Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15002 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 E 2 9 O R . 1 I / Z N A 4 A / - N 6 I R B 2 L T . . S P I L R I . L G P C . A E S D I R REPUBBLICA ITALIANA B L D E A A A I T D D R I 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E 3 E N 1 T T E S . A N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N I M S A ogg E bergione SEZIONE TERZA15002/02 Composta dagli IT mi Dott. Ernesto LUP - Presidente e Relatore R.G.N. 25821/01 Cron.35119 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rep. | Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 24/06/02 Consigliere- Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SE NT ENZA sul ricorso proposto da: GI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA FERRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BOSCO, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE - ricorrente Rilasciata copia legale al sig. FERRENT contro per diritti € 11 15:11-07 CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI L'ORDINE DEI MEDICI IL CANCELLIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo presidente dott. Amedeo Bianco, legale rappresentante! | pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL 2002 1420 DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO -1- CONTALDI, difeso dall'avvocato ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
PREFRA TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE TORINO;
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SALUTE;
intimati avverso la sentenza n. 109/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA emessa il 2/4/2001, depositata il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 24/06/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato BOSCO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | | Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con delibera del 28 giugno 1999 la Commissione medici chirurghi dell'Ordine provinciale di Torino irrogava al dott. Michele GL la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese per il seguente addebito disciplinare: “avere, nella sua qualità di gestore dello studio odontoiatrico di Chivasso, via Roma 3, di proprietà della Denti Italia s.r.l., ed in concorso con questa ed i suoi titolari amministratori legali rappresentanti anche della Associazione - Dentitalia, consentito, in conseguenza anche di consapevole vantaggio, la divulgazione di volantini, inserzioni pubblicitarie su giornali e periodici a 广 grande diffusione, come meglio elencati nella comunicazione 9.11.1998 alla Procura della Repubblica di Torino, senza avere preventivamente acquisito l'autorizzazione di cui alla legge 175/92 ed al fine di eludere il controllo per promuovere la struttura di propria operatività, locata dalla società stessa. Ed ancora perché con il comportamento sopra contestato, veniva meno alla regola deontologica che vieta l'indebito accaparramento di clientela, per aver consentito la divulgazione delle inserzioni di cui alla citata segnalazione contenenti promessa di gratuità di prestazioni, agevolazioni ed indicazioni di tariffe convenzionali, risultate poi impraticate. Fatti accertati in Torino nel corso del 1998”. Il ricorso proposto dal dott. GL alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato respinto con decisione depositata il 19 luglio 2001. La Commissione centrale ha osservato che l'associazione per le protesi dentarie e per la cura dei denti "Dentitalia" ha svolto “attività pubblicitaria a favore dello studio professionale in cui 3 operava" il dott. GL, "in forme ed in modalità non autorizzate, né autorizzabili ai sensi della vigente normativa in materia (legge n.175/1992 e codice deontologico)". Il fatto che il dott. GL avesse stipulato il contratto per la gestione dello studio con la "Denti Italia s.r.l.", "che era persona giuridica diversa dalla Associazione Dentitalia", non è stato considerato idoneo a fare escludere la "corresponsabilità” del sanitario, perché "ai sensi dell'art.53 del codice deontologico incombe al medico un dovere di contenere la pubblicità e le informazioni in materia sanitaria nel rispetto delle disposizioni di legge ed entro i limiti del decoro professionale". La Commissione ha, infine, osservato che 5 "l'art.81 del codice deontologico fa divieto al medico di partecipare ad n imprese che ne condizionano la dignità professionale". g Avverso la decisione della Commissione centrale il dott. Michele GL ha proposto ricorso per cassazione, a cui l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c..- Carenza ed illogicità della motivazione". Il ricorrente denunzia “una falsa applicazione della normativa inerente il divieto imposto ai medici di reclamizzare le proprie prestazioni", perché non è stata provata l'esistenza di un suo rapporto diretto con la associazione Dentitalia, che ha effettuato la pubblicità. Tale rapporto è stato desunto da indizi non concordanti e non univoci. Il ricorrente afferma di avere avuto rapporti con la società r.l. Denti Italia e 5 di avere ignorato che le stesse persone (i Verderone) fossero a capo sia della detta società che della associazione omonima. Egli aveva dedotto alla Commissione centrale che la cessione del suo studio odontoiatrico alla menzionata società era stato effettivo, e non apparente, come si era affermato nel provvedimento applicativo della sanzione, ma nessuna risposta su questa deduzione vi è stata da parte della decisione impugnata. Con riferimento, poi, all'art.81 del codice deontologico, il ricorrente osserva che egli non ha partecipato ad imprese industriali, ma ha utilizzato le strutture della società Denti Italia nei modi consentiti dal secondo comma dello stesso art.81. Il ricorrente rileva, infine, che non sussiste la violazione dell'art.53 del codice deontologico, perché "egli س ی د non ha mai fatto pubblicità, né ha consentito ad altra che la facessero in nome suo". دگی Il motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è ammesso per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione (che ha ampliato la più ristretta previsione dell'art. 19 del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, il quale, rinviando all'art.362 c.p.c., limitava il ricorso per cassazione ai motivi attinenti alla giurisdizione). Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte (costante dopo Sez. un. 16 maggio 1992 n.5888), la citata previsione costituzionale, riferita ai vizi di motivazione, comprende soltanto le ipotesi di totale mancanza di motivazione o di motivazione apparente (nelle quali si ha la nullità della decisione), e non anche il caso di motivazione insufficiente o 5 9 illogica (v., da ultimo, Cass. 26 aprile 1999 n.4160; 10 giugno 1998 n.5760; 8 giugno 1998 n. 5613). non si La motivazione della decisione impugnata sussiste e ravvisano in essa le violazioni di legge denunziate dal ricorrente. La Commissione centrale ha ritenuto provato l'illecito disciplinare contestato al dott. GL di avere violato la legge 5 febbraio 1992 n.175 per avere consentito una pubblicità sanitaria non autorizzata, ed altresì in forme e modalità neanche autorizzabili secondo la stessa legge. Ciò ha desunto dal fatto che l'attività pubblicitaria presa in esame stata effettuata a favore dello studio odontoiatrico gestito in Chivasso dal dott. Michele GL come unico operatore. Tale pubblicità é stata compiuta р о т С dalla associazione Dentitalia, la cui denominazione era analoga a quella della società (Denti Italia), alla quale il dott. GL aveva ceduto lo studio odontoiatrico in cui aveva continuato ad esercitare la professione. A prescindere dall'indagine sui rapporti effettivi esistenti tra il ricorrente, la società e l'associazione, la Commissione centrale ha ritenuto sufficienti gli indicati elementi di fatto (risultanti da “copiosa documentazione" e non contestati dal sanitario) per desumere l'inosservanza, da parte del dott. GL, del dovere di rispettare la normativa sulla pubblicità sanitaria. La decisione è corretta perché l'illecito disciplinare può essere imputato anche a titolo colposo. Deve, quindi, ritenersi irrilevante l'omissione di motivazione lamentata nel ricorso in ordine al tipo di rapporti (effettivi o apparenti) intercorsi tra il dott. GL e la società Denti Italia. 6 7 E' irrilevante anche l'altra doglianza del ricorrente relativa alla violazione dell'art.81 del codice deontologico, che, per quanto affermata nella decisione impugnata, non risulta dal capo di incolpazione. Tale parte della motivazione della decisione della Commissione centrale deve, perciò, ritenersi non corretta. L'errore è, però, irrilevante rispetto alla sanzione inflitta al ricorrente, la quale è inferiore al minimo legale previsto dall'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 (nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1999 n.42), che, per l'ipotesi di pubblicità in forme non consentite, prevede la sospensione per la durata minima di sei mesi (mentre al ricorrente è stata irrogata la sospensione per un mese). In conclusione il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del E N giudizio di cassazione. O I E Z R A A 6 2 R 8 Così deciso a Roma il 24 giugno 2002. . N 9 T I 1 S N I L / - 4 P G / I B E 6 Il Relatore e Presidente C R 2 . S L . I L R A . A D P Елицка сиро D . . D B E A L A T T I E N D R 1 E I 3 E S S 1 E T N . IL CANCELLIERE C1 E A S N I M NT TA A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 EN TA 7