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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 518/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ed (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Floriana Gigli, giusta procura in atti;
[...]
- PARTE ATTRICE - contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Scala, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
(c.f. ); Controparte_2 C.F._3
- PARTE CONVENUTA contumace -
Conclusioni:
Parte attrice: “NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai vizi e ai danni causati dai lavori eseguiti dalla non a regola d'arte e in totale dispregio della normativa vigente e Controparte_1 delle regole del buon costruire, con l'omessa vigilanza del Direttore dei lavori Controparte_2 nell'immobile sito in Via Marche n. 21 a Santa Marinella, di proprietà degli attori per le motivazioni, argomentazioni e produzioni di cui agli atti della presente difesa;
2) dichiarare tenuti i convenuti al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannare
i medesimi, in via solidale, al pagamento a favore degli attori, delle seguenti somma di € 20.035,00 corrispondente al costo delle opere necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi;
o comunque una somma non inferiore ad € 12.200,00 (oltre emolumenti di fatturazione;
3) sempre in via principale condannare, in via solidale, i convenuti alla ripetizione della somma di
€ 18.700,00 versata dai committenti alla in acconto, per lavori non utilizzabili;
Controparte_1
4) sempre in via principale condannare, in via solidale, i convenuti alla restituzione dell'importo di
€ 1.678,35, versato dagli attori a titolo di onorari spettanti all'Ing. in qualità di Controparte_3
CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, R.G.
881/2022, Giudice Dott. Daniele Sodani;
dell'importo di € 118,50 a titolo di contributo unificato
Pagina 1 versato nell'ambito del procedimento per ATP;
dell'importo di in € 1.645,50, versato dagli attori all'Avv. Gigli a titolo di spese di lite relative al medesimo procedimento, dell'importo di € 3.752,00 versato dagli attori all'Arch. a titolo di onorario per l'attività di CTP;
Controparte_4
5) condannare, in via solidale, i convenuti al risarcimento in favore degli attori del danno psico- fisico subito dagli stessi a causa della condizione di disagio, limitazione e pericolo nell'abitare il proprio immobile a causa della condotta illecita imputabile alle parti convenute, chiedendo una liquidazione in via equitativa;
6) oltre interessi e rivalutazione monetaria delle predette somme, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Parte convenuta “Rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed Controparte_5 in diritto e non provate. Con vittoria di spese di lite oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Scala, difensore antistatario”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 3.2.2023, ed Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l'impresa (di seguito per brevità anche solo
[...] Controparte_5
“ ) e il geom. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai vizi e danni causati dai lavori eseguiti dalla non a regola d'arte e in totale dispregio della normativa vigente e Controparte_1 delle regole del buon costruire, con l'omessa vigilanza del Direttore dei lavori Controparte_2 nell'immobile sito in Via Marche n. 21 a Santa Marinella, di proprietà degli attori e di cui all'espositiva del presente atto di citazione;
2) dichiarare tenuti i convenuti al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannare
i medesimi, in via solidale, al pagamento a favore degli attori, delle seguenti somma di € 20.035,00 corrispondente al costo delle opere necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi;
ovvero, in via subordinata, la somma di € 12.200,00 (oltre emolumenti di fatturazione);
3) sempre in via principale condannare, in via solidale, i convenuti alla ripetizione della somma di
€ 18.700,00 versata dai committenti alla in acconto, per lavori non utilizzabili;
Controparte_1
4) sempre in via principale condannare, in via solidale, i convenuti alla restituzione dell'importo di
€ 1.678,35, versato dagli attori a titolo di onorari spettanti all'Ing. in qualità di Controparte_3
CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, R.G.
881/2022, Giudice Dott. Daniele Sodani, dell'importo di in € 1.645,50, versato dagli attori all'Avv.
Gigli a titolo di spese di lite relative al medesimo procedimento, dell'importo di € 3.752,00 versato dagli attori all'Arch. a titolo di onorario per l'attività di CTP;
Controparte_4
5) condannare, in via solidale, i convenuti al risarcimento in favore degli attori del danno psico- fisico subito dagli stessi a causa della condizione di disagio, limitazione e pericolo nell'abitare il proprio immobile a causa della condotta illecita imputabile parti convenute, chiedendo una liquidazione in via equitativa;
Pagina 2 6) oltre interessi e rivalutazione monetaria delle predette somme, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno rappresentato:
- di essere proprietari di un immobile, sito a Santa Marinella in via Marche n. 21, identificato al
C.F. del Comune di Santa Marinella al foglio 12, particella 590, sub. 1; CP_
- di aver affidato in appalto alla società a giugno 2021, l'esecuzione di lavori edili CP_1 volti alla realizzazione di una “intercapedine” intorno al fabbricato, come indicato nell'elaborato grafico predisposto dal geom. più in dettaglio consistenti Controparte_2
“nella realizzazione di uno scavo a sezione obbligata con taglio verticale del terrapieno sui lati ovest e sud del giardino e nella realizzazione di una paretina a sostegno del suddetto terrapieno, con relativo massetto di fondazione, nonché nella predisposizione di alcune aperture (per una finestra ed una porta) in corrispondenza delle sostruzioni murarie e delle relative fondazioni sul lato ovest del villino in oggetto”;
- di aver nominato direttore dei lavori il geom. (collaboratore dell'impresa Controparte_2 convenuta), al quale era stato affidato l'incarico di elaborare il progetto e il computo metrico nonché di procedere all'asseveramento e al deposito di tutti i titoli edilizi necessari;
- che per l'esecuzione dei lavori la aveva chiesto la somma di € 25.000,00, come da CP_1 computo metrico del 4.6.2020, e che a saldo delle fatture nn. 18/00 del 21.6.2021 e 24/00 del
31.7.2021 era stato versato il complessivo importo di € 18.700,00;
- che ad agosto 2021 la aveva improvvisamente interrotto i lavori, lasciando il cantiere CP_1 privo di precauzioni di sicurezza;
- che dalla seconda metà del mese di settembre del 2021 si erano manifestati dei danni nelle aree interessate dai lavori;
- che, dietro sollecitazione degli attori, il geom. aveva consegnato a questi ultimi “le CP_2 ricevute di consegna delle comunicazioni pec del 23/06/2021 e del 16/12/2021, a suo dire, inoltrate all'Ufficio Urbanistica del Comune di Santa Marinella e aventi come oggetto
“CONSEGNA: Scia in via Marche propr. ” (All. n. 7), con ciò rassicurando gli Parte_1 istanti sulla presentazione della domanda urbanistica, nonché altro computo metrico con
l'elenco delle lavorazioni e completo anche delle relative quantificazioni (All. n. 8), mancanti nel primo documento consegnato” (così in citazione);
- che ad ottobre 2021 la aveva ripreso i lavori, per poi abbandonare definitivamente il CP_1 cantiere pochi giorni dopo, senza adottare alcun accorgimento utile ad evitare che l'acqua piovana accumulata nello scavo defluisse all'esterno;
- che dalla perizia di parte predisposta dall'arch. emergeva lo stato di dissesto Controparte_4 statico del fabbricato e la difformità rispetto alle regole dell'arte e alle norme vigenti dei lavori eseguiti dalla CP_1
Pagina 3 - che la condizione di dissesto statico era stata verificata anche dai Vigili del Fuoco, i quali in data
11.5.2022 erano intervenuti sul luogo, constatando altresì il manifestarsi di crepe e fessurazioni nei muri portanti e nel pavimento;
- che si era resa necessaria l'introduzione davanti all'intestato Tribunale di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (r.g. 881/2022), nell'ambito del quale il CTU nominato, ing.
aveva concluso che “i lavori eseguiti da non sono a regola Controparte_3 Controparte_1
d'arte, ma realizzati in totale spregio della normativa vigente e delle regole del buon costruire”, come da relazione del 12.8.2022;
- che il CTU aveva altresì verificato di “non aver rinvenuto, presso il Comune di Santa Marinella, la documentazione trasmessa via pec da in data 23.06.2021 con oggetto Controparte_2
“Scia in via Marche propr. ”, riferendo che “la successiva pec trasmessa dallo Parte_1 stesso tecnico con identico oggetto e con prot. 47436 del 16.12.2021 del Comune di Santa
Marinella, consiste solo in una fotografia aerea dei luoghi, priva di ulteriori indicazioni (pag.
8, primo paragrafo, relazione CTU – All.15)”;
- che la condotta gravemente inadempiente dell'impresa convenuta giustifica l'accoglimento della domanda di restituzione degli acconti versati dai committenti, “trattandosi di pagamenti per lavori non utilizzabili (vista la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi ante-operam)”, e di risarcimento di tutti i danni subiti, come quantificati in citazione, oltre alle spese sostenute nel procedimento di ATP;
- che è configurabile la responsabilità solidale del direttore dei lavori per omessa vigilanza, essendosi il geom. “completamente disinteressato della esecuzione delle CP_2 lavorazioni e del cantiere, omettendo di intervenire anche quando gli sono state segnalati (dai committenti prima e dallo scrivente legale poi) difetti e difformità dell'opera” ed avendo egli
“omesso di inoltrare le dovute comunicazioni (SCIA) ai competenti uffici urbanistici, attestando, consapevolmente, agli attori fatti non corrispondenti al vero, come è emerso anche dalla relazione peritale del CTU”.
Con comparsa del 31.5.2023 si è costituita in giudizio la soc. , esponendo che l'opera Controparte_1 era stata iniziata in conformità a quanto richiesto dai committenti e previsto nel computo metrico redatto dal geom. che i fenomeni infiltrativi erano preesistenti ai lavori, i quali avevano ad oggetto CP_2 in effetti “opere per ripristino danni ed eliminazione dell'acqua lungo il perimetro dell'abitazione sita in Via Marche”; che i committenti, pur avendo invocato la responsabilità della per i danni CP_1 cagionati dall'opera, al contempo avevano chiesto all'impresa di realizzare delle opere aggiuntive;
che non sussiste la responsabilità della convenuta per i danni imputabili a cause pregresse (“palese vetustà della struttura abitativa, eccessiva vicinanza ad un fosso, ubicazione casa sul dorso di una collina, infiltrazioni d'acqua piovana preesistenti nel terreno su cui sorge la casa degli attori”); che era mancata un'autentica volontà conciliativa dei committenti;
che l'asserito accumulo di acqua piovana oltre a non essere provato non era possibile, in quanto la struttura realizzata da si frapponeva di CP_1
Pagina 4 fatto fra le fondazioni e l'affluenza di acqua. Sulla scorta di tali premesse, la soc. Pro.Lav. ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori poiché infondate.
All'udienza del 29.9.2023 il precedente G.I., verificata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di prove orali.
***
L'oggetto del giudizio riguarda, in primo luogo, l'accertamento della concorrente responsabilità dei convenuti per i danni causati agli attori dalle opere realizzate dalla soc. Pro.Lav. s.r.l.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto, non stipulato in forma scritta, per l'esecuzione delle opere indicate nel computo metrico del geom. (all. 3 citazione), datato CP_2
4.6.2020, finalizzate al ripristino dei danni da infiltrazioni e alla “eliminazione dell'acqua lungo il perimetro dell'abitazione” sita in Santa Marinella, via Marche n. 21, di proprietà degli attori.
È da ritenersi dimostrato il conferimento al geom. dell'incarico di predisporre il CP_2 progetto e di dirigere i lavori, come attestato dalla documentazione in atti (si vedano il computo metrico e la planimetria dell'opera, recanti la sottoscrizione del geom. sub all.ti 3, 4 e 8, nonché il CP_2 cartello di cantiere sub all. 5, da cui risulta l'indicazione del geom. come progettista e CP_2 direttore dei lavori).
Come riferito dal CTU nominato nell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam (proc. n.
881/2022 r.g.), ing. l'immobile di proprietà degli attori consiste in un villino Controparte_3 unifamiliare, articolato su piano interrato e piano terra, costruito su un lotto di terreno che da via Marche degrada verso il sottostante Fosso di Valle Semplice, che lo costeggia lungo un breve lato.
L'opera commissionata alla consisteva in una intercapedine da eseguire su due lati del CP_1 villino, completa di sezioni di muri di sostegno, armature e sezione di un solaio latero-cementizio, al fine di proteggere le pareti interrate del fabbricato dall'umidità proveniente dal terreno.
Il CTU ha accertato che i lavori eseguiti da “al momento interrotti e in stato di CP_1 abbandono, consistono in scavi a sezione obbligata in aderenza ai lati Ovest e Sud del villino di via
Marche n. 21” (relazione di CTU sub all. 15). In particolare, il lato Ovest è stato oggetto di uno scavo con “successiva realizzazione di due pareti in calcestruzzo debolmente armato, di altezza di circa 1,95 –
1,85 m e spessore di cm 15 circa, poste una in aderenza al villino e l'altra controterra, in modo da realizzare un canale - intercapedine della larghezza netta di circa 1,10 m e lunghezza complessiva di m
10,00 circa”. Sul lato Sud si è proceduto nello stesso modo, realizzandosi un'intercapedine di lunghezza di circa 11,50 m e larghezza netta di circa 75 cm, successivamente coperta con tavelloni di spessore di cm 5 e getto di completamento in calcestruzzo debolmente armato.
Il CTU ha verificato, per un verso, che l'intervento eseguito dalla corrispondeva nello CP_1 schema alla planimetria redatta dal geom. salvo che per talune difformità esecutive, per CP_2 altro verso che al piano interrato del villino erano presenti degli scavi che in alcuni tratti si erano estesi a quota inferiore alle fondazioni del villino.
Pagina 5 Ciò premesso, il CTU ha rilevato che le pareti realizzate dalla in calcestruzzo debolmente CP_1 armato dello spessore di 15 cm e altezza
contro
-terra di oltre 1,00 metro, sono del tutto inidonee a sopportare i carichi trasmessi dal terreno. Inoltre, “l'aver eseguito scavi in aderenza alle fondazioni del fabbricato, a quota di oltre 1,00 metro di profondità dall'imposta delle stesse (fotografia n. 4), comporta un dissesto più o meno grave della muratura portante del villino, come in effetti si sta verificando;
infatti l'edificio presenta i segni tipici del cedimento fondale, con lesione passante nella muratura portante lato Nord (fotografie n. 9 e 10), modesta lesione nella piattabanda tra soggiorno e cucina (fotografia n. 11), modesta lesione tra camino e muratura lato Ovest (fotografia n. 12), modesti distacchi tra le piastrelle del pavimento e del battiscopa (fotografia n. 13), una modesta lesione sulla facciata lato Ovest, in corrispondenza dell'interruzioni di getto del cls per realizzare un vano finestra
e/o porta finestra al piano interrato” (relazione di CTU, p. 11). Ancora, trattandosi di intervento strutturale, esso sarebbe stato assoggettato al regime autorizzativo di cui al Regolamento Regione Lazio
n. 26 del 26.10.2020, tuttavia pretermesso nel caso di specie.
In base a tali premesse, il CTU ha concluso che “i lavori eseguiti da non sono a Controparte_1 regola d'arte, ma realizzati in totale dispregio della normativa vigente e delle regole del buon costruire”.
Ai fini della rimozione dei danni e della remissione in pristino dei luoghi, il CTU ha individuato da un lato gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza, sistemazione e pulizia dell'area esterna interessata dai lavori, dall'altro lato le opere necessarie per eliminare i danni all'interno del villino, quantificando il costo dei primi in € 5.000,00 e quello dei secondi in € 2.000,00, il tutto oltre IVA.
Le gravi inadempienze e i difetti costruttivi lamentati dagli attori hanno dunque trovato pieno riscontro nel giudizio di ATP, svolto in contraddittorio con l'impresa e con il geom. CP_1
CP_2
Prive di fondamento sono le obiezioni sollevate dalla convenuta in punto di omessa considerazione, in relazione all'affermata responsabilità dell'impresa, della particolare collocazione del villino degli attori (sito sul dorso di una collina, nelle vicinanze del Fosso di Valle Semplice), trattandosi di osservazione già articolata in sede di ATP ed implicitamente disattesa dal CTU. Soprattutto, l'opera era stata commissionata dagli attori per risolvere il problema delle infiltrazioni di umidità da risalita nel fabbricato, mediante la realizzazione di una intercapedine tra le mura e il terreno, talché sarebbe stato piuttosto onere dell'appaltatrice, avvalendosi delle sue cognizioni tecniche, verificare l'idoneità del progetto a risolvere gli inconvenienti preesistenti.
Si ricorda che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di
Pagina 6 risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567).
Anche qualora per le particolari caratteristiche dei luoghi la realizzazione dell'opera de quo non fosse indicata, la circostanza non esime da responsabilità dalla convenuta, la quale avrebbe dovuto astenersi dall'accettare l'incarico di realizzare un'opera non idonea a risolvere le problematiche infiltrative, o quantomeno avrebbe dovuto manifestare ai committenti, nel corso dei lavori, il proprio dissenso. Tale prova liberatoria non è stata fornita dall'appaltatrice, la quale, non avendo allegato né dimostrato di aver agito in veste di “nudus minister” dei committenti, deve rispondere dei danni cagionati dalle opere realizzate.
Il fatto che il villino fosse stato interessato da un precedente intervento edilizio non è sufficiente a ritenere che i danni lamentati nel presente giudizio preesistessero ai lavori realizzati dalla CP_1
Come ricostruito dal CTU, “con C.I.L.A. presentata al Comune di Santa Marinella con prot. 22859 del 15.07.2016 il sig. ha comunicato l'esecuzione di “Modifica spazi interni e Parte_1 manutenzione ord. spazi esterni” come da progetto a firma del geom. , precisando che i CP_6 lavori sono eseguiti in prima persona senza alcun affidamento a ditte esterne e in data 19.05.2020 con prot. 20228 ha comunicato la Fine dei Lavori della C.I.L.A. prot. 22859/2016, contestualmente ha depositato la planimetria catastale aggiornata del villino, ad oggi ancora attuale”.
Sentito come teste all'udienza del 10.10.2024, il progettista geom. ha precisato che tale CP_6 intervento non aveva interessato i muri portanti, mentre “per quanto riguarda la parte esterna del fabbricato, non si è andati oltre la previsione di interventi di mera tinteggiatura e di ripresa dell'intonaco, in relazione ai quali neppure sarebbe stato necessario presentare una pratica edilizia, tanto è vero che negli elaborati grafici si fa riferimento solo alla parte interna”, riferendo che gli interventi di ridistribuzione interna erano stati effettuati “a regola d'arte, senza spostamento delle murature portanti e perimetrali” e che “in relazione ai lavori eseguiti non si era manifestato alcun problema”.
Non vi è alcuna prova, dunque, che dai precedenti lavori edili, aventi ad oggetto principalmente la ridistribuzione degli spazi interni del villino, siano sortiti dei danni di qualsivoglia natura.
Si evidenzia altresì che in sede di ATP il CTP di ing. senza nulla CP_1 CP_7 osservare sul complessivo impianto della perizia e sull'affermata imputabilità dei danni riscontrati dal
CTU ai lavori realizzati dall'impresa nel 2021, aveva espressamente ritenuto “sostanzialmente CP_1 condivisibile l'importo dei lavori ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, sia esterno e sia interno, come quantificato dal c.t.u.” (relazione di CTU, p. 13-14), talché l'obiezione di si pone in CP_1 contraddizione con lo stesso operato del suo CTP.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU vanno condivise e sono suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, poiché supportate da valide premesse logiche, fondate su corrette metodologie di indagine e corroborate da idonee argomentazioni.
Pagina 7 Parte attrice ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo prova della responsabilità della per i danni derivati CP_1 dall'opera realizzata.
In punto quantum, non vi è motivo di discostarsi dalla stima effettuata dal CTU, fondata sulla tariffa dei prezzi approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione G.R. n. 3 del 13.1.2022, non potendo di contro bastare a giustificare il riconoscimento di una diversa somma la produzione da parte degli attori di un unico preventivo di maggiore importo (quello di € 12.200,00 acquisito dall'impresa – CP_8 all. 19), in difetto di dimostrazione del pagamento o perlomeno dello svolgimento di un'effettiva ricerca sul mercato, estesa a una pluralità di operatori, idonea a confermare il sottodimensionamento del danno risarcibile.
Sussiste altresì la concorrente responsabilità del geom. CP_2
La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è configurabile allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche (Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22643).
Per costante giurisprudenza, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2024,
n.9572, secondo cui non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse). Difatti, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto (Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987, la quale ha ribadito che, pertanto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente).
Nel caso di specie, la responsabilità del geom. in veste di progettista e direttore dei CP_2 lavori, discende dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorso con gli attori, in quanto si è disinteressato della buona riuscita dell'opera e non ne ha verificato la conformità
Pagina 8 alle regole dell'arte, non si è attivato per far mettere in sicurezza i luoghi a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di (seppure con pec del 15.2.2022 sollecitato dagli attori a intervenire - all. CP_1
10) e non ha neppure provveduto (come riscontrato dal CTU) alla comunicazione dei titoli abilitativi ai competenti uffici urbanistici.
Per l'effetto, la soc. e il geom. devono essere condannati, in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di
€ 7.000, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'attualità e interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata fino alla data della sentenza. Su detta somma sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Il contegno delle parti denota una irreversibile carenza di interesse alla prosecuzione del rapporto, talché il contratto di appalto deve intendersi tacitamente risolto.
È altresì fondata la domanda degli attori volta a ottenere dalla società convenuta la ripetizione della somma di € 18.700,00 incontestatamente versata in esecuzione del contratto di appalto (come in ogni caso provato dalle contabili di bonifico sub all. 6), avuto riguardo all'incompiutezza, all'inutilizzabilità
e alla sostanziale inutilità dei lavori realizzati, in totale contrasto con le regole dell'arte e con le norme tecniche, ai fini del conseguimento degli obiettivi per cui l'opera era stata commissionata.
La natura restitutoria della domanda ne giustifica l'accoglimento nei confronti dell'accipiens, vale a dire della soc. e non già verso il geom. CP_1 CP_2
Non vi è prova dei maggiori danni, anche di tipo psico-fisico, pretesi dagli attori per l'inutilizzabilità dell'immobile, in difetto di una anche minima attività allegativa e asseverativa volta a dimostrare la fondatezza della suddetta pretesa, genericamente articolata dagli attori.
In merito alle spese relative al procedimento di ATP, per pacifico principio giurisprudenziale, “nel procedimento civile, quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo ante causam sostenute dall'attrice, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Tribunale Cosenza sez. II,
08/09/2021, n.1790; cfr. altresì Tribunale Messina sez. II, 05/10/2020, n.1384: “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Vanno quindi liquidati come spese giudiziali i costi sostenuti dagli attori per la remunerazione dell'attività svolta dal CTP arch. in connessione al procedimento di ATP, per un Controparte_4 ammontare di € 3.752,00, il cui pagamento è documentato dalle contabili di bonifico sub all. 20. Deve
Pagina 9 altresì essere riconosciuto agli attori il compenso anticipato al CTU, pari ad € 1.678,35, come provato dal decreto di liquidazione e dalle contabili di bonifico sub all. 16.
Devono infine liquidarsi le spese giudiziali del presente procedimento e di quello di ATP, quantificabili per compensi in € 7.616,00, oltre accessori, per il giudizio di merito, liquidati in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta. Dette spese devono essere poste a carico dei convenuti in solido, fino a concorrenza dell'ammontare di € 5.000,00 quanto al geom. in considerazione della minor CP_2 entità del debito a suo carico, come accertato in sentenza. Deve ritenersi congruo il compenso richiesto dal difensore di parte attrice per il procedimento di istruzione preventiva, pari ad € 1.645,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna in solido con al pagamento in favore degli Controparte_1 Controparte_2 attori:
(a) della somma complessiva di € 7.000,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
(b) della somma di € 1.645,50 per compensi del procedimento di ATP n. 881/2022, oltre ad
€ 3.752,00 per compenso del CTP e ad € 1.678,35 per compenso del CTU;
(c) della somma di € 7.616,00 per competenze professionali del presente giudizio, nei limiti della somma di € 5.000,00 quanto a oltre rimborso spese forfettarie in Controparte_2 misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), oltre al rimborso delle spese vive anticipate dagli attori in questo giudizio e in quello iscritto al n. 881/2022 r.g.;
2) condanna alla restituzione in favore degli attori della somma di € 18.700,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Così deciso in Civitavecchia il 24/11/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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