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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3215/2024
TRA nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Mastroianni, con Parte_1
Minturno (LT), alla via Appia n. 655, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_1
), al Corso Italia n. 38, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820249001723545000, notificata il 23/03/2024, con riferimento alle cartelle di pagamento, nonché agli avvisi di addebito ivi indicati, per la complessiva somma di € 46.014,68, lamentando vizi formali dell'atto impugnato, la mancata notifica degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati. Concludeva pertanto chiedendo “3) accertati i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820249001723545000, 4) per l'effetto, ordinare all'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Caserta la cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto e/o non notificato in conformità con la legislazione vigente in materia”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la resistente che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva il difetto di giur tranti nella competenza del Giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva, con
1 istanza di chiamata in causa dell' concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. CP_3
Spese vinte. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (nn. 02820120027649343001, 02820130000534364000, 02820130028355722000, 02820140006970755001, 02820140017372506000, 02820150035163078000, 02820160025996804000, 02820170021186760000), richieste a titolo di diritti annuali, IRPEF e tassa automobilistica, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura, per l'appunto, tributaria. Pertanto, la giurisdizione del giudice adito è limitata ai crediti di natura previdenziale riferiti alle annualità 2007/2013, risultanti dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Tanto premesso, il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, va rilevato che sono tardive, e dunque inammissibili, le censure per vizi formali, atteso che l'atto di opposizione è stato depositato oltre i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, previsti dall'art. 617 c.p.c. Ciò posto, preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore è la considerazione per cui la Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha di recente chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01). Inoltre, nella citata pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
2 Non può pertanto accogliersi la richiesta avanzata dall'ente riscossore, che nella comparsa di costituzione formulava istanza di chiamata in causa dell' non operando nel caso in CP_3 esame la previsione di cui all'art. 39 d.lgs. 112/1999. Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, in assenza di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' – neppure indicato quale contraddittore - il ricorso in CP_3 oggetto va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
. Ed infatti, nella vicenda in esame, la parte ricorrente
[...] timazione di pagamento notificata, al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica degli atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento e comunque, la intervenuta prescrizione del credito azionato, citando in giudizio, esclusivamente, l' . Controparte_1
Ed invero, la parte che int re una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto ritualmente convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio ad opera di parte ricorrente, che ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del predetto. Pertanto, non essendo stato citato in giudizio l'ente impositore la domanda così CP_3 come formulata non può trovare accoglimento. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per due terzi, in considerazione dei motivi della decisione, anche tenuto conto del mancato accoglimento della istanza di chiamata in causa avanzata da parte resistente, e per la restante parte si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento (nn. 02820120027649343001, 02820130000534364000, 02820130028355722000, 02820140006970755001, 02820140017372506000, 02820150035163078000, 02820160025996804000, 02820170021186760000), sottese all'intimazione opposta;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese di lite per due terzi, e condanna parte ricorrente alla refusione della parte residua in favore di , che liquida, Controparte_2 nella misura già ridotta, in € 1.60 i, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
3 Santa Maria Capua Vetere, 17/09/2025
4
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3215/2024
TRA nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Mastroianni, con Parte_1
Minturno (LT), alla via Appia n. 655, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_1
), al Corso Italia n. 38, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820249001723545000, notificata il 23/03/2024, con riferimento alle cartelle di pagamento, nonché agli avvisi di addebito ivi indicati, per la complessiva somma di € 46.014,68, lamentando vizi formali dell'atto impugnato, la mancata notifica degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati. Concludeva pertanto chiedendo “3) accertati i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820249001723545000, 4) per l'effetto, ordinare all'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Caserta la cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto e/o non notificato in conformità con la legislazione vigente in materia”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la resistente che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva il difetto di giur tranti nella competenza del Giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva, con
1 istanza di chiamata in causa dell' concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. CP_3
Spese vinte. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (nn. 02820120027649343001, 02820130000534364000, 02820130028355722000, 02820140006970755001, 02820140017372506000, 02820150035163078000, 02820160025996804000, 02820170021186760000), richieste a titolo di diritti annuali, IRPEF e tassa automobilistica, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura, per l'appunto, tributaria. Pertanto, la giurisdizione del giudice adito è limitata ai crediti di natura previdenziale riferiti alle annualità 2007/2013, risultanti dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Tanto premesso, il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, va rilevato che sono tardive, e dunque inammissibili, le censure per vizi formali, atteso che l'atto di opposizione è stato depositato oltre i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, previsti dall'art. 617 c.p.c. Ciò posto, preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore è la considerazione per cui la Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha di recente chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01). Inoltre, nella citata pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
2 Non può pertanto accogliersi la richiesta avanzata dall'ente riscossore, che nella comparsa di costituzione formulava istanza di chiamata in causa dell' non operando nel caso in CP_3 esame la previsione di cui all'art. 39 d.lgs. 112/1999. Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, in assenza di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' – neppure indicato quale contraddittore - il ricorso in CP_3 oggetto va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
. Ed infatti, nella vicenda in esame, la parte ricorrente
[...] timazione di pagamento notificata, al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica degli atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento e comunque, la intervenuta prescrizione del credito azionato, citando in giudizio, esclusivamente, l' . Controparte_1
Ed invero, la parte che int re una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto ritualmente convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio ad opera di parte ricorrente, che ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del predetto. Pertanto, non essendo stato citato in giudizio l'ente impositore la domanda così CP_3 come formulata non può trovare accoglimento. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per due terzi, in considerazione dei motivi della decisione, anche tenuto conto del mancato accoglimento della istanza di chiamata in causa avanzata da parte resistente, e per la restante parte si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento (nn. 02820120027649343001, 02820130000534364000, 02820130028355722000, 02820140006970755001, 02820140017372506000, 02820150035163078000, 02820160025996804000, 02820170021186760000), sottese all'intimazione opposta;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese di lite per due terzi, e condanna parte ricorrente alla refusione della parte residua in favore di , che liquida, Controparte_2 nella misura già ridotta, in € 1.60 i, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
3 Santa Maria Capua Vetere, 17/09/2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi