Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
In tema di illeciti disciplinari non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, a nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AD OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 133 presso l'Avvocato Giulio Simeone, che unitamente all'avvocato FRANCO LAZZARONE, la difende con procura speciale del Dott. Notaio Alberto Vladimiro Capasso, ROMA 12/2/02/; REP. N. 50585;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE CUNEO;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI MINISTRO DELLA SANITÀ;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 10499/01 proposto da:
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, in persona del suo Presidente pro-tempore Dott. Renato Palanca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MASSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AD OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZIO n. 133, presso lo studio dell'Avvocato GIULIO SIMEONE, che unitamente all'avvocato FRANCO LAZZARONE la difende, con procura speciale del Dott. Notaio Alberto Vladimiro Capasso, Roma 12/2/02, REP.n.50585;
- resistente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE CUNEO;
MINISTRO SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 151/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, depositata il 16/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SIMONE GIULIO;
udito l'Avvocato ACCIAI COSTANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto principale, accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Cuneo nel 1998 ha iniziato un primo procedimento disciplinare a carico della dottoressa RA AM con il seguente addebito:
"violazione dell'art. 1 del codice deontologico e violazione dell'art. 1 della legge 175/92, per aver utilizzato fogli di ricettario con dicitura difforme ai disposti dei commi 1-2-3 e 4 della suddetta legge e precisamente fogli di ricettario datati 20.3.1997 - 14.5.1997 -19.5.1997 - 6.8.1997 - riportanti la dicitura 'Dietoterapia - Flebologia - Medicina Esteticà, branche della medicina di cui non ha conseguito la relativa specializzazione e di cui non esiste corso di specializzazione. Violazioni delle quali è recidiva".
Lo stesso Ordine nel 1999 ha iniziato un secondo procedimento disciplinare a carico della stessa dottoressa AM con l'addebito di avere violato l'art. 38 del DPR 221/50, in relazione agli artt. 1, 2, 53 secondo comma prima parte e 54 secondo comma del Codice di deontologia medica, nonché dell'art. 1 secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 175/92, "per aver utilizzato, nei rapporti con la clientela, un foglio di ricettario predisposto per la prescrizione di diete alimentari, ove viene utilizzata la dicitura "Dietoterapia", "Flebologia", "Medicina Estetica", branche della medicina di cui non ha conseguito la relativa specializzazione e di cui non esiste corso di specializzazione, con ciò anche fornendo un'informazione non veritiera: in Cuneo, in data 4.2.1999. Violazioni nelle quali è recidiva".
Il primo procedimento disciplinare si è concluso con la irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi;
il secondo con la irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi.
2. La dottoressa AM ha impugnato le decisioni davanti alla Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della sanità, sostenendo l'infondatezza dell'addebito e la Commissione, con decisione del 18 ottobre 2000, n. 151 ha inflitto all'incolpata l'unica sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi.
4. Per la cassazione della decisione la dottoressa RA AM ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso l'ordine dei medici della provincia di Cuneo, che ha proposto anche ricorso incidentale.
Gli altri intimati P.M. e Ministero della Sanità non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno depositato anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa decisione.
2. Il ricorso principale è inammissibile.
Esso, infatti, non contiene l'esposizione dei fatti ed i motivi che lo sorreggono, come richiede l'art. 366, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
3. Il ricorso incidentale è rivolto contro la determinazione della sanzione irrogata dalla Commissione centrale alla dottoressa AM.
La Commissione ha ritenuto che all'infrazione, anche se commessa sotto il vigore della legge n. 175 del 1992, si doveva applicare il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 42 del 1999 "con estensione del principio della retroattività della norma più favorevole indicato nel terzo comma dell'art. 2 del codice penale e nell'art. 3, terzo comma, del d.leg.vo n. 472 del 1997".
3.1. L'ordine di Cuneo sostiene che il richiamo all'art. 2 c.p. non è applicabile nella specie, in quanto le situazioni contemplate nelle due leggi sono diverse.
Ed aggiunge la conclusione esposta è sorretta dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, con la sentenza 3 aprile 2000 n. 4009, ha affermato il principio della non applicabilità della norma contenuta nell'art. 2 c.p. al procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei medici.
L'ordine dei medici sostiene anche che il richiamo, contenuto nella decisione impugnata, al regime delle sanzioni in materia tributaria non è corretto, in quanto è in contrasto con il principio opposto contenuto nell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 890 in tema di sanzioni depenalizzate.
3.2. L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, contenente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, dispone che gli esercenti le professioni sanitarie, indicate nell'art. 1 della legge, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
La norma è stata modificata con l'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 472, il quale ha disposto quanto segue.
Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Il terzo comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, contenente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
3.3. Questa Corte ha ripetutamente dichiarato che in tema di sanzioni disciplinari non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale, restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato: da ultimo (sent. 6 aprile 2001, n. 5141). Pertanto, in materia di responsabilità disciplinare degli esercenti le professioni professionisti sanitarie è applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione a nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.
3.4. Il ricorso incidentale, quindi, deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della sanità, affinché provveda a rideterminare la sanzione alla luce del principio ora indicato.
4. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, quello principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio, perché sia ripetuta la determinazione della sanzione. Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giustificate ragioni.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed accoglie quello incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della sanità. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002