Art. 3. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)) . Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Versione
15 marzo 1992
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Versione
17 marzo 1999
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 51Provvedimento: […] La sentenza del T.A.R. Emilia Romagna in data 09 luglio 2004, ha annullato l'ordinanza citata per difetto di motivazione, ritenendo che “né il gravato provvedimento né il verbale di sopralluogo dei N.A.S. in data 14 maggio 1993 circostanziano precisamente in termini di tempo, luogo e mezzo, le denunciate violazione dell'art. 3 della legge 175 del 1992”.Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2002, n. 15550Provvedimento: […] Roberto LL la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due per aver reso dichiarazioni integranti pubblicità sanitaria in- diretta, in violazione della disciplina di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 175 del 1992, nonché degli artt. 53 e 54 del Codice deontologico, in un articolo dal titolo “Con il laser occhio che vede cuore che non duole", a firma del dott. […]Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8587Provvedimento: […] 3.2. L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, contenente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, dispone che gli esercenti le professioni sanitarie, indicate nell'art. 1 della legge, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15002Provvedimento: […] L'errore è, però, irrilevante rispetto alla sanzione inflitta al ricorrente, la quale è inferiore al minimo legale previsto dall'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 (nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1999 n.42), che, per l'ipotesi di pubblicità in forme non consentite, prevede la sospensione per la durata minima di sei mesi (mentre al ricorrente è stata irrogata la sospensione per un mese). […]Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2020, n. 7890Provvedimento: Pubblicato il 10/12/2020 N. 07890/2020REG.PROV.COLL. N. 06373/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6373 del 2011, proposto dal “Centro Ottico di ZZ MO S.r.l.” (già “Foto Click”), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Accordino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Barbara Piccini in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29, contro il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati …Leggi di più...
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