Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8587
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Sentenza 14 giugno 2002

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In tema di illeciti disciplinari non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, a nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8587
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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