Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 18538 / 2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del CE dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 18538/2019 r.g. tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1977, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di costituzione dall'Avv. Gaetano Ruggiero (C.F. ), presso C.F._2
il cui studio in Napoli, alla Via Pergolesi n. 1 elettivamente domicilia.
- Opponente
e
(P. IV , con sede in Milano, alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio De Simone (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I n. 22.
- Opposta
e
P. IV , con sede in Brescia, alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Corfù n. 102, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa in virtù della Parte_2 procura alle liti allegata alla comparsa di intervento dall'Avv. Renato Sardi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, al C.F._4
Centro Direzionale Isola F-12.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 28.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva di emettersi Controparte_1
decreto ingiuntivo nei confronti di , nonché nei Controparte_3 confronti di CE per l'importo complessivo di € 253.589,84, oltre Pt_1
interessi e spese legali del procedimento monitorio.
Parte ricorrente prospettava:
- di essere creditrice per la suddetta somma discendente dal mutuo chirografario n. 7847388 del 27.07.2017 stipulato con la CP_4
(doc. n. 3A fascicolo monitorio);
[...]
- che la richiesta di ingiunzione veniva rivolta a CE giacché Pt_1
prestava garanzia al credito oggetto di richiesta monitoria mediante contratto di fideiussione omnibus (doc. n. 4 fascicolo monitorio) stipulato in data 15.2.2016;
- che la società veniva cancellata dal registro delle Controparte_4
imprese in data 15.3.2018 ed incorporata in . Controparte_3
Con decreto n. 2324/2019, immediatamente esecutivo, emesso in data
29.3.2019, il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierno opponente di pagare alla per le causali di cui al ricorso, la somma di € 253.589,84, Controparte_1
oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del giudizio pari ad € 2.135,00 per compensi di avvocato, ed € 406,50 per esborsi oltre spese forf. 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Con atto di citazione regolarmente notificato, CE proponeva Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo instaurando il presente giudizio.
Parte opponente eccepiva la mancanza di prova del credito e, ai sensi degli artt. 212 e 214 c.p.c., contestava e disconosceva la conformità delle copie dei documenti depositati al ricorso monitorio;
la mancanza di prova del mutuo da cui discendeva il credito e dell' erogazione della domma ed eccepiva, poi, la nullità della fideiussione per essere stata redatta in violazione della normativa antitrust;
rappresentava l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e precisando che la garanzia oggetto del giudizio non fosse un contratto autonomo di garanzia, bensì una fideiussione.
Chiedeva, in conclusione, di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, data la carenza dei presupposti per l'emissione , e di accertare l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla odierna opposta.
In particolare, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus dedotta e posta a fondamento dell'azione avversa e/o la nullità delle clausole censurare dalla riproposte integralmente nella CP_5
fideiussione per cui è causa, con applicazione del dettato di cui all'art. 1957
c.c.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo solo “ ), la Controparte_1 CP_1
quale rappresentava di aver fornito adeguata prova del credito vantato e contestava le doglianze di parte opponente sul relativo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla documentazione versata agli atti giacché formulate genericamente. Quanto alla nullità della fideiussione omnibus, la CP_2
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di controparte in quanto le clausole pattuite nel contratto per cui è causa non discendono da alcuna intesa anticoncorrenziale.
Insisteva, quindi, sulla la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo (n. 2324/2019) e chiedeva di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 9.01.2020 il CE istruttore dott. Vassallo rilevava che in data 10.5.2019 la Controparte_6
provvedeva alla liquidazione della somma di € 200.000,00 in favore della giacché il credito oggetto di controversia veniva garantito dal Fondo CP_1
di Garanzia per le PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della l. 662/1996; sospendeva, quindi, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
2324/2019 ed invitava le parti a prendere posizione sulla proposta di conciliazione formulata in udienza (che prevedeva la corresponsione della somma di € 20.000,00 omnicomprensiva da parte di CE in favore Pt_1
della con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti), CP_1
con l'avvertimento che il rifiuto ingiustificato della suddetta si riversasse sul regime delle spese del presente giudizio.
Interveniva in giudizio, in data 7.10.2020, la nella qualità Controparte_2
di procuratrice speciale di la quale per effetto della cessione Parte_2
conclusa con del 20.07.2019, subentrava in tutti i diritti, Controparte_1
azioni e situazioni giuridiche vantati dalla Banca cedente nei confronti del
CE.
Concludeva chiedendo di rigettarsi l'opposizione, nonché tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2324/2019 del Tribunale di Napoli, limitatamente al minor importo quantificato da di € 54.421,59; Controparte_1
nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, condannarsi quale Parte_1
fideiussore, a pagare alla e per essa alla cessionaria del Controparte_1
credito tramite la procuratrice il minor Parte_2 Controparte_2
importo quantificato in € 54.421,59, ovvero la diversa somma maggior e/o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, quale saldo negativo del contratto di mutuo chirografario n. 7847388.
In data 28.06.2022, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 24.10.2022 il g.i.dott. Vassallo rimetteva la causa in istruttoria rilevato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di credito e sulla fideiussione spiegato da CE Pt_1
Successivamente, in data 25.11.2022, veniva conferito incarico al ctu per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica affinché venissero eseguiti gli accertamenti opportuni.
In data 5.06.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 24.11.2023, stante il rifiuto di parte opponente di sottoscrivere le scritture di comparazione, veniva dichiarata riconosciuta, ex art. 219, secondo comma, c.p.c. la documentazione versata in atti. In data 28.10.2024, la controversia de qua veniva riservata in decisione assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo (v. prot. n. 2240/2019 depositato da parte opposta).
Inoltre, va rilevata la legittimazione attiva della che agisce Controparte_2
nella qualità di procuratrice speciale di già cessionaria della Parte_2
essendo stati soddisfatti i requisiti di cui all'art. 58 del d.lgs. CP_1
385/1993, avendo correttamente provato l'inclusione del credito di cui è causa nell'ambito della cessione in blocco (G.U. n. 94/2020 doc. n. 2 fascicolo parte intervenuta), fornendo, altresì, la prova del conferimento della procura speciale di cui al Rep. n. 5695, Racc. n. 3857 del 28.7.2020 (doc. n. 1 fascicolo parte intervenuta).
Passando all'esame del merito della domanda va precisato quanto segue .
Con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis
S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, sanciti dalla
Suprema Corte (v. ex multis Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
In particolare “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001). Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni specifiche formulate dall'opponente in merito alla stipula di un contratto di mutuo da cui discenderebbe il credito vantato nei confronti del debitore principale e l'erogazione della somma , l'opposta non ha fornito alcuna prova .
Ed invero, il contratto del 27.07.2017 depositato agli atti ( v. all. 3 alla comparsa di costituzione ) non prova in alcun modo il rapporto di mutuo da cui discende la pretesa creditoria. Trattasi invero, al di là del nomen iuris utilizzato dalla di un contratto di plafond supercash rotativo che come CP_2 si legge all'art 1 “ non è una linea di credito immediatamente disponibile , ma rappresenta l'esito positivo della valutazione di merito creditizio da parte della banca ai fini della stipula dei contratti di mutuo” che potranno essere stipulati nei limiti dell'importo e della durata del contratto di plafond ( v. art
2). Inoltre, come si legge all'art 3, le condizioni dei contratti di mutuo stipulandi verranno fissati nei singoli contratti di volta in volta stipulati.
Dalla lettura del contratto de quo si evince chiaramente che la ha CP_2
concesso alla un plafond di euro 250.000,00 non CP_4 immediatamente utilizzabile, atteso che l'erogazione in concreto delle somme necessarie all'utilizzatrice doveva essere regolata, di volta in volta, a mezzo di specifici contratti di mutuo, con i quali peraltro le parti avrebbero dovuto regolare anche i tassi e le commissioni spettanti all'Istituto di credito
In sintesi, dunque, il contratto depositato dall'opposta non prova in alcun modo la stipula di un contratto di mutuo su cui si fonda il credito . Né a conclusioni di segno contrario, a fronte della specifica contestazione formulata dall'opponente anche in merito all'erogazione delle somme, conduce l'esame dei documenti contabili depositati dall'opposta ed in particolare della copia della stampa contabile riferita ad un finanziamento di cui viene riportato il numero non riconducibile in alcun ad contratto di mutuo stipulato dalle parti.
Allo stesso modo va rilevato con riferimento ai due estratti conto depositati per il periodo dal 21.05.2018 al 10.05.2019 dall'opposto ( v. 3c e 3d allegati alla comparsa di costituzione ) in cui non vi è alcun riferimento se non un numero di rapporto e una dicitura “ SOVVENZIONI DIVERSE” che possa portare a ritenersi concluso tra le parti un contratto di mutuo su cui si fonda il credito.
Alle stesse conclusioni conduce, sotto il profilo probatorio, l'esame dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. 385/93 depositato in giudizio, stante l'efficacia probatoria dello stesso limitata alla sola fase monitoria.
Ciò posto, atteso che non risulta provato in alcun modo il debito principale in relazione al quale è stata spiegata la domanda contenuta nel ricorso monitorio nei confronti dell'opposto, in qualità di fideiussiore , giusta il contratto di fideiussione ominibus stipulato in data 15.02.2026 ( v. all.to 4 alla comparsa di costituzione) , stante il carattere accessorio dell'obbligazione del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale , di cui non è stato fornita prova, l'opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 2324/2019
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CE avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 2324/2019, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
2324/2019 emesso in data 29.3.2019 nei confronti di CE;
Pt_1
Condanna in solido e n persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice speciale di
[...]
al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro
14.103,00 per compensi oltre IV, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dischiaratosi antistatario avv. Gustavo
Ruggero
Napoli, 20.03.2025 Il CE
Dott.ssa Maria Tuccillo - . SENTENZA
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