Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2010 |
Commentari • 14
- 1. Legge di Bilancio 2019: introdotto il divieto di pubblicità sanitaria promozionalehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Nicola Spadafora e Attilio Zuccarello (Partner e Senior Associate di Tonucci …
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Giurisprudenza • 102
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/2025, n. 136Provvedimento: SENTENZA N. 136 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: GI AMOROSO; Giudici : NC VIGANÒ, Luca ANTONINI, TE PE, AN EM, EM RR, IA IA AN OR, MA D'LB, GI EL, EL AR RA, MA NI, IA RA ANDULLI, OB NI AS, NC ER MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella …Leggi di più...
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- rapporti dello stato con l'unione europea·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 216029).·
- regioni (competenza esclusiva statale)·
- regioni a statuto speciale·
- giudizio costituzionale in via principale·
- regioni·
- limiti all’esercizio delle proprie potestà legislative·
- loro identificazione·
- motivazione·
- necessità di rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale·
- lamentata violazione delle proprie competenze amministrative e del principio di leale collaborazione·
- divieto di motivazione meramente assertiva. (classif. 113003).
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ((, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali)) .
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all' articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1. - Art. 2. null a osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritto il richiedente. Quando l'attivita' a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta e' rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanto dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
((3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'.)) - Art. 3. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)) . Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.