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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20918/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MASSERONI SILVIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GRANELLI MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“- vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
- assegnazione della casa coniugale sita in Carpenedolo (BS), via S. Pellico, 35, unitamente al mobilio, alla sig.ra che continuerà ad abitarla, con collocazione prevalente della figlia minore presso di Pt_1 Per_1
lei;
1 - affido condiviso della minore , la quale manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare, Per_1
con collocazione prevalente, quindi, presso la madre;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso e Pt_2
compatibilmente con gli impegni della sig.ra e con quelli, ludici e scolastici, della figlia;
Pt_1
- i coniugi rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- la figlia , maggiorenne, seppur ancora residente presso l'abitazione familiare, è economicamente Per_2
autonoma, sicché non viene previsto alcun assegno di mantenimento a carico dei coniugi;
- il sig. , si obbliga a versare, così come tuttora sta versando, entro il giorno 12 di ogni mese, un Pt_2 assegno di mantenimento a favore della figlia minore pari ad € 200,00 mensili, importo soggetto a Per_1
rivalutazione Istat annuale, mediante bonifico bancario (alle coordinate della sig.ra già in suo Parte_3
possesso), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver visionato e accettato e che si intende qui integralmente richiamato e trascritto;
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora e il signor acconsente, Pt_1 Pt_2 sin d'ora, a sottoscrivere/fornire documentazione a lui imputabile che dovesse essere richiesta alla moglie per l'ottenimento del predetto assegno;
- la sig.ra si obbliga ad adempiere agli impegni assunti al punto 6 della narrativa del presente Pt_1
ricorso, ad eccezione di quanto oggetto di modifica congiunta tra le parti, che di seguito si riporta integralmente:
Punto n. 6)
a) il sig. rinuncia espressamente a ricevere dalla signora la somma pari Parte_2 Parte_1 ad €.10.000,00, così come precedentemente pattuito, in quanto, nelle more del deposito del ricorso introduttivo, le parti hanno regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia loro pendenza economica relativa ai debiti pregressi assunti in costanza di matrimonio dalla signora nei confronti Pt_1
del marito;
b) il sig. rinuncia espressamente al trasferimento in suo favore della proprietà del veicolo Parte_2
Volkswagen Golf, targato EG415DL, tuttavia, la signora si impegna a consentire al sig. Parte_1
l'utilizzo del predetto veicolo nei giorni di domenica mattina, previo congruo preavviso e Pt_2
compatibilmente con gli impegni della signora Pt_1
2 - i coniugi prestano il proprio reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte delle competenti autorità dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne e dei passaporti per i coniugi e per la minore;
- i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica nei predetti termini espressamente pattuiti;
- le spese legali si intendono compensate tra le parti;
- ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di trascrivere l'emananda sentenza;
- le parti dichiarano, sin da ora, di prestare entrambe la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia, secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvisano (BS) in data 3.6.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvisano (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 17.4.2001 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente - e Per_2
il 21.7.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20918/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MASSERONI SILVIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GRANELLI MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“- vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
- assegnazione della casa coniugale sita in Carpenedolo (BS), via S. Pellico, 35, unitamente al mobilio, alla sig.ra che continuerà ad abitarla, con collocazione prevalente della figlia minore presso di Pt_1 Per_1
lei;
1 - affido condiviso della minore , la quale manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare, Per_1
con collocazione prevalente, quindi, presso la madre;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso e Pt_2
compatibilmente con gli impegni della sig.ra e con quelli, ludici e scolastici, della figlia;
Pt_1
- i coniugi rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- la figlia , maggiorenne, seppur ancora residente presso l'abitazione familiare, è economicamente Per_2
autonoma, sicché non viene previsto alcun assegno di mantenimento a carico dei coniugi;
- il sig. , si obbliga a versare, così come tuttora sta versando, entro il giorno 12 di ogni mese, un Pt_2 assegno di mantenimento a favore della figlia minore pari ad € 200,00 mensili, importo soggetto a Per_1
rivalutazione Istat annuale, mediante bonifico bancario (alle coordinate della sig.ra già in suo Parte_3
possesso), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver visionato e accettato e che si intende qui integralmente richiamato e trascritto;
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora e il signor acconsente, Pt_1 Pt_2 sin d'ora, a sottoscrivere/fornire documentazione a lui imputabile che dovesse essere richiesta alla moglie per l'ottenimento del predetto assegno;
- la sig.ra si obbliga ad adempiere agli impegni assunti al punto 6 della narrativa del presente Pt_1
ricorso, ad eccezione di quanto oggetto di modifica congiunta tra le parti, che di seguito si riporta integralmente:
Punto n. 6)
a) il sig. rinuncia espressamente a ricevere dalla signora la somma pari Parte_2 Parte_1 ad €.10.000,00, così come precedentemente pattuito, in quanto, nelle more del deposito del ricorso introduttivo, le parti hanno regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia loro pendenza economica relativa ai debiti pregressi assunti in costanza di matrimonio dalla signora nei confronti Pt_1
del marito;
b) il sig. rinuncia espressamente al trasferimento in suo favore della proprietà del veicolo Parte_2
Volkswagen Golf, targato EG415DL, tuttavia, la signora si impegna a consentire al sig. Parte_1
l'utilizzo del predetto veicolo nei giorni di domenica mattina, previo congruo preavviso e Pt_2
compatibilmente con gli impegni della signora Pt_1
2 - i coniugi prestano il proprio reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte delle competenti autorità dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne e dei passaporti per i coniugi e per la minore;
- i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica nei predetti termini espressamente pattuiti;
- le spese legali si intendono compensate tra le parti;
- ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di trascrivere l'emananda sentenza;
- le parti dichiarano, sin da ora, di prestare entrambe la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia, secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvisano (BS) in data 3.6.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvisano (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 17.4.2001 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente - e Per_2
il 21.7.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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