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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 452 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Martina Franca alla via Alessandro Fighera n. 8, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Minardi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti, in atti,
CP_ con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indennità di disoccupazione agricola
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1156/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei Parte_1
CP_ confronti dell -volta al riconoscimento del suo diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell'anno 2016 per aver svolto n. 103 giornate, da luglio a novembre 2016, alle dipendenze dell'azienda agricola Orto Jonica s.r.l., con
1 ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla validità dei contributi versati, nonchè
CP_ volta alla condanna dell al pagamento della relativa indennità di disoccupazione agricola, oltre accessori di legge.
Regolava le spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il primo Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza proposta dall' ex art. 22 del d.l. n.7/70, convertito in l. n. 83/70, rilevando la tardività del ricorso giudiziario depositato il 18.10.2018, ossia oltre l'intero periodo previsto per la definizione in via amministrativa del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di omessa iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli pubblicato il 31.3.2017. CP_ Si duole di tale decisione l'appellante, insistendo per la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, evidenziando come, inopinatamente, il primo giudice avesse dichiarato l'inammissibilità della domanda per non essere stato impugnato nei termini di legge il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi del 2016, precisando, in fatto:
- di avere nel 2017 depositato altro ricorso giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro di
Taranto affinchè fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2012 al 2016, con richiesta di iscrizione nell'elenco relativo all'anno 2016, pubblicato nell'aprile 2017; CP_
- di avere, nel 2018, per non incorrere nella decadenza, convenuto l' nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
- di avere, nel frattempo, come già dedotto in primo grado, il Giudice del Lavoro di
Taranto, con la sentenza n. 2011/2019 del 28.5.2019, accolto la sua precedente domanda riconoscendo il suo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2012-
2013-2014-2015 e 2016 (quest'ultimo anno oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio);
2 - di avere, nel giudizio di primo grado, depositato detta sentenza, passata in giudicato,
CP_ ivi, pertanto, precisando le conclusioni e chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016. CP_ L' non contestando la precedente menzionata sentenza n. 2011/2019, costituente giudicato fra le parti relativamente al medesimo oggetto, ha dichiarato e documentato di aver già dato tempestiva esecuzione a tale sentenza, indipendentemente dall'esito che avrebbe avuto il presente giudizio e, in particolare, di aver regolarmente corrisposto, con valuta 10 luglio 2019 e prima del deposito del ricorso in appello, che invece reca la data del 23 novembre 2020, la prestazione di disoccupazione agricola del 2016, richiesta nel presente giudizio.
In secondo luogo, sotto altro profilo, rileva comunque la correttezza della sentenza qui impugnata poiché non poteva dichiarare il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola del 2016 in quanto nel ricorso di primo grado si chiedeva anche il preventivo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2016, di cui il giudice ne ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria.
La Corte, all'udienza dell'8.1.2025, ritenuta la necessità di accertamento in ordine all'effettivo pagamento di disoccupazione agricola anno 2016, ha invitato le parti a fornire documentazione dirimente, autorizzando il deposito di note entro il 12 marzo
2025, a cui solo l'appellante ha provveduto.
L'appello è fondato.
L'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, come pure rilevato dall CP_1
appellato nella sua memoria di costituzione nel presente giudizio, risulta superata dalla sentenza n. 2011/2019, in atti appellante, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto, pubblicata il 28.5.2019, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione nei termini, giusta attestazione apposta in calce, con la quale, respinta l'eccezione di decadenza, è stato dichiarato il diritto di ad essere iscritta negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza relativamente, per quanto qui interessa, agli anni 2015 e 2016 per 103 giornate in ciascun anno. CP_ Ciò posto occorre verificare se l' abbia provveduto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, come dallo stesso Istituto affermato nella sua memoria di costituzione;
circostanza fermamente contestata dall'appellante la quale, a conferma del mancato pagamento, ha allegato il prospetto, estratto dal proprio cassetto previdenziale, da cui si evince che la sua domanda di indennità di
3 disoccupazione agricola, presentata a mezzo del patronato in data 4.3.2017, riferita all'anno 2016, risulta respinta in data 27.7.2017, senza alcun seguito. CP_ Dal suo canto l' costituendosi nel presente giudizio, ha depositato la lista pagamenti riferita a diversi anni e il dettaglio pagamento, con valuta 10.7.2019, dell'indennità di disoccupazione agricola per €. 897,63, espressamente riferita all'anno 2015, corrispondente nella lista pagamenti innanzi richiamata, alla “prestazione D/S agricola CP_ anno 2019”. Null'altro ha depositato l' con specifico riferimento alla prestazione di disoccupazione agricola dell'anno 2016, nonostante apposito invito della Corte.
Pertanto, in assenza di idonea documentazione dell'avvenuto versamento da parte CP_ dell' l'appello va accolto con conseguente condanna dello stesso al CP_1 pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 per 103 giornate lavorate.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, cause di previdenza, scaglione da €.
1.101 a €.
5.200, di cui la D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 per 103 giornate lavorate, oltre interessi come per legge;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.312,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Minardi, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 23.4.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 452 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Martina Franca alla via Alessandro Fighera n. 8, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Minardi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti, in atti,
CP_ con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indennità di disoccupazione agricola
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1156/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei Parte_1
CP_ confronti dell -volta al riconoscimento del suo diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell'anno 2016 per aver svolto n. 103 giornate, da luglio a novembre 2016, alle dipendenze dell'azienda agricola Orto Jonica s.r.l., con
1 ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla validità dei contributi versati, nonchè
CP_ volta alla condanna dell al pagamento della relativa indennità di disoccupazione agricola, oltre accessori di legge.
Regolava le spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il primo Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza proposta dall' ex art. 22 del d.l. n.7/70, convertito in l. n. 83/70, rilevando la tardività del ricorso giudiziario depositato il 18.10.2018, ossia oltre l'intero periodo previsto per la definizione in via amministrativa del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di omessa iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli pubblicato il 31.3.2017. CP_ Si duole di tale decisione l'appellante, insistendo per la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, evidenziando come, inopinatamente, il primo giudice avesse dichiarato l'inammissibilità della domanda per non essere stato impugnato nei termini di legge il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi del 2016, precisando, in fatto:
- di avere nel 2017 depositato altro ricorso giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro di
Taranto affinchè fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2012 al 2016, con richiesta di iscrizione nell'elenco relativo all'anno 2016, pubblicato nell'aprile 2017; CP_
- di avere, nel 2018, per non incorrere nella decadenza, convenuto l' nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
- di avere, nel frattempo, come già dedotto in primo grado, il Giudice del Lavoro di
Taranto, con la sentenza n. 2011/2019 del 28.5.2019, accolto la sua precedente domanda riconoscendo il suo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2012-
2013-2014-2015 e 2016 (quest'ultimo anno oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio);
2 - di avere, nel giudizio di primo grado, depositato detta sentenza, passata in giudicato,
CP_ ivi, pertanto, precisando le conclusioni e chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016. CP_ L' non contestando la precedente menzionata sentenza n. 2011/2019, costituente giudicato fra le parti relativamente al medesimo oggetto, ha dichiarato e documentato di aver già dato tempestiva esecuzione a tale sentenza, indipendentemente dall'esito che avrebbe avuto il presente giudizio e, in particolare, di aver regolarmente corrisposto, con valuta 10 luglio 2019 e prima del deposito del ricorso in appello, che invece reca la data del 23 novembre 2020, la prestazione di disoccupazione agricola del 2016, richiesta nel presente giudizio.
In secondo luogo, sotto altro profilo, rileva comunque la correttezza della sentenza qui impugnata poiché non poteva dichiarare il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola del 2016 in quanto nel ricorso di primo grado si chiedeva anche il preventivo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2016, di cui il giudice ne ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria.
La Corte, all'udienza dell'8.1.2025, ritenuta la necessità di accertamento in ordine all'effettivo pagamento di disoccupazione agricola anno 2016, ha invitato le parti a fornire documentazione dirimente, autorizzando il deposito di note entro il 12 marzo
2025, a cui solo l'appellante ha provveduto.
L'appello è fondato.
L'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, come pure rilevato dall CP_1
appellato nella sua memoria di costituzione nel presente giudizio, risulta superata dalla sentenza n. 2011/2019, in atti appellante, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto, pubblicata il 28.5.2019, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione nei termini, giusta attestazione apposta in calce, con la quale, respinta l'eccezione di decadenza, è stato dichiarato il diritto di ad essere iscritta negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza relativamente, per quanto qui interessa, agli anni 2015 e 2016 per 103 giornate in ciascun anno. CP_ Ciò posto occorre verificare se l' abbia provveduto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, come dallo stesso Istituto affermato nella sua memoria di costituzione;
circostanza fermamente contestata dall'appellante la quale, a conferma del mancato pagamento, ha allegato il prospetto, estratto dal proprio cassetto previdenziale, da cui si evince che la sua domanda di indennità di
3 disoccupazione agricola, presentata a mezzo del patronato in data 4.3.2017, riferita all'anno 2016, risulta respinta in data 27.7.2017, senza alcun seguito. CP_ Dal suo canto l' costituendosi nel presente giudizio, ha depositato la lista pagamenti riferita a diversi anni e il dettaglio pagamento, con valuta 10.7.2019, dell'indennità di disoccupazione agricola per €. 897,63, espressamente riferita all'anno 2015, corrispondente nella lista pagamenti innanzi richiamata, alla “prestazione D/S agricola CP_ anno 2019”. Null'altro ha depositato l' con specifico riferimento alla prestazione di disoccupazione agricola dell'anno 2016, nonostante apposito invito della Corte.
Pertanto, in assenza di idonea documentazione dell'avvenuto versamento da parte CP_ dell' l'appello va accolto con conseguente condanna dello stesso al CP_1 pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 per 103 giornate lavorate.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, cause di previdenza, scaglione da €.
1.101 a €.
5.200, di cui la D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 per 103 giornate lavorate, oltre interessi come per legge;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.312,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Minardi, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 23.4.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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