Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/05/2026, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04014/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4014 del 2026, proposto da GH MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Area 4 bis – Sportello Unico Immigrazione, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, col conseguente obbligo della PA di provvedere espressamente sull’istanza di cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa IL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. notificato e depositato il 3 aprile 2026 il ricorrente, titolare di nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma in data 27 marzo 2023, ha chiesto che si dichiari l’illegittimità dell’asserito silenzio-inadempimento serbato dalla citata Amministrazione con riferimento alla domanda di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dallo stesso presentata in data 29 gennaio 2026;
- in data 29 aprile 2026 si è costituita in giudizio la Prefettura di Roma, unitamente al Ministero dell’Interno, eccependo, con memoria depositata in data 30 aprile 2026, l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, essendo stata l’istanza definita, in data 24 marzo 2025, con provvedimento di revoca del nulla osta e di divieto di autorizzazione all’ingresso, notificato agli interessati in data 31 marzo 2025;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente sia fondata e il ricorso vada, pertanto, dichiarato inammissibile, atteso che dalla documentazione in atti risulta che, effettivamente, l’Amministrazione ha definito l’istanza di cui è causa con provvedimento di revoca del 24 marzo 2025, notificato il 31 marzo 2025 (circostanza invero non confutata da parte ricorrente), quindi antecedentemente alla notifica e al deposito del ricorso avverso il silenzio (avvenuti in data 3 aprile 2026);
- non sussiste pertanto alcuna inerzia dell’Amministrazione rispetto all’istanza del ricorrente, con la conseguenza che manca il presupposto dell’azione ex art. 31 cod. proc. amm.;
- per le considerazioni esposte, il ricorso vada dichiarato inammissibile;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
IL MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IL MO | SA RN |
IL SEGRETARIO