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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2276/2017 R.G.
TRA
(C.F: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Wladimiro C.F._2
Cimaduomo, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti
CONTRO
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 2.2.2025, hanno depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti hanno proposto Pt_1
opposizione avverso il d.i. n. 40/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2017, con cui è stato ingiunto loro il pagamento, in favore di della somma di € 21.939,10, Controparte_1
1 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento per prestito personale concluso con in data 25.7.2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB per essere la copia riservata al cliente priva della sottoscrizione delle parti;
l'inammissibilità della procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la nullità della pattuizione del tasso d'interesse; la mancata corrispondenza tra TAN e TAE con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 117, 6 co., TUB e, infine,
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in virtù del sistema di ammortamento alla francese.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia lIll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento della spiegata domanda, per tutti i motivi dedotti in narrativa dell'atto di citazione, così provvedere: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.40/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., nei confronti dei signori in qualità di obbligato principale e Parte_1 Parte_2
in qualità di coobbligato, poiché emesso in forza di contratto nullo per difetto essenziale di sottoscrizione ai sensi dell'art.117 TUB;
in via subordinata: 2) nella denegata ipotesi che la Giustizia adita dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, revocare il prefato decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Foggia, in data 05/01/2017 in quanto la domanda monitoria effettuata dalla è Controparte_1 da considerarsi nulla ed inammissibile in virtù dell'art.18 del contratto, il quale dispone che in caso di controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore Bancario Finanziario;
in via ulteriormente subordinata: 3) nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante, Voglia ritenere una qualsivoglia forma di obbligazione a carico dei sig.ri e , revocare e/o annullare il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto per eccessività della pretesa creditoria della e Controparte_1 rideterminare il costo del finanziamento attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art.
117 comma 6 e 7 del TUB, dichiarando nel contempo l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ai danni del sig. effettuata unilateralmente dalla;
Parte_1 Controparte_1
4) in ogni caso condannare la , al pagamento delle spese, e degli onorari del Controparte_1 presente giudizio, con clausola di attribuzione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.7.2017, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte CP_1
2 opponente, perché infondato in fatto e in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare subordinata: ricorrendone i presupposti, si formula istanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, per la somma. di € 18.410,72 pari alla differenza tra
l'importo finanziato con il contratto n. 13867006, € 22.579,00, e la somma di € 4.168,28 versata dall'odierno opponente a titolo di rimborso rate.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori NT nei confronti di
e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto. Controparte_1
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
In ogni caso con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e
CPA”.
II.- Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, pur essendo stata accettata da entrambe le parti, non è stata adempiuta dagli opponenti (cfr. verbali di udienza del
24.1.2019 e del 21.5.2019). La causa è, quindi, pervenuta, dopo alcuni rinvii, all'udienza del
13.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve in premessa richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto
3 estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Tanto chiarito, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, viene prioritariamente in rilievo la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, nel prevedere che in caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, richiama la normativa vigente e, quindi, il D.Lgs.
n. 28/2010, il cui art. 5, 4 co., prevede che “il procedimento di mediazione obbligatorio non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
In ossequio a tale disposto, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, che ha avuto esito negativo, come da verbale di mediazione depositato da parte opponente in data 12.1.2018.
Parimenti destituita di ogni fondamento deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta.
Mette conto precisare che nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 117 T.U.B., va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (ex multis, Cass. Civ. SS.UU. n. 898/2018; Cass. Civ. n. 18590/2023).
Come si evince dagli atti di causa, il contratto di prestito personale depositato dall'opposta nel fascicolo monitorio risulta debitamente sottoscritto in data 27.6.2014 dal debitore Pt_1
e dal coobbligato (doc. 1 del fascicolo monitorio).
[...] Parte_2
ha, quindi, provato non solo che il contratto è stato sottoscritto dagli opponenti (le cui CP_1
firme non state disconosciute), ma ha altresì dimostrato di aver ritualmente comunicato al richiedente e al coobbligato in data 25.7.2014 l'accettazione della richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “il contratto si intende concluso quando comunica per iscritto al Cliente l'eventuale accettazione della richiesta” (doc. 2 CP_1
fascicolo monitorio).
4 A ciò si aggiunga che l'inadempimento da parte della banca all'obbligo di consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto, non ha effetti sulla validità del contratto bancario, che rimane intatta, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno.
Il contratto è, pertanto, da ritenersi pienamente valido ed efficace.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dando prova del rapporto contrattuale azionato in via monitoria (contratto di prestito personale identificato al n. 13867006 per l'importo di € 22.579,00, da rifondere in n. 120 rate mensili da € 295,27 ciascuna) ed allegando l'inadempimento.
Viceversa, parte opponente – che non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale ed, anzi, ha ammesso di aver pagato le prime n. 12 rate del finanziamento, così confermando di aver ricevuto da parte di l'importo finanziato – non ha dimostrato l'effettiva esistenza di validi CP_1 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Totalmente infondata è, infatti, l'eccezione di nullità della clausola del contratto concernente la pattuizione degli interessi per contrasto con il disposto di cui all'art. 117 TUB.
A norma della disposizione invocata, i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Nel contratto di prestito personale per cui è causa, sono stati indicati tutti i requisiti richiesti dall'art. 117, comma 4, TUB ed, in specie, i tassi di interessi applicati (TAN: 9,75% e TAEG:
10,33%), i costi connessi per spese, imposte e commissioni e i costi in caso di ritardato pagamento
(interessi di mora al tasso dell'1%, come indicato nelle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori) (si vedano le prime tre pagine del contratto depositato nel fascicolo monitorio).
La seconda doglianza attorea concerne la divergenza tra TAN indicato in contratto e TAE, che l'opponente ritiene essere superiore al primo. Da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione proposta, la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117, 6 co., TUB e la sua sostituzione con il tasso di cui al 7 co. dello stesso articolo.
Tale assunto non può essere condiviso.
Ed, invero, un conto è il TAN e cioè il tasso annuo di interesse nominale espresso sul credito concesso al cliente (espressamente pattuito in contratto), un altro conto il TAE e cioè il tasso annuo effettivo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi: trattasi di tassi tra loro distinti e non sovrapponibili.
5 Anche se nel contratto di mutuo non è indicato il TAE (tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione), richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000, il contratto di finanziamento è perfettamente valido se risulta indicato il TAEG (nel caso di specie pari a 10,33%), ossia il tasso annuo effettivo globale, vale a dire il tasso annuo comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui la capitalizzazione degli interessi.
Ciò in quanto la previsione di cui all'art. 6 della delibera cit. è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che in questi casi non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib. Bari n. 3662 del
22.9.2023; Trib. Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Per completezza, è opportuno evidenziare che la possibilità di calcolare un tasso effettivo superiore al tasso nominale indicato in contratto non è sintomatica della presenza di anatocismo nel calcolo delle rate previste da quel contratto: il TAE (tasso annuo effettivo) è diverso dal TAN (tasso annuo nominale) ogni volta che il pagamento degli interessi non abbia una frequenza annuale (come nel caso di mutuo con periodicità di rimborso delle rate mensile), proprio perché il TAN è un tasso
Contr Contr annuale. Pertanto, la divergenza tra e si verifica indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese, e indipendentemente dal regime degli interessi calcolati, siano essi capitalizzati oppure no (Trib. Milano n. 7261 del 22.7.2024).
Contr Contr La deduzione formulata dall'opponente con riferimento alla divergenza tra e e alle conseguenze che ne deriverebbero in ordine all'applicabilità della sanzione della nullità ex art. 117 TUB non merita alcun accoglimento e deve essere respinta.
Parimenti priva di pregio giuridico è l'eccezione riguardante la nullità del metodo di rimborso “alla francese”.
Sotto quest'ultimo aspetto, parte opponente ha contestato l'applicazione di interessi in misura non concordata insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
6 Orbene, a detta della parte opponente, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza non può essere condivisa: il sistema di ammortamento c.d. alla francese a rata fissa costante (in cui la quota di interessi cioè risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale), quale quello di specie, non produce una capitalizzazione di interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Difetta, quindi, nel piano di ammortamento alla francese – in sede genetica del negozio stesso – il presupposto dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (ex multis, Tr. Roma n. 2188/2021, Tr. Milano 2490/2019).
Tale impostazione ha ricevuto, da ultimo, l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/2024, hanno formulato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Deve, pertanto, escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni dell'opponente.
Quanto alla mancata accettazione da parte degli opponenti della relativa clausola che prevede il calcolo degli interessi mediante piano di ammortamento “alla francese”, l'eccezione è palesemente smentita dalla documentazione in atti, avendo il debitore principale Parte_1
e il coobbligato ( ) specificatamente approvato, ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c., Parte_2 la clausola di cui all'art. 5 del contratto in tema di “pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”
(cfr. pag. 4 del contratto).
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
IV.- Il comportamento processuale tenuto da parte opponente connotato dalla palese infondatezza delle plurime eccezioni sollevate e dalla manifesta inconsistenza delle proprie difese,
7 in uno al contegno processuale connotato dal non aver ottemperato alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., pur ritualmente accettata, senza fornire alcuna valida giustificazione, integra un abuso quanto meno colposo degli strumenti difensivi e deve essere pertanto sanzionato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c..
La quantificazione equitativa del risarcimento conseguente deve, per un verso, tenere conto del
“peso” non particolarmente rilevante delle richieste abusive nell'economia complessiva della controversia e, per altro verso, mantenere una ragionevole proporzionalità con il valore economico effettivo della lite. Pare equo, pertanto, contenere la condanna nella somma pari alla metà delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 40/2017, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 5.1.2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) NN e al pagamento, in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, in favore di della somma di € 2.118,00, a titolo di lite te- Controparte_1
meraria ex art. 96, ult. co. c.p.c.;
3) NN e alla rifusione, in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, in favore di delle spese di lite che liquida nella somma di Controparte_1
€ 4.237,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Foggia, 14.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2276/2017 R.G.
TRA
(C.F: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Wladimiro C.F._2
Cimaduomo, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti
CONTRO
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 2.2.2025, hanno depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti hanno proposto Pt_1
opposizione avverso il d.i. n. 40/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2017, con cui è stato ingiunto loro il pagamento, in favore di della somma di € 21.939,10, Controparte_1
1 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento per prestito personale concluso con in data 25.7.2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB per essere la copia riservata al cliente priva della sottoscrizione delle parti;
l'inammissibilità della procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la nullità della pattuizione del tasso d'interesse; la mancata corrispondenza tra TAN e TAE con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 117, 6 co., TUB e, infine,
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in virtù del sistema di ammortamento alla francese.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia lIll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento della spiegata domanda, per tutti i motivi dedotti in narrativa dell'atto di citazione, così provvedere: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.40/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., nei confronti dei signori in qualità di obbligato principale e Parte_1 Parte_2
in qualità di coobbligato, poiché emesso in forza di contratto nullo per difetto essenziale di sottoscrizione ai sensi dell'art.117 TUB;
in via subordinata: 2) nella denegata ipotesi che la Giustizia adita dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, revocare il prefato decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Foggia, in data 05/01/2017 in quanto la domanda monitoria effettuata dalla è Controparte_1 da considerarsi nulla ed inammissibile in virtù dell'art.18 del contratto, il quale dispone che in caso di controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore Bancario Finanziario;
in via ulteriormente subordinata: 3) nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante, Voglia ritenere una qualsivoglia forma di obbligazione a carico dei sig.ri e , revocare e/o annullare il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto per eccessività della pretesa creditoria della e Controparte_1 rideterminare il costo del finanziamento attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art.
117 comma 6 e 7 del TUB, dichiarando nel contempo l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ai danni del sig. effettuata unilateralmente dalla;
Parte_1 Controparte_1
4) in ogni caso condannare la , al pagamento delle spese, e degli onorari del Controparte_1 presente giudizio, con clausola di attribuzione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.7.2017, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte CP_1
2 opponente, perché infondato in fatto e in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare subordinata: ricorrendone i presupposti, si formula istanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, per la somma. di € 18.410,72 pari alla differenza tra
l'importo finanziato con il contratto n. 13867006, € 22.579,00, e la somma di € 4.168,28 versata dall'odierno opponente a titolo di rimborso rate.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori NT nei confronti di
e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto. Controparte_1
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
In ogni caso con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e
CPA”.
II.- Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, pur essendo stata accettata da entrambe le parti, non è stata adempiuta dagli opponenti (cfr. verbali di udienza del
24.1.2019 e del 21.5.2019). La causa è, quindi, pervenuta, dopo alcuni rinvii, all'udienza del
13.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve in premessa richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto
3 estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Tanto chiarito, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, viene prioritariamente in rilievo la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, nel prevedere che in caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, richiama la normativa vigente e, quindi, il D.Lgs.
n. 28/2010, il cui art. 5, 4 co., prevede che “il procedimento di mediazione obbligatorio non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
In ossequio a tale disposto, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, che ha avuto esito negativo, come da verbale di mediazione depositato da parte opponente in data 12.1.2018.
Parimenti destituita di ogni fondamento deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta.
Mette conto precisare che nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 117 T.U.B., va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (ex multis, Cass. Civ. SS.UU. n. 898/2018; Cass. Civ. n. 18590/2023).
Come si evince dagli atti di causa, il contratto di prestito personale depositato dall'opposta nel fascicolo monitorio risulta debitamente sottoscritto in data 27.6.2014 dal debitore Pt_1
e dal coobbligato (doc. 1 del fascicolo monitorio).
[...] Parte_2
ha, quindi, provato non solo che il contratto è stato sottoscritto dagli opponenti (le cui CP_1
firme non state disconosciute), ma ha altresì dimostrato di aver ritualmente comunicato al richiedente e al coobbligato in data 25.7.2014 l'accettazione della richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “il contratto si intende concluso quando comunica per iscritto al Cliente l'eventuale accettazione della richiesta” (doc. 2 CP_1
fascicolo monitorio).
4 A ciò si aggiunga che l'inadempimento da parte della banca all'obbligo di consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto, non ha effetti sulla validità del contratto bancario, che rimane intatta, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno.
Il contratto è, pertanto, da ritenersi pienamente valido ed efficace.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dando prova del rapporto contrattuale azionato in via monitoria (contratto di prestito personale identificato al n. 13867006 per l'importo di € 22.579,00, da rifondere in n. 120 rate mensili da € 295,27 ciascuna) ed allegando l'inadempimento.
Viceversa, parte opponente – che non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale ed, anzi, ha ammesso di aver pagato le prime n. 12 rate del finanziamento, così confermando di aver ricevuto da parte di l'importo finanziato – non ha dimostrato l'effettiva esistenza di validi CP_1 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Totalmente infondata è, infatti, l'eccezione di nullità della clausola del contratto concernente la pattuizione degli interessi per contrasto con il disposto di cui all'art. 117 TUB.
A norma della disposizione invocata, i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Nel contratto di prestito personale per cui è causa, sono stati indicati tutti i requisiti richiesti dall'art. 117, comma 4, TUB ed, in specie, i tassi di interessi applicati (TAN: 9,75% e TAEG:
10,33%), i costi connessi per spese, imposte e commissioni e i costi in caso di ritardato pagamento
(interessi di mora al tasso dell'1%, come indicato nelle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori) (si vedano le prime tre pagine del contratto depositato nel fascicolo monitorio).
La seconda doglianza attorea concerne la divergenza tra TAN indicato in contratto e TAE, che l'opponente ritiene essere superiore al primo. Da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione proposta, la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117, 6 co., TUB e la sua sostituzione con il tasso di cui al 7 co. dello stesso articolo.
Tale assunto non può essere condiviso.
Ed, invero, un conto è il TAN e cioè il tasso annuo di interesse nominale espresso sul credito concesso al cliente (espressamente pattuito in contratto), un altro conto il TAE e cioè il tasso annuo effettivo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi: trattasi di tassi tra loro distinti e non sovrapponibili.
5 Anche se nel contratto di mutuo non è indicato il TAE (tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione), richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000, il contratto di finanziamento è perfettamente valido se risulta indicato il TAEG (nel caso di specie pari a 10,33%), ossia il tasso annuo effettivo globale, vale a dire il tasso annuo comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui la capitalizzazione degli interessi.
Ciò in quanto la previsione di cui all'art. 6 della delibera cit. è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che in questi casi non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib. Bari n. 3662 del
22.9.2023; Trib. Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Per completezza, è opportuno evidenziare che la possibilità di calcolare un tasso effettivo superiore al tasso nominale indicato in contratto non è sintomatica della presenza di anatocismo nel calcolo delle rate previste da quel contratto: il TAE (tasso annuo effettivo) è diverso dal TAN (tasso annuo nominale) ogni volta che il pagamento degli interessi non abbia una frequenza annuale (come nel caso di mutuo con periodicità di rimborso delle rate mensile), proprio perché il TAN è un tasso
Contr Contr annuale. Pertanto, la divergenza tra e si verifica indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese, e indipendentemente dal regime degli interessi calcolati, siano essi capitalizzati oppure no (Trib. Milano n. 7261 del 22.7.2024).
Contr Contr La deduzione formulata dall'opponente con riferimento alla divergenza tra e e alle conseguenze che ne deriverebbero in ordine all'applicabilità della sanzione della nullità ex art. 117 TUB non merita alcun accoglimento e deve essere respinta.
Parimenti priva di pregio giuridico è l'eccezione riguardante la nullità del metodo di rimborso “alla francese”.
Sotto quest'ultimo aspetto, parte opponente ha contestato l'applicazione di interessi in misura non concordata insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
6 Orbene, a detta della parte opponente, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza non può essere condivisa: il sistema di ammortamento c.d. alla francese a rata fissa costante (in cui la quota di interessi cioè risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale), quale quello di specie, non produce una capitalizzazione di interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Difetta, quindi, nel piano di ammortamento alla francese – in sede genetica del negozio stesso – il presupposto dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (ex multis, Tr. Roma n. 2188/2021, Tr. Milano 2490/2019).
Tale impostazione ha ricevuto, da ultimo, l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/2024, hanno formulato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Deve, pertanto, escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni dell'opponente.
Quanto alla mancata accettazione da parte degli opponenti della relativa clausola che prevede il calcolo degli interessi mediante piano di ammortamento “alla francese”, l'eccezione è palesemente smentita dalla documentazione in atti, avendo il debitore principale Parte_1
e il coobbligato ( ) specificatamente approvato, ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c., Parte_2 la clausola di cui all'art. 5 del contratto in tema di “pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”
(cfr. pag. 4 del contratto).
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
IV.- Il comportamento processuale tenuto da parte opponente connotato dalla palese infondatezza delle plurime eccezioni sollevate e dalla manifesta inconsistenza delle proprie difese,
7 in uno al contegno processuale connotato dal non aver ottemperato alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., pur ritualmente accettata, senza fornire alcuna valida giustificazione, integra un abuso quanto meno colposo degli strumenti difensivi e deve essere pertanto sanzionato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c..
La quantificazione equitativa del risarcimento conseguente deve, per un verso, tenere conto del
“peso” non particolarmente rilevante delle richieste abusive nell'economia complessiva della controversia e, per altro verso, mantenere una ragionevole proporzionalità con il valore economico effettivo della lite. Pare equo, pertanto, contenere la condanna nella somma pari alla metà delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 40/2017, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 5.1.2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) NN e al pagamento, in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, in favore di della somma di € 2.118,00, a titolo di lite te- Controparte_1
meraria ex art. 96, ult. co. c.p.c.;
3) NN e alla rifusione, in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, in favore di delle spese di lite che liquida nella somma di Controparte_1
€ 4.237,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Foggia, 14.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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