Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1985, n. 25
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 marzo 1985
Art. 4.
L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Entrate). - Le entrate dell'Azienda sono costituite:
dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3;
dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12);
dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;
da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;
da ogni altra eventuale entrata".
Entrata in vigore il 10 marzo 1985
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