Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07 maggio 2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 240/2020, alle ore 11,05 sono comparsi gli Avv.ti Daniela
Maira per delega dell'Avv. MICALI FRANCESCO, per parte attrice e l'Avv.
ARASI SIMONA per parte convenuta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'Avv. Maira, in particolare, insiste nell'eccezione di tardività del deposito delle note di controparte, e nelle richieste istruttorie per come formulate in atti;
l'Avv. Arasi contesta chiedendo eventualmente la remissione in termini avendo depositato tempestivamente opponendosi alle richieste istruttorie sulle quali il giudice si è già pronunziato con ordinanza non reclamata;
è presente ai fini della pratica legale la dott.ssa Per_1
[...]
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 07.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 240/2020
TRA
nata l'[...] a [...] Parte_1
(ME) (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MICALI C.F._1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina,
Via XVVII Luglio n. 34, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARASI SIMONA ed P.IVA_1
n. 29 giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.05.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Comune di perché ne fosse accertata la Controparte_1 responsabilità per l'incidente occorso in data 23.07.2019, con conseguente condanna al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non dalla stessa subito, nella misura documentata o in quella che sarebbe risultata in corso di causa.
L'attrice, in particolare, rappresentava che in data 23.07.2019, intorno alle ore 10:50, mentre stava attraversando a piedi la strada pubblica, Via Madonna del
Tindari all'altezza dello slargo della piazzetta, era rovinata in terra, a causa della presenza di un anomalo avvallamento tra il marciapiedi ed il manto stradale, non adeguatamente segnalato e, ha riportato lesioni personali.
evidenziava, inoltre, che la caduta si era verificata a causa Parte_1 dell'inevitabile insidia costituita dall'anomalo avvallamento del manto stradale, pertanto, l'evento lesivo occorso era addebitabile esclusivamente al
[...]
, quale ente proprietario della strada e responsabile ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c, poiché non ha diligentemente svolto il proprio compito di ordinaria manutenzione, anche in considerazione del fatto che trattasi di un marciapiede, situato in prossimità di una piazzetta del centro cittadino e, quindi, deputato al costante calpestio pedonale.
Esponeva, poi, che in conseguenza della rovinosa caduta era stata soccorsa da alcuni passanti che hanno provveduto ad allertare il 118, nonché i Vigili Urbani di lì a poco intervenuti sul posto ed, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Piemonte, ove le era stata riscontrata “frattura esposta alla testa dell'omero SN”.
Proseguiva, poi, rilevando che all'esito dell'intervento e delle terapie prescritte,
l'attrice ha riportato postumi invalidanti che hanno determinato un'invalidità permanente pari all'8%, inoltre, considerata l'indennità giornaliera prevista per i giorni di invalidità temporanea totale e parziale nonché le spese mediche all'uopo affrontate, il danno biologico ammonterebbe a complessivi € 21.730,44. , inoltre, aggiungeva che, con pec del 31.07.2019, aveva Parte_1 denunciato il sinistro al Comune di invitandolo a risarcire i Controparte_1 danni subiti e subendi, ma senza alcun riscontro.
Per tutto quanto sopra, l'attrice deduceva la responsabilità esclusiva del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. Controparte_1
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il si Controparte_1
è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e, veniva decisa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la disciplina in tema di responsabilità della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza ha affermato che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività non può a priori essere esclusa per le PP.AA. (Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 15384/2006).
Tale responsabilità ex art 2051 c.c. è applicabile agli Enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito rispetto “alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada”, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. n. 21233/2013).
Ebbene, secondo la giurisprudenza prevalente, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
b) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato;
c) che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte dei terzi, non possono determinare, come affermato dalla giurisprudenza unanime (Cass., 26.09.2006 n. 20823; Cass., 04.12.1998, n. 12314; Cass.,
07.10.1998, n. 9915; Cass., 25.6.1997, n. 5670), l'automatica esclusione del rapporto di custodia e della responsabilità della P.A. per i danni cagionati dalla cosa, costituendo, al contrario, meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va, però, verificata caso per caso dal giudice di merito.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non sono emersi elementi dai quali desumere l'esclusione del rapporto di custodia tra il Controparte_1
e il tratto stradale sul quale il sinistro si è verificato. Deve, pertanto,
[...] ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il tratto stradale ove si è verificato il sinistro ed il convenuto.
Sotto altro profilo, una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato”(v. Cass. Civ., 22.10.2013 n. 23919; Cass. 15.10.2010 n.
21328; id. Cass. Civ. 22.04. 2010 n. 9456).
Ne discende che con riferimento all'onere della prova la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che la parte attrice deve provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (presenza di irregolarità nel manto stradale) e l'evento lesivo (caduta) ed il convenuto, per liberarsi, dunque, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez.
III n.20317 del 20.10.2005; Cass. civ. sez.III n.376 del 11.01.2005).
L'Ente pubblico, proprietario della strada su cui è avvenuto il sinistro per l'omessa o insufficiente manutenzione del bene demaniale, si presume, dunque, responsabile dell'evento dannoso, salvo che fornisca la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c., consistente sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile, né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada (nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza), sia nella condotta dello stesso danneggiato che abbia omesso di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cfr., ex multis, Cass. n. 6407/2016; Cass. n. 3793/2014; Cass. n. 2459/2009).
A questo proposito deve, tuttavia, sottolinearsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Tanto premesso, si rileva che l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta in atti non consentono di ritenere adeguatamente provata la dinamica dell'evento, così come descritta da parte attrice e, dunque, il nesso di causalità tra la presenza di una sconnessione del manto stradale ed il danno lamentato dall'attrice.
Invero, nessuno dei testimoni di parte attrice assunti in corso di causa ha dichiarato di aver assistito alla caduta della stessa.
In particolare, il teste , assunto all'udienza del 06.10.2023 ha Testimone_1 dichiarato “io mi trovavo alla guida della mia auto con le mie figlie ed ho visto la sig.ra che camminava sulla via Madonna del Tindari al ritorno Parte_1 dopo avere fatto le mie commissioni sono ripassata ed ho visto la sig.ra che era accasciata a terra e mi sono fermata”. Parte_1
Dalle prove testimoniali nulla è emerso in ordine alla imprevedibilità/invisibilità della pretesa insidia, atteso che i testi di parte attrice hanno confermato l'articolato di prova in cui si fa riferimento ad una buca esistente sul marciapiede, sebbene hanno specificato che la buca era visibile, mentre invece hanno riferito che l'attrice abitava vicino al punto in cui è caduta: “Il punto dove è caduta la sig.ra è vicino a casa sua circa 700 metri”, come riferito dal teste Parte_1 [...]
(cfr. verbale 06.10.2023 pag. 2). Tes_1
Va poi osservato che la deposizione dei testi di parte attrice risulta smentita dalla documentazione fotografica prodotta sia dall'attrice che dal ed, altresì, CP_1 dai testi dell'Ente convenuto. Peraltro, il teste ha riconosciuto nella documentazione fotografica Testimone_2 il luogo della caduta, dove non risulta una buca lungo il marciapiede, ma una irregolarità del manto stradale sotto il marciapiede, perfettamente raffigurata nelle foto (cfr. verbale 06.10.2023 pag. 2).
Si rileva, inoltre, che dall'esame complessivo delle testimonianze, sia di parte attrice che di parte convenuta deve dichiararsi non provata l'esistenza, al momento dell'evento, di strisce pedonali in prossimità del luogo ove la caduta si sarebbe verificata.
Pertanto, con riferimento alla circostanza dedotta dal convenuto,
[...]
, in base alla quale l'attrice non avrebbe prestato la dovuta Controparte_1 attenzione nell'attraversamento della strada, poiché avvenuto non su strisce pedonali, non può ritenersi che il pedone abbia adottato un comportamento contrario alle norme del Codice della Strada e, più segnatamente a quella relativa all'obbligo di servirsi degli attraversamenti pedonali, ex art. 190 comma 2 Codice della Strada.
Tuttavia, alla luce delle condizioni dei luoghi, di cui la non poteva non Parte_1 essere consapevole, la presenza di una buca (o meglio di un'anomalia del manto stradale sotto e non sopra il marciapiede, come risulta dalle foto allegate) non può considerarsi un pericolo occulto e imprevedibile, tenuto conto della conoscenza della zona dell'attrice e delle buone condizioni di visibilità.
Le osservazioni che precedono rivestono, dunque, un rilievo decisivo per escludere qualsiasi possibilità di attribuire al la Controparte_1 responsabilità dell'evento dannoso. Invero, ben avrebbe dovuto l'attrice essere cosciente delle criticità del luogo, emerse in modo sommario anche dalla prova testi espletata, che non possono certamente considerarsi inaspettate per un soggetto che percorre abitualmente una certa strada.
È pacifico, infatti, che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art.
2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.” (cfr
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, n.12174) e ciò proprio con particolare riferimento a presunte insidie in prossimità dell'abitazione del danneggiato che l'ordinaria diligenza impone di prevedere. Deve, dunque, ritenersi non configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché gli elementi sopra delineati escludono la configurabilità in loco di un pericolo occulto ed imprevedibile.
L'attrice danneggiata, infatti, avrebbe dovuto fornire la prova del nesso di causalità tra il danno e la res. Avrebbe dovuto, cioè, dimostrare l'attitudine del dislivello del manto stradale a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad esso connaturato. In assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può sussistere.
In secondo luogo, è ormai principio granitico quello in base al quale, gli utenti della strada sono gravati, sulla base del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale la condotta del danneggiato, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza volta a prevenire o a ridurre le possibilità di causazione del danno, può incidere sul nesso causale, limitando o escludendo la responsabilità della P.A. (Cfr. Cass. n. 12174/2016; Cass. n. 9546/2010).
Ed infatti, qualora la res oggetto di custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve, altresì, dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
A tal proposito, assume preminente rilievo, oltre alle dichiarazioni testimoniali predette, la relazione redatta dalla Polizia Municipale di dalla Controparte_1 quale emerge che il fondo stradale al momento dell'occorso si presentava asciutto, vi erano buone condizioni meteo e buona visibilità, elementi tutti idonei ad evitare il sinistro.
Ne discende che, nel caso di specie, va ritenuto che un utente di ordinaria diligenza, trovandosi nella medesima situazione e considerate le condizioni di luce, l'assenza di strisce pedonali in quel punto e, la circostanza che si trattasse di un tratto noto, in quanto vicino alla propria abitazione, ben avrebbe potuto avvistare la presenza dell'asserito dislivello ed evitarlo.
Ne deriva che non risulta provato il nesso di causalità, ovvero che parte attrice sia caduta per effetto di una specifica disconnessione dell'asfalto né la responsabilità del pertanto, la domanda attorea deve essere Controparte_1 rigettata.
Sulla base, infatti, dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione, deve riconoscersi il risarcimento dei danni connessi a tale mancata diligenza solo in presenza di una prova certa in ordine al nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
A tal uopo, i giudici di legittimità hanno statuito il principio secondo cui: “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dal comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno” (Cass. n. 584/2001). Deve, analogamente, rigettarsi la domanda dell'attrice avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice, infatti, non ha neppure assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato l'insidiosità della situazione e la non prevedibilità e evitabilità del pericolo, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si era verificato.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si osserva che la prova offerta da parte attrice circa l'effettiva verificazione dell'evento lesivo così come descritto nell'atto di citazione e circa la colpa dell'Ente è carente.
In presenza di tutte le suesposte argomentazioni, la domanda di parte attrice deve essere, integralmente, rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza e gravano su e in favore del Parte_1
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 07 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna