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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente est.
- dott. Colladet Irene giudice
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1604/2024 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ANTINUCCI ALVISE
e
, nata il [...] in [...], assistita in giudizio dall'avv. Barbara Bastianon CP_1
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 27/08/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza pubblicata il 9.10.2024 è stata omologata la separazione personale alle condizioni concordate.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i
1 coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 31.1.2011 a La Valle Agordina (BL) dai ricorrenti, trascritto al n.1, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. l'abitazione sita in Sedico in via Martiri delle Foibe n. 2 resterà assegnata alla moglie che ivi risiederà con il figlio , assumendo su di sé l'onere di ogni spesa ed utenza. CP_2
Par Si dà atto che il sig. ha già reperito altra abitazione che conduce in locazione, ove si è
recentemente trasferito a vivere;
3. Nell'ambito della regolamentazione anche economica, dei rapporti coniugali, con il
Par presente atto Sig. si impegna a trasferire il suo 50 % di proprietà dell'abitazione
Cont coniugale alla Sig.ra senza oneri per la stessa, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, riconoscendo che gran parte del relativo prezzo d'acquisto era stata pagata dalla stessa.
4. Anche quale determinazione di piano genitoriale, i coniugi stabiliscono il figlio sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
5. I coniugi stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì ed il venerdì pomeriggio (salvo variazione dei turni lavorativi) dall'orario di fine scuola
2 sino alla sera quando lo riporterà dalla madre, con la quale consumerà la cena;
inoltre,
lo potrà tenere con sé a settimane alternate, dal sabato mattina sino al lunedì mattina,
allorchè lo accompagnerà a scuola;
quanto ai periodi di vacanza, alle ferie estive ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere con il figlio 15 gg, anche non continuativi, che concorderanno entro il 30/05 di ogni anno. Si precisa inoltre che,
d'estate frequenterà il centro estivo. Per le ferie natalizie e pasquali e i c.d. CP_2
“ponti” vige il consueto principio dell'alternanza paritaria: un anno il figlio trascorrerà
la settimana di Natale con un genitore, e l'anno successivo con l'altro: il genitore che non trascorrerà il Natale terrà con sè il figlio la settimana di Capodanno.
6. Il padre si occuperà altresì, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo diverso accordo con la madre, di portare il figlio a scuola alla mattina durante la settimana, escluso il mercoledì, giorno in cui se ne occuperà la madre, la quale provvede inoltre a recuperare il figlio da scuola, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Cont
7. Il padre si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 260,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese,
somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.01.2025; le spese straordinarie,
individuate e ripartite secondo criteri stabiliti dal protocollo in essere presso il Tribunale
di Belluno, e il vestiario e scarpe più costosi, ovvero dal costo unitario pari o superiore ad € 80,00, saranno ripartiti al 50% ciascuno, tra i genitori;
l'assegno unico sarà
accreditato alla madre che ne usufruirà per i bisogni del figlio.
Par
8. dà atto che il Sig. riconosce infine di essere debitore verso la moglie di euro
5.000,00, ricevuta in prestito da costei per l'acquisto di un immobile sito in Sardegna e si obbliga a restituire alla stessa detta somma senza interessi, entro gg 30 dalla comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
9. i coniugi danno atto che, con l'adempimento delle prescrizioni anche economiche indicate nel presente atto, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a titolo di scioglimento della comunione e/o qualsivoglia altro titolo e si dichiarano economicamente autosufficienti rinunziando reciprocamente a qualsivoglia richiesta
3 patrimoniale.
Par 10. dà atto che il sig. si impegna ad aprire, entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione, un deposito/libretto vincolato a nome del figlio e cointestato
Cont con la Sig.ra in cui verserà euro 15.000,00.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 22/05/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente est.
- dott. Colladet Irene giudice
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1604/2024 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ANTINUCCI ALVISE
e
, nata il [...] in [...], assistita in giudizio dall'avv. Barbara Bastianon CP_1
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 27/08/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza pubblicata il 9.10.2024 è stata omologata la separazione personale alle condizioni concordate.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i
1 coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 31.1.2011 a La Valle Agordina (BL) dai ricorrenti, trascritto al n.1, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. l'abitazione sita in Sedico in via Martiri delle Foibe n. 2 resterà assegnata alla moglie che ivi risiederà con il figlio , assumendo su di sé l'onere di ogni spesa ed utenza. CP_2
Par Si dà atto che il sig. ha già reperito altra abitazione che conduce in locazione, ove si è
recentemente trasferito a vivere;
3. Nell'ambito della regolamentazione anche economica, dei rapporti coniugali, con il
Par presente atto Sig. si impegna a trasferire il suo 50 % di proprietà dell'abitazione
Cont coniugale alla Sig.ra senza oneri per la stessa, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, riconoscendo che gran parte del relativo prezzo d'acquisto era stata pagata dalla stessa.
4. Anche quale determinazione di piano genitoriale, i coniugi stabiliscono il figlio sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
5. I coniugi stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì ed il venerdì pomeriggio (salvo variazione dei turni lavorativi) dall'orario di fine scuola
2 sino alla sera quando lo riporterà dalla madre, con la quale consumerà la cena;
inoltre,
lo potrà tenere con sé a settimane alternate, dal sabato mattina sino al lunedì mattina,
allorchè lo accompagnerà a scuola;
quanto ai periodi di vacanza, alle ferie estive ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere con il figlio 15 gg, anche non continuativi, che concorderanno entro il 30/05 di ogni anno. Si precisa inoltre che,
d'estate frequenterà il centro estivo. Per le ferie natalizie e pasquali e i c.d. CP_2
“ponti” vige il consueto principio dell'alternanza paritaria: un anno il figlio trascorrerà
la settimana di Natale con un genitore, e l'anno successivo con l'altro: il genitore che non trascorrerà il Natale terrà con sè il figlio la settimana di Capodanno.
6. Il padre si occuperà altresì, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo diverso accordo con la madre, di portare il figlio a scuola alla mattina durante la settimana, escluso il mercoledì, giorno in cui se ne occuperà la madre, la quale provvede inoltre a recuperare il figlio da scuola, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Cont
7. Il padre si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 260,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese,
somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.01.2025; le spese straordinarie,
individuate e ripartite secondo criteri stabiliti dal protocollo in essere presso il Tribunale
di Belluno, e il vestiario e scarpe più costosi, ovvero dal costo unitario pari o superiore ad € 80,00, saranno ripartiti al 50% ciascuno, tra i genitori;
l'assegno unico sarà
accreditato alla madre che ne usufruirà per i bisogni del figlio.
Par
8. dà atto che il Sig. riconosce infine di essere debitore verso la moglie di euro
5.000,00, ricevuta in prestito da costei per l'acquisto di un immobile sito in Sardegna e si obbliga a restituire alla stessa detta somma senza interessi, entro gg 30 dalla comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
9. i coniugi danno atto che, con l'adempimento delle prescrizioni anche economiche indicate nel presente atto, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a titolo di scioglimento della comunione e/o qualsivoglia altro titolo e si dichiarano economicamente autosufficienti rinunziando reciprocamente a qualsivoglia richiesta
3 patrimoniale.
Par 10. dà atto che il sig. si impegna ad aprire, entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione, un deposito/libretto vincolato a nome del figlio e cointestato
Cont con la Sig.ra in cui verserà euro 15.000,00.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 22/05/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
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