Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliato in, VIA ROMA, 96 FICARAZZI, presso lo studio dell'Avv.
GRECO VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1
mente domiciliata in, VIA PALAGONIA N. 102 90011 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. MOCCI MARCO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.05.2025, tenutasi in modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di leg-
ge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribu-
nale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 24/03/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desu-
mersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della com-
munio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1090/2022 pubbl. il 20.12.2022, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, do-
vendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel
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testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le par-
ti dinanzi al giudice relatore per l'espletamento di ogni accertamento neces-
sario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudi-
ziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun-
ziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in FICARAZZI , in data
07/09/2013, da , nato a ROMA (RM) in [...] Parte_1
12/05/1968 e da nata a PALERMO (PA) in [...] CP_1
09/09/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8,
parte I, dell'anno 2013;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in-
combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore come da se-
parata ordinanza.
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci-
vile del Tribunale, il 12/05/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
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Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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