Art. 3. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)) . Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Versione
15 marzo 1992
15 marzo 1992
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Versione
17 marzo 1999
17 marzo 1999
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 51Provvedimento: […] La sentenza del T.A.R. Emilia Romagna in data 09 luglio 2004, ha annullato l'ordinanza citata per difetto di motivazione, ritenendo che “né il gravato provvedimento né il verbale di sopralluogo dei N.A.S. in data 14 maggio 1993 circostanziano precisamente in termini di tempo, luogo e mezzo, le denunciate violazione dell'art. 3 della legge 175 del 1992”.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- prova del danno·
- danno da sospensione attività commerciale·
- risarcimento danni·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- spese di giudizio·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- sospensione attività professionale·
- art. 6 legge 5.2.1992 n. 175