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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, dinnanzi al Giudice
dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1643/2016 R.G.
tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michela La Cauza, giusta procura in atti;
- attrice
contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Parisi, giusta procura in atti;
- convenuta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Carmen Trifilò per delega dell'avv.
Michela La Cauza per la società attrice e l'avv. Stefano Ceraolo per delega dell'avv. Maurizio Parisi per l'istituto di credito convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
L'avv. Ceraolo si riporta in atti e rileva che non risulta prodotto alcun contratto
1 relativo all'erogazione di una linea di credito in favore del correntista, pertanto le rielaborazioni che tengono conto di affidamenti in assenza di documentazione contrattuale non sono utilizzabili.
L'avv. Trifilò contesta e rileva la tardività dell'eccezione di controparte.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La società la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere – previo accertamento dell'illegittima
[...]
applicazione dei tassi di interesse, della commissione di massimo scoperto,
dell'anatocismo, delle valute fittizie, nonché delle spese ed oneri non convenuti –
la ripetizione di quanto indebitamente versato durante i rapporti di conto corrente n. 6964.13 (del 16.4.1994) e n. 7983.58 (del 20.6.1996).
La stessa società, inoltre, ha chiesto di ritenere gratuito il mutuo stipulato con la Banca convenuta in data 27.8.1996 poiché viziato dall'applicazione di tassi di mora usurari o – in subordine – di tassi corrispettivi divenuti usurari nel corso del rapporto.
La costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
eccepito la prescrizione decennale del diritto dell'attrice ad ottenere la ripetizione delle somme versate ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree con condanna alle spese di lite.
Nel presente giudizio è stata espletata la C.T.U. contabile.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle
2 conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Prima di passare all'analisi dei rapporti per cui è causa, occorre evidenziare che secondo un costante orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate – provare i fatti costitutivi della propria pretesa
(cfr. Cass., n. 9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sent. n.
2436/2019; Tribunale Agrigento, sent. n. 969/2016; Tribunale di Bari, sent. n.
3333/2016; Tribunale Modena, sent. n. 391/2017).
Sempre sotto il profilo istruttorio la giurisprudenza ha ritenuto che
“…qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto
ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la
documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate
le condizioni delle parti e le loro allegazioni – può integrare la prova carente,
sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di
cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
Ed invero la giurisprudenza ha ritenuto che “per quanto il rapporto di conto
corrente sia senz'altro unitario non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e
massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e
astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del
3 conto, si imponga di disattendere comunque la domanda” (cfr. Cass., n.
11543/2019).
La Corte di Cassazione ha di recente precisato che “la parziale mancanza
degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti
posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda,
ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un rigetto
integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
Quanto ai fatti negativi – come, ad esempio l'inesistenza di una convenzione scritta tra le parti avente ad oggetto l'applicazione di interessi ultra-
legali, la mancata pattuizione in materia di anatocismo e spese, la previsione contrattuale sufficientemente specifica e dettagliata per la commissioni di massimo scoperto – trova, invece, applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
Fatta questa premessa, le domande attoree meritano accoglimento nei limiti indicati nella consulenza tecnica depositata il 24.10.2023 e nella relazione integrativa depositata il 10.6.2024, i cui contenuti si condividono per le ragioni di seguito esposte.
L'ausiliario, nell'incipit della consulenza, ha precisato che “… l'unico
conto oggetto di ricostruzione e verifica è il conto corrente n. 6964.13” poiché il conto n. 7983.58 “sebbene stipulato sotto la forma di conto corrente ordinario, in
realtà funzionava come fosse un conto anticipi”. L'ausiliario, a conferma di ciò,
ha esposto che “gli interessi non venivano mai capitalizzati nello stesso conto ma
4 calcolati e girati, con pari data valuta, sul conto corrente ordinario” (cfr. pag. 6
– 7 consulenza 24.10.23)
Conseguentemente, solo il conto ordinario n. 6964.13 è stato oggetto di analisi.
Posto ciò, il consulente ha provveduto ad effettuare due ipotesi di calcolo,
differenti solo in ordine alla espunzione (o meno) della commissione di massimo scoperto.
Questo Giudice ritiene di condividere la “ricostruzione B” in cui non viene considerata, né capitalizzata, la commissione di massimo scoperto (cfr. pag. 11 e
12 consulenza del 24.10.23).
Ed invero, in merito a detta commissione occorre ricordare che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del 29.11.2008,
n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario le considera valide solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr.
Cass., n. 870/2006).
Sul tema la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità della
clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la clausola è inserita si
sia limitato genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione, senza
specificare in quali occasioni e su quali importi ciò avrebbe dovuto aver luogo. La
nullità va dichiarata altresì per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art.
1325 c.c., per assenza di causa, visto che il servizio consistente nell'erogazione di
somme in favore del correntista anche in assenza di fido risulta già remunerato
mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati, sicché un
5 ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna ragione
giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr. Tribunale Teramo,
09/07/2019, n. 643).
Ebbene, nel caso di specie – come rilevato dall'ausiliario - la commissione di massimo scoperto (CMS) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App. Bari n. 68/2021).
Oltre all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'ausiliario ha altresì appurato che la sino al 30.6.2000, ha applicato al CP_1
rapporto di conto corrente n. 6964.13 interessi anatocistici (cfr. pag. 8 consulenza del 24.10.23).
In ordine all'anatocismo è necessario precisare che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole
anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in
vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle …” (cfr.
Cass. n.23853/2020), con la conseguenza che nel ricalcolo del saldo del conto corrente affetto da illegittima applicazione di anatocismo trimestrale non dovrà
operarsi alcuna capitalizzazione, neanche annuale (ex multis, Cass. n.
24293/2017).
6 Il consulente, dunque, sino alla data del 30.6.2000, non ha applicato alcuna capitalizzazione né degli interessi attivi né di quelli passivi.
L'ausiliario, infine, ha escluso che nel conto oggetto di analisi siano stati applicati interessi usurari o valute difformi di quelle pattuite.
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che “alla data del 12.12.2005 il saldo del conto
corrente ordinario n. 6964.13 avrebbe dovuto presentare un saldo positivo pari
ad euro + 14.453,93” e non pari a € 0,00 (cfr. pag. 12 consulenza del 24.10.2024).
Con provvedimento del 14.3.2024 è stata disposto il richiamo dell'ausiliario che – in ossequio al mandato conferitogli ed attesa l'eccezione della di CP_1
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo nel decennio anteriore alla proposizione della domanda – ha provveduto a decurtare le rimesse con carattere solutorio dal saldo ricalcolato per un ammontare complessivo di € 1.836,46, concludendo che “l'importo che l'Istituto di Credito
dovrebbe restituire al cliente ammonta ad euro 12.617,47.” (cfr. pag. 5
supplemento di consulenza del 10.6.2024).
Si precisa che il ricalcolo è stato correttamente effettuato sul “c.d. saldo
rettificato”.
Non coglie nel segno, invero, l'osservazione della resistente secondo CP_1
cui la ricostruzione del rapporto deve avvenire sulla base del “c.d. saldo banca e/o
storico”.
A tal proposito si fa rilevare che la Suprema Corte, con la sentenza n.
9141/2020 - a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione n. 3858/2021) - ha statuito che “per verificare se un
7 versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di
credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria,
occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole
anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del
correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti
del concesso affidamento”.
Ed ancora, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle
clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed
inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione
decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata
attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la
cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come
riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della
parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del
rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque
scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui
all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente
che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass. n.
7721/2023).
Si precisa, altresì, che il consulente, sulla base della documentazione versata in atti, ed in particolare degli estratti conto, ha rilevato che il conto corrente per cui
è causa risulta affidato.
8 Sul punto si osserva che – a differenza di quanto sostenuto dalla banca,
secondo cui è onere del correntista produrre in giudizio il contratto di affidamento
– “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto
corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il
correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro,
attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito,
quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154
del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo
successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il
correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127,
comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa.” (cfr. Cass. n. 34997/2023).
Passando all'analisi del rapporto di mutuo stipulato il 27.08.1996, a cui è
seguito l'atto di erogazione e quietanza del 25.10.1996, si osserva quanto segue.
L'ausiliario, dopo aver precisato che “all'epoca della stipula contrattuale,
anche se già emanata, la Legge 108 non era ancora entrata in vigore e
conseguentemente non esistono, per il periodo in cui veniva stipulato l'atto di
mutuo, i D.M. contenenti le rilevazioni dei Tassi Soglia.”, ha concluso che “il
Tasso contrattuale relativo agli interessi di mora pari al 14,40% non ha superato
il Tasso pari al 15,90%” (cfr. pag. 24 consulenza del 24.10.23). Parte_2
Ha specificato di aver – correttamente – condotto l'analisi confrontando il
“il tasso di mora pattuito in contratto con il Tasso Soglia, per la categoria mutui,
Contr presente nel D.M. emanato per la prima volta dal in data 22.03.1997”. (cfr.
24 consulenza del 24.10.23).
Ne consegue, dunque, che i tassi di mora applicati al rapporto di mutuo per
9 cui è causa sono legittimi.
Sempre in tema di usura, non merita di essere accolta la richiesta della parte attrice di richiamare il consulente per appurare se nel corso del rapporto di mutuo i tassi corrispettivi applicati hanno superato il tasso – soglia.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata, se il tasso degli interessi concordato (non eccedente quello soglia) diventa usurario nel corso del rapporto non si determina né la nullità nè l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale, né la possibilità di considerare contraria al principio di buona fede la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo quanto pattuito (cfr. Cass.
30-1-2018 n. 2311; Cass. S.U. 19-10-2017 n. 24675).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Attesa la parziale fondatezza della domanda avanzata dalla società attrice,
le spese di lite sono compensate tra le parti per la quota di ½ mentre la restante parte è a carico della convenuta;
le stesse sono liquidare – attesa l'attività CP_1
espletata dalle parti ed in applicazione del principio del “decisum” - secondo i parametri di cui D.M. n. 55/14 (per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1643/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla società attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere in favore della stessa la CP_1
somma di € 12.617,47 a titolo di saldo del conto corrente n. 6964.13, oltre interesse al tasso legale a decorrere dalla domanda giudiziale;
10 2 ) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore della società CP_1
attrice la somma (già decurtata di ½) di € 278,00 a titolo di spese vive e la somma di € 850,50 (già ridotta di ½) a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti vengono poste per ½ a carico della convenuta e per ½ a carico della CP_1
società attrice.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
11
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, dinnanzi al Giudice
dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1643/2016 R.G.
tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michela La Cauza, giusta procura in atti;
- attrice
contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Parisi, giusta procura in atti;
- convenuta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Carmen Trifilò per delega dell'avv.
Michela La Cauza per la società attrice e l'avv. Stefano Ceraolo per delega dell'avv. Maurizio Parisi per l'istituto di credito convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
L'avv. Ceraolo si riporta in atti e rileva che non risulta prodotto alcun contratto
1 relativo all'erogazione di una linea di credito in favore del correntista, pertanto le rielaborazioni che tengono conto di affidamenti in assenza di documentazione contrattuale non sono utilizzabili.
L'avv. Trifilò contesta e rileva la tardività dell'eccezione di controparte.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La società la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere – previo accertamento dell'illegittima
[...]
applicazione dei tassi di interesse, della commissione di massimo scoperto,
dell'anatocismo, delle valute fittizie, nonché delle spese ed oneri non convenuti –
la ripetizione di quanto indebitamente versato durante i rapporti di conto corrente n. 6964.13 (del 16.4.1994) e n. 7983.58 (del 20.6.1996).
La stessa società, inoltre, ha chiesto di ritenere gratuito il mutuo stipulato con la Banca convenuta in data 27.8.1996 poiché viziato dall'applicazione di tassi di mora usurari o – in subordine – di tassi corrispettivi divenuti usurari nel corso del rapporto.
La costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
eccepito la prescrizione decennale del diritto dell'attrice ad ottenere la ripetizione delle somme versate ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree con condanna alle spese di lite.
Nel presente giudizio è stata espletata la C.T.U. contabile.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle
2 conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Prima di passare all'analisi dei rapporti per cui è causa, occorre evidenziare che secondo un costante orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate – provare i fatti costitutivi della propria pretesa
(cfr. Cass., n. 9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sent. n.
2436/2019; Tribunale Agrigento, sent. n. 969/2016; Tribunale di Bari, sent. n.
3333/2016; Tribunale Modena, sent. n. 391/2017).
Sempre sotto il profilo istruttorio la giurisprudenza ha ritenuto che
“…qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto
ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la
documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate
le condizioni delle parti e le loro allegazioni – può integrare la prova carente,
sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di
cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
Ed invero la giurisprudenza ha ritenuto che “per quanto il rapporto di conto
corrente sia senz'altro unitario non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e
massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e
astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del
3 conto, si imponga di disattendere comunque la domanda” (cfr. Cass., n.
11543/2019).
La Corte di Cassazione ha di recente precisato che “la parziale mancanza
degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti
posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda,
ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un rigetto
integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
Quanto ai fatti negativi – come, ad esempio l'inesistenza di una convenzione scritta tra le parti avente ad oggetto l'applicazione di interessi ultra-
legali, la mancata pattuizione in materia di anatocismo e spese, la previsione contrattuale sufficientemente specifica e dettagliata per la commissioni di massimo scoperto – trova, invece, applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
Fatta questa premessa, le domande attoree meritano accoglimento nei limiti indicati nella consulenza tecnica depositata il 24.10.2023 e nella relazione integrativa depositata il 10.6.2024, i cui contenuti si condividono per le ragioni di seguito esposte.
L'ausiliario, nell'incipit della consulenza, ha precisato che “… l'unico
conto oggetto di ricostruzione e verifica è il conto corrente n. 6964.13” poiché il conto n. 7983.58 “sebbene stipulato sotto la forma di conto corrente ordinario, in
realtà funzionava come fosse un conto anticipi”. L'ausiliario, a conferma di ciò,
ha esposto che “gli interessi non venivano mai capitalizzati nello stesso conto ma
4 calcolati e girati, con pari data valuta, sul conto corrente ordinario” (cfr. pag. 6
– 7 consulenza 24.10.23)
Conseguentemente, solo il conto ordinario n. 6964.13 è stato oggetto di analisi.
Posto ciò, il consulente ha provveduto ad effettuare due ipotesi di calcolo,
differenti solo in ordine alla espunzione (o meno) della commissione di massimo scoperto.
Questo Giudice ritiene di condividere la “ricostruzione B” in cui non viene considerata, né capitalizzata, la commissione di massimo scoperto (cfr. pag. 11 e
12 consulenza del 24.10.23).
Ed invero, in merito a detta commissione occorre ricordare che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del 29.11.2008,
n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario le considera valide solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr.
Cass., n. 870/2006).
Sul tema la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità della
clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la clausola è inserita si
sia limitato genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione, senza
specificare in quali occasioni e su quali importi ciò avrebbe dovuto aver luogo. La
nullità va dichiarata altresì per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art.
1325 c.c., per assenza di causa, visto che il servizio consistente nell'erogazione di
somme in favore del correntista anche in assenza di fido risulta già remunerato
mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati, sicché un
5 ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna ragione
giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr. Tribunale Teramo,
09/07/2019, n. 643).
Ebbene, nel caso di specie – come rilevato dall'ausiliario - la commissione di massimo scoperto (CMS) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App. Bari n. 68/2021).
Oltre all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'ausiliario ha altresì appurato che la sino al 30.6.2000, ha applicato al CP_1
rapporto di conto corrente n. 6964.13 interessi anatocistici (cfr. pag. 8 consulenza del 24.10.23).
In ordine all'anatocismo è necessario precisare che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole
anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in
vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle …” (cfr.
Cass. n.23853/2020), con la conseguenza che nel ricalcolo del saldo del conto corrente affetto da illegittima applicazione di anatocismo trimestrale non dovrà
operarsi alcuna capitalizzazione, neanche annuale (ex multis, Cass. n.
24293/2017).
6 Il consulente, dunque, sino alla data del 30.6.2000, non ha applicato alcuna capitalizzazione né degli interessi attivi né di quelli passivi.
L'ausiliario, infine, ha escluso che nel conto oggetto di analisi siano stati applicati interessi usurari o valute difformi di quelle pattuite.
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che “alla data del 12.12.2005 il saldo del conto
corrente ordinario n. 6964.13 avrebbe dovuto presentare un saldo positivo pari
ad euro + 14.453,93” e non pari a € 0,00 (cfr. pag. 12 consulenza del 24.10.2024).
Con provvedimento del 14.3.2024 è stata disposto il richiamo dell'ausiliario che – in ossequio al mandato conferitogli ed attesa l'eccezione della di CP_1
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo nel decennio anteriore alla proposizione della domanda – ha provveduto a decurtare le rimesse con carattere solutorio dal saldo ricalcolato per un ammontare complessivo di € 1.836,46, concludendo che “l'importo che l'Istituto di Credito
dovrebbe restituire al cliente ammonta ad euro 12.617,47.” (cfr. pag. 5
supplemento di consulenza del 10.6.2024).
Si precisa che il ricalcolo è stato correttamente effettuato sul “c.d. saldo
rettificato”.
Non coglie nel segno, invero, l'osservazione della resistente secondo CP_1
cui la ricostruzione del rapporto deve avvenire sulla base del “c.d. saldo banca e/o
storico”.
A tal proposito si fa rilevare che la Suprema Corte, con la sentenza n.
9141/2020 - a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione n. 3858/2021) - ha statuito che “per verificare se un
7 versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di
credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria,
occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole
anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del
correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti
del concesso affidamento”.
Ed ancora, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle
clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed
inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione
decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata
attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la
cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come
riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della
parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del
rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque
scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui
all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente
che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass. n.
7721/2023).
Si precisa, altresì, che il consulente, sulla base della documentazione versata in atti, ed in particolare degli estratti conto, ha rilevato che il conto corrente per cui
è causa risulta affidato.
8 Sul punto si osserva che – a differenza di quanto sostenuto dalla banca,
secondo cui è onere del correntista produrre in giudizio il contratto di affidamento
– “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto
corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il
correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro,
attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito,
quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154
del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo
successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il
correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127,
comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa.” (cfr. Cass. n. 34997/2023).
Passando all'analisi del rapporto di mutuo stipulato il 27.08.1996, a cui è
seguito l'atto di erogazione e quietanza del 25.10.1996, si osserva quanto segue.
L'ausiliario, dopo aver precisato che “all'epoca della stipula contrattuale,
anche se già emanata, la Legge 108 non era ancora entrata in vigore e
conseguentemente non esistono, per il periodo in cui veniva stipulato l'atto di
mutuo, i D.M. contenenti le rilevazioni dei Tassi Soglia.”, ha concluso che “il
Tasso contrattuale relativo agli interessi di mora pari al 14,40% non ha superato
il Tasso pari al 15,90%” (cfr. pag. 24 consulenza del 24.10.23). Parte_2
Ha specificato di aver – correttamente – condotto l'analisi confrontando il
“il tasso di mora pattuito in contratto con il Tasso Soglia, per la categoria mutui,
Contr presente nel D.M. emanato per la prima volta dal in data 22.03.1997”. (cfr.
24 consulenza del 24.10.23).
Ne consegue, dunque, che i tassi di mora applicati al rapporto di mutuo per
9 cui è causa sono legittimi.
Sempre in tema di usura, non merita di essere accolta la richiesta della parte attrice di richiamare il consulente per appurare se nel corso del rapporto di mutuo i tassi corrispettivi applicati hanno superato il tasso – soglia.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata, se il tasso degli interessi concordato (non eccedente quello soglia) diventa usurario nel corso del rapporto non si determina né la nullità nè l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale, né la possibilità di considerare contraria al principio di buona fede la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo quanto pattuito (cfr. Cass.
30-1-2018 n. 2311; Cass. S.U. 19-10-2017 n. 24675).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Attesa la parziale fondatezza della domanda avanzata dalla società attrice,
le spese di lite sono compensate tra le parti per la quota di ½ mentre la restante parte è a carico della convenuta;
le stesse sono liquidare – attesa l'attività CP_1
espletata dalle parti ed in applicazione del principio del “decisum” - secondo i parametri di cui D.M. n. 55/14 (per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1643/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla società attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere in favore della stessa la CP_1
somma di € 12.617,47 a titolo di saldo del conto corrente n. 6964.13, oltre interesse al tasso legale a decorrere dalla domanda giudiziale;
10 2 ) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore della società CP_1
attrice la somma (già decurtata di ½) di € 278,00 a titolo di spese vive e la somma di € 850,50 (già ridotta di ½) a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti vengono poste per ½ a carico della convenuta e per ½ a carico della CP_1
società attrice.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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