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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 164 del ruolo generale appelli civile dell'anno 2024
TRA
in persona Parte_1
del Presidnete p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar di Per_1
Fiumicino del 22 marzo 2024, repertorio n.37875/7313, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263 presso la sede regionale legale;
Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1
dall'avv.to Felice Cordisco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rionero in Vulture, alla Piazza Capitano Plastino, n.33.
APPELLATO
1 OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile - Appello avverso la sentenza n. 714/2024 del 16 ottobre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per l' appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento Pt_1
dell'appello proposto, dichiarare inammissibile e/o improponibile la domenda azionata con il ricorso di primo grado, vinte le spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respinge l'appello con vittoria delle spese del grado, anche con la condanna ex art.96 c.p.c., spese del grado vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, con la sentenza n.714/2024 del
16 ottobre 2024 accoglieva, all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata da con ricorso depositato in data 25 agosto 2023 e CP_1
dichiarava il ricorrente invalido nella misura del 75%.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1
euro 800,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso tale sentenza l' , in persona del Presidnete p.t., proponeva Pt_1
appello, con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, nei confronti di CP_1
, deducendo la non condivisibilità della sentenza, non essendo
[...]
ammissibile una domenda di mero accertamento.
Concludeva, quindi, nei termini riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale per la comparizione delle parti con decreto in atti per l'udienza del 3 aprile 2025, si costituiva nel giudizio di gravame , con memoria difensiva depositata in data 7 novembre CP_1
2024, pure concludendo come in epigrafe.
2 Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'udienza del 13 novembre 2025, depositate le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, del tutto preliminare ed assorbente, è la questione concernente l'inammissibilità della domanda azionata da con CP_1
il ricorso di primo grado, finalizzata esclusivamente all'accertamento del grado di invalidità nella misura del 80% e, comunque, in misura non inferiore al 75% ai soli fini sanitari, senza, quindi, chiedere l'accertamento del suo diritto ad una prestazione previdenziale, quale la pensione anticipata di vecchiaia o assistenziale, quale l'assegno ordinario di invalidità.
Deve premettersi che l' , costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva Pt_1
contestato l'ammissibilità della domanda come azionata da , eccezione CP_1
questa non scrutinata dal primo giudice e, quindi, reiterata in questa sede come unico motivo di gravame che, pertanto, risulta fondato.
Costituisce principio granitico della Suprema Corte quello secondo cui è inammissibile la domamda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionistici della fattispecie costituiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento gioudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass. Sez. Unite n.27187/2006; n.22/2019; n.9013/2016;
n.20828/2022)
Nella specie è pacifico che non ha proposto alcuna domanda CP_1
amministrativa per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza o della pensione anticipata di vecchiaia, sicchè lo stesso non poteva agire in giudizio
3 per il riconoscimento del solo grado di invalidità nella misura dell'80% o, in subordine, del 75%.
L'appello, quindi, va accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi inammissibile la domanda come azionata con il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 164 del ruolo generale appelli dell'anno
2024, promosso dall , in Parte_1
persona del Presidente p.t., nei confronti di , avverso la sentenza CP_1
n. 714/2024 del 16 ottobre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda azionata;
2) nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 164 del ruolo generale appelli civile dell'anno 2024
TRA
in persona Parte_1
del Presidnete p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar di Per_1
Fiumicino del 22 marzo 2024, repertorio n.37875/7313, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263 presso la sede regionale legale;
Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1
dall'avv.to Felice Cordisco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rionero in Vulture, alla Piazza Capitano Plastino, n.33.
APPELLATO
1 OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile - Appello avverso la sentenza n. 714/2024 del 16 ottobre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per l' appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento Pt_1
dell'appello proposto, dichiarare inammissibile e/o improponibile la domenda azionata con il ricorso di primo grado, vinte le spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respinge l'appello con vittoria delle spese del grado, anche con la condanna ex art.96 c.p.c., spese del grado vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, con la sentenza n.714/2024 del
16 ottobre 2024 accoglieva, all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata da con ricorso depositato in data 25 agosto 2023 e CP_1
dichiarava il ricorrente invalido nella misura del 75%.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1
euro 800,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso tale sentenza l' , in persona del Presidnete p.t., proponeva Pt_1
appello, con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, nei confronti di CP_1
, deducendo la non condivisibilità della sentenza, non essendo
[...]
ammissibile una domenda di mero accertamento.
Concludeva, quindi, nei termini riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale per la comparizione delle parti con decreto in atti per l'udienza del 3 aprile 2025, si costituiva nel giudizio di gravame , con memoria difensiva depositata in data 7 novembre CP_1
2024, pure concludendo come in epigrafe.
2 Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'udienza del 13 novembre 2025, depositate le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, del tutto preliminare ed assorbente, è la questione concernente l'inammissibilità della domanda azionata da con CP_1
il ricorso di primo grado, finalizzata esclusivamente all'accertamento del grado di invalidità nella misura del 80% e, comunque, in misura non inferiore al 75% ai soli fini sanitari, senza, quindi, chiedere l'accertamento del suo diritto ad una prestazione previdenziale, quale la pensione anticipata di vecchiaia o assistenziale, quale l'assegno ordinario di invalidità.
Deve premettersi che l' , costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva Pt_1
contestato l'ammissibilità della domanda come azionata da , eccezione CP_1
questa non scrutinata dal primo giudice e, quindi, reiterata in questa sede come unico motivo di gravame che, pertanto, risulta fondato.
Costituisce principio granitico della Suprema Corte quello secondo cui è inammissibile la domamda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionistici della fattispecie costituiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento gioudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass. Sez. Unite n.27187/2006; n.22/2019; n.9013/2016;
n.20828/2022)
Nella specie è pacifico che non ha proposto alcuna domanda CP_1
amministrativa per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza o della pensione anticipata di vecchiaia, sicchè lo stesso non poteva agire in giudizio
3 per il riconoscimento del solo grado di invalidità nella misura dell'80% o, in subordine, del 75%.
L'appello, quindi, va accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi inammissibile la domanda come azionata con il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 164 del ruolo generale appelli dell'anno
2024, promosso dall , in Parte_1
persona del Presidente p.t., nei confronti di , avverso la sentenza CP_1
n. 714/2024 del 16 ottobre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda azionata;
2) nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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