Sentenza 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06934/2025REG.PROV.COLL.
N. 01514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2025, proposto da:
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e Corte dei conti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IC ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Tagliaferri e Antonio Voce, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 19653 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di IC ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti hanno impugnato la sentenza n. 19653 in data 7 novembre 2024, con cui il Tar Lazio, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto dal dott. ON IC, magistrato addetto alla sezione regionale di controllo della Toscana, avverso l’atto che ha disposto la sua assegnazione d’ufficio per due anni alla sezione regionale di controllo del Lazio, a seguito di scadenza del termine decennale di permanenza e in conseguenza della sua mancata partecipazione ad una procedura per l’assegnazione ad altro ufficio.
Il dott. ON ha proposto appello incidentale con il quale ha impugnato la stessa sentenza limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza n. 1058 in data 20 marzo 2025, considerato che le questioni dedotte in giudizio richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito, è stata fissata l’udienza pubblica ed è stata sospesa, nelle more della decisione, l’esecutorietà della sentenza impugnata, anche al fine di scongiurare la proposizione di ulteriori giudizi.
In vista della trattazione le parti hanno depositato memorie conclusive.
La parte appellante ha replicato con memoria del 17 giugno 2025 e, con atto depositato in data 2 luglio 2025, ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Anche l’appellato ha chiesto la decisione sugli scritti con atto depositato il 3 luglio 2025.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il dott. ON, consigliere della Corte dei conti, è stato in servizio presso la sezione regionale di controllo per la Toscana, alla quale era stato assegnato con delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 7 marzo 2013 n. 40.
Quest’ultimo, con nota del 16 novembre 2022, gli ha comunicato che in data 12 marzo 2023 sarebbe venuto a compimento il decennio massimo di permanenza presso l’ufficio di appartenenza, al quale il medesimo sarebbe rimasto assegnato, anche in sovrannumero e con funzioni non apicali, con obbligo di attivarsi, entro sei mesi, per l’assegnazione ad altro posto in occasione delle future procedure concorsuali, onde non incorrere nell’assegnazione d’ufficio presso una sede con carenza di organico, di cui all’art. 2, commi 1 e 7, della delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 231 del 5 novembre 2019, recante approvazione del “Testo unico della delibera n. 140/CP/2018 coordinato con tutte le delibere successivamente intervenute in materia di nomine, promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti”.
Tale delibera, all’art. 2, comma 2, stabilisce che « l’assegnazione ha la durata massima di dieci anni » e, al successivo comma 7, che « il perdente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione anche a seguito di procedura concorsuale è assegnato d’ufficio, per un periodo non superiore a due anni, in una sede con carenza di organico ».
In data 17 novembre 2022 il dott. ON ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la copertura di posti di funzione a tempo pieno presso uffici regionali indicando, in ordine di preferenza, la sezione giurisdizionale regionale per la Toscana (1 posto a concorso) e la sezione regionale di controllo per l’EM RO (3 posti a concorso).
Tuttavia in data 21 novembre 2022 ha inviato via email al Consiglio di presidenza la dichiarazione di ritiro della domanda del 17 novembre 2022, di partecipazione alla procedura concorsuale indetta con circolare del 10 novembre 2022, prot.CP_CIR_0000071, ai sensi dell’art. 47, comma 3, della delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019.
Dalle graduatorie successivamente pubblicate, in cui si dà atto dell’intervenuta rinuncia, risulta che egli sarebbe risultato primo in entrambe le sedi.
Con nota prot. n. 1422 del 30 marzo 2023, adottata all’esito dell’adunanza del 29 marzo 2023, il Consiglio di presidenza ha ribadito che « in data 12 marzo 2023 è venuto a compimento il decennio massimo di permanenza della S.V. presso l’ufficio di appartenenza », comunicando al dott. ON che sarebbe comunque rimasto assegnato all’attuale ufficio sino al 12 settembre 2023; con la successiva nota prot. n. 3872 del 27 luglio 2023 la segreteria del Consiglio di presidenza gli ha comunicato che il Consiglio, nella adunanza del 25-26 luglio 2023, aveva individuato tre sedi di servizio ai fini della sua assegnazione d’ufficio ex art. 2, comma 7, della delibera citata, invitandolo a scegliere una di tali sedi e avvisandolo che, in difetto, decorsi 15 giorni, il Consiglio lo avrebbe assegnato d’ufficio a una di esse.
In data 11 agosto 2023 il dott. ON ha formulato motivata richiesta di riesame dei suindicati atti, lamentando la carenza di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, la trattazione della questione in adunanza segreta nonostante le contrarie disposizioni in materia, l’illegittimità del prospettato “trasferimento” d’ufficio per contrasto con le disposizioni operanti in materia e, comunque, l’illegittimità delle modalità di concreta individuazione del nuovo ufficio di assegnazione; ha aggiunto che nessuna delle tre sedi indicate dal Consiglio di presidenza risultava di suo gradimento, indicando solo, con riserva di eventuale impugnazione, quella della sezione controllo Lazio.
In data 20 settembre 2023 gli è stato notificato il provvedimento del Consiglio di presidenza del 20 settembre 2023, con cui è stato deliberato che « a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Consigliere IC ON è assegnato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 7, della delibera n. 231/CP/2019, al posto di funzione presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio ».
Tale provvedimento, unitamente alle ulteriori comunicazioni e alla delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 231 del 5 novembre 2019, è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio.
Nelle more della decisione del Tar, il dott. ON si è avvalso della facoltà prevista dal richiamato art. 2, comma 7, della delibera 231/2019 (il quale dispone che « Il magistrato assegnato d’ufficio può avanzare domanda di nuova assegnazione in deroga al criterio previsto dall’art. 3, comma 1 »), partecipando ad una successiva procedura concorsuale all’esito della quale, con delibera n. 199 del 2024 è stato assegnato, a domanda, alla sezione centrale del controllo preventivo sugli atti del Ministero dell’interno e della difesa con decorrenza dal 15 maggio 2024, ove presta attualmente servizio.
3. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 19653 in data 7 novembre 2024, ha accolto il ricorso in sintesi qualificando la misura impugnata come “trasferimento” d’ufficio, come tale contraria ai principi costituzionali, nonché facendo applicazione della disciplina riguardante la magistratura ordinaria e riferendosi per analogia alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Error in iudicando per motivazione errata, illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2 della delibera 231/2019.
L’amministrazione censura l’affermazione del Tar di illegittimità del provvedimento di assegnazione d’ufficio per difetto assoluto di attribuzione del potere in capo al consiglio di presidenza, sul presupposto che la disciplina sul limite di permanenza dei magistrati contabili in ciascun ufficio/funzione sia coperta da riserva assoluta di legge ai sensi degli artt. 107 e 108 della costituzione.
Richiama sia le deduzioni difensive di primo grado sia la giurisprudenza amministrativa in materia, invocata già dinanzi al Tar, entrambe non considerate, osservando che la sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria laddove, pur affermando che il Consiglio di presidenza è legittimato, al pari degli organi di autogoverno delle altre magistrature, a disciplinare i limiti temporali di permanenza dei magistrati contabili nei vari uffici, rientrando tale materia nelle competenze dell’Organo per effetto dell’art. 10 della legge n. 117 del 1988 che rinvia all’art. 13, secondo comma, numero 1), della legge n. 186 del 1982, tuttavia afferma che « l’assegnazione d’ufficio» di cui all’art. 2, comma 7, della delibera 231/19, sarebbe equivalente ad una fattispecie di «trasferimento d’ufficio» che, collocandosi « al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge», integrerebbe una « violazione del principio di inamovibilità del giudice» .
Sostiene che il Tar sarebbe pervenuto all’annullamento dell’art. 2, comma 7 cit., perché difforme negli effetti ivi previsti («… è assegnato d’ufficio … in una sede con carenza d’organico» ), rispetto a quelli stabiliti da analoghe disposizioni interne agli altri plessi magistratuali, ritenendo che tale divergenza renda equipollente « l’assegnazione d’ufficio» di cui alla censurata disposizione, ad un « trasferimento d’ufficio» non tipizzato da una « legge » e, quindi, illegittimo per violazione del principio di inamovibilità.
Tale modus argomentandi sarebbe viziato sia in fatto sia in diritto.
Evidenzia che la divergenza dell’art. 2, comma 7, cit., rispetto alle speculari disposizioni interne alle altre magistrature (ordinaria e amministrativa) consegue al peculiare assetto organizzativo interno e territoriale della Corte dei conti, che è diverso da quello dei plessi magistratuali a confronto.
Viceversa il Tar darebbe per scontato che l’articolazione interna della Corte dei conti sia identica alla propria (se non anche a quella della magistratura ordinaria), così ritenendo che, al compimento del periodo massimo di permanenza in un ufficio, il magistrato contabile possa essere spostato d’ufficio soltanto presso « altra sezione dello stesso ufficio», come « specularmente» previsto dall’omologa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Da qui discende, secondo il Tar, la dichiarata illegittimità dell’art. 2, comma 7 cit., che, diversamente dalla disciplina interna della magistratura amministrativa (e da quella della magistratura ordinaria), prevede l’assegnazione d’ufficio « in una sede con carenza d’organico» e non, invece, in « altra sezione dello stesso ufficio» (o ad altra posizione tabellare - gruppo di lavoro).
In ciò risiederebbe l’errore di fatto che vizierebbe la motivazione della sentenza.
L’articolazione interna e territoriale della Corte dei conti, infatti, è radicalmente diversa da quella dei Tar, atteso che le sezioni regionali (di controllo e giurisdizionali) della Corte (aventi sede solo nei capoluoghi di regione ex art. 1 del decreto legge n. 453 del 1993, convertito dalla legge n. 19 del 1994) non sono suddivise in “sezioni interne”, essendo ciascuna di esse un ufficio unitario ed autonomo (ad eccezione delle sole sezioni regionali di controllo per la Sicilia e la Sardegna che sono organizzate in uffici interni, distinti ed autonomi).
Al livello centrale, invece, solo la sezione del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato è strutturata in plurimi uffici interni, autonomi e distinti tra loro, a seconda dei Ministeri controllati (art. 4 della delibera delle sezioni riunite n. 14 del 2000 in G.U. n. 156/2000).
Parimenti estranea all’articolazione interna della Corte dei conti è l’organizzazione mediante « posizioni tabellari» e di « gruppi di lavoro» che è propria ed esclusiva degli uffici giudiziari ordinari (Tribunali, Corti d’appello e Corte di cassazione).
Ne consegue, a parere dell’appellante, che giammai l’art. 2, comma 7, della delibera 231 del 2019 avrebbe potuto prevedere, in caso di superamento del limite di permanenza massima, lo « spostamento » del magistrato ad altra « posizione tabellare o gruppo di lavoro», né « ad altra sezione all’interno dello stesso Ufficio» , come implicitamente ed erroneamente ritenuto dal Tar, atteso che non esistono sezioni all’interno dello stesso Ufficio, rectius sezioni all’interno delle sezioni regionali della Corte dei conti, né opera il sistema tabellare.
Partendo da un errato presupposto di fatto, il Tar sarebbe giunto ad affermazioni incongruenti anche in diritto, sotto plurimi profili.
L’art. 2, comma 7, della delibera 231 del 2019 è stato ritenuto illegittimo perché gli effetti ivi previsti alla scadenza del limite di permanenza, ossia l’assegnazione d’ufficio in una sede con carenza d’organico, sono diversi rispetto a quelli contemplati sia dall’art. 19, comma 2 bis , del d.lgs. n. 160 del 2006 « che regola, per i magistrati ordinari, la medesima fattispecie attualmente all’esame del Collegio» , sia dalla “speculare” delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che prevede, al compimento del periodo massimo, lo spostamento del magistrato ad altra sezione all’interno dello stesso ufficio.
Secondo la parte appellante sarebbe inconferente la comparazione effettuata tra le suindicate discipline.
Quanto al primo termine di paragone, il Tar non avrebbe considerato, da un lato, che il decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applica alla magistratura contabile e, dall’altro lato, il richiamo all’art. 19, comma 2 bis del citato decreto non si attaglierebbe alla fattispecie in esame, atteso che lo spostamento ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro all’interno del medesimo ufficio, invocato in sentenza, non è esportabile alla magistratura contabile per le anzidette ragioni.
Quanto al secondo termine di comparazione, la parte appellante osserva che il Tar ha annullato l’art. 2, comma 7 cit., non già per “violazione di legge” o di altra fonte primaria o secondaria (generale e/o interna all’ordinamento della Corte dei conti), bensì per violazione, implicita, della speculare delibera del 18 gennaio 2013, adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Quindi la sentenza impugnata ha annullato l’art. 2, comma 7 cit., assumendo come parametro di riferimento da una parte una fonte primaria (d.lgs. n. 160 del 2006) non applicabile alla magistratura contabile e, dall’altra, la speculare disciplina interna alla magistratura amministrativa che non riguarda la Corte dei conti.
Sarebbe errato anche il passaggio successivo del ragionamento del Tar secondo cui l’assegnazione d’ufficio ad altra sede di servizio, prevista dalla norma censurata, equivale « ad un trasferimento d’ufficio al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge e, quindi, in violazione del principio di inamovibilità del giudice» .
Premesso che l’art. 2, comma 7, della delibera 231 del 2019, parla di “assegnazione d’ufficio” e non di “trasferimento d’ufficio ”, secondo la parte appellante la differenza sarebbe non solo terminologica ma anche sostanziale.
Evidenzia che, ai sensi del citato art. 2, l’assegnazione d’ufficio è per sua natura temporanea, atteso che da una parte non può essere superiore a due anni e, dall’altra, è previsto che « il magistrato assegnato d’ufficio può avanzare domanda di nuova assegnazione in deroga al criterio previsto dall’art. 3, comma 1» , vale a dire prima dei due anni, che è il termine minimo di permanenza in un posto di funzione per maturare la legittimazione al trasferimento volontario.
Fa presente che di tale disposizione di favore si è avvalso proprio il consigliere ON che, assegnato d’ufficio alla sezione controllo del Lazio nel settembre 2023, ha poi presentato domanda di assegnazione alla sezione centrale del controllo preventivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ove, infatti, è stato assegnato nel maggio 2024, sicché la sua assegnazione d’ufficio ex art. 2, comma 7 cit., è durata appena 8 mesi.
La rilevanza di tale prerogativa di favore riconosciuta dalla disposizione in esame emergerebbe anche dal confronto con la diversa disciplina prevista dall’art. 194 del regio decreto n. 12 del 1941 (tutt’ora vigente), secondo cui il magistrato ordinario che sia stato trasferito d’ufficio, non può presentare domanda di trasferimento ad altre sedi « prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia» , al pari e non diversamente dal magistrato trasferito volontariamente.
Quindi, secondo l’ordinamento giudiziario, il trasferimento d’ufficio non solo ha una durata minima quadriennale, ma non ammette alcuna deroga di favore in punto di legittimazione ai successivi trasferimenti volontari: ciò renderebbe evidente la differenza con la “assegnazione d’ufficio” prevista dall’art. 2, comma 7 citato.
D’altra parte la stessa nozione di “trasferimento” in senso tecnico ex art. 2103 c.c. in campo giuslavoristico comporta invece, il « mutamento definitivo del luogo di lavoro» sia nell’impiego privato che in quello pubblico privatizzato (cfr. ex multis , Cass. civ. sez. lav., ord. n. 1471 del 2024).
Inoltre, nel “trasferimento d’ufficio” è il datore di lavoro, sia esso privato o in regime di diritto pubblico privatizzato, a stabilire unilateralmente, in base alle esigenze aziendali, la sede di destinazione del dipendente.
Il dott. ON avrebbe volutamente fatto scattare l’applicazione della norma censurata: infatti, nonostante i plurimi preavvisi in tal senso ricevuti e l’obiettiva possibilità di partecipare proficuamente alle numerose procedure di trasferimento a domanda, medio tempore bandite anche per posti di funzione in Toscana, nulla avrebbe fatto per evitare l’assegnazione d’ufficio, revocando anzi tutte le domande di partecipazione presentate (compresa quella per la sezione giurisdizionale Toscana che, al pari di altre procedure, avrebbe sicuramente vinto).
Ulteriore profilo di erroneità della sentenza risiederebbe nel fatto che non esiste una “legge” che preveda e disciplini, tipizzandole, le ipotesi di trasferimento d’ufficio dei magistrati contabili tant’è che il Tar si è limitato a far riferimento generico alla “legge” senza indicarne gli estremi.
Né potrebbero ritenersi applicabili alla magistratura contabile le norme di legge dettate in subiecta materia per i magistrati ordinari e riconducibili alle seguenti ipotesi: - trasferimento d’ufficio disposto dal Consiglio superiore della magistratura (Csm) per ragioni di incompatibilità parentale ai sensi degli artt. 18 e 19, del regio decreto n. 12 del 1941; - trasferimento d’ufficio disposto dal Csm per ragioni di incompatibilità ambientale e/o funzionale ai sensi dell’art. 2, del Regio decreto legislativo n. 511 del 1946; - trasferimento d’ufficio disposto dalla Sezione disciplinare del Csm quale sanzione accessoria ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006; - trasferimento d’ufficio disposto in via cautelare dalla sezione disciplinare del Csm ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 109 del 2006 o dell’art. 22, comma 1, secondo periodo, d.lgs. cit. (casistica così individuata nella delibera del Csm del 24 aprile 2024).
Ciò in quanto sarebbe pacifico che né il r.d. n. 12 del 1941 (sull’ordinamento giudiziario), né il r.d.lgs. n. 511 del 1946 (cd. legge sulle guarentigie) trovino applicazione alla magistratura contabile (se non limitatamente all’art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 sull’illecito disciplinare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 9, della legge n. 117 del 1988 e dell’art. 32 della legge n. 186 del 1982, come da prevalente giurisprudenza amministrativa in materia).
Analoga conclusione varrebbe per le ipotesi di trasferimento d’ufficio per motivi disciplinari, stante l’espressa inapplicabilità dell’intero d.lgs. n. 109 del 2006 alla magistratura contabile (v. art. 30).
Pertanto, stante la mancanza di una fonte primaria che, alla stregua di quanto previsto per la magistratura ordinaria, contempli la tassonomia dei casi di trasferimento d’ufficio dei magistrati contabili, sarebbe del tutto privo di fondamento il giudizio di “equivalenza” mancando un parametro legale di riferimento.
Il Tar avrebbe errato affermando l’“equivalenza” dell’assegnazione in esame ad « un trasferimento d’ufficio al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge» solo in ragione della difformità della disposizione impugnata rispetto a quella “speculare” prevista per la magistratura amministrativa (e ordinaria).
In subordine, ribadendo che non si tratterebbe, nel caso di specie, di trasferimento d’ufficio, la parte appellante denuncia la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che « l’attribuzione della competenza di cui all’art. 13, secondo comma, numero 1), della legge n. 186/1982, consistente nel deliberare “sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati” non può, evidentemente, ricomprendere di per sé l’ipotesi del trasferimento d’ufficio, soggetta alla garanzia costituzionale di cui agli artt. 100, 107 e 108 Cost., come sopra intesa».
Osserva la difesa erariale che, se la competenza a deliberare sui “trasferimenti” dei magistrati contabili spetta al Consiglio di presidenza ai sensi del citato art. 13, secondo comma, numero 1, della legge n. 186 del 1982 cui espressamente rinvia l’art. 10 della legge n. 117 del 1988, non si comprenderebbe perché nel novero dei “trasferimenti” non possano includersi anche i “trasferimenti d’ufficio”.
Aggiunge che sarebbe perfino opinabile che occorra una fonte primaria per disciplinare tale specifica materia per la magistratura contabile, stante il mancato richiamo dell’art. 25 della legge n. 186 del 1982 («I trasferimenti d’ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge» ) da parte dell’art. 10 della legge n. 117 del 1988, istitutiva del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Soltanto per la magistratura amministrativa, infatti, è stato espressamente previsto che la tassonomia dei casi di trasferimento d’ufficio debba essere disciplinata con legge, mancando, di contro, una disposizione analoga che riservi alla fonte primaria la disciplina dei trasferimenti d’ufficio dei magistrati contabili.
D’altra parte, se tale fosse stata l’intenzione del legislatore allorquando ha istituito il Consiglio di presidenza della Corte conti, lo avrebbe previsto espressamente con l’art. 10 della legge n. 117 del 1988, contemplando all’interno del comma 10 della suddetta norma, un rinvio espresso anche all’art. 25 della legge n. 186 del 1982: rinvio che, invece, manca del tutto.
La parte appellante, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che non sarebbe preclusiva « la garanzia costituzionale di cui agli artt. 100, 107 e 108 Cost .» su cui fa leva il Tar.
4.2. Error in iudicando per motivazione carente ed insufficiente. Violazione, falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell’art. 107 cost. sul principio di inamovibilità. Omesso esame della giurisprudenza del Consiglio di Stato in fattispecie similari.
Il Tar si sarebbe limitato a riprodurre un ampio stralcio di una pronuncia del Consiglio di Stato, peraltro richiamata in primo grado dall’amministrazione, senza considerare altre pronunce specificamente attinenti alla magistratura contabile parimenti richiamate dalla difesa erariale.
Ricorda che, secondo la giurisprudenza, va esclusa ogni valenza personale dell’inamovibilità, essendo la garanzia costituzionale riferita alla funzione magistratuale ex se considerata, a prescindere dalla sede.
Dunque non potrebbe non riconoscersi che il Consiglio di presidenza abbia salvaguardato a pieno il rispetto del principio di inamovibilità funzionale del magistrato il quale, dopo aver svolto funzioni di controllo per oltre 10 anni nella sezione regionale di controllo Toscana, è stato assegnato alla limitrofa sezione regionale di controllo Lazio (da egli scelta, sia pure come “ meno sgradita ”), conservando inalterate, quindi, le funzioni magistratuali in atto, non essendo stato egli adibito, d’ufficio, a funzioni diverse da quelle di controllo, vale a dire a funzioni giurisdizionali (giudicanti e/o requirenti), senza che vi sia stata alcuna violazione del principio di inamovibilità funzionale che non potrebbe essere declinato quale diritto all’incarico in una determinata sede.
Le argomentazioni del Tar sarebbero errate in quanto:
- la ratio dell’art. 2, comma 7 citato è da rinvenirsi nella salvaguardia del principio di rotazione e temporaneità delle assegnazioni, come pure riconosciuto nell’impugnata sentenza;
- detta ratio è la stessa a base della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi;
- identiche sono, altresì, le conseguenze previste nell’una e nell’altra ipotesi ( id est , assegnazione d’ufficio ad altro posto di funzione) a fronte dell’inerzia del magistrato all’approssimarsi della scadenza del periodo prestabilito (e a lui ben noto, perché predeterminato in via generale ed astratta dalla norma regolamentare);
- la disposizione regolamentare sulla durata temporale degli incarichi direttivi e semidirettivi, avente gli stessi effetti previsti da quella oggi sub iudice , è stata ritenuta dal Consiglio di Stato non lesiva del principio di inamovibilità, come innanzi inteso.
4.3. Error in iudicando per contraddittorietà intrinseca della motivazione.
La sentenza sarebbe contraddittoria perché, dopo aver riconosciuto il potere del Consiglio di presidenza di disciplinare i limiti temporali di permanenza dei magistrati contabili nei vari uffici, così implicitamente riconoscendo la legittimità dell’art. 2, comma 1, della delibera n. 231 del 2019 nella parte in cui stabilisce che «L’assegnazione ha durata massima di dieci anni» , inspiegabilmente ha ritenuto illegittimo il successivo comma 7, perché non essendo esso “speculare” a quanto previsto, nella stessa materia, per i magistrati amministrativi (e per quelli ordinari), esso equivarrebbe ad un trasferimento d’ufficio « al di fuori delle ipotesi tassativamente previste» da una non indicata né rinvenibile “legge”.
In tal modo il Tar pretenderebbe che la Corte dei conti preveda che, al compimento dei dieci anni di permanenza in un ufficio, il magistrato contabile che rimanga inerte, venga assegnato « ad altra sezione all’interno dello stesso ufficio» (o ad altra « posizione tabellare - gruppo di lavoro» ), che tuttavia non esistono nell’organizzazione di tale plesso giudiziario: dunque la tesi propugnata al Tar sarebbe giuridicamente impossibile.
Né sarebbe predicabile che, stante la rilevata impossibilità, il magistrato contabile permanga sine die nella stessa sezione regionale.
A seguire la parte appellante ha riproposto le difese non esaminate dal Tar.
5. L’appellato, nel resistere all’appello, sostiene che la sentenza sia corretta.
5.1. In ordine al primo motivo di appello afferma che non si potrebbe giustificare lo spostamento di un magistrato ad un altro ufficio giudiziario « in barba al principio costituzionale di inamovibilità» solo perché nella Corte dei conti gli uffici giudiziari non sono divisi in sezioni interne o gruppi di lavoro, in quanto l’unica conseguenza possibile di tale situazione sarebbe « che il magistrato resta dov’è» (pagg. 10-11 dell’appello incidentale).
Richiama in proposito il “Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111”, adottato con delibera del Csm del 13 marzo 2008, il quale stabilisce che l’applicazione della normativa ivi prevista è esclusa, tra l'altro, per il « giudice presso il tribunale ordinario composto da un’unica sezione ...; ... giudice presso la corte d’appello composta da un’unica sezione; ...» .
In secondo luogo, se la mancata articolazione degli uffici della Corte in sezioni interne o gruppi di lavoro costituisse un impedimento alla corretta applicazione del limite di durata massima delle assegnazioni, la conseguenza non potrebbe essere quella « di ritenere consentito un non previsto (dalla legge) trasferimento coatto ad altro ufficio, ma semmai quella di articolare gli uffici della Corte in sezioni interne o gruppi di lavoro, come la Corte, e segnatamente il CdP, avrebbe potuto fare (allorchè ha introdotto la disciplina della durata massima delle assegnazioni). Quindi imputet sibi di non averlo fatto» (pag. 11 id.).
Afferma che, quanto meno per gli uffici che svolgono funzioni di controllo (quale è quello dal quale l’appellato è stato trasferito), la Corte, disponendo di autonomia regolamentare (art. 4 della legge n. 20 del 1994), potrebbe strutturassi in modo diverso.
Difatti, l'organizzazione ed articolazione degli uffici della Corte che svolgono funzioni di controllo è disciplinata da un regolamento adottato dalle sezioni riunite (delibera delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 del 28 giugno 2000), tuttora vigente e ancora di recente modificato dal Consiglio di presidenza in forza della competenza regolamentare che è stata ad esso trasferita nel 2007 (cfr. delibera n. 406 del 26 novembre 2024).
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la possibilità che il magistrato trasferito d'ufficio possa avanzare domanda di nuova assegnazione in deroga all'art. 3, comma 1, della delibera n. 231 del 2019, vale a dire prima dei due anni (termine minimo di permanenza in un posto di funzione per maturare la legittimazione al trasferimento volontario) sarebbe del tutto irrilevante ai fini di escludere che quello di cui si discute sia un trasferimento d'ufficio.
Così come sarebbe irrilevante che l’appellato si sia avvalso (peraltro con espressa clausola di salvezza del ricorso) di tale possibilità.
Parimenti sarebbe irrilevante la circostanza che all’appellante sia stata offerta la scelta in (fra le molteplici sedi aventi posti vacanti) una terna di tre sedi (peraltro illegittimamente non comprendente quella più vicina di Bologna).
Oscura sarebbe l’affermazione per cui quello per cui è causa non sarebbe un trasferimento d'ufficio operato in assenza di previsione di legge per il fatto che non sarebbe stata indicata alcuna previsione di legge in tema di trasferimento d'ufficio dei magistrati contabili.
Sarebbe destituita di fondamento l'affermazione che la fattispecie - ove ritenuta, come a suo dire è, un trasferimento d'ufficio - sarebbe legittimata dalla (generica) previsione che attribuisce al Consiglio di presidenza la competenza a deliberare su assegnazioni e trasferimenti dei magistrati, visto che, in difetto di espressa previsione di legge che consenta il trasferimento (non a domanda ma) coattivo come quello de quo , troverebbero applicazione le disposizioni costituzionali e segnatamente quella di cui all'art. 107.
5.2. In ordine al secondo motivo di appello l’appellato sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante sarebbe inconferente, poiché riferita ad una fattispecie diversa da quella in esame.
5.3. Quanto al terzo motivo di appello sostiene che le due previsioni (termine massimo di permanenza e principio di inamovibilità in relazione al proprio ufficio) sarebbero tra loro compatibili, come appunto avviene con riferimento alla magistratura amministrativa e ordinaria.
5.4. A seguire l’appellato ha riproposto le censure non esaminate dal Tar.
Secondo motivo: lamenta disparità di trattamento e omessa comunicazione di avvio del procedimento, che in un altro caso era stata inviata, nonché difetto di istruttoria e di motivazione della scelta delle sedi, in relazione alla quale egli non avrebbe avuto la possibilità di interloquire.
Terzo motivo: lamenta la violazione delle regole di trasparenza in quanto la decisione impugnata è stata assunta in seduta riservata, in spregio all’art. 20 del regolamento del Consiglio di presidenza (delibera 14 febbraio 2019, n. 52), approvato ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988.
Quarto motivo: lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione poiché non si comprenderebbe in base a quale criterio sia stata individuata la sede di nuova assegnazione, non essendo stata inclusa la pur “limitrofa” ed anzi più vicina (all’attuale sede di servizio e di residenza del ricorrente) sezione di controllo EM RO, che pure presentava un tasso di scopertura superiore a quello della sezione controllo Umbria.
Infine ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale il Tar ha disposto la compensazione delle spese nonostante la soccombenza dell’amministrazione.
6. Deve essere premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento prima di esaminare i motivi di appello in modo unitario, essendo le censure formulate strettamente connesse fra loro.
L’art. 10, comma 10, della legge del 13 aprile 1988, n. 117 (legge sulla responsabilità civile dei magistrati), rubricato “Consiglio di presidenza della Corte dei conti”, dispone che « 10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186 ».
In particolare il richiamato art. 13 della legge del 27 aprile 1982, n. 186 (“Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”), al comma 2, n. 1, dispone che il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa delibera fra l’altro:
« 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati ».
La legge del 4 marzo 2009, n. 15, all’art. 11, rubricato “Corte dei conti” stabilisce, per quanto di interesse:
« 7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214…
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge… Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati… ».
7. Dal delineato quadro normativo risulta che al Consiglio di presidenza della Corte dei conti è attribuita per legge la competenza a deliberare « sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati », in forza del richiamo all’art. 13 della legge del 27 aprile 1982, n. 186 sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa, effettuato dall’art. 10, comma 10, della legge del 13 aprile 1988, n. 117.
Inoltre al Consiglio di presidenza della Corte dei conti è attribuito il potere regolamentare su proposta del Presidente.
È, dunque, nell’esercizio di tale potere regolamentare che il Consiglio di presidenza ha adottato la delibera n. 231 del 5 novembre 2019, recante approvazione del “Testo unico della delibera n. 140/CP/2018 coordinato con tutte le delibere successivamente intervenute in materia di nomine, promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti”.
L’art. 2 della suddetta delibera, al comma 1, stabilisce che « L’assegnazione dei posti, nelle sedi centrali e regionali, avviene mediante procedura concorsuale indetta, di norma, con cadenza quadrimestrale e comunque immediatamente prima delle assegnazioni di cui al successivo art. 12, integrata con i posti che si renderanno vacanti nel bimestre successivo per collocamento a riposo. L’assegnazione ha la durata massima di dieci anni ».
I successivi commi 6 e 7 dell’art. 2 dispongono inoltre:
« 6. In tutti i casi di cui ai commi 1, 2 e 5 alla scadenza il posto è messo a concorso.
7. Il perdente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione anche a seguito di procedura concorsuale è assegnato d’ufficio, per un periodo non superiore a due anni, in una sede con carenza di organico. Il magistrato assegnato d’ufficio può avanzare domanda di nuova assegnazione in deroga al criterio previsto dall’art. 3, comma 1 ».
8. Ritiene il Collegio che il potere di regolamentare quanto innanzi riportato discenda dalla competenza del Consiglio di presidenza a deliberare sulle « assegnazioni di sedi e di funzioni» nonché «su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati », di cui alla richiamata disposizione di legge.
9. Il Tar ha ritenuto illegittima tale disposizione richiamando innanzitutto la disciplina riguardante la magistratura ordinaria.
Il riferimento è all’art. 19 del d.lgs. n. 160 del 2006, il quale al comma 2 bis , dispone che « Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso ».
Quindi il Tar ha osservato che in questa ipotesi la legge, nel demandare al Csm la regolamentazione di dettaglio del principio di rotazione e temporaneità delle assegnazioni, « prevede che il superamento del limite temporale di permanenza non possa giammai comportare un trasferimento del magistrato ad un’altra sede di servizio, operando unicamente con riferimento allo spostamento ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro all’interno del medesimo ufficio, tanto che il relativo provvedimento deve essere assunto dal Capo dello stesso ».
Da ciò il primo giudice ha inferito l’illegittimità della disposizione impugnata che, al contrario, prevede che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza in un ufficio, il magistrato della Corte dei conti debba spostarsi ad altro ufficio a domanda o, in mancanza, mediante assegnazione d’ufficio.
10. Tuttavia il Tar non ha considerato che la disciplina riguardante i magistrati ordinari non si applica alle altre magistrature.
Infatti l’art. 52 del decreto legislativo n. 160 del 2006 dispone: «Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».
Dunque non è possibile, con riferimento alla fattispecie in esame, assumere come tertium comparationis e, quindi, come parametro di legittimità, la disciplina riguardante la magistratura ordinaria dal momento che la stessa, per espressa disposizione di legge, non si applica alla magistratura contabile.
Principio affermato dalla giurisprudenza anche con riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (recante la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado) le cui disposizioni si applicano, per espressa volontà del legislatore, «esclusivamente alla magistratura ordinaria» (art. 1), sicché, è stato osservato, « in assenza di limiti e vincoli derivanti dalla normazione primaria, ben può la potestà normativa secondaria spettante all’organo di autogoverno della magistratura contabile esplicarsi in tutta la sua latitudine, con il solo limite della ragionevolezza qui non superato, in un ambito che non invade la riserva affidata alla normativa di rango superiore » (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 184).
11. Neanche può essere assunta quale esempio di possibile alternativa all’assegnazione d’ufficio in questa sede contestata, la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 2 bis del citato decreto, il quale dispone che «Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».
Ciò non soltanto perché, come già posto in luce, il testo legislativo in discorso non si applica alla magistratura contabile, ma anche perché lo spostamento ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro all’interno del medesimo ufficio non è esportabile alla magistratura contabile, essendo incompatibile con la peculiare struttura organizzativa della Corte dei conti, che è diversa da quella della magistratura ordinaria: la struttura organizzativa della Corte dei conti prevede che ogni ufficio regionale è unico e non è suddiviso in sezioni, fatta eccezione per quelli della sezione del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che è strutturata in plurimi uffici interni, autonomi e distinti tra loro, a seconda dei Ministeri controllati, e per le sezioni regionali di controllo per la Sicilia e la Sardegna che sono organizzate in uffici interni, distinti ed autonomi.
12. Per analoghe ragioni non è pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa che ha previsto limiti di permanenza dei magistrati amministrativi « nella medesima sezione interna » del singolo ufficio giudiziario (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato), con conseguente eventuale spostamento ad altra sezione all’interno dell’ufficio, senza che sia prevista alcuna possibilità di trasferimento d’ufficio ad altra sede.
L’organizzazione interna della giustizia amministrativa è infatti diversa da quella della giustizia contabile.
In ogni caso non può essere assunto quale parametro di legittimità della delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, una disposizione regolamentare, interna ad altro plesso magistratuale, che non ha rango di fonte primaria.
13. Né, d’altra parte, si può predicare che la Corte dei conti debba modificare la propria struttura interna, articolando i propri uffici regionali in sezioni interne o gruppi di lavoro, soltanto per compiacere i desiderata dell’appellato di permanere ad libitum nello stesso ufficio, in spregio al principio di rotazione.
La struttura organizzativa della Corte dei conti è ben nota al magistrato che vi entra a far parte, il quale lo fa volontariamente e non per mera casualità, per di più affrontando un impegnativo concorso per esservi ammesso.
Entrare a far parte di un plesso magistratuale dunque non è un obbligo di legge, né è imposto da alcun atto autoritativo, ma è una “scelta” individuale e consapevole che, da una parte postula che anche la preferenza per una magistratura piuttosto che per un’altra sia frutto di una “scelta” ponderata e, dall’altra, che scegliendo di entrare a far parte di un ordine giudiziario se ne conosca l’organizzazione e se ne accettino le regole.
14. Chiarito che rientra nei poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti deliberare « su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati», ivi compreso stabilire che, trascorso il decennio di permanenza in un ufficio, il magistrato debba spostarsi (quindi cambiando sede o funzioni), la sentenza impugnata non può essere condivisa neanche nella parte in cui afferma che disporre l’assegnazione del magistrato ad altra sede di servizio, equivale « ad un trasferimento d’ufficio al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge e, quindi, in violazione del principio di inamovibilità del giudice ».
Ostano a tale affermazione tre ordini di considerazioni fra loro consequenziali.
14.1. Il primo è che l’assegnazione d’ufficio per cui è causa difetta in radice delle caratteristiche del “trasferimento d’ufficio”: ciò in quanto innanzitutto è temporaneo, a differenza del trasferimento che, per definizione, è permanente.
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della delibera 231 del 2019, l’assegnazione d’ufficio non può essere superiore a due anni; inoltre è previsto che « il magistrato assegnato d’ufficio può avanzare domanda di nuova assegnazione in deroga al criterio previsto dall’art. 3, comma 1» , vale a dire prima dei due anni, che è il termine minimo di permanenza in un posto di funzione per maturare la legittimazione al trasferimento volontario, disposizione, questa, di cui si è infatti avvalso l’appellato.
Quest’ultimo sostiene che, per escludere che si tratti di “trasferimento d’ufficio” sarebbe “irrilevante” sia la possibilità che a seguito di assegnazione d’ufficio si possa chiedere una nuova assegnazione in deroga al termine minimo di permanenza, sia la circostanza che egli si sia avvalso (con espressa clausola di salvezza del ricorso) di tale possibilità.
Tuttavia non spiega perché tali circostanze sarebbero “irrilevanti”, sicché le sue obiezioni restano confinate nel perimetro delle petizioni di principio.
Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostiene l’appellato, i suindicati elementi differenziano nettamente l’assegnazione d’ufficio per cui è causa dal trasferimento d’ufficio, essendo la prima una mera misura organizzativa che si rende necessaria quale extrema ratio da porre in campo per rispettare il principio di rotazione qualora non sia stato possibile, per qualsivoglia ragione, lo spostamento del magistrato a domanda.
Nel caso di specie, peraltro, non si è trattato di “impossibilità” dipendente da ragioni organizzative dell’Istituto, in ipotesi connesse alla mancanza di posti disponibili nelle sedi prescelte, bensì di una situazione provocata da una precisa scelta dell’appellato, ossia quella di revocare le domande di partecipazione agli interpelli già proposte, che, se è pienamente legittima, tuttavia esclude di per sé qualunque responsabilità del Consiglio di presidenza per le decisioni che ne sono conseguite.
14.2. Fermo restando che, secondo quanto esposto al punto che precede, nel caso di specie deve escludersi che si sia in presenza di una fattispecie di “trasferimento” d’ufficio, il secondo ordine di considerazioni è che, come correttamente osservato dalla parte appellante, manca una fonte primaria che, alla stregua di quanto previsto per la magistratura ordinaria, contempli la tassonomia dei casi di trasferimento d’ufficio dei magistrati contabili, sicché la locuzione « al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge» risulta non utilizzabile nel caso di specie.
Il Tar ha richiamato la sentenza della quarta sezione di questo Consiglio di Stato, 30 luglio 2003, n. 4407 (resa in tema di incarichi extraistituzionali ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) per sostenere la tesi secondo cui, nel caso di specie, la disposizione regolamentare censurata sarebbe contraria al principio costituzionale di inamovibilità del magistrato, perché consentirebbe un trasferimento d’ufficio al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge.
Osserva, tuttavia, il Collegio che sulla base di tale precedente è invece possibile giungere a conclusioni di segno contrario.
Ivi si legge che « nel sistema della Costituzione, non tutta la disciplina dello status del magistrato ordinario è necessariamente e direttamente riservata alla legge ordinaria.
Si fa riferimento, in particolare, a quell'attività di carattere discrezionale, che è esercitata dal C.S.M. e che spesso si estrinseca nell'adozione di atti di carattere generale, talora configurati dai commentatori come meri atti amministrativi generali, talora come attività normativa settoriale o, quanto meno, paranormativa.
Attività, questa, ritenuta ammissibile sul rilievo che lo stesso art. 105 della Costituzione prevede un sistema di garanzie articolato su diversi livelli: quello costituzionale, concernente l'assetto fondamentale della magistratura ordinaria e delle garanzie dei singoli magistrati; quello a livello di legge ordinaria, costituito innanzitutto dalla riserva di legge riguardante la materia dell'ordinamento giudiziario (istituzione e organizzazione della magistratura ordinaria: art. 102); infine quello, ulteriormente subordinato, degli atti generali, con cui il C.S.M. esercita le competenze previste dalla stessa Costituzione.
Deve dunque ammettersi, in conformità del resto a quello che è il «diritto vivente» nella materia de qua, che la riserva di legge prevista dalla Costituzione non implichi che tutta la disciplina riguardante i magistrati ordinari debba essere fissata dalla legge, dovendo riconoscersi quanto meno un compito di integrazione del sistema da parte del C.S.M..
Una tale conclusione parimenti si giustifica per le altre magistrature direttamente contemplate dalla Costituzione (art. 103) e, per quanto qui interessa, per quella amministrativa.
È già stato, infatti, osservato (Ad. gen., n. 58/93, cit.) come per dette magistrature, al contrario di quanto avviene per la magistratura ordinaria, manchino disposizioni costituzionali direttamente riguardanti l'organizzazione delle relative giurisdizioni e manca altresì il rinvio ad un complesso organico di norme di legge aventi tradizionalmente ad oggetto l'organizzazione della magistratura, cioè l'ordinamento giudiziario, con un contenuto ben definito; ancorché lo stesso costituente abbia poi posto una riserva di legge, concernente i principii generali degli ordinamenti giurisdizionali, anche per dette magistrature.
La Costituzione ha tuttavia posto, con riferimento alle altre magistrature, proprio in considerazione della inesistenza di un corpus normativo idoneo a tratteggiarle come ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 104), alcuni vincoli al legislatore ordinario.
La legge, infatti, deve assicurare, a norma dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.
E tale obiettivo, che, come si è già osservato, non è in concreto affidato alla sola legge neppure con riguardo alla magistratura ordinaria, ben può intendersi, secondo quanto ritenuto anche da parte di autorevole dottrina, come un obbligo di risultato, perseguibile anche attraverso una serie gradata di principii e norme, nonché con particolari cautele organizzative (Cons. St., ad. gen. n. 58/93, cit.).
In conclusione, dovendosi qui ribadire l’orientamento più volte richiamato, la riserva di legge in materia, assoluta con riferimento alla istituzione degli uffici giurisdizionali ed alle modalità di svolgimento della funzione giurisdizionale, non esclude invece l'integrazione del sistema da parte di altre fonti, purché coerenti con i principii costituzionali sulla posizione del giudice, tanto con riferimento all'ordine giudiziario, quanto, e a maggior ragione, per le giurisdizioni che a quello non si ricollegano e per le quali la stessa Costituzione prevede un diverso assetto e diverse modalità di assicurazione delle garanzie di indipendenza ».
Poiché, dunque, la riserva di legge non esclude l’integrazione del sistema da parte di altre fonti, segnatamente per le giurisdizioni che non si ricollegano all’ordinamento giudiziario e per le quali la stessa costituzione prevede un diverso assetto e diverse modalità di assicurazione delle garanzie di indipendenza, deve ammettersi che, in mancanza di una legge che disciplini per la Corte dei conti la tassonomia dei trasferimenti d’ufficio (fermo restando che nel caso di specie non si tratta di “trasferimento”), ben sia possibile che l’Organo di autogoverno (tale è il Consiglio di presidenza della Corte dei conti avendo il Presidente essenzialmente il potere di “proposta”), integri in via regolamentare la disciplina riguardante le assegnazioni dei magistrati in ossequio al principio di rotazione.
14.3. Il terzo ordine di considerazioni, correlato a quelli che precedono, è che non trattandosi di “trasferimento” ma, come detto, di misura organizzativa necessitata dalle suindicate contingenze, l’assegnazione d’ufficio per cui è causa non si pone in contrasto con il principio costituzionale di inamovibilità del giudice.
La conferma di tale conclusione è ritraibile proprio dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata dal Tar (Corte cost., 13 dicembre 1963, n. 156 che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 105 e 107 della costituzione, dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui dispone che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto può, su designazione del Procuratore generale, esser destinato, con decreto del presidente della Corte d'appello, a compiere temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito).
Ivi la Corte, nel ritenere conforme a costituzione la disposizione censurata, ha affermato quanto segue:
« La riserva al Consiglio superiore dei soli provvedimenti di "assegnazione" … ha poi la sua spiegazione sul piano storico nel fatto che, in base alla tradizione, soltanto i provvedimenti di carattere permanente di assegnazione della sede e delle funzioni (e non anche i provvedimenti provvisori di cui or ora si è detto) sono considerati attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati (vedansi gli artt. 6 e 7 e il titolo V dell'ordinamento giudiziario del 1941), e che al Consiglio superiore l'art. 105 della Costituzione ha appunto riservato soltanto provvedimenti attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati. È da escludere dunque che il secondo comma dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario del 1941 contrasti con l'art. 105 della Costituzione. …
Con riferimento infine all'art. 107 della Costituzione - e precisamente a quella parte di esso che conferisce ai magistrati la garanzia dell'inamovibilità (facente parte anche in passato del loro "stato giuridico": v. il D.Lg. 31 maggio 1946, n. 511) - è da osservare che tale disposizione è espressamente posta a presidio soltanto della conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico" del magistrato (e cioè della sede e delle funzioni alle quali egli sia stato permanentemente "assegnato" ai sensi dell'art. 105 della Costituzione).
La disposizione non esclude invece la possibilità che, anche senza il consenso degli interessati, siano adottati, per esigenze del servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale sono "assegnati", come pure provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti - volte ad assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale -, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali egli sia permanentemente "assegnato". Provvedimenti, tanto i primi che i secondi, i quali - come si è visto non incidono sullo "stato" dei magistrati ».
Dunque la Corte costituzionale ha escluso che la temporanea destinazione di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali egli sia permanentemente “assegnato”, incida sullo “stato” del magistrato con la conseguenza che una misura organizzativa temporanea che, per esigenze del servizio, assegni un magistrato, anche senza il suo consenso, a una sede o una funzione diversa, non contrasta con il principio di inamovibilità del magistrato.
Come è stato osservato, l’inamovibilità richiede una predeterminazione dei casi in cui il magistrato possa essere rimosso da una funzione o da una sede, in generale da una posizione, impone garanzie procedurali, richiede che i casi non siano rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione (anche dell’Organo di autogoverno), ma non impedisce in sé una regolamentazione in concreto della durata temporale della permanenza del magistrato in una data posizione, essendo l’inamovibilità una garanzia della funzione, non della persona del magistrato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2016, n. 3642).
Per tutte le suesposte considerazioni l’appello principale deve essere accolto.
15. Restano da esaminare gli ulteriori motivi non esaminati dal Tar (secondo, terzo e quarto) formulati dall’appellato in primo grado ed espressamente riproposti in appello.
15.1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo l’appellato lamentava la disparità di trattamento e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, facendo rilevare che in un caso analogo detta comunicazione era stata inviata.
Inoltre lamentava il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta delle sedi, in relazione alla quale egli non avrebbe avuto la possibilità di interloquire.
Il motivo è nel complesso infondato.
Come riportato nella narrativa, il Consiglio di presidenza, con nota del 16 novembre 2022, ha comunicato all’appellato che in data 12 marzo 2023 sarebbe venuto a compimento il decennio massimo di permanenza presso l’ufficio di appartenenza, al quale il medesimo sarebbe rimasto assegnato, anche in sovrannumero e con funzioni non apicali, con obbligo di attivarsi, entro sei mesi, per l’assegnazione ad altro posto in occasione delle future procedure concorsuali, onde non incorrere nell’assegnazione d’ufficio presso una sede con carenza di organico, di cui all’art. 2, commi 1 e 7, della delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 231 del 5 novembre 2019.
Con nota del 30 marzo 2023, adottata all’esito dell’adunanza del 29 marzo 2023, il Consiglio di presidenza ha ribadito che « in data 12 marzo 2023 è venuto a compimento il decennio massimo di permanenza della S.V. presso l’ufficio di appartenenza », comunicando al dott. ON che sarebbe comunque rimasto assegnato all’attuale ufficio sino al 12 settembre 2023.
Soltanto con la successiva nota del 27 luglio 2023 la segreteria del Consiglio di presidenza gli ha comunicato che il Consiglio, nella adunanza del 25-26 luglio 2023, aveva individuato tre sedi di servizio ai fini della sua assegnazione d’ufficio ex art. 2, comma 7, della delibera citata, invitandolo a scegliere una di tali sedi e avvisandolo che, in difetto, decorsi 15 giorni, il Consiglio lo avrebbe assegnato d’ufficio a una di esse.
In data 11 agosto 2023 il dott. ON ha formulato motivata richiesta di riesame dei suindicati atti, esponendo tutte le sue ragioni e comunque precisando, con comunicazione in pari data, che, sebbene nessuna delle tre sedi indicate dal Consiglio di presidenza risultava di suo gradimento, indicava, quantunque con riserva di eventuale impugnazione, quella della sezione controllo Lazio.
Dalla cronologia delle comunicazioni intercorse è agevole rilevare come il dott. ON fosse a conoscenza fin dal 16 novembre 2022 non solo dell’avvio del procedimento per la sua nuova assegnazione ma anche delle azioni da intraprendere e delle disposizioni applicabili.
La comunicazione è stata poi ribadita in data 30 marzo 2023.
Risulta, altresì, che egli ha avuto modo di interloquire ampiamente con l’Organo di autogoverno, avendo formulato in data 11 agosto 2023 motivata richiesta di riesame dei suindicati atti e, segnatamente, della delibera del 25-26 luglio 2023, con cui il Consiglio di presidenza aveva individuato tre sedi di servizio ai fini della sua assegnazione d’ufficio ex art. 2, comma 7, della delibera n. 231 del 2019.
Dunque il provvedimento del Consiglio di presidenza del 20 settembre 2023, con cui è stata deliberata la sua assegnazione d’ufficio al posto di funzione presso la sezione regionale di controllo per il Lazio a decorrere dalla stessa data, non è giunto “a sorpresa” bensì a conclusione di un iter durato ben venitidue mesi, durante il quale l’appellato è stato posto nelle condizioni di esercitare a pieno tutte le sue prerogative procedimentali nonché di far valere i suoi diritti.
Il fatto che, a differenza di quanto effettuato in un’altra occasione, non gli sia stata notificata una comunicazione formalmente intestata come “avvio del procedimento”, non è ragione sufficiente a connotare di illegittimità il provvedimento conclusivo.
Peraltro va rilevato che, nel verbale dell’Adunanza del 29 marzo 2023, in cui il Consiglio di Presidenza ha esaminato la questione dell’appellato concludendo per l’invio al consigliere ON della nota di sollecito, si legge « Il Presidente Silvestri informa che il collega risulta collegato in videoconferenza e quindi avrà avuto modo di apprendere direttamente lo stato della sua situazione in ordine al decorso del termine decennale e all’eventuale promozione alla qualifica superiore ».
Il che conferma ulteriormente che l’appellato non soltanto era a conoscenza del procedimento che lo riguardava ma addirittura vi partecipava in videoconferenza.
In generale le garanzie procedimentali, a partire da quelle degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6333), quale sarebbe stato un ulteriore formale avviso.
Poiché l’obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l’apporto collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora risulti che l’interessato sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’esistenza del procedimento e di interloquire con l’amministrazione.
È, pertanto, infondata la doglianza relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento così come quella di disparità di trattamento, atteso che nel caso di specie risulta documentata sia la conoscenza da parte dell’interessato sia la sua partecipazione procedimentale.
Il fatto che l’appellato, anziché inviare tempestivamente le sue “osservazioni”, abbia preferito attendere quasi l’epilogo della vicenda e formulare istanza di autotutela, è una strategia procedimentale certamente legittima che, tuttavia, comprova l’avvenuta partecipazione e di per sé esclude che siano ravvisabili i vizi denunciati.
15.2. Con il terzo motivo il ricorrente in primo grado lamentava la violazione delle regole di trasparenza in quanto la decisione impugnata è stata assunta in seduta riservata, asseritamente in contrasto con il regolamento del Consiglio di presidenza (delibera 14 febbraio 2019, n. 52), approvato ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988.
Osserva il Collegio che è vero che il suddetto regolamento stabilisce, all’art. 20, nella parte richiamata dall’appellato, che « Le sedute del Consiglio sono pubbliche …. non sono pubbliche … quando si tratti delle seguenti questioni: a) deliberazione sulla nomina del Presidente della Corte dei conti; b) nomina del Presidente aggiunto, del Procuratore generale, del Procuratore generale aggiunto e del Segretario generale; c) procedimenti disciplinari e sospensioni cautelari dal servizio; d) trasferimenti d’ufficio per ragioni d’incompatibilità ambientale; e) eventuali audizioni di candidati e le relative valutazioni svolte dal Consiglio ».
Tuttavia la disposizione aggiunge al comma 4, che « Il Presidente della Corte o chi ne fa le veci, il Procuratore generale o almeno tre componenti possono chiedere che, per specificati motivi di riservatezza, si decida in seduta non pubblica ».
Dunque la pubblicità delle sedute fatta eccezione per i casi ivi indicati, è una regola che ammette deroghe, sicché, nel silenzio degli atti sul punto, non può escludersi che la decisione sia stata assunta in seduta riservata ai sensi del riportato quarto comma.
D’altra parte l’appellato non ha neanche allegato eventuali profili di lesività ulteriori che non si sarebbero prodotti se la decisione fosse stata assunta in seduta pubblica.
In ogni caso va rilevato che tutte le adunanze in cui è stato trattato il caso dell’appellato si sono svolte in seduta riservata, come si evince dal verbale dell’Adunanza del 29 marzo 2023, ma ciò non ha leso in alcun modo il principio di trasparenza, dal momento che il consigliere ON vi ha partecipato mediante collegamento in videoconferenza.
15.3. Con il quarto motivo il ricorrente in primo grado denunciava il difetto di istruttoria e di motivazione.
Sosteneva che non sarebbe chiaro in base a quali criteri sia stata individuata la sede di nuova assegnazione, non essendo stata inclusa la pur “limitrofa” sezione di controllo EM RO, che pure, a suo dire, presentava un tasso di scopertura superiore a quello della sezione controllo Umbria.
Anche tale motivo è infondato.
Innanzitutto va osservato che il “criterio” per individuare le sedi è certamente quello della maggiore carenza di organico, quindi, in assenza di dati di segno contrario, che l’appellato non ha fornito, le sedi proposte sono state individuate appunto con tale criterio.
Il mancato inserimento della “limitrofa” sezione di controllo EM RO si spiega agevolmente con il dato storico che i tre posti di scopertura erano stati fatti oggetto dell’interpello per il quale l’appellato ha presentato domanda in data 17 novembre 2022, salvo poi ritirala in data 21 novembre 2022, nel quale sarebbe risultato primo in graduatoria.
A detta procedura risultano aver partecipato, oltre all’appellato (rinunciatario) altri tre magistrati ai quali evidentemente sono stati assegnati i posti vacanti, con la conseguenza che, alla data dell’assegnazione d’ufficio, la sezione regionale di controllo per l’EM RO non presentava più carenza di organico.
16. In conclusione, per tutte le suesposte motivazioni, l’appello principale deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere integralmente respinto il ricorso introduttivo.
17. Alla statuizione che precede consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale, con il quale l’appellato ha impugnato la sentenza del Tar relativamente alla sola statuizione di compensazione delle spese.
La reiezione del ricorso di primo grado, infatti, esclude la soccombenza dell’amministrazione, la quale giammai potrebbe essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
18. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO