata fruizione non sia oggettivamente imputabile alla volontà del dipendente, come nel caso per cui è causa, nel quale il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa di una aspettativa per -OMISSIS- ad esso – evidentemente a lui non imputabile – spetta il diritto alla monetizzazione.
18. La particolarità della causa è motivo sufficiente per poter compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
HO TH, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HO TH | RD MB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.